martedì 4 novembre 2014
Contributi previdenziali INPS ed ex INPDAP
I contributi si dicono obbligatori quando sono imposti in relazione ad un'attività di lavoro svolta con modalità e tempi previsti dall'ordinamento giuridico vigente.
In altre parole: a fronte del lavoro, il sistema di sicurezza sociale prevede che obbligatoriamente, debbano essere versati i contributi previdenziali, cioè somme di danaro, diversamente calcolate a seconda del tipo di attività svolta, che alimentano un monte (detto Fondo, Cassa o Gestione previdenziale) cui si attinge:
nel corso della vita lavorativa del contribuente a causa di:
cessazione del rapporto di lavoro;
diminuzione della capacità lavorativa;
necessità di sostegno del reddito familiare;
alla fine della vita lavorativa, per la liquidazione della pensione.
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
La disciplina della ricongiunzione è regolata dalle seguenti leggi:
la Legge 29/1979 per i trasferimenti tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e i fondi aziendali sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
la legge 45 del 1990 sui trasferimenti di contributi tra Casse dei liberi professionisti e le gestioni di previdenza obbligatorie.
Il Decreto Legislativo n.184 del 30 aprile 1997 ha poi ampliato la possibilità anche a chi non abbia maturato in alcuna delle predette forme il diritto a pensione, e che scelgano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.
Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:
a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della
Legge 8 agosto 1995, n. 335;
al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).
La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede vengano ricongiunti i diversi periodi.
La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione in generale può essere esercitata una sola volta.
Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta solamente:
1) dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro;
2) al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.
Il pagamento per la ricongiunzione contributiva si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente. E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite.
E' possibile inoltre effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
a) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”: 1) le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche; 2) gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
b) tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online
Il pagamento può essere effettuato sia in un' unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento che in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).
L’INPS gestisce il sistema previdenziale in termini di imposizione, riscossione e recupero dei contributi ed in termini erogazione di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche per:
• La generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e del parastato ( FPLD ovvero Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti );
• Gli imprenditori (Gestioni previdenziali dei Lavoratori Autonomi);
• I parasubordinati,venditori a domicilio, professionisti senza cassa, lavoratori autonomi occasionali ed associati in partecipazione (Gestione Separata );
• I lavoratori iscritti ai Fondi speciali
• I dirigenti di imprese industriali ( Ex INPDAI )
L’INPDAP gestisce il sistema previdenziale:
• di tutti i lavoratori dipendenti, civili e militari, dello Stato.
Nota bene – sono iscritti all'INPDAP anche i dipendenti di alcuni enti parastatali che sono stati autorizzati dalla legge ad optare per l'iscrizione all'INPDAP piuttosto che all'Inps: dipendenti di ordini professionali, di Casse di previdenza di categoria, di Camere di Commercio, Istituti di Istruzione, Automobil club ecc..
L’INAIL è l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con due gestioni: industria e agricoltura.
L'Inail provvede inoltre, alla tutela antinfortunistica dei soggetti che si occupano di lavoro domestico o cura delle persone (badanti).
L’IPSEMA assicura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione, aerea (vedi d.l. 663/79 e d.l.vo 479/94).
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domenica 2 novembre 2014
Addizionali Irpef in busta paga 2015 costano più delle altre tasse
Addizionali comunali e regionali aumentano a dismisura: sono più care di Tari Tasi messe assieme. Tra il 2010 e il 2015 le addizionali comunali e regionali sono aumentate e aumenteranno a dismisura, è quanto. denuncia l’Ufficio studi della CGIA: per un impiegato del 35 per cento, per un operaio e un lavoratore autonomo del 36 per cento, per un quadro del 38 per cento e per un dirigente del 41 per cento. Se in una abitazione principale media tra Tasi (150/170 euro circa ) e Tari (300/350 euro circa) una famiglia di 3 persone nel 2014 paga al Comune di residenza attorno ai 500 euro, tra l'addizionale comunale e quella regionale, invece, Quindi impiegato dovrà pagare 732 euro, un lavoratore autonomo 924 euro, un quadro 1.405 euro e un dirigente 3.583 euro. Solo nel caso dell’operaio la situazione si capovolge: le addizionali si attestano, infatti, intorno ai 430 euro.
“Salvo rare eccezioni – afferma il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi – negli ultimi anni le addizionali Irpef hanno subito dei forti incrementi, sia per compensare i tagli dei trasferimenti statali, sia per fronteggiare gli effetti della crisi che hanno messo a dura prova i bilanci delle Regioni e dei Comuni. Risultato? Gli italiani si sono ritrovati con i portafogli più leggeri”.
Ma l’aspetto singolare di questa vicenda è che il loro peso economico è superiore a quello di Tari e Tasi messe assieme. Se in una abitazione principale media tra Tasi (150/170 euro circa) e Tari (300/350 euro circa) una famiglia di 3 persone nel 2014 paga al Comune di residenza attorno ai 500 euro, tra l’addizionale comunale e quella regionale, invece, un impiegato quest’anno versa 732 euro, un lavoratore autonomo 924 euro, un quadro 1.405 euro e un dirigente 3.583 euro. Solo nel caso dell’operaio la situazione si capovolge: le addizionali si attestano sui 430 euro, contro i 500 euro circa che verserà quest’anno di Tasi più Tari.
“Pur costando mediamente meno delle addizionali Irpef – conclude Bortolussi – la Tari e la Tasi sono le tasse locali più avversate dai cittadini. La ragione di questo paradosso va ricercata nelle modalità di pagamento di queste imposte. Le addizionali Irpef vengono prelevate mensilmente alla fonte, di conseguenza il contribuente non ha la percezione di quanto gli viene decurtato lo stipendio o la pensione. Per il pagamento della Tasi e della Tari, invece, i cittadini devono mettere mano al portafogli per onorare le scadenze e recarsi fisicamente in banca o alle Poste. Operazioni che psicologicamente rimangono ben impresse nella mente di ciascuno”.
Vediamo quanto peseranno nelle tasche degli italiani le addizionali comunali e regionali Irpef. Le aliquote applicate sono quelle medie nazionali per livello di reddito riportate più sotto (vedi Tab.1 e Tab.2 nel link sottostante). Gli importi sono riferiti all’anno di imposta 2014 che, come prassi, verranno pagati nel 2015.
Un operaio con uno stipendio mensile netto pari di quasi 1.290 euro, ha visto aumentare in questi ultimi 6 anni il carico fiscale di 114 euro (+36%). Nel 2015 pagherà 429 euro (- 1 euro rispetto al 2014).
Un impiegato con uno stipendio netto di poco superiore ai 1.800 euro al mese, tra il 2010 e il 2015 versa 195 euro in più, pari ad un aumento del 35%. L’anno prossimo pagherà 747 euro (+ 15 euro rispetto al 2014).
Un lavoratore autonomo con un reddito annuo di 40.000 euro ha subito un incremento di imposta di 253 euro (+36%). Nel 2015 il peso delle addizionali sarà pari a 747 euro (+ 15 rispetto al 2014).
Un quadro con uno stipendio mensile netto di circa 3.000 euro al mese, ha subito, invece, un aggravio di 403 euro (+38%). L’anno prossimo verserà 1.455 euro (+ 50 euro rispetto al 2014).
Un dirigente, infine, con uno stipendio di quasi 7.000 euro netti al mese ha visto aumentare il peso delle addizionali di 1.094 euro (+41%). Nel 2015 le addizionali peseranno per un importo complessivo di 3.753 euro (+ 170 euro rispetto l’anno prima).
Ovviamente, fanno notare dalla CGIA, il prelievo delle addizionali è proporzionale al reddito. La crescita del peso fiscale legato alle addizionali è da addebitare anche alle modifiche legislative avvenute in questi ultimi anni.
- Addizionale comunale IRPEF: nel 2009 e nel 2010 vigeva il “blocco” delle aliquote. Solo nel 2011 e poi definitivamente nel 2012 è stata ridata la possibilità ai Sindaci di aumentare le aliquote sino ad un valore massimo dello 0,8%. Analizzando quelle applicate nei 108 Comuni capoluogo di provincia, si nota che:
sono 60 i Sindaci che hanno elevato l’aliquota al livello massimo dello 0,8%, pur riconoscendo delle soglie di esenzione;
solo Trento e Gorizia non applicano l’addizionale comunale Irpef;
una dozzina di Comuni hanno aumentato le aliquote nell’ultimo anno, mentre sono solo un paio quelli che hanno ridotto il prelievo.
- Addizionale regionale IRPEF: anche i Governatori hanno subito il blocco delle aliquote, tuttavia le Regioni in disavanzo sanitario hanno attuato (e attuano tuttora) l’incremento dell’aliquota per ridurre il deficit. L’aliquota base dell’addizionale regionale era pari allo 0,9% sino al 2010; è stata elevata all’1,23% dal cosiddetto “Salva Italia” del 2011. Sino al 2013 l’aliquota base poteva essere elevata di altri 0,5 punti percentuali, raggiungendo l’1,73%. Dal 2014 può essere elevata di 1,1 punti percentuali: pertanto dall’1,23% si può toccare la soglia massima del 2,33%. Nel caso in cui la Regione sia in disavanzo sanitario e non abbia rispettato gli obiettivi intermedi del piano di rientro, l’aliquota dell’addizionale regionale Irpef viene elevata di ulteriori 0,3 punti percentuali oltre il livello massimo. Nel 2014 si trova in questa situazione il Molise che aveva articolato la maggiorazione dell’aliquota per scaglioni di reddito. Per effetto di questa regola l’aliquota dell’ultimo scaglione è salita sino al 2,63%. Infatti, a rendere ancora più variegata la situazione vi è la possibilità che le Regioni modulino le variazioni dell’addizionale regionale per scaglioni di reddito.
