sabato 26 dicembre 2015

Jobs Act, collaborazioni: requisiti per la stabilizzazione e contratto di lavoro


Nel decreto di riforma dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act, è prevista per il datore di lavoro la possibilità di stabilizzazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di persone titolari di partita IVA.

Al fine di promuovere il consolidamento di contratti flessibili (o precari, a seconda del punto di vista) il legislatore del Jobs Act ha previsto, nel decreto di riforma dei contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015), la possibilità, per il datore di lavoro, di stabilizzare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di persone titolari di partita IVA.

Estesa dal 1° gennaio 2016 l’area della subordinazione, introducendo un nuovo regime per le collaborazioni personali e continuative che siano eterorganizzate dal committente. La norma contempera delle eccezioni all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato e investe sulla certificazione dei contratti. Si affaccia anche una nuova procedura di stabilizzazione con estinzione di illeciti e sanzioni a seguito di assunzione a tempo indeterminato e conciliazione individuale. Vengono abrogate le norme sul lavoro a progetto.

Questa forma di stabilizzazione di un contratto a tempo, qual è un contratto di collaborazione, potrà avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2016 e soltanto per i datori di lavoro privati.

La stabilizzazione non rappresenterà una “sanatoria” esclusivamente per i contratti di collaborazione poco reali, ma può essere considerata una opportunità per le parti per consolidare un rapporto di lavoro con la tipologia contrattuale che lo stesso legislatore definisce “la forma comune di rapporto di lavoro” e cioè il contratto per antonomasia, che può essere solo eccezionalmente sostituito da altre forme contrattuali disciplinate dallo stesso decreto legislativo 81/2015.

Vediamo quali sono i requisiti perché si realizzi una stabilizzazione del rapporto e soprattutto perché questa procedura possa essere realmente valida contro un eventuale contenzioso proposto dal lavoratore o, soprattutto, dagli organi di vigilanza avverso i rapporti di collaborazione intercorsi precedentemente l’assunzione a tempo indeterminato.

Innanzitutto non si tratta di trasformazione del rapporto di lavoro, in quanto le due tipologie
contrattuali non possono prevedere una continuità logica. In pratica, vi dovrà essere una risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione, qualora sia ancora in essere, e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Quindi, il primo atto, sempreché la collaborazione sia ancora attiva in virtù di un contratto con scadenza più avanti nel tempo, è la risoluzione consensuale della collaborazione attraverso un atto di conciliazione. Conciliazione che dovrà contenere anche la convalida della risoluzione consensuale, al fine di rispettare il disposto normativo previsto dall’art. 4, della legge n. 92/2012 la Riforma Fornero.

Una volta risolto il rapporto di collaborazione, si passa a realizzare uno dei punti strategici della procedura. Infatti, il legislatore condiziona la stabilizzazione a due presupposti in capo alle parti, che dovranno essere inseriti in un atto di conciliazione sottoscritto in una delle sedi previste dagli articoli 410 e ss. del codice di procedura civile o dinanzi ad una Commissione di certificazione, ove:
a) il lavoratore sottoscriva, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, un atto tombale di “nulla più dovuto”.
b) il datore di lavoro dichiari che nei dodici mesi successivi alla assunzione non intenda recedere dal rapporto di lavoro, con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. È fatto salvo il licenziamento per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Nulla vieta che anche la risoluzione consensuale del pregresso rapporto di collaborazione possa essere incardinata nell’accordo conciliativo sopraindicato.

Infine, la procedura definisce gli effetti dell’assunzione a tempo indeterminato effettuata alle condizioni suindicate: la stipula del contratto subordinato comporterà l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

In pratica, si realizza una blindatura del pregresso rapporto di collaborazione con la quale gli organi ispettivi dovranno fare i conti. Questi ultimi non potranno entrare nel merito della collaborazione al fine di verificarne la genuinità.

La chiusura a verifiche ispettive non potrà avvenire qualora siano già stati accertati illeciti comportamenti sul contratto di collaborazione a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Una volta provveduto a stabilizzare il collaboratore con un rapporto a tempo indeterminato, la domanda sorge spontanea: il datore di lavoro (ex committente) potrà usufruire dell’esonero contributivo previsto nella nuova legge di Stabilità per l’anno 2016? Quello sgravio del 40%dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di ventiquattro mesi?

Secondo la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, la risposta è affermativa, in quanto “la
procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore.”

Il dubbio comunque resta, in quanto, l’assunzione avviene all’interno di una procedura più ampia che stabilisce la non applicazione di eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, qualora si proceda attraverso un iter ben disciplinato dall’art. 54 del decreto legislativo n. 81/2015; e visto che l’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012 prescrive che “gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”, sembrerebbe non applicabile l’incentivo in questione.

