lunedì 15 giugno 2015

Contratti di collaborazione coordinata dal 2016 si cambia



Dal 1° gennaio 2016 saranno considerate “lavoro subordinato” le collaborazioni caratterizzate come prestazioni esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro. Alle eccezioni già previste si aggiunge un'altra fattispecie: quelle certificate dagli organismi deputati, dove il lavoratore può farsi assistere dal sindacato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Dal  2016 si potranno stipulare solo contratti di collaborazione coordinata nei seguenti casi:
con professionisti iscritti ad Albi;

con partecipanti di organi di amministrazione e controllo delle società;

nei casi rientranti nella disciplina delle contrattazioni collettive;

nei casi di prestazioni per associazioni sportive dilettantiche;

in caso di certificazione dell’assenza dei requisiti dalle Commissioni lavoro dove il lavoratore può farsi assistere dal un consulente.

Per tutti gli altri collaboratori che offrono "prestazioni di lavoro personali ,continuative e con modalità organizzate dal committente" rispetto al luogo e ai tempi il contratto che fosse ancora in corso nel 2016 dovrà applicare la disciplina del lavoro subordinato . Lo  sgravio per le trasformazioni in contratti di lavoro subordinato, previsto dalla Legge di stabilità 2015, è però nel mirino della Ragioneria dello Stato  per  la copertura finanziaria e potrebbe essere garantito solo alle trasformazioni che partono dal 2016 e non al momento di entrata in vigore del decreto .

Quindi i contratti di collaborazione a progetto, che a partire dal primo gennaio 2016 si trasformeranno in contratti a tempo indeterminato, restano alcuni tipi di collaborazione coordinata e continuativa, legati a particolari settori (ad esempio i call center) o tipologie professionali (i professionisti iscritti agli Ordini). In estrema sintesi, la regola è la seguente: quando il decreto entrerà definitivamente in vigore (fra un paio di mesi), le imprese non potranno più stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto, mentre quelli in essere proseguiranno fino alla loro scadenza. Poi, dall’1 gennaio 2016, i contratti di collaborazione «con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro» dovranno diventare rapporti a tempo indeterminato ai quali si applicheranno quindi le nuove tutele crescenti.

Con l'entrata in vigore del decreto continueranno ad essere applicati ai soli contratti in corso a tale data. Peraltro, nel rendere superate le norme che hanno istituito e regolato dal 2003 ad oggi le collaborazioni a progetto.

I committenti che vogliono evitare problemi relativamente a rapporti pregressi di collaborazione coordinata e continuativa privi dei requisiti potranno, dal 1° gennaio 2016, “stabilizzare” detti rapporti assumendo il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato (che non potrà essere risolto per almeno 12 mesi). In questo modo il committente non rischierà alcuna sanzione afferente l'errata qualificazione della natura del contratto, a condizione però che il lavoratore sottoscriva davanti ad una commissione di conciliazione o di certificazione un accordo con il quale rinuncia a qualsivoglia pretesa per il pregresso rapporto di lavoro. Restano però fermi gli effetti di eventuali verifiche o ispezioni effettuate prima della suddetta data.

A favore dei collaboratori coordinati e continuativi opera anche una disposizione contenuta nel decreto legislativo, di attuazione della delega legislativa, sui tempi di lavoro e di vita. Viene finalmente riconosciuto il principio dell’automaticità della prestazione per quanto attiene l’indennità di maternità che potrà essere erogata anche se il committente non ha versato i contributi.




domenica 14 giugno 2015

Congedo parentale: come cambia con il Jobs act



I genitori possono chiedere il congedo parentale nei primi 12 anni di vita del figlio, non più solo nei primi otto, e il congedo a ore può essere utilizzato anche se non è previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Tra le novità più importanti l'allungamento del tempo per fruire del congedo parentale. Quello facoltativo viene infatti portato da 3 a 6 anni e da 8 a 12 anni di età del bambino rispettivamente per quello retribuito al 30% e per quello non retribuito, la cui durata resta comunque di 6 mesi. Si riduce da quindici a cinque giorni il periodo di preavviso al datore di lavoro. Prevista anche la possibilità di 'trasformare' il congedo parentale in part-time al 50%.

Per quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro, grosse novità sul congedo parentale che sarà più ampio per entrambi i genitori: si avrà il 30 per cento dello stipendio fino ai 6 anni del bambino , non più tre, e permessi non retribuiti fino a 12 anni invece che 8. Prevista inoltre la possibilità di trasformare il congedo in contratto part time.

Ricordiamo che il congedo parentale prevede la retribuzione al 30% dello stipendio, può arrivare complessivamente a dieci mesi cumulando i periodi presi dai due genitori (elevabile a 11 se il padre prende almeno tre mesi), con un tetto di sei mesi per la madre e di sette per il padre (se c’è un solo genitore, può prendersi tutti i dieci mesi).

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Da sottolineare, tuttavia, che non si può cumulare il congedo a ore con permessi o riposi. Prima, la fruizione su base orario del congedo parentale era demandata alla contrattazione collettiva (comma 1- bis dell’articolo 32), quindi in pratica questo diritto non era esercitabile in mancanza di riferimenti nel contratto.

Il genitore deve comunicare all’azienda l’intenzione di andare in congedo parentale con l’anticipo previsto dal contratto, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo: anche questa è una novità, prima il preavviso minimo era di 15 giorni. Se il congedo parentale è su base oraria, il preavviso minimo è invece di due giorni.

Per quanto riguarda il trattamento economico, la retribuzione al 30% che prima era assicurata solo in caso di godimento nei primi tre anni di vita del bambino viene ora portata a sei anni. Decade la norma in base alla quale, dopo questo periodo (i primi sei anni del figlio) il diritto successivi in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Entrambi i genitori possono chiedere al posto del congedo parentale la trasformazione temporanea del contratto di lavoro in part-time, ossia a tempo parziale.

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, in luogo del congedo parentale, per un periodo di tempo corrispondente e una riduzione di orario non superiore al 50%. Il congedo parentale può durare per i due genitori al massimo 10 mesi, con un tetto di 6 mesi per ciascuno di essi. Se ne deduce che i limiti temporali di questa alternativa: 10 mesi complessivi da dividere fra i due genitori, con limite di 6 ciascuno.

C’è poi un’altra disposizione in base alla quale il lavoratore o lavoratrice con un figlio convivente di età superiore a 13 anni, o portatore di handicap hanno la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time. Anche questo, dunque è una nuova possibilità di utilizzo del part-time per andare incontro a particolari esigenze legate alla genitorialità.

La nuova legge sul lavoro prevede il diritto di chiedere prioritariamente il part-time per una serie di esigenze di carattere familiare legate non solo alla presenza di figli: lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che riducano la capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, necessità di assistenza di una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%.



Consiglio Europeo: opportunità di tirocinio per 5 mesi UE a partire da febbraio 2016



Il Consiglio dell'Unione Europea offre 100 tirocini retribuiti della durata di 5 mesi nel 2016, le domande devono essere inviate  entro il 31 agosto 2015.

Gli interessati devono - entro il termine di presentazione delle domande - aver completato almeno la prima parte degli studi universitari e avere un certificato di laurea o equivalente.

I tirocini sono divisi in 2 diversi periodi, ciascuna della durata di cinque mesi:
• 1 febbraio - 30 Giugno (primo periodo);
• 1 Settembre - 31 gennaio (secondo periodo).

Viene richiesta la conoscenza del francese o dell’inglese, e una qualifica in una delle seguenti materie: diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, economia.
Ma l’istituzione europea ricerca anche tirocinanti con qualifiche in altri campi, come ad esempio: traduzione, risorse umane, comunicazione, studi di istruzione, informatica, progettazione grafica, multimedia, tecnologia agraria, ingegneria biochimica, la salute e la sicurezza alimentare, gestione dell'energia, ambiente, ingegneria aerospaziale.

Non saranno accettate domande presentate da persone che hanno già svolto tirocini per più di 8 settimane (retribuito o meno), in una delle istituzioni o degli organi comunitari.

Le candidature per i tirocini retribuiti devono essere presentate per via elettronica tra giugno e agosto dell'anno precedente il tirocinio.

Il modulo di candidatura è disponibile in francese e in inglese. Per presentare la propria candidatura è necessaria una conoscenza approfondita di una delle due lingue.

Tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo indicato nel profilo elettronico. I candidati sono pregati di aggiornare il profilo in caso di modifica dell'indirizzo. Tale indirizzo sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà considerato il luogo di assunzione.

Le e-mail dall’Ufficio tirocini spesso finiscono nella cartella "spam" di Gmail, Hotmail e di vari altri tipi di account di posta elettronica. Si prega di controllare la cartella "spam" regolarmente per i messaggi in arrivo dal "bureau de stages" (stages@consilium.europa.eu). Si prega inoltre di accertarsi di fornire un numero telefonico di contatto nel modulo di candidatura, in modo di permetterci di entrare in contatto in caso di necessità.

Le candidature online convalidate saranno esaminate in ottobre. I candidati selezionati per il primo periodo verranno contattati al più tardi nel mese di dicembre, i candidati selezionati per il secondo periodo verranno contattati in gennaio.

I candidati non prescelti saranno informati per posta elettronica o tramite il loro account EPSO alla fine di gennaio 2016 (per i tirocini con inizio nel febbraio) e alla fine di marzo 2016 (per i tirocini con inizio a settembre).

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il periodo del tirocinio e il dipartimento a cui saranno assegnati. Una volta accettata l’offerta, essi saranno invitati a presentare tutti i documenti giustificativi, in particolare:
copia leggibile del passaporto o della carta d'identità;

copia dei diplomi o certificati ufficiali;

una prova o una dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo di candidatura e, ove necessario, una prova dell’esperienza professionale,

Dopo la convalida, l’Ufficio tirocini invierà ai candidati prescelti un contratto di tirocinio.

Qualsiasi altro documento facoltativo a sostegno della candidatura per un tirocinio, ad esempio referenze, può essere inviato unitamente ai documenti giustificativi.

I documenti giustificativi non devono essere inviati quando si effettua la candidatura online. Essi saranno richiesti se vi sarà un'offerta di tirocinio. In caso di mancata presentazione del fascicolo completo i candidati prescelti non saranno ammessi. Il candidato dovrà fornire prova di tutte le informazioni indicate nel modulo di candidatura (istruzione, esperienza professionale, conoscenza delle lingue). Occorre pertanto includere nel formulario di candidatura solo le informazioni per cui si dispone di documenti giustificativi.

È opportuno conservare una copia di tutti i documenti inviati all'Ufficio tirocini. I candidati sono pregati di non inviare gli originali dei certificati di laurea.

Tutte le domande devono contenere:
il modulo di candidatura debitamente compilato
il curriculum vitae
una lettera di motivazione
una copia del passaporto o della carta d'identità
un attestato ufficiale dell'istituto d'insegnamento superiore frequentato che certifichi l'obbligo, per il candidato, di effettuare un tirocinio nel quadro del corso di studi o per poter accedere all'esercizio di una professione, o la necessità di effettuare ricerche ai fini della tesi o di un dottorato
copia dei diplomi o certificati ufficiali
prova dell'esperienza professionale (ove richiesta)
una prova o una dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo di candidatura.

Nel fascicolo è inoltre possibile includere documenti giustificativi facoltativi quali referenze.

È opportuno conservare una copia di tutti i documenti inviati all'Ufficio tirocini. I candidati sono pregati di non inviare gli originali dei certificati di laurea.
Il fascicolo di candidatura completo deve essere inviato tramite posta elettronica in formato PDF:
Invia la candidatura

Indirizzo indicato nel profilo

Tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo indicato nel modulo di candidatura. I candidati sono pregati di informare l'Ufficio tirocini tramite posta elettronica in caso di modifica dell'indirizzo. Tale indirizzo sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà considerato il luogo di assunzione.

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il periodo del tirocinio e il dipartimento in cui questo si svolgerà. Se l'offerta è accettata, l'Ufficio tirocini invierà il contratto.

I candidati esclusi verranno informati tramite posta elettronica al termine della procedura di selezione. È possibile presentare una nuova candidatura nel corso del periodo di assunzione successivo.




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