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venerdì 25 gennaio 2013

Aspi: liste mobilità 2013 garanzie requisiti e tutele

Gli interventi previsti dalla legge di riforma mirano a ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ad ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, a limitare le distorsioni e spazi per usi non proprio leciti insiti in alcuni degli strumenti esistenti. A questo scopo si riordinano e migliorano le tutele in caso di perdita involontaria dell'occupazione; si estendono le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria; si prevedono strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini alla pensione.

Il datore di lavoro e il lavoratore, in caso di licenziamento comunicato dal datore di lavoro, avviano il tentativo obbligatorio di conciliazione, cercando di raggiungere un accordo per risolvere il rapporto consensualmente. In questo caso, per legge il lavoratore acquisisce il diritto di accedere all’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), a certe condizioni.

Se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, ovvero 52 settimane di contributi versati negli ultimi due anni e 2 anni di contributi assicurativi presso l’Inps, il lavoratore ha un incentivo in più per aderire alla risoluzione consensuale, perché percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi.

Se, invece, il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012, ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.

L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste; in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;

che erano stati assunti a tempo indeterminato da:

imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;

cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;

aziende in regime transitorio:

aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;

agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre. 

Restano coperti dalla nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2011) con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, etc.).

Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, pur esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASpI, si rafforzerà e porterà a regime il meccanismo una tantum oggi previsto.

Requisiti di accesso analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio

Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).

Sarà inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare all’Inps all’atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine); si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni (si applica anche nel caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato).

La indennità di mobilità spetta in caso di licenziamento per:

esaurimento della cassa integrazione straordinaria; riduzione di personale; trasformazione dell'attività aziendale;  ristrutturazione dell'azienda; cessazione di attività aziendale.

La domanda di indennità di mobilità ordinaria può essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento:
tramite WEB – servizi telematici accessibili direttamente tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Inps; Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

L'indennità decorre: dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;  dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.

L’indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità:
tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN (27 caratteri:stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c.);

allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore, presentando: un documento di riconoscimento; il codice fiscale;
consegnando l'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa a chi ne deve usuifruire Postel in Posta Prioritaria.

Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.

Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.  Mentre dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.

L'indennità comunque che non può superare i massimali stabiliti annualmente.

L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.  Su questa prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.

venerdì 18 gennaio 2013

Aspi 2013 la durata e i requisiti

Da gennaio 2013 debutta l'Aspi, la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), che sostituirà l'indennità contro la disoccupazione involontaria e andrà a regime dal 2017 che succederà anche all'indennità di mobilità.

Quindi dal 2013 sarà operativa l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ASPI, che prevederà l’erogazione di una indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa di lavoro, che si trovano in stato di disoccupazione.

Vediamo gli importi che sono previsti. L’ammontare consiste nel 75% di euro 1.180,00 (euro 885,00) aumentati di una quota del 25% della differenza tra retribuzione percepita ed il limite di euro 1.180,00 nel caso in cui la retribuzione del lavoratore superi quest’ultimo limite.

I requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, sono 52 settimane di contributi versati negli ultimi due anni e 2 anni di contributi assicurativi presso l’Inps, il lavoratore ha un incentivo in più per aderire alla risoluzione consensuale, perché percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi.

Se, invece, il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012, ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.

Questo tipo di assicurazione ha una durata di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e di 18 per quelli con almeno 55 anni di età. Inoltre i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendono il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro mentre quelli superiori a 6 mesi, in presenza dei requisiti contributivi, fanno ripartire il trattamento.

Dal 2013 con la mini-ASPI viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’indennità non viene pagata l’anno successivo ma durante il periodo di disoccupazione e viene calcolata in maniera del tutto analoga a quella prevista per l’ASPI.

Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane mobili di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Inoltre è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.

Al finanziamento della nuova indennità saranno oggetto i seguenti interventi dal 1° gennaio 2013:

Contributo integrativo pari al 1,31% che sostituirà, a regime, l’attuale contributo DS;

Contributo addizionale pari al 1,4% (carico datore) per ogni rapporto di lavoro a tempo determinato;

Contributo a carico del datore di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni intervenute dal 1 gennaio 2013.

Il contributo di licenziamento si applica anche nei casi di licenziamento per giusta causa o in caso di cessazione attività ed è pari al 50% del trattamento iniziale di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Ciò significa che se viene licenziato un lavoratore con anzianità di almeno tre anni, il contributo di licenziamento è pari ad € 1.327,50 (885,00*1,5).

L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri, ai lavoratori stagionali e agli apprendisti. Nel caso in cui il contratto divenga a tempo indeterminato, si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. Si ricorda che qualora fosse previsto, la restituzione avverrà al superamento del periodo di prova. A partire dal 2016, i datori e i lavoratori non tutelati dalla cassa integrazione dovranno finanziare lo strumento che consentirà loro, in caso di necessità, di usufruire di un sostegno al reddito.

mercoledì 2 gennaio 2013

Aspi da gennaio 2013: il ministro del Lavoro Fornero calcola le indennità e le tutele

Il ministro Elsa Fornero ha spiegato l'Aspi  e i nuovi ammortizzatori in vigore da gennaio 2013 in base alla Riforma del Lavoro: tutela estesa e assegno più alto rispetto alla disoccupazione.

L'entrata in vigore dei nuovi ammortizzatori sociali (Assicurazione Sociale per l'Impiego) "potrà contribuire a ridurre l'ansia e il disagio di molte famiglie". E' quanto ha scritto il ministro Fornero, in una lettera al Corriere della Sera ricordando il "quadro di forte difficoltà sociale"

La Riforma degli ammortizzatori sociali, con Aspi e mini Aspi dal 2013, «potrà contribuire a ridurre l’ansia e il disagio di molte famiglie» in un periodo di «forte difficoltà sociale», anche perché la «nuova copertura assicurativa viene estesa a categorie finora prive di tutela» con assegni più alti di quelli previsti in precedenza: parola del ministro Fornero, che ha presentato i nuovi sussidi della Riforma del Lavoro al Corriere della Sera.

L’assicurazione per l’impiego Aspi sostituisce da gennaio 2013 l’indennità di disoccupazione e la mini Aspi va a tutelare i precari rimasti senza lavoro.

Dal 2017 l’Aspi subentrerà all’attuale indennità di mobilità, mentre la cassa integrazione resterà invariata.

A regolamentare i nuovi ammortizzatori è l‘articolo 2 della Riforma del Lavoro (legge 92/2012).
Vediamo le principali caratteristiche dell’Aspi:

si applica ai lavoratori dipendenti con anzianità contributiva di due anni;

è estesa ad apprendisti e soci lavoratori di cooperative;

nel 2013 dura 8 mesi per gli under 50 e 12 mesi per gli over 50 con scatti graduali fino al 2016 quando di stabilizzerà a 12 mesi per gli under 54 e a 18 mesi per gli altri;

l’indennità dipende dalla retribuzione dell’ultimo biennio (intorno all’80%);

è finanziata dalle aziende che pagano un contributo dell’1,61%;

prevede un contributo aggiuntivo dell’1,4% per i contratti a termine (quindi 3,01% totali);

implica una sorta di incentivo a trasformare i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato: all’azienda vengono restituite fino a sei mensilità del contributo addizionale.

La Mini Aspi è invece riconosciuta a chi ha almeno 13 settimane di lavoro negli ultimi 12 mesi. E’ corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate nell’ultimo anno (quindi per un massimo di sei mesi) e la sua indennità è calcolata come l’Aspi.

Il ministro del Lavoro ha fornito cifre: «un lavoratore che percepisca 1.300 euro al mese per 13 mensilità avrebbe percepito 877 euro di mobilità o 845 euro di disoccupazione« mentre «con l’Aspi ne prenderà 927» quindi «rispettivamente il 6% e il 10% in più» rispetto al vecchio sistema.

Altro esempio: un lavoratore che guadagnava 1.800 euro, avrebbe preso 877 euro di mobilità e 931 di disoccupazione, mentre con l’Aspi prenderà 1062 euro, rispettivamente il 21% e il 14% in più».
«Anche la durata è stata aumentata» sottolinea il ministro: nel 2013 sarà uguale a quella della disoccupazione (8 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni), e poi inizierà a crescere arrivando a coprire, nel 2016, 12 mesi per gli under 54 e 18 mesi per chi ha superato questa età.

Sui nuovi ammortizzatori resta critica la posizione dei sindacati, in particolare su un punto: il fatto che l’Aspi dal 2017 sostituirà la mobilità. E’ infatti vero, come sottolineato dal ministro Fornero, che l’indennità copre un periodo più lungo rispetto all’attuale disoccupazione, ma la stessa considerazione non vale per la mobilità, che invece può durare (con le proroghe) fino a quattro anni.

