domenica 2 febbraio 2014

Dimissioni della lavoratrice madre e dei lavoratori padri



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto con la Nota del 9 dicembre 2013 prot. n. 21490, che è stata adeguata la modulistica per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri avvenute nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato. Sarà possibile utilizzare il nuovo modello a partire dal 1° gennaio 2014. Rispetto al precedente modulo di dichiarazione utilizzato dagli Uffici, nel nuovo modulo è contemplata la casistica della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che deve essere convalidato a seguito della modifica apportata al Testo Unico sulla maternità e paternità dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 16, Legge n. 92/2012). Il nuovo modello prevede altresì che venga richiesto anche il dato relativo al numero dei figli e l’età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).

L’ordinamento vigente stabilisce che ‘la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro’. Dal 2014 la convalida presso la Direzione Territoriale di Lavoro competente per territorio dovrà avvenire presentando un apposito modulo, allegato al presente messaggio.

In tale modulo saranno incluse informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dal modulo attualmente in uso. In particolare, dovranno essere specificati i seguenti elementi: numero ed età dei figli, se vi è stata erogazione di incentivo all’esodo, se il lavoratrice o la lavoratrice hanno in precedenza chiesto di poter ricorrere a strumenti di flessibilità dell’orario o di poter ricorrere ad un rapporto di lavoro a tempo parziale.

La L. 92/2012 ha infatti modificato il comma 4, dell’articolo 55, del d. lgs 151/2001 (T.U. Maternità) per quanto riguarda la convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di lavoratrici madri/lavoratori padri durante il periodo protetto che ora quindi dovranno essere convalidate presso la DTL:
dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
dalla lavoratrice ed dal lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Nel modulo in aggiunta alle dimissioni della lavoratrice madre/del lavoratore padre, è stato inserito il riferimento all’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, oltre al numero dei figli, è stata specificata anche l’età degli stessi (fino ad 1 anno, da l a 3 anni, oltre 3 anni).
Il Ministero precisa che ai dati contenuti nel report relativo al monitoraggio in questione sono state aggiunte le seguenti informazioni: qualifica, età del figlio, erogazione di incentivo all’esodo, richiesta di part time/orario flessibile da parte del lavoratore/lavoratrice.
Infine si fa presente che la nuova modulistica dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata, per l’effettuazione del monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, a partire dal mese di gennaio 2014.

Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa beneficiari ASpI




Ai datori di lavoro interessati spetta un incentivo pari al 50% dell’importo dell’indennità mensile residua ASpI, che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se lo stesso non fosse stato assunto. L’incentivo è destinato al datore di lavoro che abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con un lavoratore avente titolo a percepire l’indennità.

L'INPS con Circolare n.175 del 18 dicembre 2013 ha fornito indicazioni in merito all'incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di:
soggetti privi di occupazione;
beneficiari dell Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI)

Destinatari. Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI. In considerazione della “ratio legis”, la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell’Assicurazione sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.

Considerato - inoltre –che la norma è chiaramente finalizzata alla creazione di stabile occupazione per i soggetti (percettori/destinatari ASpI) che ne sono sprovvisti, si potrà accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

Beneficiari. Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti  a scopo di somministrazione.

L’incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

Si precisa,  che la somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione.

Condizioni di accesso al beneficio
Le imprese sono tenute a  trasmettere all’INPS una dichiarazione che attesti che, nell’anno di assunzione e nei due esercizi finanziari precedenti, non si siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis"; è, altresì, necessario quantificare gli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

Indicazioni operative per i datori di lavoro
Per accedere al contributo (art.7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013), i datori di lavoro devono trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi la dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato alla presente circolare.

L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrar all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.

Per poter beneficiare dell’incentivo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare presso la competente Sede I.N.P.S. una dichiarazione di responsabilità per il tramite della  funzione ‘Contatti’ del ‘Cassetto previdenziale’, selezionando nel campo ‘Oggetto’ la denominazione ‘L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione beneficiari ASpI)’.

La Sede dell’Istituto:
- comunicherà al datore di lavoro istante l’accoglimento [o il respingimento] dell’istanza impiegando la funzione ‘Contatti’ del ‘Cassetto previdenziale’; a tale comunicazione sarà allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima d’incentivo fruibile;
- attribuirà il codice di autorizzazione ‘8D’ avente il significato ‘Azienda destinataria del contributo previsto dall’articolo 2, comma 10bis della Legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI’.
Per quanto concerne il flusso UniEmens, il datore di lavoro beneficiario dell’incentivo valorizzerà all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi : - in <TipoIncentivo> sarà inserito il valore ‘ASpI’ [‘Incentivo per assunzione
lavoratori beneficiari di ASpI’];
- in <CodEnteFinanziatore>, sarà inserito il valore ‘H00’;
- in <ImportoCorrIncentivo’ sarà indicato l’importo posto a conguaglio nel mese;
- in <ImportoArrIncentivo’ sarà indicato l’importo posto a conguaglio e riferito a
periodi pregressi.

Tali dati saranno esposti anche nel DM2013 virtuale con i seguenti codici:
- ‘L434’ [‘Conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI’];
- ‘L435’ [‘Arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di
ASpI’].

Laddove il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione di un beneficio fruito sebbene non spettante, in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <AltreDebito> saranno inseriti i seguenti elementi: in <CausaleADebito> sarà inserito il codice ‘M303’ [‘Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI’];
- in <ImportoADebito> sarà indicato l’importo da restituire.

sabato 1 febbraio 2014

Stress da lavoro correlato. I rischi



Esiste un obbligo di valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato sancito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La valutazione dei rischi stress lavoro-correlato deve essere effettuata dal datore di lavoro, che non può delegare l’adempimento neanche ad un soggetto in possesso di specifiche competenze in materia.

