giovedì 5 febbraio 2015

Contributi previdenziali Inps per artigiani e commercianti


Per il 2015 le aliquote dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti salgono di 0,45 punti percentuali, come era stato stabilito dal Decreto salva Italia.

Con la Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015, l'Inps ha aggiornato i livelli di contribuzione dovuti per l’anno 2015 da parte di artigiani e commercianti. Si deve ricordare, infatti, che, per effetto del decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011), la contribuzione è ulteriormente incrementata di 0,45 punti percentuali rispetto alle aliquote vigenti alla fine del 2013, raggiungendo il 22,65% per gli artigiani e il 22,74% per i commercianti.

L’aumento sarà effettuato – in egual misura - ogni anno fino a raggiungere il 24% nel 2018. Continua ad applicarsi la riduzione del 50% nei confronti degli autonomi con più di 65 anni di età, già titolari di pensione a carico dell’istituto. Resta fermo, per i commercianti, il versamento aggiuntivo dello 0,09% in più rispetto agli artigiani per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni l’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali.

I contributi previdenziali dovuti da un commerciante iscritto all’Inps vengono calcolati mediante l’applicazione di una percentuale ad un reddito minimo ( attribuito ad ogni singolo soggetto dell'impresa)  + una percentuale sull’eccedenza fino a un massimale, sempre fissato dall'INPS. Il reddito minimo annuo per il 2015 è pari a 15.548,00 euro.

Per periodi inferiori all'anno i contributi dovuti sul minimale devono essere sempre rapportati ai mesi effettivi.

Tali somme vanno versate in 4 rate di pari importo alle scadenze di:
18 maggio 2015
20 agosto 2015
16 novembre 2015
16 febbraio 2016

Nel 2015 vanno anche versati i contributi sul reddito 2014 eccedente il minimo, calcolati con la stessa aliquota  del 22.74%  per redditi fino a 46.123,00 euro , per i titolari di impresa,  mentre per redditi che superano tale soglia  l'aliquota sale al 23,74%.

Il massimale di reddito annuo  ai fini dei contributi IVS per il 2015 è pari a:
76.872,00 per gli iscritti alla gestione e con anzianità contributiva  anteriore al 1996 e  100.324,00 mentre per gli iscritti successivamente.  Queste somme vanno versate  entro i termini previsti dal pagamento delle imposte sui redditi  a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.

Qualora il reddito 2015 ecceda il reddito 2014  e quindi quanto versato  in totale tra acconto e saldo,  sia inferire al dovuto, andrà versato un ulteriore  conguaglio.

I contributi previdenziali dovuti da un artigiano iscritto all’Inps vengono calcolati mediante l’applicazione di una percentuale ad un reddito minimo ( attribuito ad ogni singolo soggetto dell'impresa) + una percentuale sull’eccedenza fino a un massimale, sempre fissato dall'INPS. Il reddito minimo annuo per il 2015 è pari a 15.548,00 euro .

Come comunicato dalla Circolare INPS n. 26 del 4 febbraio 2015, l'aliquota per l'anno 2015 dei contributi IVS ( per prestazioni di invalidità, vecchiaia, superstiti) per gli artigiani è salita a

22,65 per i titolari e coadiutori di età superiore a 21 anni e a 19,65% per i coadiutori sotto i 21 anni.

Al contributo IVS va aggiunto il contributo per la maternità pari a 7,44 euro annui.

Di conseguenza i contributi previdenziali minimi ( IVS + maternità) ammontano a:

3.529,06 euro per titolari e coadiutori sopra i 21 anni e a 3,062,62 euro per i coadiutori sotto i 21 anni

 Per periodi inferiori all'anno i contributi dovuti sul minimale devono essere sempre rapportati ai mesi effettivi.

Nel 2015 vanno anche versati i contributi sul reddito 2014 eccedente il minimo , calcolati con la stessa aliquota del 22,65 per redditi fino a 46.123,00 euro, per i titolari di impresa, mentre per redditi che superano tale soglia l'aliquota sale al 23,65%.

Il massimale di reddito annuo ai fini dei contributi IVS per il 2015 è pari a:
 76.872,00 per gli iscritti alla gestione e con anzianità contributiva anteriore al 1996 e 100.324,00 mentre per gli iscritti successivamente

Queste somme vanno versate entro i termini previsti dal pagamento delle imposte sui redditi a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.

Qualora il reddito 2015 ecceda il reddito 2014 e quindi quanto versato in totale tra acconto e saldo, sia inferire al dovuto, andrà versato un ulteriore conguaglio.



mercoledì 4 febbraio 2015

Assunzioni 2015 i casi di esonero contributivo



Per fruire dello sgravio triennale contributivo per le assunzioni 2015, il lavoratore assunto non deve aver svolto attività con contratto d’apprendistato (se a tempo indeterminato) e con contratto di somministrazione nei sei mesi precedenti la data di decorrenza dell’assunzione agevolata.

