martedì 21 giugno 2016

Sperimentazione della fattura elettronica tra privati le istruzioni tecniche




Sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze con le specifiche tecniche per la fattura elettronica fra privati attraverso il SiD: ecco come funziona, sperimentazione fino a ottobre.

In attesa della definitiva operatività della fattura elettronica fra privati agevolata, nel gennaio 2017, inizia l’annunciata sperimentazione dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione delle imprese le bozze dei documenti tecnici per l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA, integrata per rappresentare anche le fatture fra privati. Si tratta di un passo avanti previsto per la fatturazione elettronica fra privati che, in base al decreto legislativo 127/2015, sarà incentivata a partire dal primo gennaio 2017 con semplificazioni e agevolazioni fiscali.

La sperimentazione, promossa dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e l’eprocurement, è partita in questo mese di giugno 2016 e si concluderà nel prossimo mese di ottobre.

Obiettivo: risolvere in tempo utile eventuali criticità che dovessero  presentarsi e, sulla base dei feedback ricevuti, consolidare i supporti e le regole di processo. Il Sistema di interscambio SdI funzionerà per artigiani, professionisti e imprese con le stesse regole attualmente previste per la fatturazione elettronica verso la PA (obbligatoria dal marzo 2015), opportunamente integrate.

Le bozze con le specifiche tecniche sono disponibili sul sito ell’Agenzia attraverso il seguente percorso: home > strumenti > specifiche tecniche > specifiche tecniche in bozza.Il documento con le istruzioni per la fattura elettronica fra privati si compone di tre parti: nella prima, i dati vengono rappresentati secondo una suddivisione tra dati obbligatori, dati necessari e dati opzionali. Per ognuno viene riportata la denominazione del relativo campo del tracciato del file, la descrizione del significato, l’elenco dei valori ammessi  e le caratteristiche di utilizzo. Nella seconda parte i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla loro struttura sintattica ed alle caratteristiche implementative del file, nella terza viene riportato l’”XML Schema” (xsd).

I dati obbligatori da inserire in fattura:

data di emissione;

numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

numero di partita IVA del cedente/prestatore;

numero di partita IVA del cessionario/committente (o numero di identificazione IVA attribuito dallo
Stato membro di stabilimento per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE) oppure numero di codice fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;

natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;

annotazione che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero a un terzo.

Per il processo di fatturazione elettronica bisogna poi tenere conto delle informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione al Sistema di Interscambio e da questi al destinatario, informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento con i processi ed i sistemi gestionali e di pagamento, ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente.

La procedura online prevede alcune verifiche sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. I nuovi controlli riguardano, in particolare, la verifica di conformità del formato fattura, l’imponibile, l’importo dei documenti e il prezzo totale. Per consentire l’adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata nell'elemento “note” all’interno della “Ricevuta di consegna” o della “Notifica di mancata consegna”. Dal 1° agosto 2016 verranno, invece, scartati i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli.



lunedì 6 giugno 2016

Inps: garanzia TFR, i documenti per la domanda


L’INPS ha reso noto che, tramite il servizio online “Domanda Fondo di Garanzia”, è un Fondo INPS che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, o all'azienda in caso di fallimento, per il recupero del TFR o altri crediti (ultime 3 mensilità) a patto che sia accertato lo stato di morosità: procedura concorsuale, fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Restano esclusi tredicesima e prestazioni di malattia e maternità.

E’ possibile allegare la documentazione richiesta a corredo della domanda di prestazione a carico del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro. Le domande possono essere presentate sia in caso di insolvenza del datore di lavoro a carico del quale sono in atto procedure concorsuali, sia in caso di mancata erogazione del TFR al lavoratore da parte del datore di lavoro che non è soggetto a dette procedure.

Vediamo quale documentazione bisogna allegare è ricordiamo che è disponibile il servizio online.

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria:

copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo;

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 lf;

copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;

modello sr52 (per la liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello sr95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura;

copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.);

modello sr98 sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza.


In caso di datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo:

copia autentica del decreto di omologazione di cui all’art. 180 l.f.;

copia della comunicazione di cui all’art. 171 lf “convocazione dei creditori” ricevuta dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l’ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore;

modello sr52 (per la liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello sr95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal commissario giudiziale o dal liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione dei beni:

copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza;

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo T.F.R. e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di Garanzia);

dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;

Modello SR54 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

copia dei cedolini stipendiali relativi al T.F.R. ed alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia;

copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza.

In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012):
documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale;

documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso di eredità giacente;

documenti da allegare alla domanda in caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012

Quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento), in caso di successione legittima:

Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore dante causa;

Atto di notorietà attestante: 1) le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza e domicilio; 2) generalità di tutti gli eredi; 3) che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 4) l’indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l’assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) l’indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l’esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 6) che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata;

Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

In caso di successione testamentaria:

copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;

documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato);

Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

L’INPS ha precisato che:

la procedura online richiede obbligatoriamente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 19 e s.s. del D.P.R. 445/2000, di conformità agli originali dei documenti allegati;

i beneficiari della prestazione hanno l’obbligo di conservazione dei documenti originali e che le strutture territoriali sono tenute ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni, secondo le modalità illustrate da ultimo con messaggio 547/2015;

gli operatori potranno prendere visione della domanda e della documentazione allegata attraverso il servizio di consultazione disponibile sulla Intranet seguendo il percorso: “Processi -> Prestazioni a sostegno del reddito -> Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria -> Consultazione domande Fondo di Garanzia -> Ricerca e Consultazione domande”.

Che cos'è il fondo di garanzia TFR

Il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto.

