mercoledì 18 marzo 2015

Assunzioni a tempo indeterminato: sgravi contributivi per tre anni



Un taglio dei contributi previdenziali per tre anni con un tetto massimo annuo di 8.060 euro e un risparmio complessivo per il datore di lavoro nel periodo di 24.180 euro: il bonus contributivo previsto dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni a tempo indeterminato chiesto già da 76.000 aziende, secondo quanto annunciato dall’Inps, può essere chiesto da tutti i datori di lavoro privati (compresi quindi i partiti politici e i sindacati e non solo gli imprenditori) e per tutte le qualifiche (compresi i dirigenti) a esclusione degli apprendisti e del lavoro domestico. Il presidente dell’Inps ha parlato di dati ”incoraggianti” senza entrare nel dettaglio sul numero delle assunzioni ma la Fondazione dei consulenti del Lavoro (professionisti che assistono le aziende nelle richieste di sgravi) ha calcolato che nei primi due mesi del 2015 le assunzioni con l’esonero contributivo sarebbero state già 275.000.

La decontribuzione prevista della legge di Stabilità potrebbe dare una sferzata all'occupazione .E' quanto emerge dal dato fornito dal presidente dell'Inps, Tito Boeri,che oggi ha annunciato che nei primi giorni di febbraio 76 mila imprese hanno fatto richiesta di usufruire della decontribuzione prevista dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. "I primi dati", ha detto Boeri, "sono incoraggianti, 76 mila imprese nei primi 20 giorni ha fatto richiesta, quindi le assunzioni potrebbero essere molte di più".

Boeri ha aggiunto che l'Inps fornirà "sistematicamente" i dati alla fine di ogni mese: "forniremo i numeri con la comparazione sulle imprese e le assunzioni fatte negli anni precedenti", ha aggiunto. Le parole del presidente dell'Inps si riferiscono alla norma introdotta dalla legge di Stabilità che concede alle imprese che assumono a tempo indeterminato la possibilità di non versare i contributi previdenziali per tre anni fino a ad un tetto massimo di 8.060 euro.

Le parole di Boeri sono arrivate dopo la firma della convenzione tra l'Inps, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil per l'attività' di raccolta', elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. "La convenzione - ha detto Boeri - serve ad attuare la prima parte del testo unico sulla rappresentanza sottoscritta dalle parti sociali nel gennaio del 2014, una normativa che permette di arrivare ad una misurazione obiettiva della rappresentatività dei sindacati soprattutto ai fini della contrattazione collettiva".

Solo richieste di sgravi contributivi o nuovi posti di lavoro? Le 76 mila aziende che nei primi 20 giorni di febbraio, da quando cioè è in vigore la legge di stabilità, hanno presentato all'Inps la domanda di accedere alla decontribuzione per chi attiva un contratto a tempo indeterminato, costituiscono senza dubbio un boom. Per la stragrande maggioranza si tratta però della trasformazione di preesistenti contratti a termine, grazie al bonus di 8.600 euro l'anno, per tre anni, concesso dal governo. Bonus che si somma al taglio dall'Irap della componente costo del lavoro, questo strutturale. Alla domanda iniziale una prima risposta la dà la fondazione consulenti del lavoro, secondo i quali al 10 marzo i contratti stabili sono stati 275mila, il 20% dei quali rappresentati da nuove assunzioni. Dunque, 55 mila veri posti di lavoro in più. Tutto questo ancora prima dell'entrata in vigore del Jobs Act, la nuova forma contrattuale che sempre per i contratti a tempo indeterminato elimina quasi totalmente l'articolo 18, la sostanziale non licenziabilità del dipendente. Un dato significativo ma certamente ancora poco rispetto ai 3,2 milioni di disoccupati censiti dall'Istat nel 2014, pari a un tasso totale del 12,7% (42,7 quella giovanile).