Il punto di partenza è la nozione di stress lavoro-correlato nell'ambito dell'accordo europeo sul tema dell' 8 ottobre 2004. Viene definito poi l'ambito di coloro che sono soggetti all'indagine, da un lato chiarendo, conformemente a parecchie procedure sul tema, che la valutazione debba riguardare in linea di massima tutti i lavoratori, compresi i dirigenti e i preposti alla sicurezza. Stabilendo poi che l'analisi del rischio debba essere svolta non sui singoli lavoratori, ma su gruppi di essi, individuati, sempre secondo la commissione, autonomamente dal datore. Ma quale dovrà essere il metodo per valutare lo stress lavoro-correlato? Come si può arrivare, nella pratica, a «una corretta identificazione dei fattori di rischio...in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o quando non possibile la riduzione al minimo di tale fattore di rischio»?

Quindi per tutti i datori, pubblici e privati, prevista dal Testo unico sulla sicurezza che trova finalmente, dopo numerosi rinvii, un po' più di certezze: dalla commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro (istituita presso il ministero del Welfare) arrivano, infatti, le linee guida che permetteranno alle imprese di adeguarsi alle norme. Cominciando, da subito, a programmare le fasi della valutazione dei rischi da stress.

La legge (l'articolo 28, comma 1, del Dlgs n. 81/08) impone la valutazione del rischio da stress lavoro correlato ai datori di qualsiasi organizzazione, grande o piccola che sia: le "istruzioni" della commissione sono rivolte, pertanto, al datore di lavoro e solo in via indiretta al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rssp), al medico competente ove nominato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: soggetti che a vario titolo giuridico e con diverso ruolo tecnico-operativo sono chiamati a partecipare, per legge, alla valutazione sullo stress. Nel silenzio delle istruzioni è da ritenere che alla valutazione possano partecipare ulteriori soggetti coinvolti dal vertice della sicurezza. Le linee guida hanno un rilevante valore giuridico, essendo attribuito (comma 1-bis dello stesso articolo 28) alla commissione proprio il potere di emanare indicazioni vincolanti in materia.

I grandi cambiamenti nel mondo del lavoro, a partire dell'introduzione delle nuove tecnologie fino alla diffusione delle nuove forme contrattuali di lavoro, oltre a portare un profondo mutamento della stessa organizzazione del lavoro, hanno introdotto anche nuovi rischi occupazionali.

Sono in tanti a esserne colpiti, soprattutto oggi che la crisi economica genera e acuisce sentimenti ansiogeni come precarietà e incertezza. «Lo stress è collegato a un senso di impossibilità percepita a gestire le richieste esterne, che vengono vissute come pressanti e frustranti», spiega lo psichiatra Michele Cucchi, direttore sanitario del Centro medico Santagostino di Milano, dove è stato creato un servizio ad hoc, "Lavoro e benessere", dedicato al bisogno di salute connesso al lavoro . Inoltre, «le persone oggi vivono costantemente nella dinamica del cambiamento, e il cambiamento è costituzionalmente fonte di ansia e stress».

La crisi economica, quanto incide sul nostro livello di stress? Oggi la crisi pone all'ordine del giorno elementi che trascendono la dimensione del cambiamento: è il caso di demansionamenti, precarietà, incertezza, modificazioni di responsabilità legate a riorganizzazioni aziendali. Per non parlare di orari di lavoro prolungati o di un carico di lavoro eccessivo. Anche la qualità delle relazioni con i colleghi può condizionare i livelli di stress, così come la necessità di essere sempre più veloci - in mancanza di risorse e tempo. E possono risultare "stressogeni" anche la mancanza di un coinvolgimento personale ed emotivo nei progetti, o la scarsa attenzione a creare un clima di squadra con ruoli e responsabilità ben definiti. Il rischio di esaurire le energie Lo stress, però, non è necessariamente una malattia. Può essere definito come una risposta integrata dell'organismo - neuro fisiologica, emotiva, cognitiva, comportamentale - all'ambiente esterno.

 Questa risposta è ottimale quando è limitata nel tempo, e riesce a ripristinare una condizione di equilibrio. Quando lo stress perdura troppo, invece, può generare una fase di esaurimento. I campanelli d'allarme? Dall'insonnia alla difficoltà di addormentarsi, dalla difficoltà di concentrazione alla facile irritabilità, fino a manifestazioni somatiche come coliti e dermatiti. Chi gestisce meglio lo stress Di fronte a una situazione stressante, ciascuno di noi ha una propria risposta. Anzi, ci sono persone capaci di adattarsi alle condizioni ambientali minimizzando lo stress. Tecnicamente si dice che sono "resilienti", così come i materiali resistere agli urti senza spezzarsi... Sviluppare quattro «capacità» Ma come si fa a sviluppare questa capacità?

Secondo l'esperto, sono quattro le competenze emotive da sviluppare. Eccole. - Riuscire a leggere ed esprimere le emozioni al nostro interno, avere quindi la consapevolezza di cosa proviamo; - Capacità di instaurare relazioni con gli altri improntate alla fiducia in se stessi e alla sicurezza di avere la stima e il rispetto degli altri; - La capacità di affrontare con energia le difficoltà; - L'inclinazione a guardare negli occhi incertezze e paure, con un atteggiamento attivo che mira alle soluzioni senza aspettare che le cose accadano. Ed ecco un test che ti permetterà di "misurare" il tuo livello di stress. Si tratta del Perceived Stress Questionnaire (PSQ), uno strumento validato scientificamente per testare lo stress da lavoro (Journal of Psychosomatic Research, 1992). Vai al test. Misura il tuo livello di stress ».
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