martedì 10 gennaio 2017

Lavoro: assenze e retribuzione causa neve e maltempo




Nei giorni di maltempo, con mezza Italia stretta nella morsa del gelo, sono molti gli Italiani bloccati in casa costretti ad assenze dal lavoro causa neve e maltempo. Ma come bisogna comportarsi in questi casi? Cosa dice la legge?

In linea generale nel caso in cui il lavoratore sia bloccato da eventi meteorologici straordinari, l’impossibilità sopravvenuta esonererebbe il lavoratore dall'obbligo di effettuare la prestazione e allo stesso tempo libererebbe il datore di lavoro dall'obbligo di pagare la retribuzione.

In linea di principio questa dovrebbe essere la conclusione, tuttavia i contratti collettivi di lavoro, generalmente disciplinano proprio questi casi specifici, evitando quindi che i lavoratori rimangano senza paga, andando quindi a prevedere un monte ore di congedi e/o di permessi straordinari, da cui attingere proprio in caso di eventi meteorologici eccezionali.

La paga non sarà dunque sospesa, a condizione comunque che il lavoratore comunichi tempestivamente all’azienda l’assenza dal lavoro e le motivazioni. Inoltre il lavoratore costretto all’assenza dal lavoro causa neve e maltempo, dovrà in qualche modo provare al proprio datore di lavoro che ad esempio è rimasto bloccato dalla neve o dal ghiaccio. E’ importante quindi che chi è rimasto intrappolato in casa in questi giorni presti massima attenzione a quanto prevede il proprio contratto collettivo di riferimento.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro che non riesce ad arrivare al lavoro causa maltempo, e può usare il monte permessi, o monte ore per scalare l’assenza improvvisa: sono le regole generali da applicare per le assenze da lavoro causate da eventi metereologici, come la neve e il freddo.

I riferimenti normativi per regolarsi in questi casi sono fondamentalmente due: il codice civile, e i CCNL. Tutti i contratti prevedono, oltre alla ferie, un monte ore per permessi.

A differenza delle ferie che devono essere concordate prima, si tratta di ore che il lavoratore può prendersi se ha l’esigenza di assentarsi dal lavoro, ma non obbligatoriamente (le ferie vanno smaltite entro fine anno, e nel caso contrarie vanno pagate, mentre i permessi se non vengono utilizzati si azzerano a fine anno). Un evento come il maltempo è motivo valido per chiedere un permesso. Il dipendente ha sempre l’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda il motivo dell’impossibilità a recarsi al lavoro, perché non presentarsi al lavoro senza motivazione può invece essere causa di licenziamento.

Come detto, si tratta in genere di regole disciplinate da contratti di lavoro, che devono sempre rappresentare in questi casi il primo riferimento a cui attenersi. I riferimenti del codice civile da tener presente sono invece gli articoli 1218 e 2104. Il primo stabilisce l’obbligo di motivare ritardi o danni derivanti da responsabilità contrattuale (riguarda quindi specificamente l’onere della prova, che in questo caso è del lavoratore, e consiste appunto nella comunicazione tempestiva dell’impossibilità di recarsi al lavoro), il secondo comporta l’obbligo da parte del lavoratore alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

Un interessante riferimento di prassi è rappresentato dal Ministero del Lavoro che riguarda proprio il mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve. Innanzitutto, il ministero fa una distinzione fra settore pubblico e privato. Nel caso concreto esaminato (gennaio e febbraio 2012), le autorità pubbliche avevano emanato specifiche disposizioni contro il maltempo (chiusura uffici pubblici, obbligo catene per la circolazione dei mezzi private).

Ebbene, in questo caso, il dipendente pubblico non lavora per una causa che non è imputabile al lavoratore, visto che è disposta la chiusura degli uffici pubblici. Il datore di lavoro ha l’obbligo di retribuire comunque le giornate perse, utilizzando i permessi. nel settore privati, invece, l’obbligo di catene alle auto non è un impedimento, quindi per il lavoratore resta l’obbligo di recarsi in ufficio. Ma comunque, la mancata  esecuzione della prestazione contrattuale, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all'azienda, supportata da idonea motivazione non è qualificabile come inadempimento a lui imputabile.

La legge prevede i casi in cui sia il datore di lavoro a non adempiere alla prestazione lavorativa nonostante il lavoratore ha raggiunto il luogo di lavoro. Nel caso in cui la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore di lavora bisogna capire le cause effettive da cui scaturisce questa mancanza. Si potrà infatti parlare di impossibilità sopravvenuta solo quando la causa è in tutta evidenza estranea alla volontà del datore di lavoro ed è allo stesso tempo estranea a ragioni produttive e all'organizzazione del lavoro.

In questo caso la legislazione sociale prevede forme di ammortizzatori sociali quali, ad esempio, la cassa integrazione per eventi non evitabili. Sarà l’INPS quindi a pagare la giornata di lavoro e a corrispondere la contribuzione nei casi in cui a causa della neve ad esempio il cantiere edile dovrà rimanere fermo.

