sabato 13 aprile 2013

Lavorare in Australia, Canada e Nuova Zelanda. Offerte di lavoro il 2013

Il lavoro non c’è o, se c’è, è precario e deludente? Parti per la Nuova Zelanda, dove c’è posto per 30mila stranieri, di cui mille italiani, per una “vacanza-lavoro”. Oppure in Australia, dove il governo ha stanziato 3,2 milioni di dollari per cercare giovani disposti a trasferirsi a Sydney o Melbourne per un periodo di lavoro a tempo. Ma anche il Canada è una meta valida: il governo cerca e non trova professionisti per 20mila posti di lavoro nei trasporti e nel turismo.

Partiamo dalla Nuova Zelanda che offre un visto di 12 mesi per consentire ai giovani tra i 18 e i 30 anni di cercare un’occupazione, cosa normalmente non permessa visto che per lavorare in questo Paese bisogna avere un contratto prima della partenza. Coloro che ottengono la working holiday visa possano lavorare anche a tempo pieno e per l’intera durata del visto, ma con un paletto: restare alle dipendenze di un singolo datore per non più di tre mesi. Il Sole 24 Ore ha spiegato come si può procedere.

Il visto per la vacanza-lavoro può essere richiesto a una delle sedi consolari neozelandesi in Italia oppure compilando il modello online in questo secondo caso è necessario essere in possesso di una carta di credito Visa o Mastercard). La domanda può essere presentata a partire dal 1° aprile e ha un costo di 70 euro. I posti messi a disposizione dal programma Working holiday sono circa 30mila ogni anno, di cui un migliaio destinati agli italiani.

Per essere ammessi al programma è necessario essere in possesso del passaporto italiano con scadenza non inferiore a tre mesi dopo la fine del visto, disporre di un biglietto aereo a/r o di documenti comprovanti che il richiedente ha mezzi economici sufficienti ad acquistare un biglietto aereo per ritornare nel paese di origine estratto conto bancario o altro documento comprovante che il richiedente ha almeno 4.200 dollari neozelandesi (equivalenti a poco meno di 2.700 euro ai valori attuali) per soddisfare le proprie esigenze di vita una volta arrivati; disporre di un'assicurazione sanitaria e di un certificato medico comprovante che ci si è sottoposti ai raggi X e non è emersa la tubercolosi; infine non avere figli a carico.

Invece l'Australia ha stanziato l'equivalente di 3,2 milioni di euro per cercare giovani disposti a trasferirsi a tempo determinato, offrendo loro una vacanza lavoro. Le professioni sono tra le più remunerate e le più divertenti immaginabili: specialista del divertimento, esploratore dell'outback, ossia il profondo entroterra, ranger dei parchi nazionali, guardiano della fauna selvatica e specialista gustatore di cibi e vini. Per i giovani europei - alle prese con la crisi economica e una ricerca del lavoro sempre più difficile - l'idea di trasferirsi agli antipodi può rappresentare un'exit strategy di tutto rispetto.  Questa campagna di promozione di lavoro di «Tourism Australia» è stata lanciata dal ministro del Turismo Martin Ferguson per diffondere in tutta l'Australia il mercato giovanile, finora concentrato attorno alle località più note. Punta sui ragazzi provenienti dai cinque continenti fra 18 e 30 anni, cui si offre un visto di vacanza-lavoro e la possibilità di impiego in una delle sei posizioni, una per ogni stato d'Australia, per una durata di sei mesi e un compenso pari a 78 mila euro.

Le domande devono essere presentate online su www.facebook.com/australianworkingholiday oppure www.australia.com/bestjobs. I candidati dovranno mandare un video di 30 secondi esponendo perché pensano di essere la persona giusta per quel lavoro. I giovani selezionati dovranno essere ai loro "posti di lavoro" il primo agosto, e poi dovranno raccontare la loro esperienza sui loro blog e sui social media.

Il governo australiano cerca anche figure professionali tra ingegneri, architetti, igienisti dentali. Infatti, le figure quali Ingegneri, navali, meccanici, delle costruzioni, architetti e paesaggisti, agronomi, chimici, veterinari, ma anche igienisti dentali e osteopati.

In Canada le professionalità ricercate sono  ingegneri, architetti, tecnici in materia di costruzioni, ma anche avvocati, medici, infermieri. Un piano governativo, annunciato nel 2011, prevede di creare 20mila posti di lavoro ogni anno nei prossimi 25 anni nei settori dei trasporti, nel turismo, ma anche nell’industria energetica e alimentare. Sul sito www.cic.gc.ca (citizenship and immigration Canada) ci sono passo passo tutte le tappe dell’iter di trasferimento, dalla domanda di lavoro al permesso di studio, in inglese e francese.

Il visto è rinnovabile e può essere fatto sul posto e chi c'è stato racconta di procedure semplici. Una volta trascorsi i dodici mesi del visto, si può ottenere il rinnovo (ad esempio se si lavora in un ristorante e il datore certifica di aver bisogno di un italiano per accogliere i connazionali che arrivano in loco per turismo).

Procedura di mobilità con le modifiche della riforma del lavoro per dal 2013


Innanzitutto sottolineiamo che l’indennità di mobilità ha lo scopo di favorire la rioccupazione per particolari categorie di lavoratori licenziati, e consentire loro di superare i momenti di difficoltà economica successivi al licenziamento.

Ricordiamo che le aziende destinatarie della mobilità hanno facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l'iscrizione nelle liste di mobilità.