Il primo segnale di inversione si era visto a gennaio con 11 mila occupati in più su base mensile e 131 mila annua, ed un tasso in discesa al 12,6%. Due mesi fa non erano ancora disponibili né gli incentivi per il posto fisso né tantomeno il Jobs Act. Secondo le prime stime questi 55 mila contratti aggiuntivi farebbero calare la disoccupazione verso il 12,1%, ancora ben sopra la media europea, ma comunque un segnale incoraggiante. Per capirne di più bisognerà attendere i dati di fine trimestre che l'Inps e l'Istat renderanno noti tra pochi giorni. I quali diranno tra l'altro in quali settori avvengono le nuove assunzioni. Al momento c'è sicuramente un'inversione di tendenza che riguarda i nuovi contratti a tempo indeterminato, che erano in diminuzione dal 2012: da 2,194 milioni a 2,042 fino a 2,006. I nuovi 275 mila registrati al 10 marzo ci riportano alla situazione pre-crisi. Altro dato è che gli incentivi e il taglio dell'Irap sembrano contare più del Jobs Act: fatto che però non deve sorprendere visto che il 95% delle imprese italiane è al di sotto dei 16 dipendenti, e quindi fuori dalle vecchie tutele dell'articolo 18 (ma le maggiori rappresentano il grosso dell'occupazione).

Quando il governo ha deciso il bonus di 8.600 euro i più critici - compreso il segretario della Uil Carmelo Barbagallo - hanno contestato il fatto che così si incentivasse un meccanismo di assunzioni-licenziamenti: la somma a disposizione delle imprese poteva essere superiore all'indennità da pagare con il Jobs Act in luogo della reintegra. Su questo fronte, solo alla fine dei tre anni avremo un bilancio certo. Ma non è banale dire che una risposta verrà molto prima: dalla domanda, dai consumi, insomma dalla crescita e quindi dal trend dei posti di lavoro nei prossimi mesi. Appena nel 2010, con una crescita di qualche decimale ma pur sempre positiva, la disoccupazione era in fondo all'8,4%: in quattro anni è aumentata del 55%. Questo dà la misura della rapidità del crollo, ma, a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche delle chance di ripresa, se la politica, il governo, ma anche le imprese (e le banche) non sprecano questa opportunità.

COME FUNZIONA IL TAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ecco in sintesi a chi spetta l’esonero contributivo secondo quanto specificato in una circolare Inps citata dall’agenzia di stampa ANSA:

TRE ANNI DI SGRAVI PER UN TETTO DI 8.060 EURO ANNUI: i datori di lavoro privati che assumono con un contratto a tempo indeterminato avranno un esonero pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi Inail nel limite massimo di 8.060 euro annui. L’esonero vale per tre anni, solo per le assunzioni fatte nel corso del 2015. Il beneficio non determina una riduzione del trattamento previdenziale del lavoratore. Per ottenere l’esonero contributivo il lavoratore assunto non deve essere stato occupato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore con contratto a tempo indeterminato.

INCENTIVO A OCCUPAZIONE: l’Inps precisa che la misura riguarda tutto il territorio nazionale e non esclude ne’ settori economici (riguarda anche l’agricoltura) ne’ datori di lavoro e quindi ”non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche”. Non e’ inquadrabile quindi tra gli aiuti di Stato vietati dall’Ue.

INCENTIVI ANCHE A DIRIGENTI, ESCLUSI APPRENDISTI E COLF: l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time instaurati nel 2015 a esclusione dell’apprendistato e del lavoro domestico. Sono inclusi i contratti ai dirigenti mentre sono esclusi quelli di lavoro a chiamata anche se a tempo indeterminato. Vale anche per i contratti di somministrazione e per quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

SGRAVI A DATORI LAVORO PRIVATI, ANCHE SINDACATI E PARTITI: potranno usufruire dell’esonero contributivo anche le associazioni e gli studi professionali. Non sono applicabili ai contratti fatti dalle pubbliche amministrazioni.

NIENTE SGRAVI SE AZIENDA HA CIG: non sono applicabili gli sgravi contributivi se l’azienda e’ interessata da provvedimenti di cassa integrazione a meno che l’assunzione non serva ad avere professionalità diverse. La fruizione dell’esonero contributivo e’ subordinata al rispetto degli obblighi di contribuzione e dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

CUMULABILE CON INCENTIVO A ASSUNZIONE DISABILI: l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e dei giovani genitori. E’ compatibile con l’incentivo a chi assume persone che fruiscono dell’Aspi e in parte anche con il cosiddetto ”bonus Giovannini” (per l’assunzione di giovani under 29).

SOPPRESSI BENEFICI CONTRIBUTIVI LEGGE 407/90: sono soppressi gli incentivi all’occupazione a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di cig da uguale periodo (riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione, taglio del 100% al Sud e per le imprese artigiane).



martedì 17 marzo 2015

NASPI e ASDI, requisiti e caratteristiche per il 2015



Per i nuovi sussidi di disoccupazione della Naspi e dell'Asdi 2015 occorre considerare quali sono i casi in cui il sussidio si perde e cosa avviene con una concomitante attività lavorativa e al momento del raggiungimento dell'età pensionabile.

