lunedì 10 febbraio 2014

730 per il 2014 a credito con doppio controllo sui familiari a carico



A partire dal 2014, doppio controllo - del sostituto d'imposta e delle Entrate - sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia dei contribuenti che presentano un modello 730 con importi a credito complessivamente superiori a 4.000 euro.

Le detrazioni Irpef applicate nella dichiarazione dei redditi 2014 riservano un’amara sorpresa per molti contribuenti: addio al rimborso automatico in busta paga se si ha diritto a detrazioni fiscali oltre 4mila euro, per carichi di famiglia o per crediti in eccedenza dell’anno precedente. In questi casi, scatteranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate per la restituzione di somme in eccedenza e solo dopo una verifica si avrà diritto a incassare il credito d’imposta: lo prevede la Legge di Stabilità 2014 (comma 586).

Per le dichiarazioni presentate a partire dall’anno 2014, ovvero per i modelli 730/2014 relativi ai redditi dell’anno 2013 viene introdotta una forma di controllo preventivo volto a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’assistenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (sei mesi decorrenti dal 30 giugno e dal 10 novembre per il modello 730 integrativo), ovvero dalla data della effettiva trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettuerà dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta.

L’effetto pratico di questo ulteriore controllo, ulteriore rispetto a quello già eseguito dal sostituto di imposta o dal CAF/professionista abilitato, è quello di allungare ulteriormente i tempi del rimborso dell’eccedenza di imposta del contribuente.

I controlli devono, infatti, essere effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate posticipando di conseguenza il termine del rimborso stesso. Quest’ultimo sarà poi erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con una tempistica che non è stata definita dal disegno di legge.

Oltre al controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia rimangono in essere gli ulteriori possibili controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che “il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.

In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all’eccedenza d’imposta”.

La norma prevede un controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro non estensibile, salvo modifiche in sede di conversione, al caso frequente di mancanza di detrazioni per carichi di famiglia con contemporanea presenza di cospicui crediti di imposta.

La relazione illustrativa invece accomuna la presenza delle detrazioni di famiglia alle eccedenze di imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, dando adito ad un primo dubbio: cosa succede se un contribuente non ha carichi di famiglia ma ha un’eccedenza a credito riportata dall’anno precedente di importo superiore a 4.000 euro? Tale dichiarazione è soggetta all’ulteriore controllo dell’Agenzia delle Entrate o può essere liquidata dallo stesso sostituto di imposta o CAF/professionista abilitato che è intervenuto con possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)?

Se lo scopo della norma è quello di verificare la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia se ne dovrebbe dedurre che, in mancanza delle stesse, le relative dichiarazioni non dovrebbero essere assoggettate a questo ulteriore controllo indipendentemente dall’importo del credito.

Qualora invece la finalità della norma sia quella di verificare tutte le situazioni a credito IRPEF di importo superiore a 4.000 euro non si comprende l’esplicito riferimento dell’articolo ai carichi di famiglia. In quest’ultimo caso sarebbe stato sufficiente un riferimento all’ammontare dell’eccedenza di imposta IRPEF.

Ricordiamo che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se ne ricava che i contribuenti senza familiari a carico non saranno sottoposti a controllo aggiuntivo, e continueranno a ricevere i rimborsi automaticamente senza alcun controllo. Ricordiamo che la legge considera a carico i familiari, anche se non conviventi, che hanno conseguito un reddito complessivo inferiore 2.840,51 euro. Per familiari si intendono coniuge (a meno che non sia intervenuta separazione legale) e figli. Si possono considerare a carico anche i conviventi (fermo restando il precedente limite di reddito) seguenti: coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni.



domenica 9 febbraio 2014

Lavorare come colf o badante nel 2014. La busta paga e le indennità




Scatta il primo ritocco previsto dal rinnovo del contratto collettivo, al quale si aggiungerà l’aggiornamento legato al costo della vita.

È un effetto del rinnovo del contratto collettivo del lavoro domestico, che è in vigore dallo scorso luglio, ma ha rimandato al 2014 i primi effetti sulle retribuzioni. “Un’ulteriore concessione alle resistenze dei datori di lavoro, che a causa della crisi hanno chiesto di far slittare di qualche mese l’esborso a carico delle famiglie” ha sostenuto  Rita De Blasis, segretaria nazionale del sindacato Federcolf.

Da quest’anno, per esempio, la retribuzione minima mensile delle lavoratrici conviventi che assistono persone autosufficienti e svolgono anche mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa (livello BS tabella A) aumenta di sette euro. Altri sei euro arriveranno nel 2015, altri sei nel 2016. Proporzionalmente si calcoleranno gli aumenti per chi è inquadrato in altri livelli e tabelle.

