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venerdì 3 febbraio 2017
Inps: arriva il simulatore Isee online ecco come si compila
E' pienamente operativo il simulatore Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, ovvero la possibilità di calcolare online in linea di massima se si può avere diritto alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. Ma lo strumento - presentato dal presidente dell’Inps Tito Boeri, non avrà comunque valore certificativo. Lo strumento messo a disposizione sul sito dell’Inps simula a tutti gli effetti il lavoro del Caf, evitando file e disguidi burocratici. Una piccola guida per orientarsi nella compilazione e per capire quali documenti servono per avere il proprio indicatore di situazione economica.
L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestazione contenente l’indicatore ISEE consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.
L'ISEE è ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.
Mense scolastiche, agevolazioni per i servizi di pubblica utilità come telefono luce o gas, assistenza socio-sanitaria, contributi per gli affitti, assegni familiari, libri, borse di studio, agevolazioni per le tasse universitarie, assegni di maternità: sono tante le cosiddette prestazioni sociali agevolate. Per ottenerle bisogna pensare all'Isee. Una parola che può trasformarsi in un incubo per chi deve barcamenarsi tra dichiarazioni dei redditi, certificazioni di conti correnti, rendita catastale della casa, buoni fruttiferi etc, che servono a testimoniare a quanto ammonta effettivamente il proprio patrimonio. L’errore è dietro l’angolo, e anche l’appuntamento al Caf, da programmare per tempo viste le code, rischia di essere un girone infernale. Tanto più che i tempi di attesa sono spesso lunghi, e l’esito del calcolo può rivelare amare sorprese.
Il simulatore messo a disposizione dall'Inps per cittadini ed Enti erogatori di prestazioni svolge più funzioni: serve ai nuclei familiari o alle persone individuali a sapere se per loro è possibile accedere ad agevolazioni e prestazioni assistenziali, ma serve anche agli Enti erogatori, come i Comuni, per valutare anticipatamente gli effetti sui propri budget della definizione delle soglie Isee di accesso alle prestazioni.
Tra i vantaggi del nuovo strumento su cui, come ha ricordato Boeri, "c'è stato un grande investimento da parte dell'Inps proprio per permettere sempre più persone di utilizzarlo", c'è l'accesso libero, una compilazione fortemente semplificata grazie all'inserimento di voci aggregate per patrimoni e redditi del nucleo, e la velocità, perché il calcolo dell'indicatore viene fatto in tempo reale.
Grazie al simulatore sarà possibile a un maggior numero di famiglie di ottenere la certificazione Isee, che lo scorso anno ha interessato quasi 6 milioni di persone: il 99% ha richiesto un Isee ordinario, il 54% un Isee per minorenni, il 22% per università, il 2% per servizi residenziali o socio sanitari . Il simulatore, ha detto ancora Boeri, «è uno strumento facile che permetterà la programmazione da parte delle famiglie e degli enti erogatori, riducendo i costi di intermediazione perché coloro che si dovevano rivolgere a degli intermediari ora possono ottenere autonomamente una risposta». Risposta, spiegano all’Inps, che arriva nel giro di due giorni ma anche nell’arco della stessa giornata.
La procedura di simulazione dell’Isee si compone di diverse parti. Le sezioni A e B chiedono informazioni al cittadino sulla composizione del nucleo familiare e sul caratteristiche dell’abitazione in cui risiede.
La sezione C è specifica sul patrimonio immobiliare: è necessario per compilarla avere il dato del valore complessivo ai fini Imu e la quota complessiva residua del mutuo eventuale.
La sezione D riguarda il patrimonio mobiliare, ovvero i dati su conti correnti bancari e postali: per ottenere il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente e la somma delle giacenze medie dell’anno precedente basta chiedere alla propria banca i documenti relativi. In questa sezione bisogna indicare anche altre forme di patrimonio mobiliare, come azioni o buoni del Tesoro.
La sezione E riguarda i redditi: in questo caso bisogna sommare i redditi netti di ciascun componente il nucleo familiare, sempre riferiti all'anno precedente, e sottraendo tutte le franchigie applicabili.
Facciamo qualche esempio di indicatore calcolato col simulatore Inps. Il primo è quello di un nucleo familiare composto da una sola persona, che vive in una casa in affitto, ha almeno un conto, non possiede alcun immobile e ha percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione. In questo caso il cittadino interessato alla dichiarazione dovrà indicare l’importo del canone di locazione, 494 euro: un canone che prevede la detrazione visto che è al di sotto dei 7 mila euro annui. Nella sezione D il soggetto dichiarerà il valore complessivo del saldo del conto in banca: 3735 euro, un dato che viene considerato perché maggiore della somma delle giacenze medie. Nella sezione D il dichiarante invece indicherà come somma dei redditi netti di tutti i componenti il nucleo la cifra di 25.210 euro: l’unico componente il nucleo percepisce infatti 28.210 € ai fini IRPEF, di cui:23.513 €, di redditi da lavoro dipendente e 4.697 € come redditi da pensione. In questo caso ha diritto all'applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a: 28.210 € (reddito complessivo ai fini IRPEF) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente fino ad un massimo di 3.000 €) = 25.210 €.