Il Fondo di Garanzia TFR interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Lo stato di insolvenza del datore di lavoro viene debitamente accertato e determinato in seguito dell’apertura di una procedura concorsuale o di esecuzione individuale.
Sono Procedure Concorsuali tutte le procedure che mirano alla sistemazione complessiva dell’ azienda in crisi, con soddisfazione di tutti i creditori nell'ambito della parità di trattamento tra essi.

Per il calcolo del TFR si consiglia l’articolo Calcolo tfr per i lavoratori dipendenti.




Contratto a progetto: domande e curiosità



Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

descrizione del progetto, specificando il contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende conseguire;

corrispettivo economico e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;

forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente, che in ogni caso non possono pregiudicarne l'autonomia lavorativa;

eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza.

A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che consistano in:

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo

e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal datore di lavoro con riguardo ai tempi e al luogo di lavoro stesso.

La disciplina sul contratto a progetto si applica a tutti i rapporti di collaborazione autonoma?

No, il contratto a progetto non si applica in caso di: rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; prestazioni occasionali, costituite dai rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia inferiore a euro 5 mila.

Un progetto o programma di lavoro simile può essere oggetto di successivi contratti di lavoro?

La proroga o il rinnovo del contratto sono in linea di principio legittimi nel caso in cui il risultato concordato non sia stato raggiunto nel termine fissato ovvero nel caso di progetto totalmente nuovo e diverso. Al contrario, la proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi per dimostrare la natura di un rapporto di lavoro dipendente.

Cosa succede se ci si ammala nel corso del rapporto a progetto? E in caso di maternità?

In caso di gravidanza e di malattia o infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Solo nel primo caso la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre, nel secondo caso, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedervi se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, quando essa sia determinata, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile.

Qual è la sanzione nel caso in cui il progetto non ci sia o non sia sufficientemente specifico?

Ciò che caratterizza il lavoro a progetto è la sua riconducibilità ad uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso e  sia in caso di assenza del progetto (o del programma di lavoro) sia in caso di loro formulazione generica, la conseguenza, che dovrà essere dichiarata dal Giudice del Lavoro, è la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del contratto.

Cosa si può fare se il contratto a progetto, nei fatti, maschera un rapporto di lavoro subordinato?

Ogni volta che le concrete modalità di svolgimento di un rapporto formalmente a progetto sono riconducibili al lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto, nel corso o all'esito del rapporto di lavoro, di richiedere l’accertamento giudiziale dell’effettiva natura del rapporto stesso; a fronte di una simile richiesta il Giudice del Lavoro, non essendo vincolato dal contenuto letterale dell’accordo, può esaminare quali siano state, in concreto, le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo e se, nel caso di specie, sussistano gli indici della subordinazione.

Nel caso in cui il Giudice accerti che il rapporto, sebbene qualificato come autonomo, ha in realtà natura subordinata, lo notificherà come tale. Il lavoratore potrà quindi rivendicare tutti i diritti conseguenti sia di natura retributiva sia di natura contributiva.

Cosa succede se il contratto a progetto viene interrotto prima della scadenza?

Nel caso in cui il contratto a progetto venga interrotto da una delle parti prima della scadenza, senza giusta causa ed al di fuori delle ipotesi previste nel contratto individuale, la parte che ha subito il recesso avrà diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi o nella misura del preavviso o, in mancanza di questo, in un importo pari al residuo del compenso globale pattuito.

Come devono essere le istruzioni e le direttive del committente?

Il rapporto di lavoro a progetto implica una prestazione che, in quanto coordinata e continuativa, è integrata nell'attività e nell'organizzazione del committente. Il committente può pertanto esercitare un potere di intervento e di coordinazione dell’attività prestata dal collaboratore. Tuttavia, tale potere del datore di lavoro non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia nell'esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore: saranno quindi legittime verifiche periodiche sull'andamento del lavoro, ma non controlli e direttive più stringenti, che farebbero invece propendere per la natura subordinata del rapporto.

Cosa può fare il collaboratore a progetto qualora ritenga incongruo il suo corrispettivo?

La misura del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto a progetto, prevede che lo stesso debba essere specificamente indicato per iscritto. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Per questo motivo, il collaboratore che ritenesse inadeguato il compenso pattuito, può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere la condanna del suo committente a corrispondergli un corrispettivo adeguato.

In questa prospettiva, il collaboratore può far riferimento alla natura e alla durata del progetto, prendendo come parametro le remunerazioni dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni autonome. Inoltre, si può ritenere che il collaboratore possa prendere come parametro anche le retribuzioni previste dal CCNL applicabile al suo committente e che facciano riferimento a personale che svolga mansioni analoghe. Infatti, si deve ritenere che la remunerazione di un collaboratore a progetto non possa essere, almeno di regola, inferiore a quanto percepito da un lavoratore subordinato che svolga mansioni analoghe.

E' sufficientemente dettagliato un progetto che faccia esclusivamente riferimento al tipo di attività da compiere?

Un contratto a progetto che faccia semplicemente riferimento al tipo di attività da compiere, e dunque una formulazione generica del progetto (ad es. inserimento dati), non è pertanto conforme al modello legale; il lavoratore avrà quindi la possibilità di chiedere al Giudice del Lavoro la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infatti, una simile definizione, lungi dal rappresentare il progetto, si limita a descrivere la mansione attribuita al lavoratore, del tutto svincolata dall'obiettivo che si intende raggiungere e dalle attività preparatorie e funzionali a quell'obiettivo. In buona sostanza, indicare le mansioni senza riferirle a un obiettivo significa consentire al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa per soddisfare proprie esigenze variabili, mutevoli e indeterminate, il che contrasta con la riconducibilità dell'attività lavorativa a un progetto specifico e individuato.



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