Con il messaggio 8822 del 30 maggio del 2013, l’INPS ha costituito l’estensione del servizio estratto conto integrato.
L’Estratto Conto Integrato, che estende il servizio ad un campione di un milione di lavoratori ripartiti tra gli Enti previdenziali in proporzione al numero di iscritti. Del campione fanno parte circa 650mila lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, fondi sostitutivi e gestione separata, 150mila iscritti alla gestione dipendenti pubblici, 20mila lavoratori dello spettacolo e altri 180mila iscritti presso altri enti previdenziali.
Grazie all’estratto conto integrato è stata costituita l’anagrafe generale delle posizioni assicurative degli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria, denominata Casellario Centrale dei lavoratori attivi (di seguito Casellario), che raccoglie per ciascun lavoratore l’intera storia lavorativa indipendentemente dall’Ente previdenziale di riferimento. In un unico archivio informatico vengono raccolti per ciascun iscritto tutti i periodi con contribuzioni accreditate presso una o più gestioni previdenziali. La consultazione di tale anagrafe consente al cittadino di verificare i dati relativi alla sua posizione contributiva complessiva presso i diversi Enti previdenziali.
L’E.C.I. contiene le informazioni relative ai periodi assicurativi esposte in ordine cronologico. Se per uno stesso periodo sono presenti contributi versati presso diversi Enti di previdenziali, l’E.C.I. ne riporta l’elencazione senza eseguire sommatorie.
Si segnalano inoltre le seguenti caratteristiche nell’identificazione dei dati:
i periodi da ricongiunzione e da riscatto non attribuibili ad uno specifico periodo temporale sono riportati in testa all’elenco dei periodi contributivi
è indicato il Riepilogo dei periodi, contenuto in un’apposita tabella, che riporta la somma dei dati presenti a sistema. Attualmente non sono riportati i riepiloghi delle gestioni INPS;
è indicato uno specifico prospetto di “Riepilogo.
Così la situazione previdenziale si estende a un milione di lavoratori che hanno versato i contributi a più enti la possibilità di vedere riassunta la propria posizione in un unico archivio.
La modalità di accesso al servizio, condivisa con tutti gli enti coinvolti nel progetto, prevede che l’interessato acceda attraverso il portale dell’ente presso cui ha il periodo di iscrizione più recente, previo riconoscimento dell’identità tramite i codici di accesso riservati (Pin).
Il beneficio immediato per gli utenti è la facilità di accesso ai servizi telematici offerti dal Casellario utilizzando le credenziali già in uso nel dominio dell’Ente previdenziale di riferimento. Tale scelta consente all’Ente di riferimento di mantenere la titolarità dei contatti con l’iscritto per le informazioni previdenziali che lo riguardano ed evita, nel contempo, la ridondanza dei dati.
Il sistema di consultazione consente sia la visualizzazione dell’ECI sia la gestione condivisa delle segnalazioni inviate dagli assicurati a seguito della consultazione.
Collegandosi al sito internet dell'ente a cui ci si è iscritti più di recente, ogni lavoratore coinvolto nell'iniziativa può prendere visione dei contributi che risultano versati nel corso del tempo e nelle varie gestioni. C'è anche la possibilità di segnalare errori tra quanto al lavoratore risulta dovrebbe essere versato e quanto riportato nel prospetto. Dopo l'avvio del progetto avvenuto a fine 2011, coinvolgendo 10mila persone, in questa fase l'estratto conto integrato sarà accessibile a circa 650mila persone attualmente iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi o alla gestione separata dell'Inps, 150mila iscritti alla gestione dipendenti pubblici, 20mila lavoratori dello spettacolo e 180mila iscritti ad altri enti previdenziali.
sabato 1 giugno 2013
Inps: messaggio del 30 maggio del 2013 Estratto Conto Integrato (E.C.I.)
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venerdì 31 maggio 2013
Assegni Nucleo Familiare per il 2013 fino 30 giugno 2014. Le nuove tabelle INPS
L'Inps ha diramato i nuovi livelli reddituali e i relativi importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare da applicare a partire dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 (INPS, circ. 23 maggio 2013, n. 84).
Che cosa è l'assegno per il nucleo familiare? E' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell'INPS, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite per legge.
L'assegno (ANF) il cui importo è calcolato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare. Generalmente è mensile e corrisposto in busta paga ma può essere in alcuni casi anche giornaliero.
L'assegno per nucleo familiare non spetta ai lavoratori autonomi e ai pensionati titolari di pensione con contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi, ai quali compete l'assegno familiare.
L'assegno nucleo familiare, può essere richiesto dal coniuge dell'avente diritto, questi per avere diritto al pagamento non deve svolgere attività lavorativa o essere titolare di prestazione, la domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro del coniuge o all'INPS a seconda di chi è tenuto a pagare la prestazione.
La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Aumentano del 3% i limiti di reddito utili per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare. Le tabelle aggiornate sono state pubblicate dall’INPS con la Circolare n. 84 del 23 maggio del 2013.
In base a quanto previsto dalla Legge n. 153/1988, legge istitutiva del cosidetto Anf, anche quest'anno l'istituto di previdenza ha provveduto a elaborare i nuovi importi che si applicheranno nel periodo che va dal 1° giugno 2013 al 30 giugno 2014. La rivalutazione è avvenuta sulla base della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall'Istat tra il 2011 e il 2012, pari al 3%.
La legge n. 296/2006 ha modificato la precedente disciplina prevedendo, a far data dal 1° gennaio del 2007: la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno riferiti ai nuclei familiari con entrambi i genitori o monogenitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti familiari inabili (tabelle 11 e 12); un aumento dell'importo dell'assegno pari al 15% per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19); ai fini della determinazione dell'Anf, in presenza di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, la rilevanza al pari dei figli minori i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
Per la loro individuazione occorre tener conto di tutti i figli ed equiparati (ex articolo 38 del dpr n. 818/1957) presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).
Le nuove tabelle che indicano l'aumento dei limiti di reddito, valide dal 1° luglio 2013, riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare.
In particolare, il limite di reddito annuo minimo della tab. 11, quella che si riferisce alla generalità dei casi, ovvero il nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio e nessun componente inabile, sale a 14.198,48 euro.
Resta invece invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,5 per 3 componenti, 258,33, per 4 componenti.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare: redditi complessivi assoggettabili all'Irpef: redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.
La domanda deve essere presentata:
al datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
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mercoledì 29 maggio 2013
Esodati: pubblicato il decreto del 22 aprile 2013
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (28 maggio 2013, n. 123) il decreto interministeriale 22 aprile 2013 che disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, co. 231 e 233, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di stabilità 2013), individuando il limite massimo di lavoratori e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici. Comunque resta fermo il possesso dei requisiti utili al trattamento pensionistico.
Il contingente numerico di 10.130 lavoratori concernente la terza salvaguardia in materia pensionistica trova tra le categorie interessate, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, registrati entro il 31 dicembre 2011, che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di godimento dell’indennità (in ogni caso entro il 31 dicembre 2014) sono tenuti, entro 120 giorni, e cioè entro il 25 settembre, a presentare un’istanza alla Direzione territoriale del lavoro competente territorialmente, per poter acquisire la pensione secondo le direttive ante-riforma Monti-Fornero.
I lavoratori salvaguardati da questo decreto possono andare in pensione con le regole precedenti alla Riforma delle Pensioni (contenuta nel Salva Italia, Dl 201/2011).
Adesso vediamo chi sono e cosa devono fare:
numero 2.560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità, e comunque entro il 31 dicembre 2014: questi lavoratori devono presentare istanza alla DTL (direzione territoriale del lavoro) competente per territorio, corredata dell’accordo di mobilità, entro il 25 settembre 2013, indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore non è in grado di produrre l’accordo di mobilità, la Dtl lo acquisirà presso il datore di lavoro o la competente Pubblica Amministrazione. La Dtl trasmette l’istanza all’Inps entro 45 giorni dal ricevimento;
numero 1.590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore della riforma delle pensioni, ossia il 6 dicembre 2011. Questo lavoratori possono aver svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, ma non riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, e a condizione che il reddito annuo lordo conseguito dopo il 4 dicembre 2011 sia al massimo pari a 7mila 500 euro. Questi lavoratori devono aver conseguito il diritto alla pensione entro il dicembre 2014 (lettera b, comma 231: presentano domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013;
numero 5.130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011. Possono avere svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che il reddito annuo lordo conseguito dopo il 30 giugno 2012 sia al massimo pari a 7.500 euro. Anche qui, il perfezionamento dei requisiti per la pensione deve essere conseguito entro il dicembre 2014 (lettera c, comma 231): questi lavoratori devono presentare domanda alla DTL davanti alla quale sono stati sottoscritti gli accordi di incentivo all’esodo o a quella competente per territorio, entro il 25 settembre 2013. E' obbligo che alla domanda va allegato l’accordo.
numero 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, che devono attendere il termine della mobilità per poter effettuare il versamento volontario. Devono perfezionare i requisiti pensionistico entro il dicembre 2014 (lettera d, comma 231): presentano domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013.
Riassumendo la salvaguardia vale per i lavoratori che hanno risolto il rapporto lavorativo entro il 30 giugno 2012 per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, a condizione che non siano stati riassunti a tempo indeterminato, che abbiano guadagnato un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro e che giungano a perfezionare i requisiti necessari all’accesso pensionistico entro dicembre 2014.
Sono ammessi alla salvaguardia anche i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 4 dicembre 2011 e con un contributo accreditato o accreditabile entro il 6 dicembre 2011 benché abbiano svolto, dopo il 4 dicembre 2011, ogni tipo di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a seguito dell’ottenuta autorizzazione. Anche in questo caso l’ammissione è valida a patto che i suddetti lavoratori abbiamo conseguito un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro e maturino i requisiti che consentono l’accesso al pensionamento entro il mese di dicembre 2014. In questo caso, l’istanza dovrà essere presentata direttamente all’Inps.
Beneficiati dalla salvaguardia sono infine anche i prosecutori volontari collocati in mobilità ordinaria, i quali rientrano nella manovra di ‘tutela’ soltanto avendo però perfezionato i requisiti di accesso entro il termine precedentemente indicato. L’ente preposto al vaglio ed al controllo delle singole domande è l’Inps.
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