Non ci sono solo quei sette euro in più. Come succede ogni anno, le retribuzioni minime andranno infatti aggiornate tenendo conto dell’aumento del costo della vita.

La retribuzione base corrisponde allo stipendio convenuto tra datore di lavoro e lavoratore, orario o mensile, al netto di altri importi.

In nessun caso potrà essere inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge.

Secondo quanto previsto dal CCNL, in busta paga lo stipendio paga deve espresso in importo:

orario se il collaboratore non è convivente;mensile se il collaboratore è convivente

Retribuzione oraria convenuta. Ai fini del calcolo dei contributi, il valore da prendere in considerazione è la retribuzione oraria convenuta, ovvero quella concordata per un’ora di lavoro, al netto di altri importi.

Se lo stipendio viene pagato al lavoratore su base mensile, per calcolare la retribuzione oraria convenuta occorrerà dividere lo stipendio per il numero delle ore lavorate nell’arco del mese.

Esempio di calcolo

Se il domestico percepisce uno stipendio di 600 euro al mese e lavora 7 ore al giorno per 22 giorni, occorre dividere lo stipendio mensile (€600) per le ore lavorate nell’arco del mese (5 ore x 22 giorni = 110 ore mese). Dunque:

€600/110= €5,45.

Se il domestico è convivente, l'importo mensile viene ripartito in misura oraria, suddividendo il valore mensile per il divisore mensile dei rapporti in regime di convivenza: 4,3333 (ovvero la media delle settimane media in un mese).

Esempio di calcolo

Se il domestico percepisce uno stipendio di 1200 euro al mese e lavora 54 ore a settimana, occorre moltiplicare le ore lavorate nella settimana per 4,3333 (54 x 4,3333 = 234 ore mensili) e dividere lo stipendio mensile (€1200) per il totale. Dunque:

€1200/234= €5,13.

Retribuzione oraria effettiva
Per calcolare la retribuzione oraria effettiva, alla retribuzione oraria convenuta si dovranno aggiungere i valori de:

l'indennità vitto e alloggio la quota tredicesima eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo Per saperne di più: retribuzione oraria effettiva.

Quando un lavoratore usufruisce gratuitamente dell’alloggio e/o del vitto, ha diritto ad avere l’indennità sostitutiva dell’alloggio nei casi in cui non possa usufruire dell’alloggio messo a sua disposizione dal datore di lavoro, indipendentemente dalla cittadinanza.

L’indennità sostitutiva dell’alloggio deve essere calcolata in base ai valori convenzionali indicati nella corrispettiva tabella all’interno del CCNL. Questi valori vengono rivalutati annualmente.

Quando spetta l'indennità di vitto e alloggio. Tale indennità spetta al lavoratore nei seguenti casi:

Ferie: se durante il periodo di ferie il lavoratore non usufruisce dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve pagare al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Congedo matrimoniale: per il periodo del congedo, se il lavoratore non usufruisce dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Malattia e infortunio sul lavoro: nel caso in cui il lavoratore non si trovi in degenza presso l’ospedale oppure presso l’alloggio del datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Permessi retribuiti: nel caso in cui il lavoratore fruisca delle giornate di permessi retribuiti ma non usufruisca dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Nel caso in cui al lavoratore venga concesso un permesso non retribuito, non ha diritto né alla retribuzione, né all’indennità sostitutiva dell’alloggio.


Detrazioni fiscali familiari a carico 2014 in busta paga



Le detrazioni fiscali riducono la ritenuta Irpef operata dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici sulla pensione e spettano al pensionato che non usufruisca delle detrazioni su altre pensioni o sullo stipendio nel caso di cumulo.
Il pensionato può chiedere le detrazioni per sé e per i familiari a carico: coniuge, figli, discendenti prossimi, anche naturali, dei figli, genitori e ascendenti prossimi, anche naturali, adottati, nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle

Sono a carico del pensionato le persone che non hanno avuto nel corso dell’anno redditi propri superiori a 2.840,51 euro. I redditi vanno considerati al lordo degli oneri deducibili e nel calcolo rientrano anche alcuni redditi esenti dall’imposta e alcuni redditi soggetti a ritenuta fiscale alla fonte. Per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il pensionato deve presentare la prevista dichiarazione utilizzando il modello cartaceo, “Richiesta detrazioni 2013”, inviato a casa insieme al CUD.

Il Ddl di Stabilità per il 2014, prevede delle detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico parametrate al reddito complessivo del contribuente.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Si ricorda che, in caso di variazione, è il dipendente che ha l’obbligo di comunicare ogni modifica per evitare di percepire somme indebite e di essere così perseguito: in assenza della dichiarazione rettificatrice, il comportamento del dipendente è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog