lunedì 23 maggio 2016

Assegno nucleo familiare 2016- 2017 :gli importi dell’INPS



Gli  Assegni Familiari 2016 sono una forma di prestazione a sostegno  del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS  che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge.  Il diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;

il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);

i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;

i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;

i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;

i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.

i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
 
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16).

In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;

all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;

Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Se la domanda viene presentata per uno o per   più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Se l'erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro  è necessaria l'autorizzazione nei casi in cui:

venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)

nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)

per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)

nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

In seguito l’Inps rilascia all’utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.

 
Per gli iscritti alla Gestione separata l’assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo considerando anche i redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95). In questa  categoria di redditi rientrano, pertanto:

redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata

redditi conseguiti all’estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana
redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF ma non superi nel complesso il limite di Euro 1.032,91

pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell’art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all’IRPEF in virtù di specifiche disposizioni

pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch’esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma   dell’art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, essi costituiscono reddito nella misura del 50%.

L'ANF deve essere liquidato al richiedente dall'azienda, che verifica la spettanza e, rima di procedere all'elaborazione delle  retribuzioni  di luglio,  calcola l'importo dell'assegno, il quale spetta per intero

se permane la continuità del  rapporto di lavoro  - per:

ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato;

ogni settimana (6 giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;

ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In sostanza, si riceve anche se in alcune settimane non ha raggiunto le ore ma le ha cumulate nel mese. Se invece nella settimana non si effettuano almeno 24 o 30 ore, il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri quanti sono i giorni di effettivo lavoro prestato, nelle settimane o frazioni di esse in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative.




venerdì 20 maggio 2016

Lavoro: bonus quarto figlio da presentare entro maggio 2016



Per la fruizione del bonus quarto figlio è necessario presentare una DSU aggiornata . Se non è già stata presentata il termine è il 31 maggio 2016. Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda: l’INPS utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998, relativo al 2015.

È  necessario, però, che nell’anno 2015 o 2016, sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015.

L’INPS ricorda che l'assegno - di massimo 500 euro - arriverà entro luglio. L'istituto previdenziale ha reso  noto che a seguito del è possibile fruire del cd "bonus quarto figlio che consiste in un  contributo di 500 euro , solo per l’anno 2015, per i nuclei familiari con quattro o più figli minori e con un valore ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.

Il primo pagamento da parte dell’Istituto verrà effettuato nel mese di luglio . Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda poiché l’Inps utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998, relativo al 2015.

È necessario, però, che nell’anno 2015 o 2016, sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015. In assenza di una DSU con queste caratteristiche, occorre presentare una nuova DSU entro il 31 maggio 2016.Qualora le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015 non siano inserite dai Comuni entro il prossimo 31 maggio, i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l’erogazione da parte dell’Istituto verrà effettuata solo nel mese di dicembre 2016.

L'Inps pagherà nel mese di luglio il bonus per il quarto figlio. L'istituto ricorda che il sostegno - di massimo 500 euro - andrà alle famiglie con quattro o più figli minori che hanno un valore Isee non superiore agli 8500 euro annui.

Per ricevere il bonus, "non occorre presentare alcuna domanda poiché l'Inps utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori". È necessario, però, la famiglia abbia presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per il 2015 o il 2016 dalla quale risultino almeno quattro figli minori. Il quarto deve essere arrivato - per nascita o adozione - nel 2015. Chi non ha ancora presentato la Dsu dovrà farlo entro il 31 maggio 2016.

Aleggia però il rischio di un ritardo tecnico. Può capitare che i Comuni non inseriscano "entro
il 31 maggio" le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015. In questo caso,  "i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l'erogazione da parte dell'Istituto verrà effettuata solo a dicembre 2016".

A luglio il "bonus quarto figlio" per chi ha un Isee sotto 8.500 euro „È necessario, però, che "nell'anno 2015 o 2016, sia stata presentata una dichiarazione sostitutiva unica dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015. In assenza di una Dsu con queste caratteristiche, occorre presentare una nuova Dsu entro il 31 maggio 2016".“

L’INPS fa presente che per corrispondere il bonus è importante che gli Uffici comunali completino l’inserimento, nella procedura prestazioni sociali, delle richieste di pagamento relative alle domande di cui al citato articolo 65, già presentate dagli utenti per il 2015 e non ancora inserite da parte dei Comuni nella predetta procedura prestazioni sociali.

Qualora le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015 non saranno inserite dai Comuni entro il prossimo 31 maggio, i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l’erogazione da parte dell’Istituto verrà effettuata solo nel mese di dicembre 2016.




mercoledì 18 maggio 2016

Lavoro: i criteri dei premi produttività 2016


Operativa la norma sui premi produttività 2016, con aliquota agevolata al 10% anche per partecipazione agli utili, detassazione totale per chi sceglie voucher e benefit.

Con decreto interministeriale del 25 marzo 2016, pubblicato in avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016, sono stati disciplinati i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Aumento della produzione, risparmio nei fattori produttivi, miglioramento della qualità di prodotti e processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile: sono le tipologie di aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione per cui le imprese possono riconoscere i premi di produttività 2016, in base a criteri di misurazione che devono essere previsti dal contratto collettivo o da accordi sindacali territoriali o aziendali.

Le regole operative per i premi produttività 2016 realizzano le novità sui premi di risultato previste dalla Legge di Stabilità. La regola generale è la seguente: i premi di produttività hanno una tassazione agevolata, con aliquota al 10%, per una somma fino a 2mila euro lordi annui, che possono salire a 2500 nel caso di aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

I contratti, nella determinazione dei criteri attraverso i quali misurare l’aumento di produttività, devono prevedere indicatori numerici o di altro genere che consentano il raggiungimento dei risultati in modo obiettivo e misurabile. La detassazione si applica anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’imposta sostitutiva si applica per i premi riconosciuti nel 2016, previo deposito del contratto collettivo che ne definisce i criteri di misurazione che effettuato entro 30 giorni dalla firma, utilizzando l’apposito modello allegato al decreto ministeriale.

Se l’azienda distribuisce nel 2016 somme relative a premi di risultato o partecipazioni agli utili che si riferiscono al 2015, il deposito dei relativi contratti territoriali o aziendali deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale (entro il 13 giugno).

C’è una novità rilevante che riguarda la possibilità, per il lavoratore destinatario di premi di produttività, di sostituire le relative somme con i voucher o servizi di welfare , (buoni pasto, contributi previdenziali, borse di studio per i familiari, e via dicendo). In questo caso, non si applica nemmeno la tassazione del 10%, trattandosi di somme che non concorrono a formare il reddito del lavoratore. Questi servizi possono essere erogati attraverso buoni cartacei o elettronici, che non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare.

Per poter fruire dell’agevolazione, è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (contratti collettivi di “secondo livello”) sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Il contratto sottoscritto dalle parti deve necessariamente essere depositato entro trenta giorni preso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, pena l’inapplicabilità del regime di tassazione agevolata o detassazione.

I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro sono stati stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Come specificato dal decreto interministeriale, il premio di risultato consiste nelle somme di ammontare variabile la cui erogazione è legata ad una serie di incrementi:
produttività;

redditività;

qualità;

efficienza;

innovazione.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog