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lunedì 6 febbraio 2017
Parlamentari: pensione e vitalizi cosa può spettare se si vota nel 2018
E' il gruppo parlamentare di maggiore consistenza, in assoluto. Trasversale, sconosciuto agli atti e agli uffici di Camera e Senato, costituito nonostante il distacco formale dei suoi stessi componenti. Però sono 402 i deputati e 193 i senatori che ancora non hanno maturato la pensione da parlamentare.
Un tesoretto da quasi 20 milioni di euro. Sono i soldi che finirebbero a sorpresa nelle casse del Parlamento nel caso le Camere venissero sciolte prima del 15 settembre 2017. Fondi accantonati dai parlamentari al primo mandato, che potrebbero ritrovarsi presto senza poltrona e senza contributi versati.
Per molti il vitalizio per gli ex parlamentari, nato per garantire a chiunque l'ingresso in politica, anche ai meno abbienti, è sinonimo di rendita a vita, uno dei temi più controversi del nostro confronto politico. Come confermano le cronache, ogni volta che torna alla ribalta, le polemiche sono assicurate. L'ultima in ordine di tempo le l'ha scatenata un sms dell'ex premier Matteo Renzi inviato il 31 gennaio scorso a Giovanni Floris nel corso del programma Di Martedì: «Per me votare nel 2017 o nel 2018 è lo stesso. L'unica cosa è evitare che scattino i vitalizi perché sarebbe molto ingiusto verso i cittadini. Sarebbe assurdo».
Un affondo dal sapore populista e “grillino”, che non è piaciuto a molti parlamentari, anche del Pd, compatti nel respingere il pressing del segretario dem per le elezioni anticipate. E se l'ex segretario dem Pierluigi Bersani sottolinea che «i vitalizi non ci sono più, esiste un regime Inps integrativo, punto e basta», Andrea Mazziotti (Civici e Innovatori) ricorda a Renzi che «se vuole colpire le pensioni dei parlamentari in carica», allora «basta un atto dell'ufficio di presidenza della Camera, nel quale il Pd ha la maggioranza».
Ma come stanno davvero le cose? Per capire se effettivamente la “guerra del vitalizio” rischia di determinare la durata della legislatura occorre chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto, il termine “vitalizio” è scorretto: a partire dal 2012, la rendita vitalizia concessa agli onorevoli al termine del mandato parlamentare e dopo il superamento di una certa soglia d'età è stata abolita e sostituita da una pensione calcolata con il metodo contributivo, basata cioè esclusivamente sui contributi versati (mediamente molto inferiore agli assegni pre-riforma). Per questo, ogni parlamentare versa mensilmente al Fondo pensioni di Camera e Senato un contributo pari all'8,8% della propria indennità parlamentare lorda (poco meno di 800 euro), che si sommano a quanto versano le Camere per ciascun eletto (poco meno di 1.500 euro mensili).
I requisiti per l’accesso
Il diritto alla pensione dell'ex parlamentare scatta però non al termine della legislatura ma al compimento dei 65 anni di età e a condizione che abbia alle spalle almeno cinque anni di mandato parlamentare effettivo. In realtà, il minimo sono 4 anni sei mesi e un giorno da parlamentare, per evitare che la pensione salti in caso di “scioglimento tecnico” dei due rami prima dei 5 anni. Per ogni mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno fino al minimo inderogabile di 60 anni. Se si considera che la XVII legislatura è iniziata il 15 marzo 2013, la data da tener d'occhio è quindi quella del 15 settembre 2017. Uno scioglimento prima di questa data farebbe perdere infatti ai parlamentari il diritto alla pensione e tutti i contributi versati in questi anni (un tesoretto stimabile intorno ai 20 milioni di euro).
Per questo, l'appuntamento del 15 settembre dovrebbe interessare in particolare i parlamentari alla prima esperienza, che potrebbero essere tentati di “fare melina” sulle elezioni, cercando di far coincidere il voto con la scadenza naturale delle legislatura nel 2018. Anche perché, allo stato attuale, le loro possibilità di rielezione sono legate al “gradimento” del leader. I parlamentari al primo mandato sono molti: 438 su 630 deputati (69,5%) e 191 su 315 senatori (60,6%). Dunque una larga maggioranza trasversale, che pesca soprattutto tra i due partiti maggiori. L'incidenza dei “nuovi” sugli eletti passa infatti dal 100% del Movimento 5 Stelle, sia alla Camera che al Senato, al 69,44% (Camera) e 62,83% (Senato) degli onorevoli dem. Da un lato, questi numeri confermano la presenza di una “maggioranza silenziosa” in Parlamento potenzialmente favorevole alle elezioni nel 2018. Dall'altro, la sostituzione del vitalizio con una pensione e il fatto che per molti parlamentari questa si concretizzerà solo tra molti anni conferma che quella di Renzi era una provocazione (o una bufala). Tutto, pur di andare alle urne entro l'estate.