Più della Tasi le addizionali Irpef. Uno studio della Cgia di Mestre, ha rivelato che tra il 2010 e il 2015 le addizionali comunali e regionali aumenteranno a dismisura: per un impiegato del 35%, per un operaio e un lavoratore autonomo del 36%, per un quadro del 38% e per un dirigente. Il loro peso economico è superiore a quello di Tari e Tasi messe assieme.
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Partite Iva e cocopro, come sono gli stipendi?
Iniziamo a vedere cosa bisogna sapere delle partita IVA.
Se il datore di lavoro vuole farti passare da un contratto di collaborazione alla partita Iva si sa che si perderà ogni tutela e buona parte dello stipendio.
Fino ai 35 anni si può usufruire del regime fiscale dei minimi, che consiste in una tassazione totale di circa il 33% di quello che guadagni, così divisi: 5% di Irpef e 28% di Inps. Questo discorso vale per chi ha la “gestione separata”, cioè tutti quei lavoratori generici che non usufruiscono di casse previdenziali di settore (come giornalisti, avvocati, commercianti) e con la clausola che i ricavi siano entro i 30.000 euro l’anno (per l’anno in corso il limite potrebbe aumentare a 65.000). Superati i 35 anni e i 30.000 euro di reddito l’Irpef sale dal 5% al 23% creando una pressione contributiva totale del 51%.
Alla pressione contributiva devi aggiungere gli acconti sulle tasse dell’anno successivo. Funziona così: tra giugno e agosto di ogni anno si inizieranno a pagare le rate delle tasse relative alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Ma assieme a queste si dovrà pagare anche l’acconto sulle tasse dell’anno successivo. Questo acconto consiste nel 50% di quanto si ha appena pagato per le tasse.
In breve: se si ha dichiarato 21.000 euro di ricavi per il 2013 e pagato 7.000 euro (33%) di tasse? Bene, si dovrà pagare subito altri 3.500 euro, come acconto dell’anno successivo. Questa cifra verrà poi scalata dalle tasse che si ritroverà a pagare l’anno successivo. Ma non uno non se ne accorgerà neanche, perché l’anno successivo ci si ritroverà a pagare comunque l’acconto dell’anno dopo ancora.
La partita Iva per essere sostenibile prevede che svolgendo il proprio lavoro si abbia dei costi. La benzina per l’auto, metà di quanto spendi per l’affitto se lavori in casa, i biglietti del treno o di aereo, il ristorante: tutte queste cose si possono detrarre, ma non tutte al 100%. Hai ricavi per 21.000 euro l’anno? Bene, se hai avuto 6.000 euro di costi, il tuo reddito è di 15.000 euro, e su quelli pagherai un terzo di tasse (al regime dei minimi). Se nel tuo lavoro non hai costi aprire una partita Iva è difficilmente sostenibile. Facciamo un esempio: su un reddito lordo di 12.000 euro – i miseri mille euro al mese – ci si trova a dover pagare 4.000 euro di tasse più 2.000 di acconto e 1.000 (circa) di commercialista. Un totale di 7.000 euro di tasse, e in tasca ne rimangono meno della metà, 5.000. Oltre i 35 anni, poi, si paga molto di più.
Se si usufruisce del regime fiscale dei minimi si può detrarre un elenco molto ristretto di costi, diversamente da chi ha più di 35 anni, che paga un 51% di tasse (28% Inps + 23% Irpef) ma può detrarre molte più cose.
La cosa migliore che puoi fare è capire in anticipo, mese per mese, quanti costi si dovrà avere entro la fine dell’anno per abbassare il reddito, e pagare una cifra sostenibile di tasse.
Metti da parte un terzo (o più) dei tuoi guadagni dal primo momento: così facendo eviti il rischio, molto comune, di non rientrare più con le cifre una volta che inizierai a pagare le tasse.
Se per un anno un con partita IVA non lavora ed il fatturato è pari a 0 euro, oltre a non dover pagare il 5% di Irpef visto che sono un “minimo”, cosa dove versare? Se il contribuente è iscritto alla cassa artigiani o commercianti dell’Inps deve pagare il contributo annuale anche se il suo reddito è pari a zero. L’importo è di poco inferiore a 3.000 euro annui.
Se il contribuente è un libero professionista in caso di reddito negativo non deve pagare l’Inps. Se invece è iscritto alla cassa artigiani e/o commercianti deve comunque pagare il contributo sul reddito minimale (in 4 rate per un importo di poco inferiore a 3.000 euro annui). Se i contributi non vengono versati l’Inps applica una sanzione pari a circa il 10% della somma non pagata.