Famiglia numerosa composta dal dichiarante, il coniuge, 3 figli minorenni e un’altra persona. La casa di abitazione non è né di proprietà né in locazione (comodato d’uso); pertanto, il nucleo non beneficerà di alcuna detrazione/franchigia sulla casa di abitazione. In questo caso, entrambi i coniugi hanno un proprio conto corrente, e in entrambi i conti la giacenza media è più alta della somma dei saldi al 31 dicembre, per cui il valore da inserire è pari a 9.664 € (Giacenza media del c/c del dichiarante) + 9.664 € (Giacenza media del c/c dell’altro componente il nucleo familiare), per un totale di 19.328 euro. Il nucleo percepisce complessivamente 36.707 €, così ripartiti: il dichiarante 1.691 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF; il coniuge 34.644 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente, più 372 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. In questo caso, il dichiarante ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da pensione e trattamenti, mentre il coniuge ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a : 36.707 € (reddito complessivo del nucleo) – 338,20 € (applicazione della franchigia del 20% sui trattamenti del dichiarante fino ad un massimo di 1.000 €) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 33.368,80 €
Famiglia di 4 persone: il dichiarante, il coniuge disabile, e due figli entrambi minorenni per i quali è stata segnata l’assenza di redditi-trattamenti/patrimoni. Per il dichiarante è stata segnalata inoltre la condizione di convivenza anagrafica (es. Caserma militare). La presenza di un disabile e di un soggetto in convivenza anagrafica danno diritto all’applicazione delle relative maggiorazioni sulla scala di equivalenza. La casa di abitazione, di proprietà, seguirà regole di valorizzazione più favorevoli rispetto agli altri immobili eventualmente posseduti dal nucleo. Il valore complessivo ai fini IMU della casa di abitazione del nucleo ammonta a 16.464 euro, il valore complessivo dei risparmi è pari a 4.765 € (Saldo del c/c del dichiarante) + 4.765 € (Saldo del c/c del coniuge), perché la somma delle giacenze medie è inferiore. Il nucleo percepisce complessivamente 13.083 € di reddito, così ripartiti: il dichiarante 7.326 € ai fini IRPEF, di cui 7.223 € per redditi da lavoro dipendente e 775 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. Il coniuge percepisce 4.982 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente. Nel caso illustrato, il dichiarante e il coniuge hanno diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a 13.083 € (reddito complessivo del nucleo) meno 1.444,60 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del dichiarante fino ad un massimo di 3.000 €) meno 996,40 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 10.642 €.
L'Isee è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il numero dei componenti della famiglia. Con l'entrata in vigore della riforma Isee nel 2015 il cittadino non aveva la possibilità di comprendere in anticipo la situazione economica del proprio nucleo familiare senza compilare e trasmettere l'intera Dsu rivolgendosi al Caf o utilizzando la procedura on line sul sito Inps.
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Tito Boeri
mercoledì 6 maggio 2015
Nuovo ISEE 2015 le domande più frequenti dell’INPS
Con una pagina pubblicata sulla home page del proprio portale, l’INPS ha reso noto di aver rilasciato nell'apposita area tematica dedicata all’ISEE 2015 le risposte alle domande più frequenti pervenute, nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Per ottenere il nuovo ISEE 2015 bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU, un documento che contiene informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali che vadano a descrivere la situazione economica del nucleo familiare di riferimento.
La presentazione della DSU serve per poter ottenere l’ISEE per concorrere alla richiesta di prestazioni sociali agevolate che dipendono dalla situazione economica del nucleo familiare. La DSU serve anche per accedere a servizi di pubblica utilità con condizioni agevolate quindi per ottenere bonus per il servizio di telefonia fissa il bonus luce o gas.
Non tutte le informazioni da inserire nella DSU però appaiono chiare, soprattutto quando ci si trova in presenza di situazioni familiari atipiche.
In pratica, l’INPS risponde ai dubbi più frequenti sulla base delle segnalazioni arrivate dalla consulta nazionale dei CAF. Coniugi non conviventi, coppie di fatto con figli, casa di abitazione e contratto di affitto, voci da inserire nel patrimonio mobiliare, ISEE studenti universitari, nucleo familiare ridotto: sono questi i temi al centro della maggioranza delle FAQ ISEE dell’INPS. Composizione del nucleo familiare, compilazione della DSU, casa di abitazione e contratto di affitto: l'INPS pubblica le FAQ sul portale dedicato.
