domenica 5 luglio 2015

Pensione anticipata si pensa al sistema contributivo



Le ultime notizie sulla riforma delle pensioni 2015 vertono sul progetto per la pensione anticipata presentato da Tito Boeri, presidente INPS.

Il piano presentato da Tito Boeri al governo per la riforma delle pensioni ha lo scopo di consentire una maggiore flessibilità in uscita per permettere l’accesso alla pensione anticipata più facilmente.

I progetti di riforma pensioni vedono nuove forme di prepensionamento incentrate sulla flessibilità in uscita, così da smorzare le problematiche relative alla pensione dei lavoratori precoci e al prepensionamento in generale, moltiplicatesi con l'implementazione della Legge Fornero. Ma ovviamente il tutto ruota sui costi per lo Stato, la tenuta dei conti pubblici e il bilancio dell'INPS, in particolar modo dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul blocco della rivalutazione delle pensioni per il biennio 2012/23, ritenuto illegittimo e che ha quindi costretto l'esecutivo a intervenire e a concedere rimborsi parziali ai pensionati. Illustriamo dunque i punti principali del piano di Tito Boeri sul prepensionamento con uscita anticipata e flessibile.

L’obiettivo della riforma è di consentire una maggiore flessibilità in uscita trova tutti d’accordo in linea di principio, nel governo e nell’Inps, ma il punto da definire è quello delle risorse. Tutti d’accordo anche sul testo normativo in cui il nuovo intervento va emanato con la prossima legge di stabilità.

Boeri ha già bocciato, oltre all’ipotesi di staffetta generazionale, la proposta Damiano-Baretta per uscire dal lavoro a 62 anni di età e 35 di contributi con una penalizzazione dell’assegno del 2% l’anno fino ad un massimo dell’8% in quanto ritenuta troppo costosa per la finanza pubblica(8,5 miliardi a regime nel 2030). Così come ha fatto per la “quota 100”, ovvero la possibilità di uscire con un mix tra età e contributi, considerata ugualmente troppo pesante per le casse (costo stimato nel 2019 di 10,6 miliardi).

Il presidente dell’Inps ha indicato come «condivisibile» l’estensione della cosiddetta “opzione donna” anche agli uomini: l’assegno dato in anticipo rispetto all’età di vecchiaia è, in questo caso, calcolato tutto con il metodo contributivo. Probabilmente saranno però rivisti sia l’età anagrafica, sia il minimo di contributi necessari (57 e 58 anni, rispettivamente per le dipendenti e per le autonome, oltre a 35 anni anni di contributi).

Altro punto più volte rimarcato dal presidente dell’Istituto è quello di offrire un aiuto contro la povertà in particolare per i lavoratori tra i 55 e i 65 anni che restano disoccupati e che non hanno ancora i requisiti per andare in pensione. Ma, anche in questo caso, non irrilevante resta la questione risorse.

In ogni caso il cardine di tutto è la flessibilità in uscita con penalità, o meglio uscita anticipata con ricalcolo della pensione col contributivo. In sostanza sarà possibile la pensione anticipata con almeno 35 anni di contributi e con un'età minima compresa tra 57 e 62 anni (qualcosina in più per gli autonomi), e la penalità sarà appunto dovuta al ricalcolo della pensione col sistema contributivo per tutti quei lavoratori che sono nel regime misto retributivo-contributivo. Dunque a quanto pare sarà una scelta degli interessati al prepensionamento, come già accade con l'Opzione Donna, a questo punto estesa anche agli uomini.

Un parziale ricalcolo della pensione col contributivo nel progetto di riforma proposto da Boeri dovrebbe anche riguardare i pensionati che, grazie al retributivo, prendono ora un assegno elevato e potrebbero subire una riduzione come "contributo di solidarietà".

Infatti, come affermato dal presidente dell'INPS, una riduzione delle pensioni calcolate col retributivo è inevitabile perché se si decide di dare l'opportunità della pensione anticipata "le pensioni devono essere più basse (se no il maggiore costo) graverà sui giovani".

Infine, Boeri propone anche una sorta di prestito pensionistico per i lavoratori ultra 55enni che restano disoccupati a pochi anni dalla pensione e senza possibilità di trovare in tempi utili un nuovo impiego.

