mercoledì 28 maggio 2014

I benefici dei lavoratori per la maternità e la paternità



Le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione (art. 37 Cost.). La tutela costituzionalmente garantita alla madre non si riferisce solamente al lavoro subordinato, ma anche a quello autonomo. L'art. 2110 c.c. garantisce nei casi di malattia, infortunio e gravidanza al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità.

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo previsto dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio. E' quanto prevede il D.M. Lavoro 22 dicembre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2013, n. 37) il quale attua alcune previsioni della Riforma Fornero.

In particolare, il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità (art. 28, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.

La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati: il contributo è pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi.

Consultando, tramite questo link, la scheda “Maternità e paternità” puoi accedere a informazioni sulle tutele previste per legge a favore delle lavoratrici e dei lavoratori nel periodo della maternità e paternità quali, i congedi di maternità/paternità e il relativo trattamento economico per ciascuna delle le categorie di lavoratrici/lavoratori a cui spettano.

Nella scheda accessibile da questo link sono illustrate le recenti novità introdotte dal legislatore a favore del padre lavoratore dipendente: un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo di due giorni, alternativo al congedo di maternità della madre.

La legge prevede periodi di riposo per le necessità dell’allattamento e la possibilità di usufruire di ulteriori periodi di astensione dal lavoro (congedi parentali) finalizzati all’assistenza e all’educazione dei figli. Tramite questo link accedi alla scheda con informazioni dettagliate su chi ne ha diritto, quando spettano e come presentare la domanda.

Un’altra agevolazione legata alla maternità consiste nella possibilità di richiedere voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o un contributo per sostenere le spese dell’asilo nido. Accedendo dal link alla scheda dedicata è possibile sapere a chi spetta e in cosa consiste il beneficio.

Per accedere alle procedure online di richiesta dei benefici per la maternità/paternità occorre utilizzare il PIN dispositivo. Per richiedere il PIN e/o per convertirlo in PIN dispositivo bisogna andare alla sezione PIN online. Tramite questo link, dopo aver inserito il tuo PIN dispositivo, puoi accedere allo Sportello virtuale per la richiesta telematica delle prestazioni di congedo di maternità/paternità, congedo parentale, congedo obbligatorio o facoltativo per il padre. Inserendo il PIN l’utente viene riconosciuto ed il menù dei servizi si personalizzerà sulla base del genitore (madre o padre) mostrando le prestazioni che la madre o il padre ha diritto di richiedere online.

In particolare, le madri potranno accedere alle procedure per inoltrare le domande per il congedo di maternità e congedo parentale differenziate per le lavoratrici dipendenti, autonome o iscritte alla gestione separata, mentre i padri visualizzeranno le procedure per inoltrare le domande di congedo di paternità, congedo parentale (esclusivamente per lavoratori dipendenti o iscritti alla gestione separata), di congedo obbligatorio e di congedo facoltativo.
Dal menù a sinistra della procedura è possibile selezionare la prestazione di proprio interesse e compilare i campi della procedura per inviare la domanda.

Tramite questo link, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo, è possibile accedere allo Sportello virtuale per la richiesta telematica dei voucher e dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: il datore di lavoro, ancorché non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non è esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto lo stesso è tenuto a valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l'assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari e con riferimento all'oggettiva e comprovata situazione di difficoltà familiare


martedì 27 maggio 2014

Poletti accelera sul ddl lavoro chiusura entro il 2014




Il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, accelera sul ddl lavoro: "La riforma è strutturale, uno di quei cambiamenti radicali che il presidente del consiglio Renzi dice che bisogna fare e anche in fretta. La legge delega è immaginabile che si chiuda entro la fine dell'anno e se ciò accadesse noi saremo in grado di metterla rapidamente a regime".

Giuliano Poletti conferma l'intenzione del governo di accelerare sul ddl delega sul lavoro: «È una riforma strutturale. Ed è immaginabile che si chiuda entro la fine dell'anno e se ciò accadesse noi saremo in grado di metterla rapidamente a regime», ha detto il ministro. L'obiettivo è condiviso dal relatore e presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi che ha sottolineato l'intenzione di chiudere la parte di discussione e l'approvazione a Palazzo Madama del testo di legge delega entro luglio.

Se si coglierà questo obiettivo, ha aggiunto Poletti, «già a settembre si potrà avere il ddl in Aula alla Camera e quindi farlo camminare velocemente». Naturalmente, ha spiegato il titolare del Lavoro, «se nel merito le posizioni interne alla maggioranza e in Parlamento saranno sufficientemente vicine si potranno evitare più passaggi parlamentari».

Poletti ha detto anche che il ministero del Lavoro sta lavorando «per predisporre tutti gli elementi per la stesura dei decreti attuativi della delega. Faremo un lavoro preparatorio che ci metterà in condizione di agire rapidamente appena il Parlamento approverà la legge delega».

Naturalmente, ha aggiunto ministro del Lavoro, "se nel merito le posizioni interne alla maggioranza e in Parlamento saranno sufficientemente vicine si potranno evitare più passaggi parlamentari, quindi io credo che sia possibile farlo velocemente".

Il Ministero si sta "attrezzando, nel senso che stiamo lavorando per predisporre tutti gli elementi per la stesura dei decreti attuativi della delega e questo per non aspettare i tempi della predisposizione e - ha sottolineato - faremo un lavoro preparatorio che ci metterà in condizione di agire rapidamente appena il Parlamento approverà la legge delega".

domenica 25 maggio 2014

Modello 730: come calcolare le detrazioni per familiari a carico



L’attuale sistema si basa su una tassazione maggiore con il crescere del reddito basato su un sistema di detrazioni e deduzioni. Questa premessa si rende necessaria per far comprendere perché un lavoratore dipendente con due figli a carico pagherà meno imposte dello stesso lavoratore senza figli e un lavoratore dipendente che non raggiunge gli 8.000 euro di reddito non pagherà imposte.  Il sistema fiscale italiano attraverso le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, per spese sanitarie e altri oneri; e attraverso le deduzioni garantisce equità. Lo sconto decresce all'aumentare del reddito, con un meccanismo alquanto complicato da calcolare, fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000. Per determinare la detrazione spettante si tiene conto delle diverse tipologie di reddito, dell'ammontare del reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze e, per alcuni redditi, dei giorni di lavoro.

Tutti i familiari con reddito inferiore ad euro 2.840,51 sono considerati a carico. Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Sono considerati a carico: - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - i figli anche adottivi, gli affidati; - gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente.

La normativa consente a chi ha figli, coniuge o altri familiari a carico di fruire delle relative detrazioni, in quanto ognuno "pesa" sul calcolo finale delle imposte da pagare, andando a ridurre l'importo a seconda di alcuni fattori.

Sono da considerare familiari a carico dal punto di vista fiscale i membri della famiglia che, nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione, non hanno avuto redditi o hanno avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con chi effettua la dichiarazione, oppure residenti all'estero:
il coniuge, purché non sia separato (legalmente o effettivamente);
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), indipendentemente dall'età e dal fatto che studino o meno.

Ci sono poi gli "altri familiari", che possono essere considerati a carico, a condizione che convivano con il contribuente:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore; il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per il coniuge a carico è prevista una detrazione massima di 800 euro, in caso di redditi complessivi non superiori a 15 mila euro. Per chi supera la soglia, la detrazione è variabile tra i 690 e i 720 euro. Per i redditi che superano i 40 mila euro, l'importo della detrazione cala in proporzione, fino ad arrivare a 0 per i redditi da 80 mila euro in su.

