lunedì 8 dicembre 2014

Pensioni per l’anno 2015, le modifiche e le novità



Proponiamo una guida alla pensione anticipata e di vecchiaia: requisiti contributivi e anagrafici da gennaio 2015, decorrenza, presentazione della domanda e strumenti di calcolo di contributi e pensioni.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore/lavoratrice raggiunge l’età pensionabile (o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti ). Per i dipendenti la decorrenza scatta dal primo giorno del mese seguente alla presentazione della domanda (con cessazione del rapporto di lavoro). Requisito contributivo: anzianità minima di 20 anni al 31 dicembre 1995 (contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo).

Requisito anagrafico donne:
dipendenti  settore privato: dal 1.01.2014 al 31.12.2015 63 anni e 9 mesi;
dipendenti settore pubblico: dal 1 .01.2013 al 31. 12.2015 66 anni e 3 mesi;
autonome e gestione separata: dal 1.01.2014 al 31.12.2015 64 anni e 9 mesi;

Requisito anagrafico uomini:
dipendenti nel pubblico e privato: dal 01.01.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3 mesi;
autonomi e gestione separata: dal 1.01.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3 mesi.

La pensione anticipata la possono richiederla lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive, esonerative e integrative previa risoluzione del rapporto di lavoro. La decorrenza scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non richiesta quando il soggetto svolge attività di lavoro autonomo. Le modalità di erogazione della pensione anticipata variano per:

soggetti con anzianità contributiva al 31.12. 1995 (per gli uomini 42 anni e 6 mesi dal 1.01.2014 al 31.12.2015, per le donne 41 anni e 6 mesi dal 1.01.2014 al 31.12.2015);

soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1.01.1996: anzianità contributiva per gli uomini di 42 anni e 6 mesi (dal 1.01.2014 al 31.12.2015) e per le donne di 41 anni e 6 mesi (dal 1.01.2014 al 31.12.2015). L’accesso alla pensione è vincolato al compimento di 63 anni di età (versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e non figurativa).

Per coloro che accedono alla pensione anticipata al di sotto dei 62 anni di età, si applica sull’assegno pensionistico mensile una riduzione calcolata secondo il sistema retributivo pari a:

1% per ogni anno di pensione anticipata rispetto ai 62 anni; 2% per ogni anno ulteriore di anticipo.

La riduzione non opera per lavoratori:

con primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996;

che maturano l’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 derivante solo da prestazione effettiva di lavoro, includendo i contributi obbligatori e quelli derivanti dalla ricongiunzione, i periodi di congedo per maternità, assolvimento obblighi di leva, malattia, infortunio e CIG ordinaria.

Pensione anticipata senza penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero, nuovo tetto alle pensioni d’oro, aumento della tassazione dei fondi pensione e per le casse di previdenza private, rivalutazione del TFR: sono alcune delle novità previdenziali per il 2015 inserite nella Legge di Stabilità, su alcune delle quali si attendono modifiche nel corso dell’ultimo passaggio in Senato.

La Legge di Stabilità per il 2015 prevede che i lavoratori senza requisito anagrafico (62 anni) ma con quello contributivo pieno (42 anni e sei mesi per gli uomini, 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 2017, possano andare in pensione senza la decurtazione dell’assegno prevista dalla Riforma Fornero 2011 (1% in meno per ogni anno prima dei 62 anni, e 2% per ogni anno prima dei 60 anni). Si tratta di un punto della Legge di Stabilità su cui non si attendono più modifiche, per cui non dovrebbe esserci il rischio di marcia indietro (come successo l’estate scorsa per un analogo provvedimento inserito e poi stralciato dal Decreto sulla Riforma della PA).

L’attuale testo della Legge di Stabilità prevede un aumento della tassazione dall’11 al 20%, ma si attendono modifiche nel passaggio in Senato. L’ipotesi più probabile vede un’aliquota del 17%, la stessa prevista per la rivalutazione del TFR (che pure è stata alzata rispetto all’attuale 11% e su cui non si attendono cambiamenti).

Casse di previdenza
L’attuale formulazione della Legge di Stabilità prevede un incremento della tassazione dal 20 al 26% (equiparandola alle rendite finanziarie), ma si lavora per far restare l’aliquota al 20%.

L’Opzione donna si tratta della possibilità, prevista dalla legge 243 del 2004, per le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 57 anni d’età di andare in pensione, se lo vogliono, ma con l’assegno interamente calcolato col contributivo, che di regola comporta un taglio del 15-20%, rispetto al calcolo retributivo. L’opzione scade il 31 dicembre 2015. L’Inps, contrariamente a quanto disposto in precedenza, ha deciso di continuare ad accettare le domande di chi matura i requisiti fino alla fine del 2015. La Ragioneria aveva invece spinto per una interpretazione che, tenendo conto della vecchia «finestra mobile», chiudesse l’operazione nel 2014. L’Inps attende ora le indicazioni del ministero del Lavoro al quale si è rivolto mentre la stessa legge 243 prevede che entro il 2015 il governo decida se prorogare l’«opzione donna». Una ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione, magari alzando la soglia dei 57 anni.

L’INPS ha appena annunciato che le lavoratrici possono continuare a far richiesta fino al dicembre 2015: le domande non saranno rigettate in attesa di chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

Sono passati tre anni dal 6 dicembre 2011, quando col decreto salva Italia il governo Monti decise una stretta sulle pensioni senza precedenti. La riforma Fornero abolì infatti le pensioni di anzianità, aumentò l’età per quella di vecchiaia a 66 anni ed estese il calcolo contributivo pro rata a tutti i lavoratori. Ma nemmeno la riforma Fornero sarà l’ultima. Con insistenza tra gli addetti ai lavori si parla di un provvedimento di legge del governo che potrebbe arrivare a gennaio per introdurre qualche elemento di flessibilità sull’età pensionabile.

All’Inps pensano che sia necessaria qualche modifica alla riforma Fornero. Lo aveva detto il precedente commissario straordinario, Vittorio Conti, e lo ha ribadito l’attuale, Tiziano Treu. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha ripreso in mano il vecchio progetto di una minipensione anticipata (6-700 euro al mese) erogata dietro richiesta dei lavoratori cui manchino 2-3 anni ai requisiti Fornero e che poi verrebbe restituita in piccolissime rate dal momento in cui scatta la pensione piena.



Invio domanda di pensione INPS
Online dal sito INPS (www.inps.it) dotati di PIN;
tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento;
tramite CAF, Patronato e intermediari autorizzati dall’INPS.

L’INPS mette a disposizione l’Estratto Conto Contributivo per aiutare a capire quanto manca per andare in pensione visualizzando l’elenco dei contributi versati: lo strumento è raggiungibile dal sito dell’istituto, dotati di PIN, seguendo il percorso Servizi online > Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo PIN > Fascicolo Previdenziale del Cittadino (dal menu a sinistra) > Posizione Assicurativa > Estratto Conto.


sabato 6 dicembre 2014

Omaggi natalizi per dicembre 2014 sono detraibili



Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi varia a seconda che i beni rientrino o meno nell'oggetto dell’attività esercitata e che gli stessi siano destinati ad un cliente oppure a un dipendente dell’impresa.

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti.

Dal 13 dicembre 2014, gli omaggi natalizi saranno interessati da un’importante novità a vantaggio del soggetto/impresa che acquista il bene da omaggiare. Da tale data, infatti, entra in vigore il Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), il quale, all’art. 30, innalza la soglia di detraibilità IVA. In particolare, se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82), infatti, sarà possibile detrarre integralmente l’IVA.

In tal modo, viene di fatto parificato, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, il trattamento fiscale ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50).

Si precisa, però, che la novità ha effetto solo dal 13 dicembre 2014, pertanto l’IVA relativa all’acquisto del bene che viene omaggiato è detraibile integralmente se il bene ha un costo unitario:

pari o inferiore a € 25,82, se acquistato fino al 12 dicembre 2014;

pari o inferiore a € 50,00, se acquistato dal 13 dicembre 2014.

Il decreto legislativo semplificazioni fiscali ha previsto l'innalzamento da € 25,82 a € 50 euro del limite di costo unitario del bene omaggio che costituisce spesa di rappresentanza per il quale è ammessa la detraibilità dell'IVA. L'innalzamento del limite, però, opera solo dal 13 dicembre 2014, mentre per i beni acquistati fino al 12 dicembre si applica ancora il limite di € 25,82 di costo unitario del bene.

In base alla C.M. n. 188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;

effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:
costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Il nuovo trattamento fiscale ai fini IVA dell'omaggio natalizio ai clienti

Finora, l'art.19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972 stabiliva che, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, l'IVA fosse detraibile solo se il costo unitario del bene non era superiore ad € 25,82.

Ora, il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, andando a modificare detto art. 19-bis1, parifica di fatto il trattamento fiscale dei beni che costituiscono spese di rappresentanza ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50). Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), infatti, la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa fino ad un costo unitario del bene di € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (dal 13 dicembre anche tale importo, infatti, è stato innalzato ad opera dell'art. 30 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali, mentre fino a tale data è € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12 dicembre 2014): l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);

per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014): l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Per capire il limite (vecchio o nuovo) di costo unitario del bene da considerare, occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, quindi:

alla data della consegna o spedizione dei beni risultante dal Ddt o altro documento di trasporto analogo;

ovvero, alla data della fattura di acquisto, se la consegna del bene è immediata, cioè avviene contestualmente all'emissione della fattura.





martedì 2 dicembre 2014

Calcolare la pensione: l'Inps rilancia la busta arancione online



Parte la sperimentazione della cosi detta busta arancione. L'Inps ha elaborato un sistema di calcolo che consentirà ai lavoratori di ottenere una proiezione della loro pensione futura, che non sarà inviata per posta, ma potrà essere ottenuta direttamente online.

L’Inps è pronta a lanciare la busta arancione, il documento che permetterà ai contribuenti di avere un quadro chiaro e definito di quanto potranno attendersi alla conclusione della propria vita professionale. Della busta arancione si parla in verità da molti anni, si tratta di uno strumento che viene utilizzato da tempo in Svezia e che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vuole portare in Italia dopo una fase di sperimentazione che interessa 10mila pensionandi coinvolti nel test denominato Simula.

Le persone scelte per il test sono state estratte tra coloro che risultano avere contributi nel fondo pensione lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Restano pertanto esclusi, al momento, gli iscritti ai fondi speciali sostitutivi ed integrativi come fondo volo, elettrici e telefonici, e gli iscritti ai fondi confluiti da altri enti come Inpdap e Enpals. Si tratta di individui con contributi versati interamente all'istituto di previdenza con una situazione definita e vicini alla pensione.

L'elaborazione, indica l'Inps, non avrà alcun valore di certificato e sarà basata sui dati in possesso dell'istituto riguardanti la carriera "di lavoro fino ad oggi condotta e sui relativi contributi versati". Partendo dall'estratto conto previdenziale, visibile a tutti sul sito dell'Inps, la nuova applicazione elabora una proiezione dei contributi che ancora mancano alla pensione e calcolando l'importo dell'assegno.

L’Inps assegnerà un Pin personale a ogni contribuente: con questo codice i lavoratori potranno accedere ai servizi online dell’Inps. L’applicazione incrocerà tre dati:

1) l’estratto conto allo stato attuale,

2) una proiezione dei contributi mancanti,

3) il contesto dello scenario macro-economico sulla base dei dati della Ragioneria di Stato.

Quest’ultimo dato sarà, a sua volta, il risultato di quattro parametri: l’andamento dell’economia, quello delle retribuzioni, il livello di inflazione e l’aspettativa di vita. Naturalmente un aumento nell'aspettativa di vita farà diminuire l’importo dell’assegno.

