mercoledì 6 maggio 2015

Nuovo ISEE 2015 le domande più frequenti dell’INPS



Con una pagina pubblicata sulla home page del proprio portale, l’INPS ha reso noto di aver rilasciato nell'apposita area tematica dedicata all’ISEE 2015 le risposte alle domande più frequenti pervenute, nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Per ottenere il nuovo ISEE 2015 bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU, un documento che contiene informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali che vadano a descrivere la situazione economica del nucleo familiare di riferimento.

La presentazione della DSU serve per poter ottenere l’ISEE per concorrere alla richiesta di prestazioni sociali agevolate che dipendono dalla situazione economica del nucleo familiare. La DSU serve anche per accedere a servizi di pubblica utilità con condizioni agevolate quindi per ottenere bonus per il servizio di telefonia fissa il bonus luce o gas.

Non tutte le informazioni da inserire nella DSU però appaiono chiare, soprattutto quando ci si trova in presenza di situazioni familiari atipiche.

In pratica, l’INPS risponde ai dubbi più frequenti sulla base delle segnalazioni arrivate dalla consulta nazionale dei CAF. Coniugi non conviventi, coppie di fatto con figli, casa di abitazione e contratto di affitto, voci da inserire nel patrimonio mobiliare, ISEE studenti universitari, nucleo familiare ridotto: sono questi i temi al centro della maggioranza delle FAQ ISEE dell’INPS. Composizione del nucleo familiare, compilazione della DSU, casa di abitazione e contratto di affitto: l'INPS pubblica le FAQ sul portale dedicato.

Cosi suddiviso:

Quadro A Nucleo Familiare

In caso di soggetti conviventi che abbiano ognuno 2 figli ci si trova in presenza di un nucleo familiare composto da 4 figli non in comune. In questo caso è possibile avere la maggiorazione della scala di equivalenza per almeno 3 figli.

L’Inps risponde di NO poiché la maggiorazione spetterebbe solo nel caso in cui i genitori siano sposati e che almeno uno dei due abbia 3 figli.

In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?

Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU.

Nel caso di genitori separati come deve essere compilato il quadro D se il genitore tenuto al versamento del mantenimento dei figli non li versa?

Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.

Il genitore che è tenuto al versamento degli assegni di mantenimento al figlio da provvedimento di separazione o divorzio dell’Autorità giudiziaria, ma non li corrisponde, come deve essere compilato il quadro D?

Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.

Nel caso di un nucleo familiare in cui, oltre al minore e al genitore solo, siano presenti anche altri soggetti, si tratta comunque di “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”?

No, in caso di presenza di altri soggetti all'interno del nucleo familiare non si può fruire dell’agevolazione prevista per “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”.

Quando nel nucleo familiare è presente un solo genitore e l’altro genitore è di nazionalità straniera, il secondo va indicato nella DSU dal genitore convivente con il figlio?

L’altro genitore, di nazionalità estera e residente all'estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013.

Se l’altro genitore è deceduto o è straniero che vive all'estero come si può ottenere l’ISEE minori per la quale è necessario, nel quadro D, inserire il CF dell’altro genitore?

In questi casi di particolare assenza dell’altro genitore descritti nella domanda l’altro genitore dovrà esimersi, per il figlio minore interessato dalla condizione sopra descritta dalla compilazione del quadro D.

Quadro B casa di abitazione

E’ possibile inserire il contratto di locazione nel quadro B anche se ancora intestato al deceduto non inserito nel quadro A della DSU? E’ obbligatorio procedere alla voltura del contratto?
Pur essendo necessario effettuare la voltura, nel caso di successione nel contratto (art. 6 della legge n.392 del 1978), è possibile indicare nel quadro B l’intestatario del contratto deceduto prima della scadenza del contratto che ovviamente non fare parte del nucleo familiare determinato ai fini ISEE

Modulo MB.2
Quadro C prestazioni universitarie

In caso di genitori separati e non conviventi con figli residenti con uno dei due, ai fini della compilazione della DSU per le prestazioni del diritto alla studio universitario in particolare, e in generale anche per altri casi, i redditi e i beni immobiliari dell’altro genitore non convivente vanno indicati? E quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?

Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”;

La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice. La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?

No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Modulo FC.1
Quadro FC2 patrimonio mobiliare

Le carte di credito ricaricabili non appoggiate ad un conto corrente ma che hanno un codice Iban vanno indicate in FC2 sez. II con il codice 99?

