martedì 12 maggio 2015

La «Dis-coll» è online solo domande telematiche. Le istruzioni dell'Inps



La domanda per l'indennità di disoccupazione Dis-Coll può essere inoltrata all'Inps esclusivamente per via telematica. La Dis-Coll è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi che siano rimasti involontariamente senza lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. L'Inps fornisce le istruzioni per l'inoltro della domanda.

Il modello da utilizzare è quello presente sul sito dell’INPS nella sezione “Modulistica”, denominato “Mod. DIS-COLL (COD. SR154)”.

Il nuovo sostegno economico, rivolto ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, scatta per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nell’anno 2015.

Requisiti – Affinché l’interessato possa ottenere la DIS-COLL è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000);

• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

• maturazione, nell'anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

L’INPS, con la pubblicazione della circolare n. 83, ha emanato le disposizioni attuative per l’erogazione agli eventi diritto della speciale indennità di disoccupazione prevista dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, in attuazione delle deleghe introdotte dal Jobs Act.

L'indennità di disoccupazione infatti, entrata in vigore lo scorso primo maggio insieme alla Naspi, potrà essere richiesta soltanto sul sito dell'Inps tramite apposito Pin.

L’indennità Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verifica la cessazione del lavoro e a quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Il calcolo dell’importo dell’indennità Dis-Coll si basa sulle seguenti disposizioni:

- nel caso in cui il reddito medio mensile sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all'importo di 1.195 euro la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione;

- nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.195 euro.

Per l’anno 2015, la Dis-Coll non potrà superare l’importo massimo fissato in 1.300 euro al mese. Inoltre la circolare Inps precisa che l’importo dell’indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente fino alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, entro un tetto massimo di 6 mesi. Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Domanda telematica per la Dis-Coll
Come annunciato dalla circolare Inps, la domanda per l'indennità Dis-Coll a partire  può essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Il cittadino deve accedere ai servizi telematici dell'Inps tramite il proprio Pin personale e poi seguire il percorso indicato: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > Dis-Coll.

L’avente diritto deve comunicare all’INPS, entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività e:

o in caso reddito annuo inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;

o in caso di reddito superiore al predetto limite, il diritto alla prestazione decade.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Attività di lavoro occasionale di tipo accessorio:
la prestazione sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

perdita dello stato di disoccupazione;

mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;

nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

nuova attività lavorativa autonoma senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.




domenica 10 maggio 2015

Lavoro stagionale 2015 via alle domande



Via libera all'ingresso in Italia di 13 mila stagionali extracomunitari, che verranno impiegati in agricoltura o nel settore turistico alberghiero. Gli ingressi previsti dal Decreto flussi 2015 e i paesi di provenienza. Invio delle domande da oggi 8 maggio 2015  fino alle 24 del 31 dicembre, i datori di lavoro possono presentare le domande di assunzione.

Secondo il decreto flussi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i lavoratori potranno arrivare da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Egitto, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.  Indipendentemente dalla cittadinanza, potranno però arrivare anche lavoratori che sono stati qui negli anni passati.

Per 1500 lavoratori che in passato sono già entrati in Italia per almeno due anni consecutivi,  è previsto anche il rilascio di un nulla osta all'ingresso pluriennale. Questo permetterà loro, nei prossimi anni, di essere chiamati in Italia appena servono, senza aspettare la pubblicazione del decreto flussi. In una circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del Lavoro ci sono ulteriori dettagli.

Le domande di assunzione si presentano online, attraverso il sito del ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. I datori di lavoro possono rivolgersi alle associazioni di categoria,  oppure fare da soli.

Rispetto all'anno passato ci sono 2.000 quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.

Nell'ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati ai nulla osta stagionali pluriennali, per i lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale.

I periodi di lavoro pregresso non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto.. Uno dei principali vantaggi  è quello di consentire al lavoratore  di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag.

Vediamo le offerte di lavoro

Ormai stiamo entrando nel periodo di boom delle offerte di lavoro per l'estate 2015! Visto che mancano pochi mesi all'inizio dell'estate i datori di lavoro si stanno mobilitando sempre di più per cercare personale per la stagione estiva 2015.

Come ogni anno le assunzioni avvengono soprattutto nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione.

Le figure più richieste? Certamente gli animatori e il personale per la gestione dei villaggi turistici, ma non solo.

- School Vacation cerca 60 accompagnatori per vacanze studio negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna, in Irlanda e a Malta.

- Valtur cerca centinaia di cuochi, istruttori sportivi, receptionist, baristi e pasticceri per villaggi turistici in tutta Italia! Per vedere le posizioni aperte visitate il sito dell'azienda.

- Animation Tourism Service cerca 150 animatori turistici, bagnini, istruttori, ballerini, cantanti e animatori polivalenti per villaggi in Italia e all'estero. E' possibile candidarsi entro il 31 maggio. Per tutte le info su questa opportunità leggere l'annuncio di lavoro.