La piena ammissibilità è prevista sia per i contratti di lavoro intermittente che per quello a tempo determinato. L’incentivo spetta anche in caso di attività svolte dal lavoratore con contratti di lavoro a progetto, tirocini formativi, lavoro autonomo. L’INPS fa chiarezza in merito alle condizioni generali per fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Arrivano le istruzioni INPS sullo sgravio triennale relativo alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. La circolare n.17 del 29 gennaio 2014 offre chiarimenti operativi utili per l’utilizzo del nuovo regime di esonero entrato in vigore dall’inizio dell’anno, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di Stabilità 2015, con i commi da 118 a 124 dell’articolo 1.

Dunque sia i datori di lavoro che abbiano già effettuato le assunzioni (ricordiamo che anche se collocato idealmente nell’ambito del contratto di lavoro a tutele crescenti che ancora non è operativo, risulta normativamente anche da un punto di vista della sua entrata in vigore, non collegato ) che quelli più prudenti in quanto attendevano i chiarimenti sulle condizioni, hanno ora contezza del pensiero dell’Istituto sull’incentivo.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità (fino a 8.060 euro all’anno per un triennio) verosimilmente finirà col farla da padrone rispetto agli altri incentivi, che però in alcuni casi possono coesistere con l’ultimo arrivato.

In primo luogo tra le soluzioni alternative - ancorché non sia qualificabile come un’agevolazione in senso stretto ma come un particolare regime contributivo previsto dalla legge (in funzione della causa mista contrattuale) - va considerato l’apprendistato che, pur con gli oneri della formazione, determina comunque una riduzione dei costi complessivi per il datore di lavoro, sia nella parte economica che in quella contribuiva.

L’apprendista può essere sotto inquadrato di due livelli rispetto a quello finale, oppure gli può essere attribuita una retribuzione progressiva in percentuale secondo le previsioni del Ccnl. Sul versante contributivo, va osservato che il carico contributivo datoriale è pari all’11,61% per le aziende con oltre 9 addetti ma può ridursi all’1,61% per quelle fino a 9 dipendenti. Tuttavia quest’ultima misura agevolata riguarda i contratti stipulati nel periodo 2012-2016e necessita del rispetto delle regole.

Dalle premesse è facile desumere la convenienza della nuova misura rispetto alle agevolazioni previste per chi assume lavoratori dalle liste di mobilità ex lege 223/1991. In quest’ultimo caso, infatti, i datori di lavoro sono chiamati a versare, per 18 mesi, la contribuzione nella misura del 10%, pur senza tetto complessivo annuale. Vale peraltro la pena di ricordare che, in relazione ai recenti orientamenti dell’Inps (circolare 17/2015), il nuovo esonero introdotto dalla legge di stabilità è cumulabile con il 50% dell’indennità di mobilità non fruita dal lavoratore. Per godere di entrambi gli incentivi, tuttavia, l’assunzione deve essere a tempo pieno.

Il diritto al bonus è legato a condizioni soggettive relative al soggetto da assumere ed altre in capo al datore di lavoro. riassumiamo le opzioni.

Lavoratore non occupato con un contratto a tempo indeterminato

Il primo requisito del lavoratore assunto è quello che il soggetto non deve essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data di decorrenza dell’assunzione agevolata.

È un periodo mobile e la verifica va effettuata in relazione al soggetto da assumere il quale non deve aver avuto una occupazione a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

L’Istituto conferma che non è possibile usufruire dell’esonero nel caso in cui in tale periodo pregresso il lavoratore abbia già svolto attività con contratto d’apprendistato.

Ciò perché tale contratto, ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n. 167/2011 è un contratto a tempo indeterminato; naturalmente se tale contratto fosse stato stipulato a tempo determinato nei casi consentiti, la causa ostativa non ricorre.

Anche l’occupazione con contratto di somministrazione risulta ostativa. Piena compatibilità invece sia per i contratti di lavoro intermittente che per quello a tempo determinato.

Nel primo caso, tale possibilità è ammessa per l’INPS anche se la stipulazione fosse stata a tempo indeterminato in quanto l’istituto rappresenta un contratto privo di stabilità che non consente la fruizione dell’incentivo nel caso di assunzione e dunque, coerentemente, non può di converso rappresentare un impedimento nel caso di nuova assunzione questa volta con contratto comune a tempo indeterminato.

Evidentemente, a maggior ragione vista la natura non subordinata del rapporto, l’incentivo spetta in caso di attività svolte dal lavoratore neo assunto con contratti di lavoro a progetto, tirocini formativi, lavoro autonomo.