Adesso evidenziamo i dati dell'Inps illustrati a un convegno organizzato dall'Associazione 20 Maggio a raccontarci i veri disperati dalla busta paga pressoché inesistente, che siano collaboratori a progetto o partite Iva.
La media dei compensi di tutti i parasubordinati 2013 (dati Inps) è di 19mila euro lordi annui. E a parità di attività svolta, le donne guadagnano 11mila euro in meno rispetto agli uomini. Gli uomini, infatti, hanno redditi di 23.874 euro mentre le donne hanno una media di reddito di 12.185. Più colpite da questa discriminazione sono le fasce d'età dai 40 a i 49 anni, quindi, proprio le lavoratrici all'apice della carriera.
Con un compenso lordo medio di 18.640 il reddito netto di un lavoratore con partita Iva iscritto alla Gestione separata è di 8.679 euro annui e di soli 723 euro mensili. Va poi sfatato lo stereotipo per cui il lavoro parasubordinato sia un fenomeno solo giovanile e quindi transitorio. Se si osserva la composizione per fascia d'età, emerge che su 1.259mila lavoratori 607.198 hanno tra i 30 e i 49 anni (pari al 48% del totale) e il 33% ha superati i 50 anni. Il lavoro parasubordinato riguarda in prevalenza lavoratrici e lavoratori adulti e con famiglia.
Lo studio analizzato dal direttore dell'Associazione, Patrizio Di Nicola (Università La Sapienza di Roma), mostra anche il crollo degli occupati tra i parasubordinati. Il sito di Adepp, l’associazione degli enti previdenziali privati, riporta nel dettaglio la ricerca. «I collaboratori a progetto diminuiscono di 322mila unità dal 2007 al 2013, e nel solo 2012 passano da 647mila a 502mila, con una flessione di ben 145mila unità. Si tratterebbe di un fenomeno a cui, oltre la crisi, ha contribuito anche la riforma Fornero la quale imponeva, nel tentativo di aumentare il costo di questi contratti e favorire lo spostamento verso il lavoro dipendente, l'introduzione per i collaboratori dei minimi tabellari dei dipendenti».
Le collaborazioni coordinate continuative anche a progetto sono disciplinate dagli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276/2003, che ne disciplinano, tra gli altri, diversi aspetti, quali:
la definizione ed il campo di applicazione;
la forma;
gli obblighi e diritti del lavoratore;
il regime di estinzione del contratto di collaborazione;
previsioni di conversione dei contratti di collaborazione.
All’indomani delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012, l’art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003 dispone:
che il compenso debba essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito in relazione a ciò e alla particolare natura della prestazione e del contratto non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
Se da più parti tali previsioni hanno destato qualche perplessità, in merito a come identificare i parametri di riferimento per la determinazione del corrispettivo (posto che le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto non costituiscono lavoro subordinato e che, salvo le poche e recentissime eccezioni, non hanno un CCNL) al comma successivo la norma è giunta “in soccorso” prevedendo che:
“in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”…
Se indubbio è l’interesse che queste previsioni hanno suscitato negli addetti ai lavori, altrettanto interessante è stata la specificazione del Ministero del lavoro (Circ. 22 aprile 2013 n. 7258) che relativamente ai criteri da seguire per la definizione del corrispettivo del collaboratore ha chiarito che il compenso non deve essere parametrato al tempo impiegato per realizzare il progetto, ma che tuttavia “l’elemento temporale rileva ai fini della valutazione circa la congruità dell’importo attribuito al collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento.”
Ora, nella stessa nota il Ministero ha anche sottolineato il riferimento del nuovo art. 63 “ai minimi salariali applicati nello specifico settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, in forza dei contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati”. Premesso che, a parere di chi scrive, la previsione di un corrispettivo parametrato ai minimi “salariali” parrebbe quanto meno inconsueta per le collaborazioni a progetto, che, di norma, attengono a prestazioni dal contenuto professionale elevato, a chiarimento del punto, la citata nota ricorda che laddove non si rinvenga una contrattazione per lo specifico settore, a parità di estensione temporale (che cos’è l’estensione temporale se non una sorta di orario di lavoro?) dell’attività oggetto della prestazione, si fa riferimento “alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.
Se di indubbio interesse risultano le espressioni del legislatore e le precisazioni ministeriali su questi argomenti, non meno meritevoli di attenzione saranno le traduzioni operative da parte degli addetti ai lavori nella redazione pratica dei contratti a progetto, come anche il mantenimento delle collaborazioni a progetto nell’ambito delle prestazioni di carattere autonomo (seppur in coordinamento con il committente), vista la progressiva assimilazione sotto più profili alle forme del lavoro subordinato.
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