martedì 25 marzo 2014
Prepensionamenti nella P.A. per aiutare i giovani
L'idea del Governo è quella di incentivare prepensionamenti nella pubblica amministrazione per favorire i giovani. Così il Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia, secondo cui la 'ricetta' potrebbe essere quella di "una sana mobilità obbligatoria".
85mila esuberi? Numero e terminologia sbagliati
Per quanto riguarda il numero degli esuberi, il Ministro si è limitato a dire che 85 mila è "un numero e una terminologia assolutamente sbagliati e distorti anche rispetto al piano Cottarelli". "L'idea sarà quella di provare ad avere uscite, anche con prepensionamenti", ha spiegato aggiungendo che in questo modo si aiuterebbero i giovani "ad entrare nella P.A.". E ha concluso: "Penso ad una sana mobilità obbligatoria, laddove il rispetto è quello del diritto del lavoratore, laddove non ci siano degli ostacoli burocratici".
"Tavolo con i sindacati? Non è detto"
"Non è detto che ci saranno dei tavoli, perché abbiamo tempi molto stretti" ha spiegato il ministro Madia a chi le chiedeva di un confronto con le categorie del pubblico impiego sulla riforma dello Stato: "non lo so, può anche darsi, ma non per forza". "Abbiamo chiesto ai sindacati proposte oltre il piano Cottarelli" ha aggiunto.
Piano Cottarelli? "Strategico per l'Italia"
Quanto al piano Cottarelli Madia sottolinea come si tratti di un "lavoro importante e strategico per l'Italia". Un lavoro per cui, precisa Madia rivolta al commissario alla spending review, "lo voglio ringraziare". Il ministro, a margine del convegno 'I manager pubblici che vogliamo' spiega come l'intenzione sia quella di "ringiovanire la pubblica amministrazione" e "parliamo di prepensionamenti per reimmettere energie nuove nella P.A.". Infatti, sottolinea Madia, "ci sono generazioni che non hanno avuto un canale sano di accesso nella P.A., vincitori di concorsi non assunti e precari vittime di uno Stato che non ha concesso canali sani e trasparenti di accesso, come dice la nostra Costituzione".
L'occupazione per il 2014 sarà nera
All'orizzonte l'occupazione non ha un futuro roseo. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in commissione alla Camera spiega le linee programmatiche del dicastero: "Il 2014 "credo sarà un anno ancora di grande sofferenza" per il lavoro. Indipendentemente dalle considerazioni legate alle dinamiche del Pil, - precisa il ministro - la dinamica dell'occupazione continuerà ad essere molto pesante", come "immancabile coda della crisi". "Cercheremo di accelerare al massimo" il recupero.
"Camusso: "No a tagli lineari". Il leader della Cgil da Riccione è intervenuta sulle parole del ministro Madia: "Il problema è quanti dipendenti pubblici si tagliano" perchè se la si fa così "non si sta parlando della riforma della p.a. ma si sta parlando di un altro taglio lineare"
"Siamo assolutamente serafici sul fatto che possiamo sfidare questo governo sulla riforma della pubblica amministrazione". Il leader della Cgil Susanna Camusso è intervenuto a Riccione al congresso regionale Cgil Emilia Romagna spiegando che il punto di partenza sarà l'autonomia negoziale del rapporto di lavoro pubblico. Camusso ha fatto una premessa: "o noi cambiamo profondamente la pubblica amministrazione oppure - ha detto - è molto difficile immaginare che sia il motore della creazione di lavoro e del cambiamento del modo in cui si considera e si cura il paese".
Camusso ha poi ricordato che sia la Cgil che il sindacato di categoria non si sono mai detti contrari ad una riorganizzazione del settore. "Bisognerebbe avere un'idea di qual è il progetto - ha detto ancora Camusso - non si può avere un'idea al rovescio. Il problema è quanti dipendenti pubblici si tagliano, perchè se la si fa così non si sta parlando della riforma della p.a. ma si sta parlando di un altro taglio lineare, del fatto che si può sul lavoro pubblico come sulle pensioni trovare le risorse per tenere insieme un Paese che continua a essere uguale a se stesso".
Per quanto riguarda i dirigenti, ha spiegato Camusso, "vorremmo evitare che diventi una gigantesca campagna di nomine della politica. L'abbiamo già sperimentata, e oggi già succede in tutta la sanità - ha detto - dove tanta parte delle nomine non solo non avviene in ragione delle competenze e degli obiettivi, ma dell'appartenenza a chi governa".
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domenica 23 marzo 2014
Domanda di disoccupazione ai co.co. pro: nuovo modello
L’Inps con un messaggio2999/2014 ha comunicato le modalità di presentazione della domanda per l’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto 2014 prevista per i periodi di assenza di contratto di lavoro. Rivalutato per l’anno 2013 anche il limite reddituale e previste le modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione che sono tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione. Vediamo tutti gli aspetti.
Nel messaggio anche la rivalutazione del requisito reddituale e delle modalità di attestazione del periodo di disoccupazione. Per il 2014 quindi la presentazione delle domande per chi non ha lavorato nel 2013, va utilizzato il nuovo modello "cocopro 2014 cod. Sr 140" disponibile nel sito dell'Inps. Inoltre il limite di reddito massimo per accedere alla prestazioni che con riferimento al 2013 è stato innalzato a 20.220 euro.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, l’Inps nel messaggio comunica che il limite di reddito della citata disposizione per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 euro. Tale limite si applica per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014.