Non ci stanno, i 'pensionandi' di Camera e Senato, a passare per quelli che vogliono tirare per le lunghe la legislatura pur di incassare l'assegno a tempo debito. Assegno che, hanno sottolineato tutti, è su base contributiva come quello di tutti gli italiani. Con le nuove regole, che tra l'altro hanno abolito il vitalizio per i nuovi eletti, deputati e senatori riceveranno la pensione parlamentare al 65esimo anno di età solo se hanno completato i 5 anni di mandato.
Ecco, quindi, costituito il gruppo parlamentare dei 'pensionandi'. Quello che l'sms di Renzi ha implicitamente messo sotto accusa. Ma come è formato questo gruppo? A ricostruirlo è un dossier di 'Openpolis', che traccia un mappa di deputati e senatori che, sulla carta, dovrebbero avere interesse a far durare questa legislatura il più a lungo possibile.
Ogni mese deputati e senatori versano un contributo pari all’8,80 per cento dell’indennità parlamentare lorda, più o meno 750 euro. Soldi che vengono messi dal Parlamento in un fondo, in cui ovviamente confluiscono anche i contributi pagati da Camera e Senato (circa 1.400 euro al mese per ogni rappresentante). Ma se l’onorevole non dovesse arrivare ai fatidici 54 mesi e un giorno di mandato non avrebbe diritto a prendere un euro. Del resto funziona così anche per tutti gli altri lavoratori che, però, devono avere un minimo di 20 anni di contributi.
Le norme sono chiare. L’articolo 2 del regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati, al comma 5, prevede che «per i contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2012 non è ammessa la restituzione». Dunque o i parlamentari al primo mandato saranno ancora in carica il 15 settembre del prossimo anno, oppure perderanno il diritto alla pensione da onorevoli e tutti i contributi versati.
Molti parlamentari sono in fibrillazione anche perché tra i 591 che rischiano di perdere i contributi versati ce ne sono parecchi che non verranno ricandidati. Dunque perderebbero l’occasione di avere una pensione da ex parlamentare. Non ricca come un tempo, in cui per un mandato si conquistavano tremila euro al mese, ma pur sempre una somma dignitosa (mille euro al mese). Alcuni deputati e senatori stanno ipotizzando, nel caso, di fare ricorso per chiedere la restituzione dei contributi ma sembra che i margini siano piuttosto ristretti.
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domenica 3 aprile 2016
Pensioni: serve contributo da importi elevati per i giovani
Sono quasi 475mila le pensioni liquidate prima del 1980, e quindi elargite da più di 36 anni. Lo dice l'Inps. Il dato è estrapolato dalle tabelle sugli anni di decorrenza delle pensioni riguardo assegni di vecchiaia (comprese le anzianità) e superstiti del settore privato. Per le pensioni di vecchiaia l'età media alla decorrenza era di 54,9 anni, per quella ai superstiti di 41,3. I dati non riguardano i baby pensionati del pubblico impiego, usciti dal lavoro prima del 1992 con almeno 14 anni di contributi.
«Poichè sono state fatte concessioni eccessive in passato - ha spiegato il presidente dell'Inps Tito Boeri ai microfoni di SkyTg24 - e queste concessioni pesano oggi sulle spalle dei contribuenti, credo sarebbe opportuno andare per importi elevati e chiedere un contributo di solidarietà dalle pensioni più alte, per i giovani e anche rendere più facile a livello europeo questa uscita flessibile».
Il presidente dell'Inps Tito Boeri sottolinea l'importanza di intervenire «in tempi ragionevolmente stretti» con una riforma per avere maggior flessibilità nelle pensioni. Interpellato in particolare sulla richiesta giunta ieri al Governo dai sindacati di intervenire già prima del Def spiega: «È importante che si intervenga - ha detto -, non è qualcosa che si può rimandare a lungo. Soprattutto gli aspetti più importanti sul mercato del lavoro sono qualcosa su cui bisogna intervenire adesso, perché il blocco morde e in qualche modo ostruisce l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro adesso, non fra tre anni. Penso che sia opportuno intervenire in tempi ragionevolmente stretti».
Dopo le polemiche sull'alto numero di pensionati sotto i 750 euro al mese, quasi 6 su 10, il presidente Boeri invita a «guardare al dato medio per pensionato, e non alla pensione media», perché spiega «la situazione è meno grave di quel che si possa pensare». D a Vicenza spiega: «C’ stata una informazione errata, bisogna guardare al dato medio per pensionato, non alla pensione media - ha spiegato -. In Italia sono molti i pensionati che percepiscono più di un trattamento, questo non vuol dire che le pensioni non siano basse in Italia, ma la situazione è meno grave di quel che si possa pensare prendendo il dato per pensione singola». Boeri ha poi aggiunto che «i dati medi per pensionati per il 2014 cominceranno ad essere disponibili a partire da luglio» e il quadro sarà più chiaro con quei dati.