Insomma, purtroppo per i tanti lavoratori pensionandi in attesa di aggiornamenti, le notizie non sembrano affatto positive perchè è chiaro che nei palazzi romani ci si stia sempre più orientando a progetti che porteranno a importanti riduzioni, che forse toccheranno anche chi la pensione già la sta prendendo.

La soluzione che sembra più accessibile per quel che riguarda il lato economico della manovra e la sua sostenibilità sembra essere quella del sistema contributivo: permettere un pensionamento anticipato fronte di un assegno ridotto ricalcolato interamente con il sistema contributivo.

La soluzione che sembra più accessibile per quel che riguarda il lato economico della manovra e la sua sostenibilità sembra essere quella del sistema contributivo: permettere un pensionamento anticipato fronte di un assegno ridotto ricalcolato interamente con il sistema contributivo.



giovedì 2 luglio 2015

Programma Garanzia Giovani: i chiarimenti dell’INPS



A seguito dell’ampliamento della sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale;, l’INPS ha emanato la circolare n. 129 del 26 giugno 2015 con cui fornisce precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo, comunicando altresì, che è stato reso cumulabile con altri incentivi all’assunzione.

Nella circolare n. 129 del 26.6.2015 l’INPS illustra la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica in materia di incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (Programma “Garanzia  Giovani” ) e fornisce indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.

Con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 era stata, infatti ampliata la sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi; Inoltre il bonus è stato reso cumulabile con altri incentivi e sono state ampliate le possibilità di fruizione per le agenzie di somministrazione. Non è stata inclusa invece la possibilità di usufruire del bonus della Garanzia Giovani per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.

Con il decreto del 28 maggio 2015 è stata poi riconosciuta la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche oltre i limiti  previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 18 .12. 2013, sugli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la circolare del 26 giugno l’INPS fornisce precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo.

La normativa ha previsto l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. E’ rimasta esclusa invece la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.

Con la suddetta circolare l’INPS ha fornito precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo. Inoltre indica che il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.




lunedì 29 giugno 2015

Jobs Act: novità e nuove regole per il contratto a tempo parziale



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, cambiano le regole per i contratti di lavoro a tempo parziale.

La riforma ha introdotto un limite allo svolgimento del lavoro supplementare nonché la possibilità per le parti di concordare clausole flessibili ed elastiche nel caso di mancata previsione di una disciplina da parte del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. E’ stato poi introdotto il diritto o la preferenza nella trasformazione dal full-time in part-time in ipotesi di patologie che toccano il lavoratore o i familiari e la possibilità di chiedere tale trasformazione in luogo del congedo parentale.

Il Decreto di riordino delle tipologie contrattuali modifica in parte la normativa sul contratto di lavoro a tempo parziale, anche se ripropone sostanzialmente l’attuale disciplina del confermando il ruolo della contrattazione collettiva e prevedendo alcune nuove clausole elastiche (che consentono al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa) e flessibili (che consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa).

Il decreto legislativo ha lasciato invariata la previsione delle diverse tipologie di part-time:

a) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: se la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

b) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: se l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

c) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto: se si svolge secondo una combinazione delle regole del part-time orizzontale con quello verticale.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Dunque il contratto a tempo parziale può prevedere tanto una riduzione dell’orario di lavoro nella giornata lavorativa o lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno.

Il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti, purché entro il limite del tempo pieno (orario normale di lavoro, o eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati) e non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La nuova disciplina è intervenuta a regolare l’ipotesi di mancata previsione della disciplina del lavoro supplementare da parte dei contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 15 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Si precisa che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, il decreto stabilisce che egli non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento e che il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Interessante la novità che prevede la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale al posto del congedo parentale ancora spettante, purché lo faccia una sola volta e con una riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Le clausole flessibili sono quelle che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; le clausole elastiche, invece, consentono un aumento della durata della prestazione lavorativa.

I contratti collettivi possono determinare le condizioni e le modalità per l'esercizio del potere di variazione della collocazione temporale della prestazione rispetto a quella concordata inizialmente con il lavoratore, introducendo una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico.

La contrattazione collettiva stabilisce:
- le condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

- le condizioni e le modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;

- i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.

Altro intervento della nuova disciplina riguarda l’attribuzione del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale a soggetti che si trovano in delicate condizioni di salute.

Tale diritto spetta:

1) Ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

E’ poi riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

1) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale d’invalidità̀ pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

2) Nel caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap.



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