mercoledì 14 gennaio 2015

Lavoratori usuranti: la domanda per la pensione 2015



Innanzitutto si definiscono lavoratori impegnati in mansioni usuranti, i lavoratori che svolgono le seguenti attività:

"Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

“lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

“lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

“lavori in cassoni ad aria compressa”;

“lavori svolti dai palombari”;

“lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

“lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

“lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

“lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:

lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Ad essi vengono associati ai fini del trattamento pensionistico, anche:

lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee;

conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

La disciplina sull’accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente revisionata nel corso del 2011 (decreti 67 e 214).

A partire dall’anno 2012 sono stati modificati i requisiti di accesso al beneficio.

Vediamo adesso i requisiti per la domanda di pensione, richiesta che deve essere fatta entro il 1° marzo 2015.

I lavoratori  che rispondono ai seguenti requisiti di cui sopra:

che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

Invece , sempre per quanto riguarda i lavoratori che svolgono lavoro notturno, occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3.

Infine, i lavoratori che svolgono lavoro notturno, occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3.

Tutte questo categorie possono accedere al trattamento pensionistico con particolari modalità presentando la domanda entro il 1° marzo 2015.

La domanda di accesso al beneficio pensionistico deve essere presentata entro il 1° marzo del 2015 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Dopo la domanda  l'  INPS comunicherà  al lavoratore , entro il 30 ottobre 2015,

l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, oppure

l'accertamento del possesso dei requisiti relativi  ma con spostamento  della decorrenza del trattamento pensionistico  per motivi finanziari; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento  verrà comunicata successivamente; oppure

il rifiuto della domanda per  mancato possesso dei requisiti.

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari:

ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.

Per l’individuazione del periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa:

si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;

se il richiedente ha cessato l’attività lavorativa prima del 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa;

se il richiedente svolge attività lavorativa al 31.12 dell’anno maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti il 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti;

si considerano i periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);

si considerano i periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente e/o autonomo.

Per l’individuazione del periodo dei 7 anni di svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti:

si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;

si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);

si tiene conto dei periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Tale periodo:

si deve collocare entro il periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa;

deve comprendere l’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (nell’anno di maturazione dei requisiti occorre aver svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante);

può non essere continuativo.



mercoledì 7 gennaio 2015

Inps: data mining per le visite mediche di controllo



Con circolare n. 26/2011 l’Inps già in tale data ha reso noto un nuovo sistema di gestione delle visite mediche di controllo il “Data Mining”. Tale applicativo è utile all’individuazione di eventi di malattia da sottoporre a visita fiscale, poiché verifica tutti i certificati attivi al momento dell’analisi e segnala “i certificati più a rischio” in termini di adeguatezza della prognosi, sulla base di un indicatore di probabilità.

L’ente di previdenza ha modernizzato il sistema delle visite fiscali affidandosi ad un applicativo che rileva i certificati a rischio, anche qualora la prognosi sia apparentemente conclusa o ricada nella carenza. Il processo telematico ha consentito di automatizzare e digitalizzare completamente la presentazione dei certificati di malattia, con la conseguente creazione la del database, che dovrebbe rendere più semplice e mirato anche il controllo della malattia del lavoratore. Il nuovo software seleziona i lavoratori da sottoporre a visita medica attraverso un “sistema informatico esperto”.

L’applicativo é infatti in grado di individuare non solo i casi di idoneità, cioè i lavoratori in grado di riprendere il lavoro per conclusione della malattia, ma anche i casi di insussistenza della malattia o di un decorso della stessa più favorevole. Ricordiamo che ogni lavoratore in stato di malattia ha l’obbligo, tutti i giorni comprese le domeniche e festivi, di rispettare le fasce orarie per permettere agli enti preposti di controllare lo stato di malattia.

Alla lista delle visite proposte dal Data Mining si aggiungono le visite:

richieste dai datori di lavoro – OBBLIGATORIE;

ritenute comunque necessarie dal Dirigente Medico di sede;

preordinate da analisi proposte a livello centrale.

L’obiettivo del programma consiste nella visualizzazione e nel calcolo online dei risultati ottenuti dal processo di elaborazione dei dati presenti nei certificati di malattia e nei verbali di visita medica di controllo domiciliare, formando una graduatoria di probabilità statistica di idoneità lavorativa, attribuita a ogni certificato. L’Inps ritiene che grazie a questo applicativo verificherà una riduzione dei costi derivante da due fattori: la diminuzione del numero di visite mediche di controllo, che essendo mirate dovranno avere un’efficacia maggiore in quanto a più alta probabilità di successo nell’identificare richieste irregolari, e l’individuazione dei casi che presentano una maggiore probabilità di riduzione della prognosi.

Infine, va sottolineato che, sempre a parere dell’Inps, l’utilizzo del data mining fa cessare le precedenti modalità di scelta delle visite mediche domiciliari adottate sul territorio. Rassicurante, ma poco credibile, la previsione del presidente dell’Inps che preannuncia nel giro di un mese la messa a regime del sistema che permetterà alle aziende, comunicare, sempre online, la richiesta di visita fiscale per il proprio dipendente. In questo modo l’Inps contatterà il medico disponibile più vicino che si recherà dal paziente in pochissimo tempo per l’effettuazione della rituale visita fiscale.

Quindi il modo di controllare avverrebbe grazie a «un sistema di data mining e all'archivio dei certificati online di cui l'Istituto ha la gestione». In particolare, l'adozione di un sistema di 'data mining' (letteralmente estrazione di dati) permette di ottenere la scelta dei soggetti da sottoporre a visita di controllo attraverso un 'sistema informatico esperto', che garantisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate e soprattutto minori costi.

