mercoledì 19 marzo 2014
Nuovo contratto unico: indeterminato ma in prova per tre anni
La riforma del lavoro che il nuovo governo si appresterebbe a varare ha al centro un nuovo contratto unico di inserimento. Ancora da precisare in molti dettagli decisivi, ma con alcuni caratteri già definiti. Il primo: essere limitato a una certa fascia di età, probabilmente al di sotto dei 34 anni, per favorire l’impiego dei giovani. Il secondo: la tipologia a tempo indeterminato, con la possibilità però per le aziende di interrompere il rapporto nei primi tre anni a fronte di un indennizzo economico proporzionato al lavoro svolto. In pratica, verrebbe temporaneamente sospesa l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che prevede la reintegra nel posto di lavoro per i licenziamenti privi di giustificazione.
L’ipotesi è quella prevista dal Jobs Act: contratto a tempo indeterminato a tutele progressive, ossia senza la protezione dell’articolo 18 (reintegro) per il primo periodo di assunzione. In pratica, è come se l’attuale periodo di prova, in genere di pochi mesi, fosse esteso a qualche anno, per dare al datore di lavoro il tempo di valutare il rapporto costi/benefici dell’assunzione garantendo però alla fine un contratto stabile al dipendente. Al momento si parla di tre anni.
E le altre forme contrattuali oggi utilizzate? Si parla di contratto unico a tempo indeterminato ma a conti fatti sembra più una riforma di quello attuale, visto che non soltanto rimarrà anche il contratto a tempo determinato – si ipotizza per i contratti a termine una estensione a 36 mesi del periodo di assunzione senza causale (attualmente un anno) – ma rimarrà anche quello da co.co.pro. A confermarlo è la riforma degli ammortizzatori sociali allo studio, che per l’appunto medita di estendere il sussidio di disoccupazione anche a queste figure.
Si pensa di garantire un trattamento massimo di due anni anche ai collaboratori a progetto. Per questo scopo servono 9,5 miliardi che teoricamente ci sarebbero: l’ipotesi è di sommare ai 7,1 mld già erogati per ASPI e Mini ASPI i 2,4 mld per gli ammortizzatori in deroga visto che, nonostante la Legge Fornero li preveda fino al 2018, sarebbero sostituiti dal nuovo sussidio. In pratica resterebbe la cassa integrazione ordinaria (destinata a sostenere le aziende in difficoltà con un piano per uscire dalla crisi), mentre verrebbe ridotta la cig in deroga (magari attraverso un meccanismo graduale). Su questo punto si servirà un confronto con le parti sociali, sindacati in primis. Ricordiamo che all‘attuale ASPI hanno diritto i dipendenti anche a tempo determinato per 12-18 mensilità a seconda dell’anzianità lavorativa. I co.co.pro non vi accedono ma percepiscono indennità in base a contributi versati e ai minimali annui (massimo 6mila euro per sei mesi di lavoro).
La scelta di orientarsi verso un contratto unico – nelle diverse declinazioni messe a punto da Pietro Ichino e da Tito Boeri e Pietro Garibaldi intende rispondere da un lato al dramma di una disoccupazione giovanile oltre il 40% e dall’altro al fenomeno del precariato, cercando di indirizzare le assunzioni verso un unico canale a tempo indeterminato. Secondo l’ultimo monitoraggio dei flussi occupazionali, infatti, i contratti “standard” sono calati ad appena il 15,4% delle assunzioni, il 5,9% sono le collaborazioni a progetto, mentre la gran parte delle assunzioni, il 69,3%, avviene con contratti a termine (in realtà, in un anno si ripetono molte più assunzioni a tempo anche sulla stessa persona e dunque il loro peso nei flussi è percentualmente assai più rilevante di quanto non siano in realtà i lavoratori temporanei sul totale degli occupati, circa il 15%).
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Contratti di lavoro e ammortizzatori sociali per il 2014
Le misure nel Ddl di Delega al Governo per riordinare contratti di lavoro, sussidi di maternità e disoccupazione, incentivi per assunzione e autoimpiego, ammortizzatori sociali e Aspi, in linea con il Jobs Act. Il lavoratore licenziato verrebbe per contro affidato a una rete di moderni servizi di ricollocamento verso un nuovo impiego secondo una logica attiva delle politiche del lavoro con contestuale ripensamento del sistema di ammortizzatori sociali. Molti in realtà frenano, ma c’è anche chi si spinge a ipotizzare una sospensione definitiva degli effetti dell’articolo 18 per tutte le nuove assunzioni.
Nuovi sussidi di disoccupazione, incentivi per auto-impiego e imprenditorialità, riordino dei contratti con introduzione sperimentale di quello a garanzie crescenti, compensi orari minimi, semplificazioni e azioni per la conciliazione dei tempi di lavoro-famiglia: prevede tutto questo il disegno di legge delega sul lavoro approvato nel CdM del 12 marzo dal Governo Renzi, la parte più corposa sul piano normativo e strutturale del Jobs Act.
Il Ddl Lavoro si accompagna dunque al decreto con le semplificazioni su apprendistato e tempo determinato e alle linee guida (ancora da presentare dal punto di vista tecnico) sul taglio del cuneo fiscale con consenguente aumento in busta paga. Anche la nuova Riforma del Lavoro Renzi adotta lo strumento del Ddl (come quella Fornero), quindi la palla passa al Parlamento, a cui il governo chiede le seguenti deleghe.