Vediamo le novità previste dal decreto attuativo n. 22/2015 del JOBS ACT sui nuovi ammortizzatori sociali.

Da maggio 2015 partono la NASPI e l'ASDI.
Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 cd, si tratta della NASPI, ASDI  e  DIS- COLL. Vediamo in questo speciale  le caratteristiche dei nuovI ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti  che perdono il lavoro:

la  Naspi, che sostituirà progressivamente ASPI e MiniASPI)  e

l' Asdi (Assegno di disoccupazione sperimentale)  che viene concesso solo a fronte di particolari impegni assunti dal lavoratore (formazione o lavori socialmente utili) sulla base di un progetto personalizzato formulato dai Centri per l'impiego.

NASPI  sta per Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego e si prevede la sostituzione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.

La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Per la NASpI si applica il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI; riguarda, quindi,

i lavoratori dipendenti privati - con esclusione degli operai agricoli

i dipendenti pubblici a tempo determinato;

I nuovi requisiti per usufruirne sono i seguenti:

tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione oppure

trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi (precedenti il periodo di disoccupazione).

Rispetto all'Aspi vi è un ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione imponibile agli ultimi quattro anni e dell'elevamento del limite a 1.300 euro mensili (nel 2014 era pari a euro 1.165,58 mensili);

L'indennità NASPI viene ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione.

L'indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.

La durata dell'indennità mensile NASpI  è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (con esclusione dei periodi contributivi che abbiano già dato luogo a corresponsione di trattamenti di disoccupazione).

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, si pone un limite massimo di durata pari a 78 settimane. Il suddetto limite di 78 settimane è superiore a quello generale, previsto, a regime, per l'ASpI, e coincide con quest'ultimo solo per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni.

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La data di entrata in vigore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI, è fissata al 1° Maggio 2015.

ASDI - Assegno di Disoccupazione per le famiglie in stato di bisogno

L'Assegno di disoccupazione (ASDI) è istituito dall'art. 16 in via sperimentale,  con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della summenzionata NASpI e per i quali l'intera durata di quest'ultimo trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento sarà concesso in caso di particolare stato di bisogno del nucleo familiare  ma sarà subordinato all'accettazione di alune clausole come partecipazione a iniziative di formazione e accettazione di proposte di lavoro.

L' assegno sarà   concesso (in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande) nel rispetto della dotazione del Fondo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; inoltre, il comma 8 prospetta un'eventuale estensione - in relazione al reperimento delle risorse finanziarie - per i casi di percezione del trattamento base (cioè, della NASpI) negli anni 2016 e seguenti.

L'ASDI è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno (comma 1), con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento (comma 2).

Riguardo alla condizione economica di bisogno ed ai criteri di priorità, ulteriori disposizioni saranno definite con decreto ministeriale  da emanare entro 90 giorni. Il diritto all'ASDI  sarà  subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato, redatto dai competenti uffici dei Servizi per l’impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità per iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio;

Nello specifico sia la Naspi che l’Asdi vengono previste per lavoratori che hanno perso involontariamente la loro occupazione e entrambi i sussidi sono assegnati in misura proporzionale all’età di servizio del lavoratore in azienda.

Differenti sono però le cause di esclusione e di perdita del sussidio e gli adempimenti del lavoratore disoccupato per continuare a fruire del sussidio di disoccupazione per tutto il tempo della sua durata. Cambiano poi le modalità di fruizione dei due sussidi in concomitanza con un’attività lavorativa e al raggiungimento dell’età pensionabile.

L’erogazione della Naspi per l’intera durata del periodo in cui viene assegnato il sussidio è vincolata alla partecipazione regolare del lavoratore disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa. Si intendono con questo termine dei corsi e degli incontri finalizzati alla riqualificazione professionale del lavoratore che vengono organizzati dai Centri per l’impiego e dalle altre strutture competenti. La mancata partecipazione a queste occasioni di riqualificazione professionale costituisce un vero e proprio caso di decadenza dalla fruizione della Naspi.

L’Asdi, il sussidio che il lavoratore può richiedere in seguito alla fruizione della Naspi, qualora non sia riuscito a trovare una nuova occupazione, prevede, invece, un percorso di riqualificazione più incisivo e dettagliato dal momento che per fruire di questa seconda prestazione a sostegno del reddito, il lavoratore è tenuto ad aderire e a compiere effettivamente le azioni previste da un progetto personalizzato che viene stilato dai funzionari dei Centri per l’Impiego. Il progetto personalizzato prevede:
un percorso personalizzato di reinserimento lavorativo tarato sul profilo professionale del lavoratore;

impegni specifici che fanno sì che il lavoratore ricerchi attivamente un lavoro;
partecipazione a percorsi di orientamento e di formazione all’interno o al di fuori dei Centri per l’Impiego;
accettazione delle proposte di lavoro ricevute, se congrue;


In entrambi i casi (Naspi e Asdi) la mancata partecipazione alle iniziative di politiche attive previste o al progetto personalizzato può implicare la decadenza dalla fruizione del sussidio.
Sussidi e lavoro Per quanto riguarda la Naspi è prevista, in linea di principio, la fruizione del sussidio anche in caso di contemporaneo lavoro part-time. In concomitanza con il lavoro è prevista la sospensione e la riduzione del sussidio a specifiche condizioni; si decade, invece dal sussidio nel caso in cui la nuova attività lavorativa duri più di 6 mesi o produca un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.100 euro annui).

E’ opportuno ricordare anche che la Naspi può essere fruita in un’unica soluzione a titolo di sussidio per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità. Per l’Asdi non sono state definite dal Decreto specifiche cause di decadenza per il concomitante svolgimento di un’attività lavorativa: si attende, in proposito un chiarimento del legislatore (probabilmente un decreto ministeriale).

Pensione
Altro caso in cui si decade dal beneficio della Naspi è il raggiungimento dell’età utile alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. Se il lavoratore disoccupato ottiene, invece, la pensione di invalidità può decidere di fruire contemporaneamente anche della Naspi.


sabato 14 marzo 2015

Contratto di lavoro a tutele crescenti: mutui a rischio



Il contratto a tutele crescenti è legge dello stato: dal 1° marzo regolerà le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Porterà davvero a un miglioramento del mercato del lavoro? Dipende dalla sua capacità di ridurre la precarietà.

Pensiamo a cosa succederà quando il beneficio fiscale verrà meno. Non si tratta di un’ipotesi ca perché il rischio che il bonus fiscale non sia sostenibile per le finanze pubbliche è molto concreto. In Italia è ora possibile assumere a termine senza causa scritta e rinnovare per cinque volte il contratto nell’arco di tre anni. Nulla vieterà a un’impresa di offrire il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti soltanto dopo tre anni di contratto a termine. Tenendo conto che nei primi due anni l’indennizzo è decisamente modesto, in queste condizioni si rischia di rendere precario un nuovo assunto per almeno cinque anni. Ciò significa che una volta esaurito il beneficio fiscale, la precarietà potrebbe anche aumentare. Una situazione paradossale.

L'ABI rassicura, più mutui grazie al Jobs Act, ma da un'inchiesta su dieci banche solo una concede il prestito a fronte di contratto indeterminato a tutele crescenti: dati e riflessioni.

Il problema si è posto da subito: il nuovo contratto indeterminato a tutele crescenti previsto dal Jobs Act, che prevede meno garanzie contro il licenziamento rispetto al vecchio tempo indeterminato, avrà conseguenze sensibili sulla possibilità di ottenere mutui per acquistare la casa? Una risposta certa al momento non si può dare, visto che il nuovo indeterminato a tutele crescenti è in vigore dal 7 marzo  2015 e non ci sono dati su come si comporteranno le banche.

Ci sono, in compenso, due elementi contrastanti su cui riflettere: da una parte una dichiarazione del presidente dell’ABI, Giorgio Patuelli, del tutto confortante sul fatto che le banche vedranno di buon occhio il nuovo contratto indeterminato a tutele crescenti per la concessione dei mutui. Anzi, per Patuelli, i mutui sono destinati ad aumentare nel caso in cui lo strumento alimenti nuove assunzioni, spingendo quindi un maggior numero di lavoratori ad acquistare la casa e a chiedere mutui. Dall’altra, ci sono dubbi sollevati da più parti sul fatto che il nuovo contratto presenta meno garanzie rispetto al vecchio e anche una specifica inchiesta di Repubblica che mette in luce una serie di criticità.