Adesso c'è più tempo alle aziende per comunicare i dati dei lavoratori coinvolti nei licenziamenti collettivi agli uffici del Lavoro e alle associazioni di categoria. Possibilità di sanare irregolarità nella procedura con un accordo sindacale. Sono queste due delle modifiche alle regole sulla dichiarazione di mobilità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (legge Fornero), che hanno inciso anche sulle sanzioni.

La legge di riforma 92/2012 ha previsto due importanti correttivi alla fase «amministrativa» delle procedure di mobilità, che prevede alcuni obblighi: comunicazione di apertura della procedura, versamento del contributo d'ingresso all'Inps, iscrizione dei lavoratori alle liste di mobilità.

Inoltre, è stato ritoccato l’obbligo (articolo 4, comma 9, della legge 223/91) di inviare, contestualmente ai licenziamenti, agli organismi coinvolti, l’elenco dei lavoratori licenziati con l’indicazione, per ciascuno, del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, precisando come sono stati applicati i criteri di scelta del personale in esubero. Dall’entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012), questo obbligo può essere assolto «entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».

Gli eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria possono essere rimediati nell'ambito di un accordo sindacale concluso in seno alla procedura di mobilità (articolo 4, comma 12 della legge 223/91): rispetto al precedente dettato normativo, la mancanza di uno degli elementi essenziali da indicare nell'apertura della procedura e richiesti per la legittimità dei recessi, può essere dunque corretta in corsa senza inficiare tutto l'iter.

La riforma del lavoro ha modificato anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 18 della legge 300/1970, in caso di violazione della procedura. Il licenziamento imposto senza la forma scritta è nullo, con diritto alla reintegra piena nel posto di lavoro e a un indennizzo per il risarcimento del danno subìto non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. In alternativa alla reintegrazione, ma in aggiunta al risarcimento del danno, il lavoratore può optare per un'indennità pari a quindici mensilità. Vige invece il principio della reintegra "attenuata" (reintegrazione e pagamento di un'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità) in caso di violazione dei criteri di scelta. Diverse le conseguenze nelle ipotesi di violazione delle procedure collettive: c'è la sola tutela risarcitoria tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.

L'ampliamento, dal 1° gennaio 2013, del perimetro delle imprese che possono accedere alla cassa integrazione straordinaria, coinvolge anche le procedure di licenziamento collettivo, che possono essere avviate se l'impresa che è stata ammessa alla Cigs ritiene di non poter garantire un reimpiego a tutti i lavoratori sospesi. Il ministero del Lavoro ha chiarito (interpello 29/2012), che, in questo caso, i requisiti dimensionali sono richiesti solo al momento della presentazione della domanda di Cigs.

In base all'art. 5, comma 4, L. n. 223/1991, per ciascun lavoratore licenziato nel corso dell'intervento C.i.g.s., le aziende comprese nel campo di applicazione della disciplina della C.i.g. straordinaria sono tenute a versare in 30 rate mensili, alla gestione degli interventi assistenziali dell'INPS una somma pari a 6 volte (3 volte in caso di accordo sindacale) il trattamento iniziale di mobilità. Il pagamento rateale non comporta aggravio di interessi. Il mancato versamento del contributo, così come della sua anticipazione, non comporta la sospensione della procedura di licenziamento, né la perdita da parte dei lavoratori interessati dell'indennità di mobilità.

Le aziende destinatarie della procedura di mobilità sono:
settore industria con più di 15 dipendenti;

settore commercio con più di 200 dipendenti;

aziende artigiane dell’indotto: nel solo caso in cui anche l’azienda committente abbia fatto ricorso alla mobilità;

cooperative che per la natura dell'attività svolta e per consistenza della forza occupazionale rientrino nel campo di applicazione della disciplina della mobilità e siano soggette agli obblighi della relativa contribuzione;

aziende costituite per l'espletamento di attività di logistica:più di 200 dipendenti.

venerdì 12 aprile 2013

Nuovo modello 730 per il 2013 guida alla compilazione


Il modello 730 2013 è disponibile sul sito Agenzia Entrate che riporta le relative istruzioni e diverse novità. Il modello 730/2013 è un modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendente e ai pensionati.

Con il modello 730 si possono dichiarare redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi (per esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Il modello 730 2013 deve essere compilato dal contribuente, seguendo le istruzioni allegate al modello o fornite dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, e successivamente consegnato al proprio datore di lavoro, ad un Caf o ad altro professionista abilitato.

I documenti per la compilazione del 730 sono quelli relativi a visite mediche specialistiche o generiche e fatture rilasciate dal medico; quelli relativi ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche; spese dentali o per apparecchi acustici e cioè fatture o scontrini parlanti del negozio; acquisti relativi a occhiali da visita o lenti a contatto; o spese relative a degenze ospedaliere, riabilitazione, ginnastica, massaggi ( in questo caso bisogna presentare la fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica), rette di case di riposo, e spese di cure termali.

Il termine per la presentazione del modello 730 2013 varia a seconda della modalità di consegna, fissata al 30 aprile 2013 per la presentazione al proprio datore di lavoro e al 31 maggio 2013 per la presentazione presso un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

I redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l’ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l’anno 2012 chi presta l’assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il computo dell’acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l’ammontare totale del reddito percepito;

Il modello 730/2013 va presentato:
entro il 30 aprile 2013 se viene presentato al sostituto d’imposta (ente pensionistico o datore di lavoro);
entro il 31 maggio 2013 se viene presentato a un CAF o a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).
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