- StarSwiss ricerca 900 figure per villaggi turistici Alpitour alle Maldive, Caraibi, Tanzania; Tunisia, Grecia, Spagna e in altre località del mondo. Si cercano animatori, istruttori sportivi, chef, responsabili dell'assistenza ai clienti, fotografi, intrattenitori e altro ancora. Per saperne di più leggi l'articolo su questa opportunità di lavoro.

- Bluserenza S.p.a. cerca responsabili e personale per tutti i reparti in villaggi turistici 4 stelle situati in Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Piemonte. Per  candidarsi visitare la pagina Lavora con noi sul sito dell'azienda.

- Personale villaggi turistici: l’azienda I Grandi Viaggi cerca giovani fra i 18 e i 32 anni, con cittadinanza di uno stato membro dell’UE e con la disponibilità a viaggiare e a lavorare per un periodo di almeno 3 mesi. Si cercano ragazzi e ragazze per ricoprire i ruoli di animatori, tecnici dello spettacolo, istruttori e responsabili sportivi, e addetti e responsabili boutique ed escursioni. Potete trovare tutti i dettagli dell’offerta e le info per candidarvi sul sito di I Grandi Viaggi.

- Club Med cerca animatori, cuochi, camerieri, baristi, addetti alla reception, istruttori sportivi e tecnici dello spettacolo per villaggi turistici e strutture alberghiere. E’ stato organizzato un tour di selezioni per i prossimi mesi. Se siete interessati potete trovare maggiori informazioni sulle figure ricercate e su come partecipare ai recruitment days sulla pagina delle offerte di lavoro per l’estate 2015 di Club Med.



Il trattamento di integrazione salariale



L’Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Com’è noto, la cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria) comporta la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa, con esonero del datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ciò che si è appena detto rappresenta una eccezione alle regole comuni che, piuttosto, dispongono la permanenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro che rifiuti senza giusta causa di ricevere la prestazione lavorativa. Invece, nei casi di crisi o di ristrutturazione che legittimino il ricorso alla cassa integrazione, il legislatore ha ritenuto di sostenere temporaneamente le imprese, esonerandole dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi nei confronti dei lavoratori sospesi in cassa integrazione.

Il meccanismo descritto non avviene però a totale danno dei lavoratori, che – se pur perdono la retribuzione –ottengono però dall’Inps un indennizzo, denominato integrazione salariale. Più precisamente, nel caso di cassa integrazione ordinaria l’integrazione è pari all'80% della retribuzione perduta per effetto della sospensione dal lavoro, anche se dopo i primi 6 mesi di sospensione l’indennità non può superare un tetto massimo fissato dalla legge. Nel caso invece di cassa integrazione straordinaria, l’integrazione è sempre pari all’80% della retribuzione perduta, e sempre nel limite di un tetto massimo previsto dalla legge.

Quanto invece ai contributi previdenziali e assistenziali, la legge prevede (sia nel caso di cassa integrazione ordinaria che in quello di cassa integrazione speciale) l’accreditamento di contributi figurativi. Ciò significa che, anche a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non risulta scoperto, ai fini contributivi, durante il periodo di cassa integrazione che, dunque, anche in assenza dei contributi reali, sarà utile in particolare per la maturazione della pensione.

La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.

La legge di riforma ha previsto le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Con circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizza l’INPS per l’annualità 2015, ad erogare, entro i limiti previsti di 50 milioni, il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Le risorse sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014 per cui l’INPS dovrà tenere conto dell’ordine cronologico di firma dei relativi contratti. L’onere, dei 50 milioni di euro per l'anno 2015, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L’INPS dovrà monitorare la situazione delle risorse erogate ed al raggiungimento dell’80% della spesa a sua disposizione, deve effettuare apposita comunicazione al Ministero affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti. Comunque l’INPS è tenuta ad interrompere le erogazioni al raggiungimento della somma complessivamente stanziata.

Ecco i limiti stabiliti per il 2015

Per quanto riguarda l’indennità di mobilità, per il 2015 la misura è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. L’importo massimo stabilito è:

- 971,71 euro lordi / 914,96 netti per retribuzione inferiore o uguale a 2.102,4 euro
- 1.167,91 / 1.099,70 netti per una retribuzione superiore ai 2.102.24 euro.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia stabilito dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere per il 2015, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in:

- euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.

Per quanto riguarda i due ammortizzatori social,i la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, ad 1.195,37 euro per il 2015.

L’importo massimo mensile fissato dall’INPS per l’anno in corso deve essere pari o inferiore a 1.167,91 euro.

Parlando dell’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

L’importo massimo è dunque pari
- 1.165,58 euro per ciò che riguarda il massimale più alto
- 969,77 euro quanto al massimale più basso.

In ultimo l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari nel 2015 a 580,14 euro.




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