mercoledì 16 marzo 2016

Certificazione Unica 2016: novità ed istruzioni


Il processo di modifica della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è ancora in corso e ne è prova il nuovo modello di CU 2016 che, da quest’anno, risulta sdoppiato in CU sintetico e CU ordinario. La CU 2016 contiene importanti, modifiche rispetto al 2015. Il contribuente che nell'anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel CUD o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica "il casellario delle pensioni"), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730 o il Modello UNICO, a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte. Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell'anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).

La prima manifesta novità è la presenza di un doppio modello. Da quest’anno i sostituti d’imposta saranno chiamati, con riferimento ai redditi del 2015, ad elaborare due distinte certificazioni.
Nel dettaglio i sostituti dovranno procedere a rilasciare ai lavoratori interessati, una certificazione denominata “CU Sintetico”.

Le certificazioni dovranno essere trasmesse Agenzia delle Entrate con la novità che i flussi telematici inviati non saranno equivalenti al modello CU sintetico rilasciato al sostituito. Al contrario, così come chiarito nelle istruzioni, il modello trasmesso conterrà maggiori informazioni – includendo una serie di dati trasmessi, sino allo scorso anno, mediante la presentazione del modello 770 Semplificato - e sarà denominato “CU Ordinario”.

Di seguito si riportano alcune delle novità più significative:

l’obbligatorietà di riportare sempre il codice fiscale del coniuge del sostituito, ancorché non a carico, nell’apposita sezione dei familiari. Tale dettaglio permette di risolvere la problematica di compilazione del modello 730 precompilato, riscontrata lo scorso anno, laddove in casi analoghi risultava necessario intervenire manualmente, al fine di indicare nel modello dichiarativo, il codice fiscale del coniuge non a carico;

risulta sdoppiata la casella relativa ai redditi di lavoro dipendente, in modo da dare distinta evidenza di quanto erogato in relazione a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispetto ad eventuali erogazioni inerenti rapporti a tempo determinato. Con l’aggiunta di tale distinzione scompare la casella, presente nel vecchio modello, necessaria per indicare la natura del rapporto, a tempo indeterminato o determinato. Attraverso tale modifica, peraltro, non è più necessario, nei casi di certificazioni contenenti entrambe le tipologie, procedere con la predisposizione del cosiddetto “multi-modulo”;

la necessita di indicare, mediante l’apposizione del codice 2, all’apposita casella 11, denominata “Casi particolari”, se sono presenti giorni per i quali non spettano detrazioni d’imposta;

il dettaglio degli oneri da indicare nella sezione “Oneri deducibili”, mediante l’apposizione di appositi codici da rilevare dalla tabella L, annessa alle istruzioni;

l’inclusione nella sezione “Altri dati” della casella 477, necessaria al fine di indicare la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione (c.d. Qu.I.R.), prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi.

Per il modello della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2016, vediamo le novità.

Nella sezione “Tipo di dichiarazione”, la casella “Dichiarazione integrativa” deve essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate.

La Legge di stabilità 2015, a commi 634-636, stabilisce infatti che l’Agenzia fornisca al contribuente elementi e informazioni su:

ricavi o compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione imputabili al contribuente stesso e la stima dei predetti elementi, anche basandosi sui beni acquisiti o posseduti;

agevolazioni, deduzioni o detrazioni imputabili al contribuente stesso, crediti d'imposta, anche non spettanti.

Nella sezione “Firma della dichiarazione”, la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che comunicazioni su possibili anomalie, presenti nella sua dichiarazione o nei dati dichiarati dallo stesso negli studi di settore, siano inviate direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione telematica dei dati. 

È stata quindi inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” che andrà barrata dal professionista nel caso in cui accetti di ricevere queste comunicazioni telematiche.

Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

È riconosciuta la detrazione del 19 % delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro e resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Si ricorda che questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.

È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale decreto sarà emanato ogni anno entro il 31 dicembre tenendo conto degli importi medi, delle tasse e dei contributi delle università statali.

Sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;

È prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio,

È prorogata la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

È prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelle sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

È aumentato a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%, mentre prima era 2.065 euro.

Sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che regolamenta tale credito è stata revisionata dal decreto internazionalizzazione (decreto legislativo n. 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. Ed in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto nel 2015 agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assistere il contribuente nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.

Se si intende correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016, è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata sia per il rigo RV6 (addizionale regionale) sia per il rigo RV14 (addizionale comunale).

sabato 12 marzo 2016

Integrazioni salariali, le sedi INPS competenti


L’integrazione salariale è una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente. La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015.