Per gli anni a venire il sistema utilizza come scenario di riferimento quello “standard” adottato dalla Ragioneria generale dello Stato per effettuare ogni anno le previsioni a medio-lungo termine, ma dà la possibilità di intervenire su alcuni parametri, quali, per esempio, l'andamento della retribuzione.

La simulazione tiene inoltre in considerazione diversi elementi che andranno ad incidere sull'importo della prestazione quali ad esempio l'età in cui la persone deciderà di interrompere la propria carriera lavorativa nonchè la continuità dei versamenti effettuati.

Se tutto andrà per il verso giusto, la “busta arancione” potrebbe debuttare ufficialmente l'anno prossimo, previo via libera del ministro del Lavoro a cui spetta l'ultima parola.

Alcuni dettagli di questa fase sono stati spiegati dal direttore regionale Inps dell'Emilia Romagna, Giuliano Quattrone in occasione del convegno «Previdenza in tour» organizzato dalla Cassa nazionale di previdenza dei commercialisti a Bologna.

Partendo dall'estratto conto previdenziale, visibile a tutti sul sito dell'Inps, la nuova applicazione fa un passo in più, elaborando una proiezione dei contributi che ancora mancano alla pensione e calcolando l'importo dell'assegno. Per gli anni a venire il sistema utilizza come scenario di riferimento quello “standard” adottato dalla Ragioneria generale dello Stato per effettuare ogni anno le previsioni a medio-lungo termine, ma dà la possibilità di intervenire su alcuni parametri, quali, per esempio, l'andamento della retribuzione.

Prevista dalla riforma delle pensioni del 1995, che ha introdotto il sistema contributivo, la “busta arancione” (dal colore del plico inviato ai cittadini svedesi, all'avanguardia da questo punto di vista) non è mai diventata realtà anche perché se da una parte consente al cittadino di acquisire maggiore consapevolezza della propria situazione previdenziale, conseguenze negative potrebbero essere determinate dalla diffusione di previsioni poco attendibili o dalla prospettiva di incassare un assegno inadeguato per garantirsi uno standard di vita analogo a quello tenuto durante gli anni di lavoro.

I sistemi con i quali viene calcolata la pensione sono tre: il sistema contributivo e le due forme del sistema misto, quello retributivo (pre-riforma Dini) e quello misto (post-riforma Dini). Il retributivo (tarato sugli ultimi stipendi incassati) riguarda coloro che avevano almeno 18 anni di contributi nel 1995: per questi soggetti il passaggio al contributivo si applica solo dal 2012, per effetto della legge Fornero.

Tutti coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano ancora raggiunto i 18 anni di contributi ricadono nel sistema misto in cui, a differenza del sistema retributivo nel quale l’assegno coincide con l’ultima busta paga, l’importo pensionistico viene calcolato sulla media retributiva degli ultimi anni del percorso professionale. Si tratta, appunto, di una formula a metà strada fra il retributivo e il contributivo (calcolato sull'aspettativa di vita e su quanto versato durante la propria attività lavorativa).

Quota C: come funziona

Accanto a queste formule esiste la quota C di pensione che è costituita dalle somme erogate dal lavoratore e dai suoi datori di lavoro durante la propria vita professionale. In questa modalità di calcolo rientrano coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 e coloro che rientrano nel sistema misto post-riforma Dini. Nella quota C vengono presi in considerazione tutti gli stipendi erogati in costanza di attività lavorativa. Coloro che a fine 1995 avevano raggiunto i 18 anni (i cosiddetti ex retributivi) iniziano a calcolare la quota contributiva a partire dal 1° gennaio 2012. L’importo di tali contributi costituirà il montante che verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione quinquennale dell’indice Pil calcolato dall’Istat. Alla fine dell’iter professionale la somma accantonata diventerà quota pensionistica sulla base di coefficienti legati all’età del lavoratore al momento della cessazione dell’attività: maggiore sarà l’età, più alta sarà la rendita previdenziale.



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