martedì 7 febbraio 2017

Busta paga:i nuovi obblighi ai datori di lavoro



La busta paga è il documento necessario per tutti i dipendenti, che attesta la retribuzione netta e lorda del lavoratore e serve per verificare lo stipendio percepito e la sua congruità con quanto stabilito nel CCNL. Sulla busta paga si possono inoltre verificare i contributi pensionistici versati dal datore di lavoro a vantaggio del dipendente. Il pagamento dello stipendio potrà essere effettuato solo con versamento in banca o alle Poste e la firma sulla busta paga non costituirà più una prova dell’avvenuto pagamento.

Stipendi versati solo in banca o in posta e la firma sulla busta paga non costituirà prova dell'avvenuto pagamento. Sono queste le principali novità introdotte dal disegno di legge (c1041) recante "disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori".

In arrivo cambiamenti in tema di busta paga con il disegno di legge C1041 recante “Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori” che vede come prima firmataria la Titti Di Salvo (Dem) e relatrice Valentina Paris (Pd) ed è attualmente all’esame della Commissione Lavoro della Camera in sede referente.

L’obiettivo principale del provvedimento è quello di evitare brogli sulle retribuzioni, andando a contrastare il fenomeno che affligge molti lavoratori ai quali i datori di lavoro corrispondono una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare loro una busta paga nella quale risulti una retribuzione regolare, dietro minaccia di licenziamento o dimissioni in bianco.

Il Ddl prevede quindi che il versamento dello stipendio possa avvenire solo in banca o alla posta, eliminando al contempo la validità probatoria della firma apposta sulla busta paga per l’avvenuto pagamento della retribuzione. Il tutto senza caricare di nuovi oneri imprese e/o lavoratori, allo scopo è prevista, entro tre mesi dall’entrata in vigore della norma, la stipula di una convenzione tra il Governo, Associazione bancaria italiana e Poste italiane Spa per individuare gli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione ai propri lavoratori.

Sarà il lavoratore, al momento della firma del contratto, a decidere per il pagamento mediante:

accredito diretto sul proprio conto corrente;

emissione di un assegno da parte dell’istituto bancario o dell’ufficio postale, consegnato direttamente al lavoratore (o ad un delegato in caso di comprovato impedimento);

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale.

I datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

In fase di assunzione il datore di lavoro dovrà comunicare, al Centro per l’Impiego competente per territorio gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni al lavoratore, nel rispetto delle norme sulla privacy. La comunicazione, per evitare di attribuire nuovi carichi burocratici ai datori di lavoro, sarà inserita nello stesso modulo che i datori di lavoro inviano obbligatoriamente al Centro per l’impiego in caso di nuove assunzioni. Per annullare l’ordine di pagamento il datore di lavoro dovrà trasmettere alla banca o alle Poste copia della lettera di licenziamento/dimissioni del lavoratore.

In caso di inadempimento sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 5mila a 50mila euro. Per la mancata comunicazione al Centro per l’Impiego è prevista una sanzione di 500 euro seguita da un accertamento della direzione provinciale del lavoro.

Sono esclusi da tali obblighi i datori di lavoro non titolari di partita IVA, i rapporti di lavoro domestico e familiare e i rapporti instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini.

l provvedimento che si compone di 5 articoli introduce un semplice meccanismo che consiste nel rendere obbligatorio il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (nonché ogni anticipo), attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali.

La scelta del sistema di pagamento è rimessa direttamente al lavoratore, il quale potrà optare per l'accredito diretto sul proprio conto corrente, per l'emissione di un assegno (consegnato direttamente al lavoratore o in caso di comprovato impedimento a un suo delegato) oppure per il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale.

Viene vietato in sostanza ai datori di lavoro il pagamento della retribuzione a mezzo di assegni o contante qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Si stabilisce, inoltre, che la firma della busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Il provvedimento fissa l'obbligo per il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, di comunicare al centro per l'impiego competente gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni al lavoratore, nel rispetto delle norme sulla privacy.

La comunicazione, per evitare di attribuire nuovi oneri burocratici ai datori, sarà inserita nello stesso modulo che gli stessi inviano obbligatoriamente al centro per l'impiego quando effettuano nuove assunzioni. La modulistica, quindi, dovrà essere opportunamente modificata (dai centri per l'impiego) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge per permettere l'invio corretto della comunicazione anche in modalità telematica.

Allo stesso modo, l'ordine di pagamento potrà essere annullato soltanto trasmettendo alla banca o alle poste copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, rese secondo le modalità di legge, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti al lavoratore dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

La convenzione - La proposta di legge prevede, inoltre, la stipula di una convenzione (entro tre mesi dall'entrata in vigore) tra il Governo e l'Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa che individua gli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione ai propri lavoratori, con l'importante previsione che ciò non deve determinare nuovi oneri né per le imprese nè per i lavoratori.

Le esclusioni - Il ddl esclude dagli obblighi introdotti i datori di lavoro che non sono titolari di partita Iva, i quali spesso non sono neanche titolari di un conto corrente. In ogni caso sono esclusi dalla pdl, i rapporti di lavoro domestico e familiare (nei quali i datori spesso sono persone anziane o disabili), così come i rapporti instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini (ad es. per pulizia scale o manutenzione verde condominiale).

Le sanzioni - Sono, infine, previste pesanti sanzioni pecuniarie (da 5mila a 50mila euro) per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi introdotti dalla legge. Chi non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che effettuerà il pagamento delle retribuzioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro e al successivo accertamento della direzione provinciale del lavoro, che procederà alle conseguenti verifiche.





lunedì 6 febbraio 2017

Parlamentari: pensione e vitalizi cosa può spettare se si vota nel 2018



E' il gruppo parlamentare di maggiore consistenza, in assoluto. Trasversale, sconosciuto agli atti e agli uffici di Camera e Senato, costituito nonostante il distacco formale dei suoi stessi componenti. Però sono 402 i deputati e 193 i senatori che ancora non hanno maturato la pensione da parlamentare.

Un tesoretto da quasi 20  milioni di euro. Sono i soldi che finirebbero a sorpresa nelle casse del Parlamento nel caso le Camere venissero sciolte prima del 15 settembre 2017. Fondi accantonati dai parlamentari al primo mandato, che potrebbero ritrovarsi presto senza poltrona e senza contributi versati.

Per molti il vitalizio per gli ex parlamentari, nato per garantire a chiunque l'ingresso in politica, anche ai meno abbienti, è sinonimo di rendita a vita, uno dei temi più controversi del nostro confronto politico. Come confermano le cronache, ogni volta che torna alla ribalta, le polemiche sono assicurate. L'ultima in ordine di tempo le l'ha scatenata un sms dell'ex premier Matteo Renzi inviato il 31 gennaio scorso a Giovanni Floris nel corso del programma Di Martedì: «Per me votare nel 2017 o nel 2018 è lo stesso. L'unica cosa è evitare che scattino i vitalizi perché sarebbe molto ingiusto verso i cittadini. Sarebbe assurdo».

Un affondo dal sapore populista e “grillino”, che non è piaciuto a molti parlamentari, anche del Pd, compatti nel respingere il pressing del segretario dem per le elezioni anticipate. E se l'ex segretario dem Pierluigi Bersani sottolinea che «i vitalizi non ci sono più, esiste un regime Inps integrativo, punto e basta», Andrea Mazziotti (Civici e Innovatori) ricorda a Renzi che «se vuole colpire le pensioni dei parlamentari in carica», allora «basta un atto dell'ufficio di presidenza della Camera, nel quale il Pd ha la maggioranza».

Ma come stanno davvero le cose? Per capire se effettivamente la “guerra del vitalizio” rischia di determinare la durata della legislatura occorre chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto, il termine “vitalizio” è scorretto: a partire dal 2012, la rendita vitalizia concessa agli onorevoli al termine del mandato parlamentare e dopo il superamento di una certa soglia d'età è stata abolita e sostituita da una pensione calcolata con il metodo contributivo, basata cioè esclusivamente sui contributi versati (mediamente molto inferiore agli assegni pre-riforma). Per questo, ogni parlamentare versa mensilmente al Fondo pensioni di Camera e Senato un contributo pari all'8,8% della propria indennità parlamentare lorda (poco meno di 800 euro), che si sommano a quanto versano le Camere per ciascun eletto (poco meno di 1.500 euro mensili).