Con il dimezzamento della spesa, però, c'è il rischio di una flessione nei controlli, visto che, come ha sottolineato il documento conclusivo della Commissione della Camera, con la spending review, si è passati da «circa 78.700 visite mediche d'ufficio effettuate mensilmente nel 2012 a circa 10 mila visite mensili a luglio e agosto 2013 ed a 5 mila visite a settembre».

Potrebbero essere comunque controlli 'redditizi' se indirizzati appropriatamente, proprio con il ricorso a sistemi informatici. Ma, ha spiegato il sottosegretario all'economia, Enrico Zanetti, c'è anche un'altra strada: la 'franchigia retributiva', ovvero una riduzione del trattamento retributivo per i primi giorni di assenza breve per malattia, compensata da un aumento del salario corrispondente al risparmio che ne deriva per l'impresa, può secondo Scelta civica costituire lo strumento più efficace per combattere l'assenteismo abusivo.

C’è una ragione pratica che prevale su tutte le altre e per la quale il governo ha deciso di accentrare tutto il potere nelle mani dell’Inps affidando all’istituto di previdenza l’intera partita delle visite fiscali. E la ragione è che all’Inps sanno dove andare a colpire e spesso ci prendono smascherando le finte malattie di lavoratori che hanno marinato l’ufficio magari con la compiacente complicità dell’amico medico. È l’informatica lo strumento utilizzato per selezionare le visite di controllo, grazie al ricorso a strumenti tecnologici come il data mining. Il data mining, letteralmente “estrazione di datì”, è un meccanismo attraverso il quale la scelta di chi sottoporre ad ispezione domiciliare viene guidata da un sistema informatico esperto, allo scopo di garantire oggettività, conservazione e riproducibilità delle scelte effettuate.

La valigetta è un cervellone che immagazzina centinaia di migliaia di dati storici su patologie, frequenza delle assenze dal lavoro, malattie professionali, allo scopo di descrivere l’identikit del lavativo incallito. Se una determinata categoria di impiegati ha una percentuale di malattia statisticamente più alta che altrove, saranno questi a beccarsi il controllo. Se ci sono Regioni o Province o Comuni dove l’influenza è curiosamente più aggressiva che in altre parti del Paese, si accende una spia rossa che guida verso l’abitazione dei febbricitanti sospetti. Questo metodo l’Inps lo utilizza già da diverso tempo per le visite fiscali dei dipendenti privati.

E dal 2015, con la nascita del Polo Unico che toglierà la competenza alle Asl, con buona pace delle Regioni, il meccanismo sarà esteso anche agli statali. I quali, fra qualche mese, riceveranno la visita di un medico dell’Inps munito di valigetta informatica. E cioè un supporto che serve alla redazione, già presso il domicilio del lavoratore, del verbale informatico che viene trasmesso, in tempo reale, ai database dell’Inps stessa, che così ha nell’immediata disponibilità il verbale stesso.

All’Inps progettano anche di potenziare un nuovo sistema applicativo, il S.A.Vi.O, che consente di ottimizzare l’assegnazione delle visite ai medici, assegnandone un numero minimo per ogni sede, tenendo anche conto dei parametri per la individuazione dei singoli controlli. E non è tutto perché l’istituto di previdenza investirà nuove risorse anche per rendere più veloce il rapporto chiamata-visita. Attualmente, dal momento in cui un’azienda chiede all’istituto di effettuare una verifica a quello nel quale il professionista suona al campanello di casa del lavoratore in malattia, trascorrono circa 2 ore. «Possiamo far meglio» assicurano gli uomini del neopresidente Tito Boeri. Ricordando che già esiste un meccanismo di ricerca rapida del medico più vicino al paziente che funziona come un RadioTaxi, con una centrale operativa che individua e convoca in tempo reale il professionista più a portata di mano. Armi efficienti, dunque, che però rischiano di venire spuntate dai tagli della spending review.

Ormai, circa l’80% delle visite condotte dall’Inps avviene su richiesta dell’azienda privata, a testimonianza della crescente difficoltà, con i tagli delle risorse a disposizione dell’istituto, di effettuare visite di propria iniziativa.



Bonus assunzioni 2015, sgravi contributivi per tre anni



Concessione degli sgravi contributivi (ex legge n. 223, art. 8, co.2 e 25, co. 9 consistenti nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) in caso di assunzione fino al 31.12.2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (entro il limite massimo di 35.550.000 euro) (cosi detta Piccola mobilità).

Previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo.

Lo sgravio e' riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Lo sgravio è riconosciuto
per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.

Infatti, il beneficio viene escluso con riferimento
- alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
- a quei lavoratori per i quali il presente beneficio contributivo sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero, inoltre,
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate/collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di Stabilità;
non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall'ordinamento.

Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8060 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il bonus (commi 118-124 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 - 190/2014), non spetta:

1) per le assunzioni con contratti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico;

2) per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

3) con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

4) per le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Le disposizioni in esame (comma 121) sopprimono i benefici contributivi, consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni, con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Il Bonus Garanzia giovani per l’anno 2015 è stato introdotto con il decreto 8 agosto 2014 e prevede una serie di incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani tra i 16 anni e i 29 anni, iscritti al programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione, Garanzia Giovani. Tale bonus assunzioni, è fruibile a partire dal 4 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017 ed è riservato alle aziende, imprese e società che assumeranno giovani a contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. La misura degli incentivi erogata dall'INPS, è diversificata a seconda della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane e delle differenze territoriali, si parte comunque da un minimo di 1.500 euro per il contratto a tempo inferiore a 12 mesi fino ad un massimo di 6.000 euro per chi assume un giovane con contratto a tempo indeterminato. Il requisito fondamentale richiesto alle imprese per fruire dell'incentivo, è quello di assumere un giovane iscritto al programma Garanzia giovani, al quale occorre registrarsi seguendo le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito ufficiale.



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