A Boeri era stato chiesto nel dettaglio se la presenza di una così vasta platea di pensionati di lunga data, non sia il caso anche di andare a rivedere i diritti acquisiti, anche per rendere più sostenibile il sistema pensionistico. «Abbiamo formulato delle proposte molto articolate, che guardano all’età, alla decorrenza della prima pensione — ha risposto Boeri —. Perché quando si guarda anche agli importi pensionistici bisognerebbe sempre guardare da quanto tempo vengono percepiti questi importi.
Possono essere anche importi limitati ma se uno li ha percepiti da quando aveva meno di 40 anni, chiaramente cumulandosi nel tempo vengono a stabilire un trasferimento di ricchezza pensionistica considerevole».
Quanto alla richiesta di intervenire sulle pensioni già prima del Def rivolta sabato al governo dai sindacati, il presidente dell’Inps ha spiegato che è importante intervenire «in tempi ragionevolmente stretti» con una riforma del sistema previdenziale per avere maggior flessibilità nelle pensioni. «È importante che si intervenga — ha detto —, non è qualcosa che si può rimandare a lungo. Soprattutto gli aspetti più importanti sul mercato del lavoro sono qualcosa su cui bisogna intervenire adesso, perché il blocco morde e in qualche modo ostruisce l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro adesso, non fra tre anni». «Dopo di che ci sono delle compatibilità a livello europeo — ha precisato —, ci sono delle priorità che non spetta a me stabilire nell’azione di governo, se si vuole intervenire è opportuno farlo adesso».
Per Boeri è «importante» introdurre la flessibilità in uscita perché «migliorerebbe le condizioni del mercato del lavoro, soprattutto per l’ingresso dei giovani»: «Abbiamo messo in luce come questa brusca impennata nei requisiti anagrafici e contributivi che è stata posta in essere con la riforma del 2011 abbia penalizzato i giovani — ha spiegato —: le imprese in cui c’erano più lavoratori bloccati da quelle riforme sono quelle che hanno assunto meno giovani».
Ma c’è anche un secondo motivo: «È un fatto di libertà. Ci sono delle persone che hanno dei piani individuali, per cui pensano a un certo punto di uscire dal mercato del lavoro verso il pensionamento. Se questa uscita è possibile concepirla in modo che sia sostenibile e non gravi sul futuro dei giovani, e non faccia aumentare il debito pensionistico, il che vuol dire fare delle riduzioni dell’importo delle pensioni per impedire che queste persone si avvantaggino rispetto a quanti lavorano più a lungo, se è possibile fare un intervento di questo tipo, è bene farlo. Però bisogna farlo con queste caratteristiche».
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sabato 25 maggio 2013
Inps: contributo per servizi all’infanzia per gli anni 2013-2015
Da giovedì 16 maggio 2013, le strutture che forniscono servizi per l’infanzia, sia pubbliche sia private accreditate con la rete pubblica, possono presentare domanda di adesione alla misura sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro che prevede – per gli anni 2013-2015 – la facoltà, per la madre lavoratrice, di chiedere la corresponsione di un contributo da utilizzare per i servizi per l’infanzia offerti dalla rete pubblica o dai servizi privati accreditati.
La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Inps tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.
Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).
Una volta formato l’elenco delle strutture, l’ente di previdenza pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.
Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici o privati accreditati.
Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in misura piena).
La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Escluse:
lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.
Il contributo è pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi.
Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale. Il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.
Se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.
Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.
Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
I voucher, sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza (clicca per trovare la tua sede Inps). Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.
Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
Contact center Inps/Inail, al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
Numero di fax gratuito INAIL 800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
Il sito web Inail, Sezione Punto cliente. La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo parentale). E’ l’Inps che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.
La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Inps tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.
Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).
Una volta formato l’elenco delle strutture, l’ente di previdenza pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.
Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici o privati accreditati.
Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in misura piena).
La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Escluse:
lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.
Il contributo è pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi.
Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale. Il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.
Se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.
Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.
Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
I voucher, sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza (clicca per trovare la tua sede Inps). Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.
Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
Contact center Inps/Inail, al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
Numero di fax gratuito INAIL 800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
Il sito web Inail, Sezione Punto cliente. La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo parentale). E’ l’Inps che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.
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venerdì 18 gennaio 2013
Aspi 2013 la durata e i requisiti
Da gennaio 2013 debutta l'Aspi, la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), che sostituirà l'indennità contro la disoccupazione involontaria e andrà a regime dal 2017 che succederà anche all'indennità di mobilità.