E' bene sottolineare che non tutte le collaborazioni eterorganizzate sono ricondotte alla disciplina del lavoro subordinato. È prevista una serie di eccezioni, che in parte, ma solo in parte, ricordano quelle già previste dall’art.61, co.1 e 3, D.Lgs. n.276/03, con riferimento al lavoro a progetto.

Ai sensi dell’art.2, co.2, la disposizione di cui al co.1 non trova applicazione in relazione:

alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore. Tale disposizione rimette all’autonomia collettiva la possibilità di sottrarre alla disciplina del lavoro subordinato rapporti di lavoro autonomo eterorganizzato con riferimento anche ai tempi e al luogo di lavoro. Come si è già detto, se si ammette che le collaborazioni, pur eteroganizzate, conservino formalmente carattere di autonomia, allora non viene in questione il principio di indisponibilità del tipo contrattuale, che vieta al Legislatore e alle parti, individuali e collettive, di escludere l’applicazione delle discipline del lavoro subordinato a rapporti che di fatto hanno le caratteristiche del lavoro subordinato. La disposizione, piuttosto, potrebbe forse alimentare qualche dubbio di conformità rispetto al principio di cui all’art.3 Cost.. Le particolari esigenze produttive e organizzative di un certo settore possono giustificare il fatto che due collaboratori eterorganizzati nelle modalità di esecuzione della propria prestazione, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, siano destinatari, l’uno della disciplina del lavoro subordinato, l’altro del trattamento economico e normativo definito dall’accordo collettivo? Se le “esigenze produttive e organizzative” si riducessero alla mera necessità di contenere il costo del lavoro in un certo settore qualche dubbio si porrebbe;

alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, come individuati e disciplinati dall’art.90, L. n.289/02.

Le tre eccezioni richiamate riproducono, al netto di alcuni minimi aggiustamenti lessicali, altrettante ipotesi già escluse dall’applicazione della disciplina del lavoro a progetto.

Opzione Donna cosa cambia dal 2016


Rimane aperta la possibilità di una proroga al regime speciale Opzione Donna: lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2016.

Un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 che apre alla possibilità di accedere al regime sperimentale Opzione Donna anche dopo il 31 dicembre 2015, ma solo se avanzeranno fondi dalle risorse stanziate dal Governo. Si tratta della possibilità per lavoratrici con 57/58 anni di età (dipendenti/autonome) e 35 di contributi, di chiedere la pensione anticipata in cambio di un ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo, quindi meno conveniente.

La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

I Requisiti anagrafici e Contributivi
Per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 155 della legge di stabilità 2016). Con l'approvazione della legge di stabilità 2016 è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione.

Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.

L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - più elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.

Proroga
Il testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera prevede un possibile proseguimento alla sperimentazione oltre il 2015, ma solo nel caso in cui le risorse risparmiate dai fondi stanziati dal Governo (2, 5 miliardi di euro) lo consentano. In particolare l’emendamento prevede che qualora dall’attività di monitoraggio INPS sull’attuazione della sperimentazione dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Dunque, a conti fatti, bisognerà attendere fino al prossimo 30 settembre per conoscere se il regime speciale Opzione Donna verrà prorogato o meno.
Requisiti
Nel caso in cui la proroga all’Opzione Donna diventasse operativa, a poter accedere a tale regime speciale sarebbero tutte le lavoratrici in possesso di 57 anni e 3 mesi di età, ovvero 58 anni e 3 mesi le autonome, (si tratta delle donne nate nell’ultimo trimestre del 1958, o 1957 in caso di lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione.

Il pensionamento anticipato delle lavoratrici con 57 anni e 35 di contributi (58 anni se autonome) verrà prorogato in caso di risparmi sulla spesa finora stimata: la previsione è contenuta in un emendamento alla Legge di Stabilità approvato martedì. In caso di minori spese certificate dai ministeri dell’Economia e del Lavoro i risparmi saranno utilizzati per interventi in materia previdenziale, compresa appunto la proroga della sperimentazione dell’opzione donna.

Oltre a ciò, il nuovo emendamento sulla previdenza approvato dal Governo contiene l’anticipo al 1° gennaio 2016 della no tax area estesa per le pensioni più leggere. L’ampliamento prevede che per gli under 75 la no tax area passerà da 7.500 a 7.750 euro, mentre per chi ha almeno 75 anni salirà da 7.750 a 8.000 euro.

Opzione donna
Potrebbe quindi non essere chiusa la partita della sperimentazione della cosiddetta “opzione donna”, che consente alle lavoratrici che maturano i requisiti (non la decorrenza) per un ritiro anticipato a 57
anni (58 se autonome) e 35 anni di contribuzione entro la fine dell’anno.

