domenica 21 febbraio 2016
Tfr: istruzioni per chi cambia lavoro
Per chi cambia lavoro, la Covip (Commissione di vigilanza dei fondi pensione) ha definito le procedure che il datore e il lavoratore devono attivare in merito alla destinazione del TFR. Ecco come gestire il TFR in caso di dimissioni volontarie del lavoratore che cambia azienda: i doveri del nuovo datore di lavoro e del dipendente.
In caso di assunzione di un dipendente proveniente da un’altra azienda, nella quale era impiegato con contratto a tempo indeterminato, uno degli aspetti da gestire è il Trattamento di Fine Rapporto. A definire le procedure di destinazione dell’accantonamento del TFR alle quali sono chiamati il vecchio e il nuovo datore di lavoro, nonché il dipendente interessato, è la COVIP (Commissione di vigilanza dei fondi pensione).
Il nuovo datore di lavoro dovrà richiedere al nuovo assunto una dichiarazione che attesti la scelta effettuata in tema di TFR nei precedenti rapporti lavorativi:
se ha destinato il TFR ad una forma di previdenza complementare;
se è stato lasciato in azienda.
Il vecchio datore dovrà invece fornire una dichiarazione che confermi la scelta effettuata dal dipendente, da allegare alla dichiarazione fornita dal lavoratore stesso. Qualora non fosse possibile ottenere tale dichiarazione, il lavoratore potrà documentare la scelta effettuata presentando la copia del modulo sottoscritto a tempo debito, o del modulo di adesione ad un fondo pensione.
Dovrà comunicare al lavoratore le opzioni disponibili per il TFR;
fornirgli l’apposito modulo se, nei precedenti rapporti, ha destinato il TFR alla previdenza complementare e successivamente ha perso i requisiti per parteciparvi, senza riscattare la propria posizione;
conservare la sua dichiarazione, rilasciandogliene copia controfirmata;
attestarne la scelta al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore:
deve consegnare al nuovo datore di lavoro la dichiarazione relativa alla scelta di destinazione del proprio tfr operata nei precedenti rapporti lavorativi
deve confermare o indicare una scelta, tra le opzioni possibili, per la destinazione del TFR.
Le opzioni possibili
Ecco le opzioni per la destinazione del tfr, tra le quali possono orientarsi i lavoratori che iniziano un nuovo rapporto di lavoro.
Chi nei precedenti rapporti di lavoro aveva mantenuto il tfr in azienda, può confermare questa scelta oppure, all’assunzione o in qualsiasi altro momento, decidere di destinare il tfr ad un fondo pensione.
Chi nei precedenti rapporti di lavoro aveva destinato il tfr ad un fondo pensione e, cessato quel rapporto di lavoro, ha riscattato interamente la posizione individuale, deve attestare di aver completato questa procedura. Inoltre, entro 6 mesi dall’assunzione, deve di nuovo scegliere la destinazione per il proprio tfr. Nel caso in cui non faccia la sua scelta entro questo termine, dal mese successivo il tfr sarà destinato integralmente al fondo pensione negoziale o, in mancanza di esso, all’apposito fondo istituito presso l’Inps (FondInps), mentre la parte maturata nei primi 6 mesi di lavoro resterà in azienda.
Per il lavoratore che ha destinato l’intero tfr ad un fondo pensione e non ha poi riscattato la posizione individuale al termine dell’impiego, ci sono due opzioni. E’ possibile che la scelta fatta in precedenza resti valida anche per il nuovo datore. Se invece il nuovo rapporto di lavoro fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo pensione, entro 6 mesi il lavoratore dovrà obbligatoriamente indicare la sua scelta.
Gli effetti di questa decisione saranno validi a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui non faccia la sua scelta entro questo termine, il tfr che matura a partire dalla data dell'assunzione verrà destinato integralmente al fondo pensione negoziale o, in mancanza di esso, al fondo istituito presso l’Inps (FondInps).
Chi aveva destinato una parte del tfr ad un fondo pensione e non lo ha riscattato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, può mantenere questa opzione, nella stessa misura, se il contratto nazionale di lavoro applicato è lo stesso o se quello nuovo lo consente. La parte rimanente del tfr resta in azienda. Il lavoratore può anche scegliere di destinare integralmente il tfr al fondo prescelto. In ogni caso, entro 6 mesi dovrà indicare la forma pensionistica scelta, con effetto dalla data dell'assunzione. Se non lo fa entro questo termine, il tfr – dalla data di assunzione – andrà integralmente al fondo pensione negoziale o, in mancanza di esso, al fondo istituito presso l’Inps (FondInps).
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Offerte di lavoro per informatici: requisiti, figure ricercate e istruzioni per candidarsi
Ci sono nuove opportunità di lavoro per informatici, ecco le posizioni aperte, quali sono i requisiti e le modalità per candidarsi.
L’Agenzia per il Lavoro Articolo1 ha aperto le selezioni per la ricerca di 60 risorse in vista di nuove assunzioni a Roma e a Milano per conto di aziende importanti nel mondo dell’Information Technology.
La ricerca non ha un ambito ben delineato, ma diverse sono le figure ricercate sia tra laureati che giovani senza esperienza a seconda delle posizioni aperte.
I profili che attualmente sono stati segnalati ai fini della ricerca e dell’assunzione nell’Information Technology sono i seguenti:
Project Manager;
Sistemisti Applicativi;
Sviluppatori Web;
System Engineer;
Programmatori Java;
Business Analyst;
ICT Consultant esperti SAP.
I candidati che, in possesso dei requisiti di seguito riportati, supereranno le selezioni, verranno assunti direttamente dall’azienda.
I requisiti cambiano in base alla posizione per cui si presenta la propria candidatura, ma quelli di ordine generale sono in linea di massima i seguenti:
laurea in Ingegneria informatica o corso di laurea breve in Informatica;
conoscenza della lingua inglese;
esperienza pregressa nel ruolo di oltre 3 anni, certificata.
Come abbiamo detto in precedenza, per alcune posizioni non è necessario il requisito della laurea, è questo il caso del profilo da Sviluppatore Web.
Per la figura Business Analyst, invece, è sufficiente l’esperienza di un anno.
Per inviare la propria candidatura è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo roma-centro@articolo1.it o micentro@articolo1.it, ovviamente qualora le posizioni aperte risultano rispondenti alle proprie caratteristiche
L’Agenzia per il Lavoro Articolo1 è una società italiana specializzata nel settore delle Risorse Umane ed autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel settore IT, le figure maggiormente richieste dal mercato del lavoro sono professionisti Sap, sviluppatori di applicazioni web, amministratori di sistema e software engineer. Le figure professionali del settore IT sono profili particolarmente elastici che vengono richiesti in modo trasversale da tutti i comparti e da aziende di diverse dimensioni (dalle piccole imprese, alle grandi multinazionali). Le richieste di queste figure sono aumentate in modo rilevante nel settore bancario e in quello assicurativo. L’Information Technology rappresenta un’ottima opportunità per coloro che avendo una formazione specializzata si introducono nel mondo del lavoro. Dal punto di vista delle aziende, l’informatizzazione raffigura un valore competitivo che permette di tagliare i costi e aumentare l’efficienza.
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giovedì 18 febbraio 2016
Indennità di disoccupazione: NASpI e risoluzione consensuale
Vediamo i chiarimenti del Ministero del lavoro sull'indennità NASPI a seguito di risoluzione consensuale in aziende al disotto dei 15 dipendenti (d.lgs.22/2015)
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha rilasciato questo parere a seguito di una richiesta di chiarimenti sulla possibilità di vedersi riconoscere l’indennità di disoccupazione NASpI per il lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, ed ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.
Questa conclusione è dovuta a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 22/2015 che stabilisce letteralmente che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero).
Quindi viene chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 cpc. Ciò in base all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa «preventiva» prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disciplina che si applica (art. 18 della legge n. 300/1970) ai datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.
Quindi la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione.
Il principio del decreto legislativo 22/2015 nel ridisegnare il perimetro di tutela nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro ha del resto inteso tutelare, con la concessione dell'ammortizzatore sociale di disoccupazione, i soli lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, con ciò ribadendo un principio storicamente presente da sempre nella disciplina legislativa dell'indennità di disoccupazione. La perdita involontaria del rapporto di lavoro, in altri termini, non può essere riconosciuta nei casi in cui la risoluzione del rapporto, seppur sorta per decisione unilaterale del datore di lavoro, venga ricomposta consensualmente in esito alla procedura di conciliazione per le controversie di lavoro prevista dal codice di rito.
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