L'importo per le detrazioni dipende dall'età dei figli. Per i minori di 3 anni si ha diritto ad una detrazione di 1.220 euro. Se il bambino ha compiuto 3 anni nell'anno della dichiarazione, la detrazione scenderà a 950 euro. Dall'anno successivo potremo detrarre 950 euro finché il figlio sarà a nostro carico, senza limiti di età. Tale importo aumenta di
- 400 euro, per ciascun figlio a partire dal primo, quando sono più di tre.
- 400 euro per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;

La detrazione è calcolata in base a scaglioni di reddito, con una formula facilmente rinvenibile nelle istruzioni ministeriali In quanto detrazione, l’importo determinato riduce l’IRPEF dovuta, ma non l’ addizionale regionale e comunale, è necessario effettuare il seguente calcolo: 800 – [110 x (Reddito complessivo / 15.000)]. Questo calcolo va è effettuato se il reddito non supera i 15.000 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; qualora il reddito superi i 15.000 euro ma non vada oltre i 40.000 euro alla formula indicata è necessario sostituire la cifra di 800 euro con 690 euro.

Detrazioni figli a carico genitori, i figli sono a carico dei genitori per il 50% ciascuno. ognuno usufruisce quindi di metà delle detrazioni. Tuttavia possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. Ovviamente, se un genitore usufruisce della detrazione al 100% l’altro genitore non può fruirne. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione per i figli compete a quest’ultimo per l’intero importo.

In caso di genitori separati o divorziati, usufruisce delle detrazioni il genitore affidatario oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno. E per E' possibile scaricare dalle tasse l'assegno di mantenimento, ma non quello che si versa per i figli, bensì unicamente quello corrisposto in favore dell'ex coniuge.

La detrazioni per i figli a carico va inserita nel rigo RN6 Col.2 e l'ulteriore detrazioni per famiglie numerose nel rigo RN6 Col.3 I riferimenti indicati con "RN" si riferiscono al prospetto relativo al calcolo dell'Irpef dei modelli UNICO e UNICO-Mini.

Vediamo le istruzioni per la compilazione del Modello 730 anno 2014 per la sezione che riguarda le detrazioni fiscali figli a carico.
Rigo 2:
- colonna 1 occorre barrare F1 per il primo figlio a carico (quello maggiore d'età), e poi F per tutti gli altri figli;
- colonna 2 occorre barrare la casella A per un altro familiare;
- colonna 3 occorre barrare la casella D per un figlio con disabilità;
- colonna 4 occorre indicare tutti i codici fiscali dei figli e familiari a carico;
- colonna 5 occorre indicare il numero di mesi dell'anno 2013 in cui ogni figlio è stato effettivamente a carico;
- colonna 6 occorre indicare il numero di mesi a carico per un figlio inferiore a 3 anni;
- colonna 7 occorre indicare la percentuale della detrazioni, 100 se è intera, 50 se è divisa tra i genitori, 0 se è tutto a carico dell'altro genitore;
- colonna 8 deve essere compilata soltanto dal genitore che presenta, in caso di affidamento esclusivo o congiunto o condiviso dei figli, detrazioni fiscali figli a carico al 100%.

Calcolo detrazioni figli a carico 2014 - Per calcolare le detrazioni dei figli a carico i parametri sono i seguenti:
- il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali (colonna 1 del rigo RN1) il numero dei figli a carico
- la percentuale spettante dell'ulteriore detrazioni per famiglie numerose.

Per ciascun figlio a carico indicate anche le seguente informazioni:
- il numero di mesi per i quali è risultato a carico nel 2013
- il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto meno di 3 anni
- la percentuale di detrazioni spettante: 100%, 50% o zero,
- se il figlio è disabile

I cittadini extracomunitari che intendono usufruire della detrazione per i familiari a carico devono essere in possesso di una specifica documentazione attestante lo status familiare. La normativa consente a chi ha figli, coniuge o altri familiari a carico di fruire delle relative detrazioni, in quanto ognuno "pesa" sul calcolo finale delle imposte da pagare, andando a ridurre l'importo a seconda di alcuni fattori.

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