Il pacchetto delle correzioni si completa col finanziamento dei contratti di solidarietà, con 60 milioni nel 2016 per i lavoratori impiegati nelle aziende escluse dalla disciplina ordinaria, con la possibilità di includere i periodi di maternità nel conteggio delle presenze della lavoratrice in azienda per i premi di produttività e, infine, con la possibilità di cumulo del riscatto degli anni di laurea col periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro.

Per concludere è stata riproposta l’estensione dell’Opzione Donna alle lavoratrici che compiono gli anni nell’ultimo trimestre del 2015: al momento, per questa norma di prepensionamento, ci vogliono oltre ai 35 anni di contributi anche 57 anni e tre mesi, o 58 anni e tre mesi, rispettivamente per lavoratrici dipendenti e autonome. In pratica, le donne nate nell’ultimo trimestre dell’anno non riescono a raggiungere il requisito entro il 2015, e quindi non possono chiedere la pensione anticipata. L’emendamento sana questa situazione estendendo l’Opzione Donna a tutte le lavoratrici che compiono 57 o 58 anni nel 2015 (di fatto, si eliminano i tre mesi legati all’incremento della speranze di vita).

domenica 22 novembre 2015

Trovare lavoro: con internet e siti web

Se state cercando lavoro sul web, non trascurate i social network. Soprattutto quelli professionali. In rete ce ne sono molti, anche se tra i più utilizzati - e frequentati da chi si occupa di selezione delle risorse umane - c'è senz'altro LinkedIn.

L’autocandidatura e internet- Identificati i potenziali datori di lavoro la prima mossa possibile è quella di compilare un elenco di aziende che, legate o no all’ambito di studi o esperienze effettuate e comunque alle proprie aspirazioni, potrebbero essere interessate alla candidatura.
Sicuramente avvalendosi di Internet si utilizza uno strumento molto ricco che consente di risparmiare tempo e risorse ed accedere ad un alto numero di offerte di lavoro aggiornate e ai siti delle aziende dal profilo cercato.

Si può quindi cercare il sito di tali aziende per procedere alla candidatura e visitare la sezione “job” o “lavoro” o “contatti”. Preventivamente è opportuno comunque visitare anche la sezione “chi siamo”, cioè cercare di capire a chi ci si sta rivolgendo nel caso si voglia proporre una candidatura. Le aziende con una propria sezione per candidature di lavoro solitamente sono di grandi dimensioni e si può allo stesso tempo consultare quali sono le posizioni aperte disponibili.

Sempre sul Web inoltre si possono consultare centinaia di siti dedicati al lavoro, ed anche in questo sito offriamo una panoramica dei principali siti e portali con moltissime offerte di lavoro(vedi la sezione adatta: http://www.risorsedisumane.com/offerte/).a maggior parte dei siti per il lavoro permette un’iscrizione gratuita necessaria per poter inviare la propria candidatura a seguito di annunci da parte di aziende. Alcuni sono portali che offrono propri annunci che consentono il contatto con le aziende rispondendo agli stessi.

Altri sono invece dei veri “motori di ricerca” per annunci di lavoro, come ad esempio CareerJet, Trovit Lavoro e JobRapido, che mostrano i risultati da tanti siti differenti per le parole chiave immesse, per la località indicata, o anche per la tipologia di impiego o altri parametri inseriti.

Tra i portali per il lavoro ricordiamo tra i più rinomati: Monster.it, con sezione talent per neolaureati, beknown per cercare tramite social network, i profili aziendali per la ricerca per azienda. Fornisce anche consigli su come scrivere il cv o la lettera di presentazione per candidarsi; Infojobs, permette di cercare gli annunci per località, categorie e tipo di impiego, ordinando i risultati per vari fattori e visionare di volta in volta lo stato della propria candidatura;

Vi sono anche siti in cui non è necessario registrarsi per rispondere ad annunci di lavoro, sebbene è sempre consigliato inviare un cv aggiornato e una lettera di presentazione motivata. È il caso ad esempio della sezione lavoro di subito.it e kijiji.it.

Altri siti per il lavoro conosciuti sono Trovalavoro.it, Indeed.it, Corriere Lavoro.

Quasi tutti i siti hanno anche un servizio “alert” grazie al quale poter ricevere via mail gli annunci maggiormente indicati per il profilo o i profili ricercati, anche suddivisi per area geografica.

Ancora oggi in Italia, nonostante esistano diverse centinaia di società di ricerca lavoro e head hunting, oltre il 40% del mercato del lavoro transita attraverso il canale delle conoscenze dirette.