L’esonero non spetta inoltre ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i medesimi, tenendo conto anche di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già avuto in essere un contratto a tempo indeterminato nel corso del periodo da ottobre a dicembre 2014.

Assunzione di un lavoratore che già abbia fruito del beneficio

Altro aspetto che impedisce di godere dell’esonero riguarda l’eventuale assunzione di un lavoratore che già abbia fruito del beneficio.
In tal caso, la circolare sottolinea che tale ipotesi vada verificata in capo al datore di lavoro che l’assume.




giovedì 29 gennaio 2015

False Partite IVA dal 2015 cosa accadrà?



False Partite Iva, a partire dal prossimo 1 gennaio scatteranno le verifiche previste dalla Riforma Fornero dopo due anni dalla sua entrata in vigore. Di fatto, con il nuovo anno gli ispettori del lavoro potranno applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa: ecco, quindi, soggetti interessati, sanzioni ed eccezioni.

Quindi scaduti i due anni dalla Riforma del Lavoro Fornero per i controlli sulla genuinità dei rapporti autonomi, per stanare le false partite IVA: cosa succede dal 2015.

Le norme contro il fenomeno delle false partita IVA sono contenute nella Riforma del Lavoro Fornero dell’estate 2012 ma, di fatto, iniziano a produrre risultati concreti sul fronte dei controlli a partire dal 2015. È infatti scaduto anche l’ultimo termine per la completa applicabilità della norma, il 31 dicembre 2014, per valutare l’eventuale monocommittenza, uno dei paletti contro le false Partite IVA. Quindi i controlli possono ora verificare a 360 gradi la genuinità o meno del rapporto di lavoro autonomo.

Il riferimento legislativo è il comma 26 dell’articolo 1 della legge 92/2012, che introduce la norma, che in base alla quale scatta automaticamente la presunzione di subordinazione se il contratto a partita IVA e prevede almeno due delle seguenti caratteristiche:

collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisce almeno l’80% del totale annuo percepito dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Attenzione: gli otto mesi vanno calcolati in base a ciascun anno civile (quindi, dal primo gennaio al 31 dicembre). Lo prevede specificamente la circolare applicativa del Ministero del Lavoro (circolare 32/2012).

Considerando che la durata convenzionale di un mese è 30 giorni, significa che la collaborazione è durata per almeno 241 giorni nel corso del 2013 e altrettanti nel 2014. Visto che la legge è entrata in funzione a metà 2012, il primo anno civile utile per questo parametro è stato il 2013.

Per quanto riguarda invece il parametro economico (almeno l’80% delle Entrate dei due anni), il riferimento diventa invece l’anno solare, quindi si calcolano due periodi consecutivi di 365 giorni. Esempio: un collaboratore che il 31 marzo 2016 volesse far valere la presunzione di subordinazione, deve dimostrare che gli introiti hanno rappresentato l’80% delle sue entrate per l’anno dal 31 marzo 2014 alla stessa data del 2015 e per il successivo, dal 31 marzo 2015 alla stessa data 2016.

Qui, c’è un’ulteriore precisazione: per un ricorrente che volesse far coincidere la condizione legata alla durata della prestazione (otto mesi per due anni) e quella economica (l’80% dei compensi per due anni), il Ministero ritiene che «il criterio dell’anno civile attragga» quello reddituale. In pratica, in questo 2015 si considerano i due anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Ricordiamo brevemente cosa prevede la legge nei casi in cui, alla fine, si riscontri che la partita IVA è effettivamente falsa: immediatamente gli ispettori considerano la prestazione come una collaborazione a progetto oppure, se non sussistono le condizioni per la collaborazione a progetto, come un contratto da dipendente a tempo indeterminato.

Ci sono deroghe ed eccezioni: resta sempre possibile un rapporto a partita con professionisti iscritti all'Albo, lavoratori con competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche, titolari di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previdenziale (19.395 euro per il 2014).

I soggetti che potranno subire questi controlli da parte degli ispettori del lavoro sono i lavoratori autonomi (non imprese) titolari di partita Iva.

Ma che succede se la partita Iva è trasformata in collaborazione?
La co.co.co per essere legittima deve avere un “progetto”: se questo manca, scatterà la sanzione della conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Se, invece, il progetto c’è la collaborazione darà vita a una “co.co.pro con Partita Iva”.

In ogni caso, il meccanismo della “presunzione” non riguarda due tipologie ben precise:

le partite Iva riferite a prestazioni con elevate competenze tecnico-pratiche, svolte da soggetti con reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti;

e prestazioni lavorative relative ad attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione a ordini, registri o albi.



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