Cosi suddiviso:
Quadro A Nucleo Familiare
In caso di soggetti conviventi che abbiano ognuno 2 figli ci si trova in presenza di un nucleo familiare composto da 4 figli non in comune. In questo caso è possibile avere la maggiorazione della scala di equivalenza per almeno 3 figli.
L’Inps risponde di NO poiché la maggiorazione spetterebbe solo nel caso in cui i genitori siano sposati e che almeno uno dei due abbia 3 figli.
In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?
Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU.
Nel caso di genitori separati come deve essere compilato il quadro D se il genitore tenuto al versamento del mantenimento dei figli non li versa?
Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.
Il genitore che è tenuto al versamento degli assegni di mantenimento al figlio da provvedimento di separazione o divorzio dell’Autorità giudiziaria, ma non li corrisponde, come deve essere compilato il quadro D?
Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.
Nel caso di un nucleo familiare in cui, oltre al minore e al genitore solo, siano presenti anche altri soggetti, si tratta comunque di “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”?
No, in caso di presenza di altri soggetti all'interno del nucleo familiare non si può fruire dell’agevolazione prevista per “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”.
Quando nel nucleo familiare è presente un solo genitore e l’altro genitore è di nazionalità straniera, il secondo va indicato nella DSU dal genitore convivente con il figlio?
L’altro genitore, di nazionalità estera e residente all'estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013.
Se l’altro genitore è deceduto o è straniero che vive all'estero come si può ottenere l’ISEE minori per la quale è necessario, nel quadro D, inserire il CF dell’altro genitore?
In questi casi di particolare assenza dell’altro genitore descritti nella domanda l’altro genitore dovrà esimersi, per il figlio minore interessato dalla condizione sopra descritta dalla compilazione del quadro D.
Quadro B casa di abitazione
E’ possibile inserire il contratto di locazione nel quadro B anche se ancora intestato al deceduto non inserito nel quadro A della DSU? E’ obbligatorio procedere alla voltura del contratto?
Pur essendo necessario effettuare la voltura, nel caso di successione nel contratto (art. 6 della legge n.392 del 1978), è possibile indicare nel quadro B l’intestatario del contratto deceduto prima della scadenza del contratto che ovviamente non fare parte del nucleo familiare determinato ai fini ISEE
Modulo MB.2
Quadro C prestazioni universitarie
In caso di genitori separati e non conviventi con figli residenti con uno dei due, ai fini della compilazione della DSU per le prestazioni del diritto alla studio universitario in particolare, e in generale anche per altri casi, i redditi e i beni immobiliari dell’altro genitore non convivente vanno indicati? E quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?
Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:
La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”;
La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice. La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.
Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?
No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.
Modulo FC.1
Quadro FC2 patrimonio mobiliare
Le carte di credito ricaricabili non appoggiate ad un conto corrente ma che hanno un codice Iban vanno indicate in FC2 sez. II con il codice 99?
Le cosiddette “carte conto” ovvero carte prepagate ricaricabile che possiedo le principali funzioni di un conto corrente vanno indicante nella nel quadro FC2 sezione I codice 01 indicando sia il saldo al 31/12 che la giacenza media. Le carte prepagate ricaricabili senza IBAN e senza funzioni di conto corrente si indicano nel quadro FC2 sezione II codice 99
Per i mutui che sono congelati, perché non si riescono a pagare le rate, fino a quando posso continuare a inserire nella DSU la quota capitale residua del mutuo al 31/12?
Non deve essere verificato se il dichiarante ha pagato il mutuo ma solo il debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quadro FC3 patrimonio immobiliare
I voucher o buoni lavoro, che sono compensi di lavoro autonomo occasionali riconosciuti a determinate categorie di soggetti, sono redditi esenti, riconosciuti ai fini del diritto alla pensione. Dove devono essere inseriti nella DSU?
Tali redditi non rientrano fra i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati da INPS e non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF ex art. 4, comma 2 lett. f), pertanto devono essere indicati in DSU dal cittadino nel modulo FC1 - Quadro FC4 in “Redditi esenti da imposta”
Quadro FC4 redditi e trattamenti da dichiarare ai fine ISEE
La pensione di guerra e la rendita INAIL deve essere inserite?
Si devono essere inserite nel quadro FC4 in quanto non erogate da INPS.
Quadro FC5 assegni periodici per coniuge e figli
Se il padre paga l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne l’importo va indicato alla madre o al figlio?
Dalla madre fino a quando il figlio non diventa maggiorenne. Poi il giudice può decidere che l’assegno venga erogato direttamente al figlio e in questo caso visto che l’assegno non è effettivamente percepito dal ex coniuge è corretto che lo dichiari il figlio maggiorenne nel quadro FC4. Ne consegue che lo deve indicare il soggetto che effettivamente lo percepisce in base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria (vedi sentenza).
Le quietanze dei versamenti effettuati dal coniuge che versa gli assegni di mantenimento ai figli devono essere acquisite dal CAF e gli importi versati vanno indicati nel quadro FC5?
NO. Il coniuge separato nel compilare il proprio modulo FC.1 pur in presenza di una sentenza, deve dichiarare quello effettivamente corrisposto o zero se mai corrisposto. Non è obbligo del CAF archiviare la documentazione
Fra le varie precisazioni, segnaliamo che resta invariata la data da prendere come riferimento per la verifica della variazione di residenza di uno studente (i due anni precedenti alla presentazione della domanda). Ci sono poi una serie di precisazioni che riguardano studenti stranieri, il coordinamento con eventuali disposizioni particolari stabilite dalle università. Ci sono poi risposte varie relative al modo in cui bisogna inserire la quota residua del mutuo da pagare, al trattamento degli investimenti, alle componenti aggiuntive (che è necessario compilare in alcuni casi, ad esempio quando i genitori sono divorziati). Il sito dell’INPS dedicato al nuovo ISEE prevede anche altre sezioni dedicate alla compilazione della DSU e alla sua gestione.
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sabato 29 novembre 2014
Nuovo modello ISEE, al via da gennaio 2015
Firmato il decreto con i modelli DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica) in vigore da gennaio 2015 per il calcolo ISEE. L’indicatore della situazione economica equivalente – per accedere alle prestazioni di Welfare (asilo, università, mense scolastiche…) – diventa più preciso (meno autocertificazioni) e più selettivo: la DSU si compone di un Modello Mini oppure di un Modello integrale per particolari prestazioni o composizioni del nucleo familiare.
L’ISEE misura la situazione economica tenendo conto di reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare. La dichiarazione con modello DSU va presentata nel momento in cui si richiede una prestazione sociale agevolata cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali).
Nella nuova DSU il contribuente è chiamato a fornire solo informazioni che il Fisco non conosce, mentre quelle note (es.: reddito) vengono comunicate all’INPS dall’Anagrafe Tributaria. Nel Modello DSU Mini si compilano i campi su immobili, beni di lusso, famiglia e investimenti.
La riforma dell'ISEE è stata attuata per migliorare l’equità sociale e rafforzare la lotta contro gli abusi che hanno comportato una indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni, ed adotta una più ampia nozione di reddito, includendovi anche somme fiscalmente esenti;
dà una maggiore valorizzazione alla componente patrimoniale;
considera le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
istituisce il cosiddetto "ISEE corrente", riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni (in negativo) superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa.
Per calcolare l'ISEE, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, sono ora rilevanti anche:
tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (ad esempio, contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, Tfr, ecc.);
tutti i redditi esenti, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (a tal fine, si assume la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato);
gli assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo Irpef. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) non indicati nel reddito complessivo Irpef;
il reddito figurativo delle attività finanziarie;
il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).
Dal risultato che si ottiene sommando tutti i sopraelencati redditi, si devono sottrarre, fino a concorrenza:
l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
Inoltre, per garantire una migliore equità e favorire le persone con redditi più bassi e le persone con disabilità più gravi:
per i redditi da lavoro dipendente, è prevista la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente dal terzo in poi. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale;
per tenere conto dei costi sostenuti per persone con disabilità o non autosufficienti, il nuovo indicatore riclassifica le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi (disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza) e riconosce un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità (mentre oggi l'abbattimento dell'ISEE avviene indipendentemente dalla gravità del bisogno).
Le nuova franchigie sono:
4.000 euro (5.500 se < 18 anni) Disabilità media
5.500 euro (7.500 se < 18 anni) Disabilità grave
7.000 euro (9.500 se < 18 anni) Non autosufficienza
per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Viene, poi, introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
La valorizzazione del patrimonio ai fini ISEE
A tal fine, viene considerato anche il patrimonio all’estero (in tal caso, va fatto riferimento alle regole previste per l’IVIE), il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI; il nuovo valore sarà, quindi, più alto di quello presente nei calcoli dell'ISEE attuale) e viene ridotta (da 15.494 euro a 10.000 euro) la franchigia massima sulla componente mobiliare, che però sarà articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto sale di 1.000 euro per ogni figlio dal terzo in poi.
Con riguardo agli immobili, si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
In più, per tenere conto dei costi dell’abitare, per la prima casa viene previsto un calcolo particolare: il valore IMU è, infatti, calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
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