domenica 21 febbraio 2016
Offerte di lavoro per informatici: requisiti, figure ricercate e istruzioni per candidarsi
Ci sono nuove opportunità di lavoro per informatici, ecco le posizioni aperte, quali sono i requisiti e le modalità per candidarsi.
L’Agenzia per il Lavoro Articolo1 ha aperto le selezioni per la ricerca di 60 risorse in vista di nuove assunzioni a Roma e a Milano per conto di aziende importanti nel mondo dell’Information Technology.
La ricerca non ha un ambito ben delineato, ma diverse sono le figure ricercate sia tra laureati che giovani senza esperienza a seconda delle posizioni aperte.
I profili che attualmente sono stati segnalati ai fini della ricerca e dell’assunzione nell’Information Technology sono i seguenti:
Project Manager;
Sistemisti Applicativi;
Sviluppatori Web;
System Engineer;
Programmatori Java;
Business Analyst;
ICT Consultant esperti SAP.
I candidati che, in possesso dei requisiti di seguito riportati, supereranno le selezioni, verranno assunti direttamente dall’azienda.
I requisiti cambiano in base alla posizione per cui si presenta la propria candidatura, ma quelli di ordine generale sono in linea di massima i seguenti:
laurea in Ingegneria informatica o corso di laurea breve in Informatica;
conoscenza della lingua inglese;
esperienza pregressa nel ruolo di oltre 3 anni, certificata.
Come abbiamo detto in precedenza, per alcune posizioni non è necessario il requisito della laurea, è questo il caso del profilo da Sviluppatore Web.
Per la figura Business Analyst, invece, è sufficiente l’esperienza di un anno.
Per inviare la propria candidatura è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo roma-centro@articolo1.it o micentro@articolo1.it, ovviamente qualora le posizioni aperte risultano rispondenti alle proprie caratteristiche
L’Agenzia per il Lavoro Articolo1 è una società italiana specializzata nel settore delle Risorse Umane ed autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel settore IT, le figure maggiormente richieste dal mercato del lavoro sono professionisti Sap, sviluppatori di applicazioni web, amministratori di sistema e software engineer. Le figure professionali del settore IT sono profili particolarmente elastici che vengono richiesti in modo trasversale da tutti i comparti e da aziende di diverse dimensioni (dalle piccole imprese, alle grandi multinazionali). Le richieste di queste figure sono aumentate in modo rilevante nel settore bancario e in quello assicurativo. L’Information Technology rappresenta un’ottima opportunità per coloro che avendo una formazione specializzata si introducono nel mondo del lavoro. Dal punto di vista delle aziende, l’informatizzazione raffigura un valore competitivo che permette di tagliare i costi e aumentare l’efficienza.
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giovedì 18 febbraio 2016
Indennità di disoccupazione: NASpI e risoluzione consensuale
Vediamo i chiarimenti del Ministero del lavoro sull'indennità NASPI a seguito di risoluzione consensuale in aziende al disotto dei 15 dipendenti (d.lgs.22/2015)
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha rilasciato questo parere a seguito di una richiesta di chiarimenti sulla possibilità di vedersi riconoscere l’indennità di disoccupazione NASpI per il lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, ed ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.
Questa conclusione è dovuta a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 22/2015 che stabilisce letteralmente che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero).
Quindi viene chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 cpc. Ciò in base all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa «preventiva» prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disciplina che si applica (art. 18 della legge n. 300/1970) ai datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.
Quindi la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione.
Il principio del decreto legislativo 22/2015 nel ridisegnare il perimetro di tutela nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro ha del resto inteso tutelare, con la concessione dell'ammortizzatore sociale di disoccupazione, i soli lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, con ciò ribadendo un principio storicamente presente da sempre nella disciplina legislativa dell'indennità di disoccupazione. La perdita involontaria del rapporto di lavoro, in altri termini, non può essere riconosciuta nei casi in cui la risoluzione del rapporto, seppur sorta per decisione unilaterale del datore di lavoro, venga ricomposta consensualmente in esito alla procedura di conciliazione per le controversie di lavoro prevista dal codice di rito.
Bonus assunzione per il 2016: disoccupati, pensionati e collaboratori
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato gli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
L’agevolazione si estende anche ai rapporti a tempo indeterminato instaurati con scopo di somministrazione. Non può, invece, rientrare fra le tipologie incentivate il contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito tutti i casi in cui spetta il bonus assunzione ovvero alle aziende che impiegano disoccupati, anche se pensionati e collaboratori trasformati in lavoratori subordinati, ad affermarlo è il Ministero.
Lo scopo del bonus è quello di gratificare le imprese che assumono con contratto a tempo determinato permettendo ai datori di lavoro di fruire di uno sgravio contributivo.
Visto che il fine del bonus è quello di creare lavoro per i disoccupati dalle assunzioni con il bonus non si escludono nè i pensionati nè i collaboratori le cui collaborazioni vengano trasformate in lavoro subordinato. La platea dei beneficiari viene infatti ampliata sulla base della finalità della normativa: incentivare il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato. Per questo motivo il Ministero conferma l’interpretazione per la quale sono esclusi dal bonus assunzioni solo quei soggetti esplicitamente tagliati fuori dalla legge.
Il bonus assunzioni prevede uno sgravio contributivo del 40% per gli assunti del 2016 per tutti i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato privi di un’occupazione stabile.
L’agevolazione spetta per tutti coloro che nei 6 mesi precedenti sono risultati privi di un’occupazione stabile (ovvero di un contratto a tempo indeterminato). I pensionati, che pur percependo un assegno pensionistico che garantisca loro una certa stabilità economica, non possono essere assimilati al lavoro a tempo indeterminato e proprio su questa casistica il Ministero si è espresso rispondendo all’interpello n 4 del 2016 affermando che “Si ritiene pertanto che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, l’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.”
Ricordiamo che il bonus assunzioni prevede uno sgravio sui contributi INPS relativi ai nuovi contratti a tempo indeterminato esonero 2016: 3.250 euro fino a 24 mesi. L’agevolazione spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di occupazione stabile (disoccupati), sia da parte di aziende che di altri enti o liberi professionisti, a patto che l’azienda sia in possesso del DURC regolare, non siano state commesse violazioni delle norme essenziali di lavoro e siano state rispettate quelle previste dai contratti collettivi.
L’agevolazione spetta per tutte le assunzioni di lavoratori che, nei 6 mesi precedenti, percepivano redditi non configurabili come occupazione stabile, intesa come rapporto a tempo indeterminato. In tale casistica non rientrano i pensionati che, pur avendo un assegno che garantisce loro una certa stabilità di reddito, non possono essere assimilati al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Su questo punto il Ministero si è espresso nella riposta ad uno specifico interpello (Mlps. Int. n. 4/2016).
Il bonus spetta anche in caso di trasformazione del precedente rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori per i quali non spetta il bonus assunzione sono quelli che, nei 6 mesi precedenti:
abbiano stipulato un contratto di apprendistato, in quanto configura comunque un contratto a tempo indeterminato, nonostante la possibilità di disdetta finale;
abbiano avuto un rapporto a tempo indeterminato, ma non abbiano superato il periodo di prova.
Sono esclusi dal bonus assunzione, infine, anche i lavoratori che, pur essendo non occupati nei 6 mesi precedenti, abbiano già fruito del bonus, anche in un’altra azienda.
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