I requisiti per l’accesso
Il diritto alla pensione dell'ex parlamentare scatta però non al termine della legislatura ma al compimento dei 65 anni di età e a condizione che abbia alle spalle almeno cinque anni di mandato parlamentare effettivo. In realtà, il minimo sono 4 anni sei mesi e un giorno da parlamentare, per evitare che la pensione salti in caso di “scioglimento tecnico” dei due rami prima dei 5 anni. Per ogni mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno fino al minimo inderogabile di 60 anni. Se si considera che la XVII legislatura è iniziata il 15 marzo 2013, la data da tener d'occhio è quindi quella del 15 settembre 2017. Uno scioglimento prima di questa data farebbe perdere infatti ai parlamentari il diritto alla pensione e tutti i contributi versati in questi anni (un tesoretto stimabile intorno ai 20 milioni di euro).

Per questo, l'appuntamento del 15 settembre dovrebbe interessare in particolare i parlamentari alla prima esperienza, che potrebbero essere tentati di “fare melina” sulle elezioni, cercando di far coincidere il voto con la scadenza naturale delle legislatura nel 2018. Anche perché, allo stato attuale, le loro possibilità di rielezione sono legate al “gradimento” del leader. I parlamentari al primo mandato sono molti: 438 su 630 deputati (69,5%) e 191 su 315 senatori (60,6%). Dunque una larga maggioranza trasversale, che pesca soprattutto tra i due partiti maggiori. L'incidenza dei “nuovi” sugli eletti passa infatti dal 100% del Movimento 5 Stelle, sia alla Camera che al Senato, al 69,44% (Camera) e 62,83% (Senato) degli onorevoli dem. Da un lato, questi numeri confermano la presenza di una “maggioranza silenziosa” in Parlamento potenzialmente favorevole alle elezioni nel 2018. Dall'altro, la sostituzione del vitalizio con una pensione e il fatto che per molti parlamentari questa si concretizzerà solo tra molti anni conferma che quella di Renzi era una provocazione (o una bufala). Tutto, pur di andare alle urne entro l'estate.

Non ci stanno, i 'pensionandi' di Camera e Senato, a passare per quelli che vogliono tirare per le lunghe la legislatura pur di incassare l'assegno a tempo debito. Assegno che, hanno sottolineato tutti, è su base contributiva come quello di tutti gli italiani. Con le nuove regole, che tra l'altro hanno abolito il vitalizio per i nuovi eletti, deputati e senatori riceveranno la pensione parlamentare al 65esimo anno di età solo se hanno completato i 5 anni di mandato.

Ecco, quindi, costituito il gruppo parlamentare dei 'pensionandi'. Quello che l'sms di Renzi ha implicitamente messo sotto accusa. Ma come è formato questo gruppo? A ricostruirlo è un dossier di 'Openpolis', che traccia un mappa di deputati e senatori che, sulla carta, dovrebbero avere interesse a far durare questa legislatura il più a lungo possibile.

Ogni mese deputati e senatori versano un contributo pari all’8,80 per cento dell’indennità parlamentare lorda, più o meno 750 euro. Soldi che vengono messi dal Parlamento in un fondo, in cui ovviamente confluiscono anche i contributi pagati da Camera e Senato (circa 1.400 euro al mese per ogni rappresentante). Ma se l’onorevole non dovesse arrivare ai fatidici 54 mesi e un giorno di mandato non avrebbe diritto a prendere un euro. Del resto funziona così anche per tutti gli altri lavoratori che, però, devono avere un minimo di 20 anni di contributi.

Le norme sono chiare. L’articolo 2 del regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati, al comma 5, prevede che «per i contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2012 non è ammessa la restituzione». Dunque o i parlamentari al primo mandato saranno ancora in carica il 15 settembre del prossimo anno, oppure perderanno il diritto alla pensione da onorevoli e tutti i contributi versati.