La riforma si fonda su due pilastri: Aspi e fondi di solidarietà bilaterali per i quali "il Governo si è impegnato con la legge di stabilità a garantire risorse". L'Aspi, ha aggiungto il ministro, rappresenta "la tutela universale per tutti i lavoratori dipendenti" e sarà "più generosa" della vecchia disoccupazione e mobilità. "Un lavoratore che percepisca 1.300 euro al mese per 13 mensilità - sottolinea - ora avrà tra il 6 e il 10% in più rispetto al vecchio sistema. Chi prendeva 1.800 euro avrà tra il 14% e il 21% in più".

martedì 1 gennaio 2013

Lavoro: dal 2013 arriva il nuovo sussidio di disoccupazione l’Aspi

Dal mese di gennaio 2013 debutta l'Aspi, la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), che sostituirà l'indennità contro la disoccupazione involontaria e a regime dal 2017 anche l'indennità di mobilità.

Quindi ogni tipo di tutela della disoccupazione confluirà nell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), con il graduale superamento dell'indennizzato di mobilità. La nuova assicurazione sociale per l'impiego sostituirà l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Questa Assicurazione prevede l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati (tutti i dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti), l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili e un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

L’Inps, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, ha chiarito che i lavoratori che firmano una risoluzione consensuale durante un tentativo obbligatorio di conciliazione, a causa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, hanno diritto all’Aspi o alla Mini-Aspi, ovvero all’ex indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti.

Quindi dal 1° gennaio 2013, entreranno in vigore due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente il lavoro. È su questo punto che è intervenuto il messaggio dell’INPS, a chiarire quando la risoluzione consensuale dà diritto al lavoratore di richiedere l’Aspi o la Mini-Aspi. La Riforma del Lavoro, riscrivendo l’art. 7 della legge n. 604 del 1966, prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per le “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento”. Ma si precisa che questa procedura deve essere seguita solo dai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che hanno il requisito dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Vediamo come si sviluppa l’ASPI. Il datore di lavoro e il lavoratore, in caso di licenziamento comunicato dal datore di lavoro, avviano il tentativo obbligatorio di conciliazione, cercando di raggiungere un accordo per risolvere il rapporto consensualmente. In questo caso, per legge il lavoratore acquisisce il diritto di accedere all’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), a certe condizioni.

Se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, ovvero 52 settimane di contributi versati negli ultimi due anni e 2 anni di contributi assicurativi presso l’Inps, il lavoratore ha un incentivo in più per aderire alla risoluzione consensuale, perché percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi.

Se, invece, il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012, ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.

Se si raggiunge un accordo, si arriva alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in base alla quale per il lavoratore scatta l’applicazione delle normative dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) e il lavoratore, di conseguenza, percepisce la nuova indennità di disoccupazione prevista a partire dal 2013.

L'Aspi spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione. La liquidazione dell'indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell'indennità è comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.

Vediamo in sintesi cosa cambia con l'arrivo della nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Aspetto retributivo: per le retribuzioni mensili fino a 1.180 euro mensili (valore 2013) l'Aspi sarà pari al 75% (dal 60% attuale per l'indennità di disoccupazione). Per le retribuzioni superiori a questa soglia si avrà diritto al 25% della parte eccedente con un tetto massimo per l'Aspi pari per il 2013 a 1.119,32 euro.

Per poter beneficiare dell'Aspi è necessaria un'anzianità assicurativa pari a due anni, e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente il licenziamento. Possono chiederla i lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti ad esclusione del clero e dei giornalisti.

La durata della prestazione a regime potrà essere per 12 mesi se si hanno meno di 55 anni e per 18 mesi per gli over 55. Dopo i primi sei mesi nè prevista una riduzione del 15% dell'importo e di un altro 15%, qualora ancora dovuto, dopo il primo anno. Per il 2013 la transizione prevede ancora 8 mesi di assegno per gli under 50 e 12 mesi per gli over 50.

L’Aspi sarà finanziata da una contribuzione fissa, a carico del datore di lavoro, pari al 1,31% (lo stesso versato oggi per la disoccupazione nei rapporti di lavoro dipendente) ma è prevista una contribuzione aggiuntiva dei datori di lavoro per i contratti a termine dell'1,4%. Per il datore di lavoro che trasformasse il contratto a termine in uno a tempo indeterminato è possibile il recupero del contributo aggiuntivo per un massimo di sei mensilità.

Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'indennità che percepisce perde il sussidio.

Fino al 2014 la mobilità resisterà ancora: fino alla fine del 2014 la transizione verso l'Aspi prevede ancora che il sussidio duri 12 mesi per gli under 40 anni (24 al Sud), 24 mesi per chi ha tra 40 e 49 anni (36 al Sud), 36 mesi per gli over 50 (48 al Sud) per poi diminuire gradualmente negli anni successivi fino ad arrivare nel 2017 a 12 mesi per gli under 55 e 18 mesi per i più anziani.
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