A questo meccanismo si associa a volte un significato deteriore, la prima cosa che si pensa è che occorra essere raccomandati per trovare lavoro. Ma in verità non è (sempre) così: si tratta di una fenomeno che trae origine da motivazioni diverse e molto semplici, quali ad esempio la volontà di venire in contatto con professionalità certificate da persone di fiducia, di evitare i costi di una selezione, ecc.

Quali che siano le motivazioni, il vero problema rappresentato da questo meccanismo di ricerca e selezione è la bassa visibilità, trasparenza e accessibilità delle opportunità di lavoro che transitano attraverso questo canale informale.

Cosa fare quindi? Informare tutti i propri parenti e conoscenti che si è alla ricerca di un’occupazione. E’ opportuno anche domandare loro di passare parola.

Quindi se frequentate posti di ritrovo, palestre, associazioni o qualunque altro ritrovo sociale, sia esso fisico o virtuale (ad esempio Forum di discussione, blog, social network su Internet) non abbiate paura di chiedere se qualcuno è a conoscenza di opportunità lavorative perché siete alla ricerca di un lavoro.

Su Internet poi è molto facile trovare gruppi di persone appassionate di un qualche argomento. Se partecipate a questi “gruppi” (organizzati sotto forma di forum, siti, blog, pagine facebook ecc.) verrete in contatto anche con persone che lavorano nel campo. Un’ottima opportunità quindi, da sfruttare al meglio.

Proprio su questa logica, ad esempio, si fonda il social network oggi leader nel campo del lavoro: LinkedIn. LinkedIn è un network creato esclusivamente per finalità professionali (a differenza di altri social come Facebook) e che risulta essere un mezzo importante per rendersi conto di cosa offre il mercato di lavoro a partire dai propri contatti. La propria pagina consente di gestire un curriculum online dove mostrare le proprie esperienze lavorative, il percorso di studi seguito, le competenze maturate, così che chiunque visiti la vostra pagina possa rendersi immediatamente conto di quali siano le vostre capacità.

Inoltre, vi è la possibilità di ottenere delle “segnalazioni”, vale a dire delle attestazioni fatte da colleghi e datori di lavoro sul vostro modo di lavorare e sulla vostra serietà, che sono un ottimo viatico per far capire che siete dei lavoratori affidabili. Anche su LinkedIn, infine, è possibile partecipare a progetti online ed entrare a far parte di gruppi tematici, il cui ambito rimane quello del mondo del lavoro e che possono essere importanti per ricercare nuove opportunità.

Esistono però almeno 3 valide strategie per farsi notare dagli Head Hunters che danno dei risultati immediati:

Essere Ordinati ed Attenti: questo consiglio vale principalmente nell’invio della propria candidatura (Curriculum e lettera di presentazione) ma anche per ciò che riguarda le vostre azioni di ricerca di un lavoro (commenti nei Gruppi Linkedin + scambio Email con HR). E’ fondamentale usare un servizio di Revisione Curriculum e Lettera di Presentazione per capire come riorganizzare le proprie esperienze lavorative e le proprie competenze in modo chiaro e lineare per il Recruiter che andrà a leggerlo.

Non limitarsi nelle candidature: se avete almeno il 50% delle competenze trovare lavoro  descritte in un annuncio per ricoprire un dato ruolo mandate la vostra candidatura. Anche nel momento in cui non veniste scelti per la posizione descritta in annuncio, potete comunque essere notati dal selezionatore che ha pubblicato l’offerta per posizioni che dovrebbero aprirsi in organico o per altro. Ovviamente, non candidatevi come pizzaioli  se siete dei  controller senza esperienza in lievitazione e non candidatevi per tutte le posizioni aperte di una stessa società di Recruiting. Ricordate la regola del 50% delle mansioni e poi inviate la vostra candidatura

Essere presenti sul Web nel modo giusto: Ormai il 98% delle selezioni avviene e si chiude grazie al Web. Che sia per risposta passiva ad un annuncio da parte di un candidato che invia il suo curriculum o che sia per ‘caccia diretta’ di un Head Hunter su Linkedin, per trovare lavoro bisogna saper utilizzare internet. Un’attenzione particolare va rivolta alla propria reputazione online (Web Reputation) che può fare la differenza nell’essere scelti o meno per ottenere un Web Reputation lavoro ma soprattutto alla propria interazione sul Web. Ormai gli Head Hunters effettuano la loro caccia diretta tra gli utenti dei gruppi di Linkedin che dibattono su un tema professionale o in una comunità specifica. Fare ,commenti intelligenti ed approfonditi su temi di discussione professionali è tra le prime strategie per farsi notare da chi sta cercando il candidato ideale.

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