Molti parlamentari sono in fibrillazione anche perché tra i 591 che rischiano di perdere i contributi versati ce ne sono parecchi che non verranno ricandidati. Dunque perderebbero l’occasione di avere una pensione da ex parlamentare. Non ricca come un tempo, in cui per un mandato si conquistavano tremila euro al mese, ma pur sempre una somma dignitosa (mille euro al mese). Alcuni deputati e senatori stanno ipotizzando, nel caso, di fare ricorso per chiedere la restituzione dei contributi ma sembra che i margini siano piuttosto ristretti.


domenica 5 febbraio 2017

Statali: cambiano le visite fiscali controlli mirati





Le nuove regole per i lavoratori statali: previsti controlli anche a ripetizione. Si va verso l'armonizzazione delle fasce orarie tra pubblico e privato.

La visita fiscale è un accertamento medico previsto dallo Statuto dei Lavoratori, e predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale, infatti, non si limita a un mero controllo della presenza al proprio domicilio del lavoratore in malattia, bensì consiste in una vera e propria verifica della sussistenza degli impedimenti fisici al lavoro.

Un polo unico della medicina fiscale in capo all'Inps, che si occuperà di statali e non solo di privati. Nel decreto Madia sarà sancita la novità, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia degli accertamenti grazie al 'cervellone' informatico dell'Inps, che permette di fare verifiche mirate. Dovrebbe essere assicurata anche la continuità professionale per i medici iscritti alle liste speciali. Ci dovrebbe poi essere la possibilità di condurre accertamenti ripetuti. Dovrebbero inoltre essere armonizzate le fasce orarie di reperibilità.

Oggi per i dipendenti pubblici sono attive le Asl, ma qualcosa non ha funzionato. Ecco perché già la delega Madia, da cui discende il decreto in arrivo per metà febbraio, ha previsto un cambio. Risorse e competenze saranno trasferite all'Inps (e potrebbe anche esserci un piccolo potenziamento delle disponibilità).

Ci saranno nuovi criteri attraverso cui svolgere gli accertamenti sulle malattie, tra le novità la possibilità di tornare a controllare, con verifiche ripetute. Le fasce orarie di reperibilità, in cui farsi trovare a casa, dovranno essere armonizzate (attualmente le ore giornaliere sono 4 per il privato e 7 per il pubblico).

Sarà assicurata continuità professionale ai 1.300 medici inseriti nelle liste speciali per le visite fiscali, con un rafforzamento del regime di convenzione per i 'camici bianchi' deputati agli accertamenti, in modo da garantire maggiore specializzazione e l'attività in via esclusiva. Queste le novità in arrivo con il decreto che, attuando la riforma della Pa, realizzerà il polo unico della medicina fiscale, in capo all'Inps, competente sia per i dipendenti privati che pubblici.

Risorse e competenze saranno trasferite all'Inps (e potrebbe anche esserci un piccolo potenziamento delle disponibilità). Ci saranno nuovi criteri attraverso cui svolgere gli accertamenti sulle malattie, tra le novità la possibilità di tornare a controllare, con verifiche ripetute. Le fasce orarie di reperibilità, in cui farsi trovare a casa, dovranno essere armonizzate (attualmente le ore giornaliere sono 4 per il privato e 7 per il pubblico). L'obiettivo è quello di controlli mirati ed efficaci, tentando di massimizzare il 'tasso di rendimento' delle visite. Ma non saranno questi i soli cambiamenti, si cercherà di rendere tutta la materia più ordinata così da rendere il controllo più facile. Ad esempio, con i rinnovi contrattuali, si potrebbe intervenire su alcune modalità di fruizione dei permessi, come quelli della legge 104 del 1992, rivedendo le regole sui preavvisi.

Per consentire il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale comunicato al datore di lavoro:
tutti i giorni durante la durata della malattia comprese le domeniche ed i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie giornaliere stabilite:

Alcune sentenze ritengono che il lavoratore debba sempre rendersi reperibile nelle fasce orarie, anche nel caso in cui il controllo medico sia già avvenuto, in quanto il datore di lavoro ha diritto alla reiterazione delle visite nei limiti in cui ciò non abbia lo scopo di molestare o danneggiare il lavoratore senza un valido motivo.



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