Quindi dal 2013 sarà operativa l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ASPI, che prevederà l’erogazione di una indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa di lavoro, che si trovano in stato di disoccupazione.
Vediamo gli importi che sono previsti. L’ammontare consiste nel 75% di euro 1.180,00 (euro 885,00) aumentati di una quota del 25% della differenza tra retribuzione percepita ed il limite di euro 1.180,00 nel caso in cui la retribuzione del lavoratore superi quest’ultimo limite.
I requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, sono 52 settimane di contributi versati negli ultimi due anni e 2 anni di contributi assicurativi presso l’Inps, il lavoratore ha un incentivo in più per aderire alla risoluzione consensuale, perché percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi.
Se, invece, il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012, ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.
Questo tipo di assicurazione ha una durata di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e di 18 per quelli con almeno 55 anni di età. Inoltre i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendono il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro mentre quelli superiori a 6 mesi, in presenza dei requisiti contributivi, fanno ripartire il trattamento.
Dal 2013 con la mini-ASPI viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’indennità non viene pagata l’anno successivo ma durante il periodo di disoccupazione e viene calcolata in maniera del tutto analoga a quella prevista per l’ASPI.
Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane mobili di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Inoltre è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.
Al finanziamento della nuova indennità saranno oggetto i seguenti interventi dal 1° gennaio 2013:
Contributo integrativo pari al 1,31% che sostituirà, a regime, l’attuale contributo DS;
Contributo addizionale pari al 1,4% (carico datore) per ogni rapporto di lavoro a tempo determinato;
Contributo a carico del datore di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni intervenute dal 1 gennaio 2013.
Il contributo di licenziamento si applica anche nei casi di licenziamento per giusta causa o in caso di cessazione attività ed è pari al 50% del trattamento iniziale di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ciò significa che se viene licenziato un lavoratore con anzianità di almeno tre anni, il contributo di licenziamento è pari ad € 1.327,50 (885,00*1,5).
L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri, ai lavoratori stagionali e agli apprendisti. Nel caso in cui il contratto divenga a tempo indeterminato, si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. Si ricorda che qualora fosse previsto, la restituzione avverrà al superamento del periodo di prova. A partire dal 2016, i datori e i lavoratori non tutelati dalla cassa integrazione dovranno finanziare lo strumento che consentirà loro, in caso di necessità, di usufruire di un sostegno al reddito.
Quindi dal 2013 sarà operativa l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ASPI, che prevederà l’erogazione di una indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa di lavoro, che si trovano in stato di disoccupazione.
Vediamo gli importi che sono previsti. L’ammontare consiste nel 75% di euro 1.180,00 (euro 885,00) aumentati di una quota del 25% della differenza tra retribuzione percepita ed il limite di euro 1.180,00 nel caso in cui la retribuzione del lavoratore superi quest’ultimo limite.
I requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, sono 52 settimane di contributi versati negli ultimi due anni e 2 anni di contributi assicurativi presso l’Inps, il lavoratore ha un incentivo in più per aderire alla risoluzione consensuale, perché percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi.
Se, invece, il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012, ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.
Questo tipo di assicurazione ha una durata di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e di 18 per quelli con almeno 55 anni di età. Inoltre i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendono il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro mentre quelli superiori a 6 mesi, in presenza dei requisiti contributivi, fanno ripartire il trattamento.
Dal 2013 con la mini-ASPI viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’indennità non viene pagata l’anno successivo ma durante il periodo di disoccupazione e viene calcolata in maniera del tutto analoga a quella prevista per l’ASPI.
Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane mobili di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Inoltre è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.
Al finanziamento della nuova indennità saranno oggetto i seguenti interventi dal 1° gennaio 2013:
Contributo integrativo pari al 1,31% che sostituirà, a regime, l’attuale contributo DS;
Contributo addizionale pari al 1,4% (carico datore) per ogni rapporto di lavoro a tempo determinato;
Contributo a carico del datore di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni intervenute dal 1 gennaio 2013.
Il contributo di licenziamento si applica anche nei casi di licenziamento per giusta causa o in caso di cessazione attività ed è pari al 50% del trattamento iniziale di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ciò significa che se viene licenziato un lavoratore con anzianità di almeno tre anni, il contributo di licenziamento è pari ad € 1.327,50 (885,00*1,5).
L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri, ai lavoratori stagionali e agli apprendisti. Nel caso in cui il contratto divenga a tempo indeterminato, si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. Si ricorda che qualora fosse previsto, la restituzione avverrà al superamento del periodo di prova. A partire dal 2016, i datori e i lavoratori non tutelati dalla cassa integrazione dovranno finanziare lo strumento che consentirà loro, in caso di necessità, di usufruire di un sostegno al reddito.
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