Le cosiddette “carte conto” ovvero carte prepagate ricaricabile che possiedo le principali funzioni di un conto corrente vanno indicante nella nel quadro FC2 sezione I codice 01 indicando sia il saldo al 31/12 che la giacenza media. Le carte prepagate ricaricabili senza IBAN e senza funzioni di conto corrente si indicano nel quadro FC2 sezione II codice 99

Per i mutui che sono congelati, perché non si riescono a pagare le rate, fino a quando posso continuare a inserire nella DSU la quota capitale residua del mutuo al 31/12?

Non deve essere verificato se il dichiarante ha pagato il mutuo ma solo il debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente.

Quadro FC3 patrimonio immobiliare

I voucher o buoni lavoro, che sono compensi di lavoro autonomo occasionali riconosciuti a determinate categorie di soggetti, sono redditi esenti, riconosciuti ai fini del diritto alla pensione. Dove devono essere inseriti nella DSU?

Tali redditi non rientrano fra i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati da INPS e non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF ex art. 4, comma 2 lett. f), pertanto devono essere indicati in DSU dal cittadino nel modulo FC1 - Quadro FC4 in “Redditi esenti da imposta”

Quadro FC4 redditi e trattamenti da dichiarare ai fine ISEE

La pensione di guerra e la rendita INAIL deve essere inserite?

Si devono essere inserite nel quadro FC4 in quanto non erogate da INPS.

Quadro FC5 assegni periodici per coniuge e figli

Se il padre paga l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne l’importo va indicato alla madre o al figlio?

Dalla madre fino a quando il figlio non diventa maggiorenne. Poi il giudice può decidere che l’assegno venga erogato direttamente al figlio e in questo caso visto che l’assegno non è effettivamente percepito dal ex coniuge è corretto che lo dichiari il figlio maggiorenne nel quadro FC4. Ne consegue che lo deve indicare il soggetto che effettivamente lo percepisce in base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria (vedi sentenza).

Le quietanze dei versamenti effettuati dal coniuge che versa gli assegni di mantenimento ai figli devono essere acquisite dal CAF e gli importi versati vanno indicati nel quadro FC5?

NO. Il coniuge separato nel compilare il proprio modulo FC.1 pur in presenza di una sentenza, deve dichiarare quello effettivamente corrisposto o zero se mai corrisposto. Non è obbligo del CAF archiviare la documentazione

Fra le varie precisazioni, segnaliamo che resta invariata la data da prendere come riferimento per la verifica della variazione di residenza di uno studente (i due anni precedenti alla presentazione della domanda). Ci sono poi una serie di precisazioni che riguardano studenti stranieri, il coordinamento con eventuali disposizioni particolari stabilite dalle università. Ci sono poi risposte varie relative al modo in cui bisogna inserire la quota residua del mutuo da pagare, al trattamento degli investimenti, alle componenti aggiuntive (che è necessario compilare in alcuni casi, ad esempio quando i genitori sono divorziati). Il sito dell’INPS dedicato al nuovo ISEE prevede anche altre sezioni dedicate alla compilazione della DSU e alla sua gestione.



martedì 5 maggio 2015

Stage con Twitter Italia per studenti universitari



Twitter organizza il progetto #Twitter4Uni, iniziativa destinata a studenti universitari che mette in palio la possibilità di effettuare uno stage di 6 mesi con l’azienda.

L’obiettivo è stimolare gli studenti a presentare un’idea per un uso di Twitter ai fini di business, marketing, service.

Il contest è aperto a tutti i maggiorenni che, al momento dell’adesione all’iniziativa, non superino i 30 anni di età e che siano iscritti ad un corso universitario o postuniversitario presso un’università italiana.

I partecipanti possono lavorare in team, purché composti da massimo 5 membri.

Per partecipare alla Challenge è necessario inviare un’idea che illustri un uso di Twitter ai fini di business, marketing, service. L’idea deve avere un’utilità volta a uno dei seguenti obiettivi:

Apportare un contributo aziendale strategico (promozione di un prodotto, customer care, comunicazione, raccolta dati etc.)

Migliorare un servizio (aziendale, del proprio territorio, dell’università)

Informare la popolazione o una specifica target audience (i partecipanti ad un evento, gli utenti di un servizio, i consumatori etc.)

Twitter, la piattaforma globale che permette di condividere informazioni e idee in tempo reale, ha lanciato #Twitter4Uni, la prima iniziativa dedicata alle università italiane. La sfida è aperta a tutti gli studenti universitari che vogliano cimentarsi nello sviluppo di un progetto sull’utilizzo di Twitter ai fini di business, marketing o di servizio.