L’Inps inoltre ha comunicato le modalità di presentazione della domanda per l’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto 2014 prevista per i periodi di assenza di contratto di lavoro. Rivalutato per l’anno 2013 anche il limite reddituale e previste le modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione che sono tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione.
Con la Riforma Fornero è stata disposto, a partire dal gennaio 2013, il riconoscimento di una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, e che si trovino in determinati condizioni, ed in un periodo di disoccupazione. L’una tantum cocopro è quindi una sorta di indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto.
Attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione. L’articolo 2, comma 51, lettera d), della legge citata prevede tra i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità ai collaboratori a progetto un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.
Per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione, da considerare ai sensi dell’ art. 1, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 181/2000 e successive modifiche, ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012.
L’attestazione del requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi è possibile mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego.
La circolare Inps n. 38 del 2013 chiarisce tutti gli aspetti relativi ai requisiti necessari, che sono confermati anche nel 2014. L’art. 2 commi da 41 a 56 della Legge Fornero ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, e che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. Per il triennio 2013-2015 sono previsti in via transitoria, particolari requisiti e finanziamenti integrativi alla misura.
Dall’una tantum cocopro sono esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo e tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Esclusi quindi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 61. Sono esclusi, tra l’altro, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. I potenziali beneficiari quindi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
L’indennità è riconosciuta ai collaboratori che soddisfino “in via congiunta” i seguenti requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge di riforma:
a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente (nel 2014 tale limite è pari a 20.220 euro);
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.
I requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) devono essere soddisfatti in relazione “all’anno precedente”, mentre il requisito previsto dalla lettera c) è relativo “all’anno di riferimento”. Per “anno di riferimento” si deve intendere l’anno in cui il collaboratore matura il requisito di cui alla lettera c) e presenta la domanda per la prestazione. Per “anno precedente” si deve intendere solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente quello di “riferimento” come sopra individuato.
Gli accrediti contributivi nella Gestione separata relativi “all’anno precedente” e “all’anno di riferimento” si considerano utili ai fini dell’erogazione dell’indennità in argomento i contributi effettivi. I contributi figurativi dell’indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), la monocommittenza deve essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro.
Riguardo al requisito della lettera b), per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale” si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.
Per quanto attiene al periodo di disoccupazione, la legge di riforma richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Si tratta della disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni, quindi la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
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sabato 22 marzo 2014
Licenziamento e periodo di comporto cosa prevede la legge
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme. Peraltro, incombe sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l'assenza e le mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento.
La Corte di Appello, in riforma della decisione del Tribunale di Locri, annullava il licenziamento del lavoratore, per superamento del comporto per malattia, ordinando alla società la reintegra e condannava l'appellata società a risarcire alla predetta il danno subito, mediante corresponsione della indennità di legge. Osservava la Corte territoriale che la natura professionale delle patologie dedotte dall'appellante (lombosciatalgia bilaterale e cervico brachialgia bilaterale) non era sufficiente ad escludere le assenze derivatene da quelle computabili per il comporto e che era necessaria, ai fini considerati, l’imputabilità delle stesse a responsabilità datoriale. Nella specie era emerso, anche dalla c.t.u. espletata, che il tipo di lavoro svolto era stato concausa delle patologie osteoarticolari e che le assenze dal lavoro, per un totale di 293 giorni su 322, erano riconducibili, come emergeva dai certificati acquisiti agli atti di causa, a lombosciatalgia, determinata dalle condizioni di lavoro (continue movimentazioni di carichi ed esposizione a sbalzi di temperatura nel settore della floricultura).
Contro la sentenza dell’appello, la società ha presentato ricorso che è stato rigettato, per la seguente motivazione:
“La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), si inquadra nello schema previsto, ed è soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali. Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano, tuttavia, il recesso del datore di lavoro ove l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate”.
2. Licenziamento per superamento del periodo di comporto ed art. 2087 c.c.
La fattispecie del recesso del datore di lavoro - per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi alle regole dettate (dall’art. 2120 c.c.), che prevalgono - per la loro specialità - sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa (art. 1256 c.c., comma 2, e art. 1464 c.c.), sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (L. 604/1966 e L. 300/1970 e successive modifiche) - secondo la giurisprudenza (ora consolidata) di questa Corte (dopo le sentenze delle Sezioni Unite n. 2072, 2073, 2074/80, vedine, per tutte, le sentenze della Sezione Lavoro n. 5066/2000, 14065, 13992/99, 5927/96, 6601/95, 3213/87, 3879/86, 5741, 4095, 2806/85, 5968, 1973/84, 4068, 3909, 1726/83, 1168/82) - con la conseguenza che, in dipendenza della prospettata specialità e del contenuto derogatorio di dette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo comporto) - predeterminato dalla legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi oppure, nel difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa - e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso - nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/1966), né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa (artt. 1256, comma 2 ed 1464 c.c.), né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse (in tal senso è Cass., Sez. Un. n. 7755 del 1998, invocata dal ricorrente) - senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali (vedi Cass. 5927/96).
Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano, tuttavia, il recesso del datore di lavoro - in ipotesi di superamento del periodo di comporto - ove l'infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro - in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme - incombendo, peraltro, al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia - che ha determinato l'assenza (e, segnatamente, il superamento del periodo di comporto) - ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate.
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