martedì 16 febbraio 2016

Lavoro accessorio per il 2016: precisazioni, limiti e casi particolari



Con lavoro accessorio si è intende quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti voucher lavoro per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore) nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.

Il limite però che si può ricevere da ogni singolo committente, se impresa commerciale o professionista, è di 2mila euro netti. Il limite di compensi per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è pari a 3mila euro.

Ciascun 'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente dall'INPS, ha un valore netto in favore del lavoratore di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi garantiti :
· il compenso per il lavoratore,
· la copertura previdenziale INPS (pensione) e
· quella assicurativa presso l'INAIL.

Con un messaggio l'Inps è intervenuto con importanti precisazioni in materia di lavoro accessorio    specificando in particolare alcune categorie di soggetti committenti che non rientrano nella definizione di imprenditori commerciali. Per questi soggetti non vale il limite di 2000 euro annui con cui possono retribuire   ogni lavoratore   attraverso voucher lavoro.

In particolare il documento recita :" In linea generale, dunque, l'espressione "imprenditori"risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall'art. 2082 e segg. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.

A titolo non completo si indicano i seguenti soggetti:
Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
Ambasciate;
Partiti e movimenti politici;
Gruppi parlamentari;
Associazioni sindacali;
Associazioni senza scopo di lucro;
Chiese o associazioni religiose;
Fondazioni che non svolgono attività d'impresa;
Condomini;
Associazioni e società sportive dilettantistiche;
Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..

Si ribadisce cosi che il limite di 2000   euro netti    trova dunque applicazione per ciascun lavoratore che svolge prestazioni   nei riguardi sia di iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell'ordine, sia di titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all'INPS   presso la Gestione Separata.

La specificazione nel testo sul fatto che l'elenco non "esaustivo   evoca la possibilità che   la materia lasci aperti altri dubbi sulla definizione dei soggetti   committenti interessati.

Saranno quanto mai utili chiarimenti generali su vari aspetti di questo particolare istituto, già annunciati da più parti . Va ricordato infatti che il lavoro accessorio non è regolato da uno specifico contratto di lavoro e il suo sempre maggiore utilizzo   porta molte storture   e qualche iniquità.

Sul fronte delle modalità di acquisto dei buoni lavoro, è stato introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori o liberi professionisti di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.

L’acquisto dei buoni-lavoro (voucher) cartacei può avvenire presentando la propria tessera sanitaria o di codice fiscale o carta di identità elettronica presso i seguenti concessionari:

Uffici Postali del territorio nazionale, esclusivamente per i committenti non imprenditori né liberi professionisti ( ad es. privati) con una commissione di 2,5 euro + IVA per ogni emissione fino a 25 voucher ( ripetibile fino a 5mila euro giornalieri);

per tutti i committenti presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (tabaccai) con un addebito di 1,70 euro per ogni acquisto fino a un massimo di mille euro per pagamenti in contanti ; fino a 5.000,00€ per pagamenti con carte di credito per singolo Codice Fiscale;

per tutti i committenti presso gli sportelli bancari abilitati con addebito di 1 euro di commissione, con un massimo di 5mila euro giornalieri.

Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

E' vietato ricorrere al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. In un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 25 dicembre 2015, saranno individuate specifiche deroghe.

Per i buoni già richiesti alla data del 25 giugno 2015 si applicheranno fino al 31 dicembre 2015 le previgenti disposizioni che prevedevano un ricorso al lavoro accessorio nel limite dei € 5000 (5060 netti) per la totalità dei committenti e di € 2.000 per ciascun singolo committente.



lunedì 8 febbraio 2016

Rimborsi del 730 vediamo quando scatteranno i controlli preventivi



In vista dell'invio del nuovo 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate sfrutta ogni momento per fornire indicazioni a rendere le attività di gestione delle dichiarazioni sempre più limpide. Infatti, alcuni chiarimenti significativi sono arrivati in riferimento al tema della richiesta dei rimborsi Irpef in busta paga.

Dal 2016 i controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate devono essere ultimati entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (vale a dire il 7 luglio) o dalla data di invio se è stata spedita successivamente. Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di invio se è stata spedita successivamente.