Gli studenti possono partecipare individualmente o in team fino a 5 persone

Requisiti
– Avere tra i 18 e i 30 anni

– Essere iscritti a un’Università italiana

– Avere un account Twitter personale

Scadenza 23 Maggio 2015

Il Progetto
#Twitter4Uni dà agli studenti la possibilità di creare un progetto che pu  realmente essere messo in pratica, finalizzato a uno di questi obiettivi:

Apportare un contributo aziendale strategico (quali ad esempio la promozione di un prodotto, un’attività customer care, di comunicazione, etc.);

Migliorare un servizio (aziendale, del proprio territorio, dell’università)

Informare la popolazione o un pubblico specifico (quali i partecipanti a un evento, gli utenti di un servizio, i consumatori, etc.).

Tutti coloro che decidono di partecipare al #Twitter4Uni dovranno registrarsi sul sito https://twitter.twimg.com/Twitter4Uni e accettare il presente Regolamento e Privacy e caricare contestualmente il proprio progetto.

Una giuria Twitter esaminerà tutti i progetti inviati e inviterà i tre migliori studenti/team presso i propri uffici di Milano per un colloquio di approfondimento. Il candidato che avrà sostenuto il colloquio migliore entrerà a far parte del team Marketing di Twitter Italia per uno stage retribuito della durata di sei mesi.

Per informazioni:
https://twitter.twimg.com/Twitter4Uni



domenica 3 maggio 2015

Indennità di disoccupazione Naspi e rapporto di lavoro



Se un lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, se il reddito annuale risulti essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, non riceve più la prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi poiché, in tal caso, la prestazione viene sospesa d’ufficio e riprende una volta cessato il rapporto di lavoro. Qualora invece il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la Naspi viene ugualmente erogata, a condizione che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto oltre che la non coincidenza del datore di lavoro attuale con il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato per il periodo che ha determinato il diritto al riconoscimento dell’indennità.

Da ultimo, se il lavoratore è impiegato con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei rapporti il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno). Ad ogni modo, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’Inps, entro un mese dall’inoltro dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Diversamente da quanto sopra visto, il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, che generi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve darne tempestiva comunicazione all’Inps (entro un mese dall’inizio dell’attività), dichiarando il reddito annuo che prevede di perseguire.

La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno; detta riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I lavoratori non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in alternativa, devono presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione del reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo; in ipotesi contraria, occorrerà restituire la Naspi percepita dall’inizio dell’attività autonoma.

Autoimprenditorialità
Il Decreto offre la possibilità al lavoratore di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo del trattamento spettante residuo, allo scopo di intraprendere un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Tale ipotesi non dà diritto alla contribuzione figurativa e agli assegni familiari.
Ad ogni modo, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, deve essere fatta esplicita richiesta all’Inps.
Tuttavia, l’anticipazione ottenuta, deve essere restituita qualora, prima della scadenza del termine di fruizione della Naspi, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato; fanno eccezione i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Compatibilità e cumulabilità
Di seguito vediamo cosa accade se un lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, se il reddito annuale risulti essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, non riceve più la prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi poiché, in tal caso, la prestazione viene sospesa d’ufficio e riprende una volta cessato il rapporto di lavoro. Qualora invece il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la Naspi viene ugualmente erogata, a condizione che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto oltre che la non coincidenza del datore di lavoro attuale con il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato per il periodo che ha determinato il diritto al riconoscimento dell’indennità. Da ultimo, se il lavoratore è impiegato con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei rapporti il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno). Ad ogni modo, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’Inps, entro un mese dall’inoltro dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Diversamente da quanto sopra visto, il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, che generi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve darne tempestiva comunicazione all’Inps (entro un mese dall’inizio dell’attività), dichiarando il reddito annuo che prevede di perseguire.

La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno; detta riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I lavoratori non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in alternativa, devono presentare all’Inps un’apposita auto dichiarazione del reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo; in ipotesi contraria, occorrerà restituire la Naspi percepita dall'inizio dell’attività autonoma.

Decadenza
Il lavoratore perde il diritto di fruire della prestazione a causa:
• della perdita dello status di disoccupato;
• dell’inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni di cui sopra;
• del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
• dell’acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo optare per la NASPI).

Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa equivale alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione.

Le retribuzioni non sono conteggiate ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile laddove siano di importo inferiore alla retribuzione media ottenuta senza tener conto di tali retribuzioni.



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