Partiamo dalle dichiarazioni di Patuelli:

«Guardiamo con una disposizione favorevole al nuovo contratto, ci attendiamo un aumento di assunzioni a tempo indeterminato, destinato ad assorbire alcune forme contrattuali precarie. Sono convinto che i neoassunti con il contratto a tutele crescenti saranno bene visti dalle banche, che sono pronte ad accogliere positivamente la richiesta di prestiti e mutui avanzata da lavoratori stabilizzati».

«Per le banche la questione sostanziale è rappresentata dalla tipologia di contratto che è a tempo indeterminato – aggiunge Patuelli -. Il fatto che le tutele dal licenziamento si esplichino in modo differente rispetto al passato è ininfluente, perché al posto della reintegrazione è previsto per il lavoratore licenziato il pagamento di un indennizzo crescente fino a 24 mensilità che rappresenta una garanzia. Ovviamente il merito di credito sarà visto da ciascuna banca con una predisposizione positiva, ma guardando alla situazione specifica, ovvero all’importo richiesto, al reddito mensile, al valore dell’immobile, come si è sempre fatto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato».

Come si vede, toni rassicuranti da parte del presidente dell’ABI, che però non sembrano confortati, almeno per il momento, dai fatti.

Due giornalisti di Repubblica, Matteo Pucciarelli e Silvia Valenti, hanno svolto una specifica inchiesta, presentandosi in una decina di banche fingendosi una coppia che chiedeva un mutuo per una casa a Milano da 200 milioni di euro, 70mila come anticipo. Il mutuo serviva a coprire il 65% dell’acquisto, dunque, (in genere, il massimo è l’80%). La somma richiesta: 130mila euro. Si presentavano come una giovane coppia di trentenni con due contratti di assunzione a tempo indeterminato, uno a tutele crescenti, per un importo di 1600 euro al mese, l’altro con il vecchio tempo indeterminato, con stipendio di 1200 euro al mese. Ebbene, una sola banca ha dichiarato disponibilità a concedere il mutuo, mentre tre hanno dato risposta negativa, quattro hanno preso tempo, due non hanno risposto.

Va fatta una precisazione importante: il problema fondamentale emerso dall’inchiesta non è l’indisponibilità a concedere un mutuo, ma la scarsa conoscenza da parte delle banche del nuovo contratto a tutele crescenti. Si tratta di un nuovo strumento sul quale ancora non c’è una preparazione adeguata da parte degli operatori e dei consulenti a cui ci si rivolge per ottenere i mutui.

Nella maggior parte dei casi le banche hanno chiesto tempo, per acquisire ad esempio documentazione storica sulle busta paga dell’assunto a tutele crescenti (che, nella coppia in questione, rappresentava lo stipendio più alto), nel senso che si rimandava la decisione di qualche mese, alcuni hanno chiesto almeno sei buste paga pregresse. Non sono mancati casi in cui di fatto l’orientamento iniziale è stato quello di considerare il contratto a tutele crescenti in modo simile a un contratto parasubordinato (caso in cui, spesso, si chiedono ulteriori garanzie).

L’unica banca che ha detto sì senza fare una piega è Deutsche Bank (fra le poche banche straniere interpellate nell’inchiesta, la maggioranza nel panel è stato rappresentato da istituti di credito italiani). L’impiegato a cui la giovane coppia si è rivolta ha risposto, semplicemente: «se non lo diamo a voi, il mutuo, a chi dobbiamo darlo?».

E’ difficile non pensare che se non si fanno mutui a giovani coppie con due contratti a tempo indeterminato, quale che sia la protezione prevista in materia di articolo 18 e reintegro, sembra difficile che il mercato dei mutui possa riprendersi come tutti auspicano.

Che effetti dovremmo quindi aspettarci dal nuovo contratto? Rendendo più facili le interruzioni di lavoro, implicherà ovviamente un aumento dei licenziamenti. Al tempo stesso, renderà anche più facile assumere nuovi lavoratori. Il saldo netto è però ambiguo, come da sempre evidenziato dagli studi empirici in materia.

Il vero obiettivo del contratto a tutele crescenti non va ricercato tanto nella riduzione della disoccupazione, quanto piuttosto nella riduzione della precarietà. Questo significa che la riforma avrà avuto successo se la quota di assunzioni a termine si ridurrà. Come dovrebbe ridursi anche la quota di assunzioni sotto altre forme instabili (in particolare contratti a progetto e false partite Iva).



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