E’ prevista una garanzia universale per tutti in caso di disoccupazione involontaria, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva, rivedendo i requisiti per le integrazioni salariali (escludendo i casi di cessazione aziendale) e la durata dei sussidi (da legare ai singoli lavoratori), con meccanismi automatici di concessione. La cassa integrazione sarebbe concessa solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro.
Per ammortizzatori sociali si intende il complesso di misure adottate dagli organi governativi che hanno lo scopo di sostenere economicamente tutti coloro che vivono una situazione di disoccupazione. In questa sezione del sito trovi tutte le notizie relativi agli interventi di sostegno al reddito adottati sia a livello nazionale che a livello regionale, come accedere e le novità 2014. Gli ammortizzatori sociali in deroga (CIG e mobilità) sono strumenti di sostegno al reddito per lavoratori subordinati o sospesi dal posto di lavoro, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito e sono concessi sulla base di accordi regionali, successivamente recepiti in sede governativa, tra Regione, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori. Gli accordi determinano i beneficiari e prevedono limiti e vincoli relativi alla concessione dei trattamenti.
La disciplina ordinaria e breve dell’ASpI verrà rivista: incrementata per i lavoratori con carriere contributive più significative, estesa ai collaboratori a progetto (in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite), valutando anche la possibilità di una ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto. Si programma di eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale. Saranno individuati meccanismi per il coinvolgimento attivo del beneficiario di prestazioni di integrazione salariale o di disoccupazione in favore della comunità locale. Le imprese che vi faranno ricorso, dovranno contribuire al costo dei nuovi ammortizzatori, con una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo.
Si prevede una revisione degli attuali contratti di lavoro per renderli più coerenti con le esigenze del contesto occupazionale e produttivo. Il primo passo sarà valutarne l’effettiva coerenza, anche in funzione di eventuali interventi di riordino. L’obiettivo è un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali, con abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili e le duplicazioni che creano difficoltà interpretative e applicative e l’introduzione sperimentale di ulteriori forme di contratto a tutele crescenti. In via sperimentale si introdurrà anche un compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali.
Altre deleghe
Politiche attive. Azioni previste: razionalizzare gli incentivi per assunzione, autoimpiego e autoimprenditorialità; istituire un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata di politiche attive e passive del lavoro e servizi; migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Semplificazioni. Per ridurre gli adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro: sburocratizzare, unificare le comunicazioni alle PA, rivedere le sanzioni.
Conciliazione lavoro-famiglia. Per evitare che le donne debbano scegliere fra figli e impiego: indennità di maternità universale; prestazione alle parasubordinate senza contributi dal datore di lavoro; abolizione della detrazione per coniuge a carico e introduzione di un tax credit (incentivo al lavoro femminile) per lavoratrici con figli minori e basso reddito; accordi collettivi per favorire orari flessibili di lavoro; premi di produttività; conciliazione con responsabilità genitoriali e assistenza a non autosufficienti; servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema dei servizi alla persona.
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Contratto di lavoro a termine, otto proroghe
Fino ad otto rinnovi nell’arco di 36 mesi. E tutti senza necessità di motivare la causale.
Il contratto a termine nell’arco dei tre anni (36 mesi) per i quali non è più necessario il causalone è prorogabile fino a un massimo di otto volte: è una delle precisazioni che arrivano dal ministero del Lavoro dopo la presentazione del decreto legge approvato dal Cdm dello scorso 12 marzo, che ha previsto una sostanziale marcia indietro sul contratto a tempo determinato (e non solo, anche sull’apprendistato), rispetto a quanto previsto due anni fa dalla riforma Fornero.
Le imprese sono ora libere di applicare il contratto a termine senza dover spiegare, per iscritto, le esigenze produttive che richiedono il tempo determinato in luogo del contratto a tempo indeterminato) per tre anni (non più uno solo) nell’arco dei quali sono consentite fino a otto proroghe, che si riferiscano alla stessa attività lavorativa del contratto iniziale.
Requisiti di contratto. Ogni azienda non può avere più del 20% di contratti a termine rispetto al totale dell’organico aziendale. Questo, specifica il ministero, nel rispetto delle precedenti leggi, in particolare dell’articolo 10, comma 7, del Dlgs 368/2001, in base al quale i contratti nazionali possono prevedere limiti diversi e sono comunque esclusi dai vincoli di tetto massimo una serie di tipologie contrattuali (start-up, stagionali). Di contro, le PMI fino a 5 dipendenti non hanno nessun vincolo e possono sempre stipulare un contratto a termine.
Il governo, sottolinea il ministero, con queste modifiche vuole offrire «la risposta ritenuta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo del Paese». Ricordiamo che si tratta di un decreto legge, che quindi andrà convertito in legge dal Parlamento, che potrà apportare eventuali modifiche.
Il decreto, lo ricordiamo, conterrà anche le modifiche sull’apprendistato e sulla smaterializzazione del DURC mentre le altre misure annunciate del Jobs Act saranno contenute in diversi provvedimenti: uno, di cui sono state tratteggiate le linee guida, relativo al taglio del cuneo fiscale (con l’aumento da maggio di circa 80 euro al mese per 10 milioni di lavoratori), e un disegno di legge con una più corposa riforma di contratti di lavoro e ammortizzatori.
La nota è esplicita: «Il datore può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato». Ci sarà comunque un tetto massimo di proroghe, ma è un tetto molto alto: «La possibilità di prorogare un contratto a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi». Unica condizione: le proroghe devono riferirsi «alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato». Da badare bene: «stessa attività lavorativa» è cosa ben diversa dalla causale che si riferisce invece a «motivazioni oggettive». Tra un rinnovo e un altro non ci sarà più bisogno di intervalli.
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