Non c’è quindi inadempimento da parte del datore di lavoro quando la prestazione è impossibile per un evento eccezionale, esterno, imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, anche se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione.


mercoledì 4 gennaio 2017

Riscatto INPS: domande online dal 30 dicembre 2016




Dal prossimo 1° Aprile 2017 le domande di riscatto dei periodi assicurativi potranno essere presentate solo tramite il canale online dell’Inps

Nella Circolare n. 228 del 29/12/2016 l'INPS ha reso noto che dal 30 dicembre scorso è possibile inviare online all’Istituto le domande di riscatto dei periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati. Resta ancora possibile  comunque presentare la domanda cartacea fino al  31 marzo 2017.

Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande telematiche attraverso uno dei seguenti canali:
• WEB – tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN nel portale dell’Istituto dal Menu Servizi online>Accedi ai servizi>Menu Servizi per il cittadino> Riscatto di periodi contributivi;

• Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) nella sezione Servizi ON LINE > Elenco di tutti i servizi > Riscatto di periodi contributivi (Cittadino)

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso del PIN INPS di autenticazione. Dopo aver superato la fase di autenticazione con Codice Fiscale e PIN, nella pagina iniziale è reso disponibile l’accesso alle funzionalità principali:

“Inserisci Domanda”;

“Consulta Domande”.

Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso l’applicazione inviterà l’interessato a trasformare il Pin, avvertendo che l’istanza non sarà completata finché il Pin non assumerà caratteristiche “dispositive”.

Questi i tipi di  riscatto per i quali è prevista la domanda con modalità telematica (all.1 della circolare)

Riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338)

Riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 01 aprile 1996 (art.51 della legge n.488/1999)

Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art.5 del D. Lgs. n.564/1996)

Riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (art.7 del D. Lgs. n.654/1996)

Riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (art.8 del D. Lgs. n.564/1996)

Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (art.8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997)

Riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (art. 1, c. 198   legge n.662/96)

Riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1 gennaio 2009 (art.4, comma 2, del decreto n.185/2008, così come convertito in legge n.2/2009)

Riscatto del servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 14 e 15 del DPR 1092/1973)

Riscatto della decorrenza giuridica ed economica del servizio prestato IN RUOLO (art. 8 e 142 del D.P.R. 1092/1973)

Riscatto di periodi di aspettativa senza assegni per seguire il coniuge all’estero (art. 3 , c. 2, del DLgs. 184/1997)

Riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (art. 51, comma 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).

Riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35 comma 2, D.Lgs. 151/2001).

Riscatto del periodo di congedo per la formazione (art.5, comma 5, legge n.53/2000),

Riscatto del periodo di formazione professionale, di studio o di ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (art.6 legge n.564/1996),

Riscatto periodi di attività svolta anteriormente all'istituzione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti da parte di giocatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti (art.9 della legge n.366/1973 e art.9 della legge n.91/1981).

La novità, spiega l’INPS, fa parte del piano per l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici Inps portato avanti da anni. Riguarda, in particolare, la presentazione delle domande di riscatto di ­periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati: assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, fondi ad essa sostitutivi, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata dell’Inps e fondo Poste e Ferrovie dello stato. L’obbligo di presentazione telematica riguarda in particolare le domande di riscatto dei periodi di maternità collocati fuori dal rapporto di lavoro, del congedo per formazione, del riscatto del periodo di praticantato dei promotori finanziari, delle collaborazioni ante 1996 nella gestione separata, i periodi di LSU, di servizio civile

La presentazione telematica diventerà il canale esclusivo dall’1 aprile 2017. Fino a tale data l’Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile nella sezione Modulistica del sito Inps (AP103 - tipo pratica A503; AP109 - tipi pratica GS51, ISL5, DST7, PTV8, LSU468, PPF662, CF5, SCV, FR, REGPT, AE; AP35 - tipo pratica AMF; AP37 - tipo pratica LE; AP81 - tipo pratica RV). Fino a tale data l’Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile nella sezione Modulistica del sito Inps .

 

Opzione Donna ampliata con la Legge di stabilità 2017




La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.

La Legge di Bilancio 2017 estende l'ambito di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) detto OPZIONE DONNA che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. In base alla disciplina finora vigente, all'istituto in esame potevano fare ricorso le lavoratrici che avessero maturato gli entro il 31 dicembre 2015 (a prescindere dalla data della decorrenza iniziale del trattamento) i seguenti requisiti a

anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome.

L'accesso all'istituto è subordinato alla condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale.

I commi 222 e 223 estendono, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la suddetta frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica).

Di conseguenza, con la nuova misura   della legge di stabilità 2017 rientrano nell'Opzione donna anche le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale).

La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo.

I Requisiti anagrafici e Contributivi
A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 281 della legge 208/2015 e dall'articolo 1, co. 222 della legge di bilancio 2017 possono esercitare l'opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 57 anni (58 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 ancorchè, per effetto dell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita Istat e del meccanismo delle finestre, la prima data utile di decorrenza della pensione si apra successivamente al 31.12.2015. Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Si ricorda che con l'approvazione di tali ultime disposizioni è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione. L'Inps ha confermato questa interpretazione con la recente Circolare 45/2016.

La facoltà di esercitare l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, aderendo al c.d. Progetto donna, anche se la pensione avesse avuto decorrenza successiva al 2015. In particolare “Opzione donna” permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo.

La facoltà di opzione è stata estesa anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
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