mercoledì 9 marzo 2016

Acquario di Roma: opportunità di lavoro e dove inviare il curriculum vitae


La struttura sarà inaugurata entro la prossima primavera ed è alla ricerca di personale in vista delle assunzioni 2016. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Sea Life Roma Aquarium.

Sono aperte le selezioni per trovare varie figure professionali da inserire all’interno del nuovo acquario di Roma, il Sea Life Acquario che offre lavoro nella Capitale e che fa parte del Gruppo Merlin Entertainments, già attivo in 23 diversi Paesi.

L'Acquario di Roma, attraverso la propria pagina facebook ha diffuso informazioni più precise sulla selezione e tra le figure ricercate compaiono Duty Manager, Retail Manager (responsabile del settore vendite), Guest Experience Hosts (servizio clienti), Admission Hosts (chiamati a occuparsi dell’accoglienza e delle attività di biglietteria) Retail Hosts, Medico Veterinario specializzato nell’ittiopatologia dei pesci marini di acqua tropicale salata, in possesso di brevetti subacquei.

Ecco una breve descrizione dei profili richiesti al momento:
Duty manager. La risorsa si occuperà di seguire e monitorare le attività dei talkers, di garantire che gli spettacoli rispettino gli standard aziendali e di relazionarsi costantemente con gli ospiti del parco.

Retail manager. Avrà la responsabilità del settore vendite, pertanto dovrà essere in grado di motivare il proprio team di lavoro e di garantire elevati risultati di vendita, in linea con gli obiettivi aziendali.

Guest experience hosts. Queste figure saranno responsabili del servizio clienti, garantendone l’eccellenza, e dovranno supervisionare il rispetto degli standard in materia di sicurezza.
Admissions hosts. Il ruolo prevede l’espletamento di attività di accoglienza dei visitatori e di gestione della biglietteria, pertanto si richiedono predisposizione al contatto con il pubblico, dinamicità e forte attenzione ai dettagli.

Retail hosts. Accoglieranno gli ospiti all’interno del negozio, alla fine del percorso nell’Acquario, e dovranno essere in grado di esporre al meglio la merce, invogliando i visitatori all’acquisto.

Medico Veterinario. Il Veterinario dovrà essere presente in sito per almeno 2 giorni al mese, e si occuperà del controllo e della detenzione dell’armadietto dei farmaci, della compilazione e dell’aggiornamento del registro di carico e scarico dei medicinali, della gestione smaltimento carcasse, delle prescrizioni mediche, del pronto intervento in caso di emergenza e di mantenere i rapporti con Enti e Autorità. Dovrà, inoltre, controllare le vasche, le aree tecniche e gli animali, per assicurare il benessere di questi ultimi, e la corretta detenzione e compilazione dei registri aziendali e ufficiali.

Per il ruolo si richiedono conoscenza dell’ ittiopatologia dei pesci marini di acqua tropicale salata, una buona conoscenza della lingua inglese, il possesso dei principali brevetti subacquei e, preferibilmente, la residenza in zone limitrofe a quella del parco. Si offre un contratto di consulenza a partita IVA.

Le candidature sono raccolte attraverso il sito web ufficiale del Sea Life: occorre inviare il proprio CV corredato da lettera di presentazione all’indirizzo: sealiferomajobs@merlinentertainments.biz, specificando il profilo nell’oggetto del messaggio o inviando la propria autocandidatura alla mail lavorare@acquariodiroma.it

Inoltre gli interessati alle future assunzioni Sea Life e alle opportunità di lavoro presso l’Acquario di Roma possono candidarsi visitando la pagina riservata alle carriere e selezioni – Sea Life Acquario Roma “Lavora con noi” – sul portale web dedicato alla struttura.


domenica 6 marzo 2016

Assunzioni nella pubblica amministrazione


In Gazzetta il decreto che autorizza assunzioni in vari ministeri e agenzie nazionali. Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° febbraio 2016, il D.P.C.M. 31 dicembre 2015 con il quale autorizza, in favore di varie Amministrazioni, a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizza ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché’ dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 agosto 2014 n. 114.

Si autorizza in favore di varie amministrazioni, a bandire procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato. In particolare, autorizza poco più di un centinaio di assunzioni nei ministeri ed enti sottoelencati:
Ministero della salute;
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Ente nazionale per l'aviazione civile;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Ministero della difesa;
Ministero dell'ambiente;
Ministero dell' interno;
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Inoltre, le Amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per unità di  personale  appartenenti  a categorie  e  professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate,  o intendano procedere all’indizione  di  concorsi  diversi  rispetto  a quelli  autorizzati,  possono  avanzare  richiesta  di  rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il  personale  delle  pubbliche amministrazioni e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento  della  ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

Secondo quando previsto dall’art. 97, 3° comma, della Costituzione, “Agli impieghi nellepubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Il principio è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui “Il concorso pubblico–quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni.

Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso”.

Appare quindi necessario ricordare cosa s’intende per pubblica amministrazione. Un’elencazione esaustiva delle pubbliche amministrazioni nel nostro ordinamento è contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Oltre a quelle tipizzate, la norma fa un generico riferimento a “tutti gli enti pubblici non economici”. L’individuazione di questi è riservata all’ordinamento positivo.

Quindi, per amministrazioni pubbliche si deve intendere tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

venerdì 4 marzo 2016

ASDI: istruzioni dell’INPS per come inviare le richieste


La circolare Inps numero 47 del 3 marzo 2016 fornisce le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi).

L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita  e ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che:

già beneficiari della Naspi, abbiano fruito di questa per l’intera sua durata;

siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno;

appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

L’assegno di disoccupazione, ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Naspi, che abbiano fruito di tale prestazione per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in una determinata situazione e condizione economica di bisogno.

La circolare  specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.

La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite:

Servizi online del sito web istituzionale, con Pin dispositivo;

Contact center;

Patronato.

Quindi, gli aventi diritto devono presentare domanda esclusivamente in via telematica e le domande devono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI, per la sua durata massima, nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione delle istruzioni INPS, il termine decorre dal 3 marzo 2016.

Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione; saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego.

Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si ricorda che la validità di ogni DSU ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.

La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Riassumendo l’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;

essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;

essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero

avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;

non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

La prestazione, decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

La durata, è soggetta ad un limite temporale: i mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI.

In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.

Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.

L’importo dell’ASDI, è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita; nel caso in cui l’importo dell’ultima indennità NASpI percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l’importo dell’ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione.

La misura è soggetta ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo dell’assegno non può, in ogni caso, essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo massimo dell’assegno sociale, per l'anno 2015, è pari a euro 448,52, che viene incrementato in presenza di figli a carico.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.

Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.

Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.
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