L'Agenzia può effettuare controlli preventivi sul 730 presentato direttamente dal contribuente o tramite sostituto d'imposta con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza (rispetto ai criteri che saranno definiti dalle Entrate) o determinano un rimborso oltre i 4mila euro.

I controlli preventivi quindi scattano di fronte ad irregolarità sospette o a rimborsi eccessivi (sopra i 4 mila euro). La procedura può essere automatizzata o far seguito a verifica di documentazione integrativa.

L'Agenzia ha chiarito che gli elementi di discordanti saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all'entità delle modifiche o integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.

Il controllo preventivo sui rimborsi di importo superiore a 4mila euro potrà essere effettuato anche a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico. Pertanto non diventa più decisiva la presenza dei familiari a carico per far scattare i controlli e posticipare quindi l'erogazione di un rimborso da 730 oltre i 4mila euro.

A seguito delle modifiche introdotte dall'ultima legge di Stabilità, il blocco del rimborso scatterà «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata». Per esclusione, il controllo preventivo non dovrebbe avvenire se il credito Irpef deriva da un 730 precompilato accettato senza modifiche. Allo stesso tempo, anche la presentazione del modello 730 a credito tramite un Caf o un abilitato che appone il visto di conformità dovrebbe consentire il rimborso Irpef immediato in busta paga. Una conferma in tal senso arriva anche dalle istruzioni al 730/2016: «I controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all'apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta».

Il blocco del rimborso scatterà “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata”.

Ne consegue che il controllo preventivo non dovrebbe avvenire se il credito Irpef deriva da un 730 precompilato accettato senza modifiche. Allo stesso tempo, anche la presentazione del modello 730 a credito tramite un Caf o un abilitato che appone il visto di conformità dovrebbe consentire il rimborso Irpef immediato in busta paga.

Ovviamente in presenza di elementi poco congrui e che facciano partire l'indagine preventiva, per il contribuente scatterà il blocco del rimborso richiesto. Solo al termine dei controlli e se non saranno riscontrate anomalie, la situazione tornerà alla normalità.



domenica 7 febbraio 2016

Naspi a chi spetta e come si calcola

 
 

E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.
Con la Naspi dal 2016 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

Requisiti:
La nuova indennità di disoccupazione Naspi verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà dal 2015 l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

La Naspi spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione;
• se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati;
• possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

Durata e calcolo importo retribuzione al mese:
La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La sua durata, secondo quanto previsto dal Jobs Act , dura nel 2016 per 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.

Per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.

Naspi calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese per l'anno 2015. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.

Riduzione indennità progressiva a partire dal primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito. Dal 2016, la riduzione dell'assegno è a partire dal 91° giorno.

Domanda online:
Per presentare la domanda NASPI 2016 INPS per gli eventi di disoccupazione occorsi dopo il 1° maggio, i lavoratori devono:
compilare e inviare il modulo domanda naspi 2016 direttamente online, se dispongono del pin dispositivo inps, al seguente percorso: home > servizi online > elenco di tutti i servizi  > servizi per il cittadino> invio domande prestazioni a sostegno del reddito (sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > naspi.
far compilare e inviare il modello di domanda a patronati o intermediari autorizzati ad inviare le richieste inps per via telematica.

Come funziona per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari?
Naspi ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la nuova disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Questo è quanto confermato e ribadito il ministero del Lavoro con l'interpello 13/2015, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.

Pertanto, la NASPI in base al Dlgs 22/2015 conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l'indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.

Circa invece la possibilità di percepire l'indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha l'obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.

Lavoratori stagionali
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, licenziato dal Governo nella seduta del CdM dell'11 giugno 2015, è intervenuto a fissare:
• Nuovi requisiti e condizioni per l'autorizzazione della CIG e CIGS
• Fondi di solidarietà,
• Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,
• Assegno di ricollocazione ASDI;
• Salvaguardia per i lavoratori stagionali.
La Naspi stagionali è solo per l'anno 2016 e solo per il settore turismo.
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