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giovedì 28 febbraio 2019

Reddito di Cittadinanza: come diventare Navigator e cumulabilità




Con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza nasce la figura del Navigator, una sorta di tutor chiamato ad affiancare i beneficiari del contributo nelle attività di ricerca di lavoro e riqualificazione.

Una novità prevista dal decreto legge datato 28 gennaio 2019, al centro dell’audizione al Senato che ha coinvolto anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. È proprio da questi ultimi che arrivano alcune perplessità riguardo il ruolo e la figura stessa del Navigator.

Secondo i consulenti del lavoro, infatti, non è chiaro dove i Navigator verrebbero collocati e con quale modello organizzativo dovrebbero operare:

le attività connesse alla stipula del patto per il lavoro sono di pertinenza dei Centri per l’Impiego e, dove previsto, da operatori privati accreditati con proprio personale.
per la gestione dell’Assegno di ricollocazione è prevista la presenza di tutor dipendenti degli operatori stessi.

Secondo quanto affermato dal Consiglio in audizione, caratteristiche e titoli di studio richiesti ai Navigator rientrano nell’ampio plafond di competenze professionali dei consulenti del lavoro: viene pertanto avanzata la disponibilità della categoria a dare il proprio contribut attraverso propri iscritti.

Per diventare Navigator è infatti necessaria laurea quinquennale in economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia o scienze della formazione e servono anche 4 anni di esperienza nel settore della consulenza del lavoro.

Attualmente si attende il bando ufficiale dell’ANPAL che darà il via alle selezioni per assumere circa 6mila Navigator. Le Regioni, in base alla legge, dovrebbero assumerne altri 4mila attraverso dei concorsi pubblici.

Sono previste assunzioni biennali e corsi di formazione ad hoc. Retribuzione media di 1.700 euro al mese più eventuali bonus.

Il Reddito di Cittadinanza introdotto con il decreto legge n. 4/2019  dovrebbe essere erogato a partire dal mese di aprile a circa 4,9 milioni di persone, secondo il Governo, 2,9 secondo l'INPS.  In ogni caso certamente molti di questi soggetti in situazioni di difficoltà economiche sono già titolari di qualche indennità o sostegno al reddito.

Vediamo qui di seguito  quali sono i sussidi o incentivi che non impediscono di ottenere il Reddito di Cittadinanza e si possono cumulare, ricordando che la piena attuazione della misura attende alcuni decreti attuativi da parte del Ministero.

NASPI: il testo del decreto prevede espressamente la cumulabilità con l'indennità per la disoccupazione involontaria,  fino al limite mensile di 780 euro per ciascun beneficiario

DIS COLL: anche questo uno strumento di sostegno contro la disoccupazione e quindi espressamente cumulabile , sempre fino al limite mensile di 780 euro

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE   Il  bonus per l'orientamento e la formazione dei lavoratori in Cassa integrazione (ADR CIGS)  è ancora attivo e viene erogato all'ente che procura un nuovo posto di lavoro  al titolare del diritto. Non  risultano controindicazioni a beneficiare di entrambi contemporaneamente. Si ricorda che invece l'assegno di ricollocazione per i percettori della

NASPI non è più richiedibile (ma per chi ne aveva fatto richiesta nel 2018 e aveva ottenuto il via libera l'iter prosegue)

BONUS RESTO AL SUD  Nelle regioni del Meridione è previsto  un incentivo per le nuove iniziative imprenditoriali di under 46 di cui 35% a fondo perduto e 65 % con finanziamento bancario tutelato che non dovrebbe  costituire un ostacolo all'erogazione del reddito di cittadinanza.

INDENNITA' INVALIDI CIVILI: Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche  qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli  invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia massima di 780 euro  l’importo di tali  prestazioni.

Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza avrà un importo massimo di 780 euro per un nucleo familiare di una persona tra i 18 e i 67 anni  che non ha altri redditi e verrà erogato per 18 mesi, eventualmente prolungabili dopo un mese di interruzione e  solo in cambio di un impegno ad accettare un offerta di lavoro congrua e a seguire eventuali percorsi di orientamento e formazione.

Per le persone di oltre 67 anni  che vivono soli o in famiglie composte esclusivamente di over 67, il sussidio prende il nome di Pensione di cittadinanza e non comporta obblighi di lavoro.



mercoledì 26 luglio 2017

DIS COLL 2017 le istruzioni INPS



Nella circolare 115 del 2017 l'INPS fornisce le istruzioni sulla stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione DIS COLL per i collaboratori coordinati e per eventi dal 1 luglio del 2017.

Il documento si occupa in particolare : dei destinatari e soggetti esclusi , dei requisiti e dei periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità - Base di calcolo e misura - Durata della prestazione - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione   Condizionalità in caso di nuova attività lavorativa - Decadenza . Inoltre chiarisce le risorse finanziare e il monitoraggio della funzionalità dell'istituto. Infine si sofferma sul Regime fiscale sulle modalità di ricorso e sulle istruzioni procedurali.

Queste istruzioni riguardano in particolare i lavoratori che perdono la collaborazione a partire dal 1 luglio 2017.

Si ricorda che, in generale, hanno diritto alla Dis Coll i soggetti che soddisfano i 2 requisiti fondamentali:

essere al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);

possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione come collaboratori coordinati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Sullo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego ed è stato previsto per legge, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

La platea dei destinatari viene estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata rimasti senza occupazione (oltre a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, del pubblico e del privato). Comunque i destinatari non devono avere partita IVA nel momento in cui chiedono il sussidio (se l’hanno aperta ma non produce reddito, devono chiuderla prima di chiedere il sussidio). Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata è soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa e altra attività lavorativa, come ad esempio un rapporto di lavoro subordinato.

Esempio: dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione /assegno di ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato. Il requisito può ritenersi soddisfatto per il solo periodo dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione. Per determinare durata e misura della prestazione sarà utile questo unico periodo.

L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro. Se il reddito medio mensile è superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% di 1.195 euro, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. In ogni caso, non può superare i 1.300 euro. L’indennità viene versata per un numero di mesi pari alla metà di quelli lavorati a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello della disoccupazione, fino a un massimo di sei mesi.

Esempio 1: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In questa ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.

Esempio 2: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In questo caso, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.

Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda si presenta all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione / assegno di ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio. Esclusivamente per le cessazioni dal lavoro avvenute nel luglio 2017, i 68 giorni si calcolano dalla pubblicazione della circolare INPS, quindi dal 19 luglio (anche se il rapporto di lavoro si è interrotto in data precedente). In caso di nuova occupazione, la Dis-Coll viene sospesa in caso di un contratto di lavoro fino a cinque giorni mentre si decade dal diritto se il nuovo lavoro dura più di cinque giorni.

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

a) perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015;

b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011.

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