L’assegno di solidarietà è un trattamento previsto in caso di contratti di solidarietà, stipulati in base ad accordo sindacale per evitare licenziamenti, con una riduzione media oraria non superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, e non superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo in cui si applica il contratto di solidarietà. Attenzione: questo ammortizzatore sociale è garantito a partire dallo scorso primo gennaio solo per le aziende sopra i 15 dipendenti, mentre le imprese fra i cinque e i 15 dipendenti invece si parte il prossimo 1 luglio 2016. La domanda va presentata entro sette giorni dall’accordo collettivo aziendale di solidarietà, la riduzione di attività deve iniziare entro il 30esimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Mentre l’assegno ordinario è riservato alle imprese con almeno 15 dipendenti, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal primo gennaio 2016, per le causali che danno diritto alla cassa integrazione per riorganizzazione e crisi aziendale. E’ previsto a partire dallo scorso primo gennaio 2016, la domanda si presenta non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa. In caso di presentazione tardiva, il trattamento viene corrisposto dal lunedì della settimana precedente a quella di presentazione.

Con la circolare n. 7 del 20 gennaio 2016 l’INPS ha quindi fornito le istruzioni per l’individuazione delle strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda. E ha fornito istruzioni amministrative ed operative per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie, regolata dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente.

Per una istanza di CIG Ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri.

Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.

Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva.

Se il Cantiere non è qualificabile come Unità produttiva, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda. In tali fattispecie, per l’istruttoria delle domande relative ad eventi meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps competente alla trattazione della domanda.

La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina secondo i criteri illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015. Si precisa tuttavia che   le domande già prese in carico da una Sede saranno definite  dalla Sede  stessa.

Quanto ai soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda, i Direttori di Sede hanno l’esclusiva competenza, ferma restando la possibilità che, per ragioni di carattere operativo-funzionale, di delegarne formalmente la trattazione alla dirigenza di sede.

Infine, fino all’adozione del previsto decreto ministeriale, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, continuano ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissione Provinciali.

Asso Contact nuove regole per i call center niente chiamate di domenica e festivi



L'Assemblea Nazionale di Asso contact ha approvato il Codice Etico che deve regolamentare e dare qualità all'attività dei Call Center in Outsourcing. È possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 10 alle 19. Niente chiamate la domenica e i festivi «salvo le eccezioni dovute al regolare adempimenti dei servizi».

Inoltre il codice etico approvato dall’Associazione nazionale dei contact center in outsourcing stabilisce nuove regole di comportamento e punta su quattro principi guida: «competenza, partnership, impegno e informazione», ispirandosi ai valori di «qualità e affidabilità, etica, sostenibilità, rispetto e prevenzione delle controversie».

Comunque rimane elevato il rischio di ricevere telefonate per tutto il giorno, festivi compresi, da parte di chi vende contratti per la telefonia mobile e fissa, oppure per luce e gas. A certificare l’invadenza dei call center nella vita dei cittadini ci pensa l’articolo 8 del documento nonostante nella premessa ci sia scritto: «I contatti telefonici con il consumatore devono sempre essere effettuati in modo e in orario ragionevole come precisato nel proseguo dell’articolo per evitare che risultino invadenti e adottare gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto senza insistere per la prosecuzione della conversazione nel caso l’interlocutore esprima, a qualunque titolo, una volontà contraria”.

Roberto Boggio, presidente di Asso Contact e direttore generale per l’Europa di Transcom, ha spiegato i motivi del codice etico, sottolineando: «Vogliamo dare qualità al settore che deve essere riconosciuto come una vera industria. E la qualità deve partire anche dai nostri soci che devono rispettare una sorta di galateo, di codice di comportamento e di buona educazione che può guidare la qualità dei servizi e guidare i committenti a un lavoro di qualità». Tra le norme più importanti del documento «non vogliamo ad esempio disturbare i cittadini negli orari più strani e avere una frequenza di contatto che sia regolamentata, magari senza richiamarli 100 volte in una settimana. E non telefonare dopo certi orari». In altre parole si tratta di «regole semplici – ha aggiunto Boggio - che tutti noi vorremmo fossero applicate quando ci mettiamo nei panni di un consumatore», i rapporti col cliente vanno portati avanti in modo tale da "evitare che risultino invadenti", ed è necessario migliorare il più possibile la professionalità degli operatori, di modo tale da poter gestire chiamate e rapporti commerciali più complessi.

Tra le innovazioni tecnologiche più dirompenti del settore dei call center, Boggio parla di «uno spostamento di volumi dal “voice” al “non voice”, cioè di tutti i servizi automatici che vanno a sostituire gli operatori con servizi che possono essere svolti telefonicamente da risponditori automatici». Questi ultimi in pratica «vanno a interrogare dei data base, creano interazioni molto sofisticate e che possono vedere le telefonate più semplici essere sostituite dalla macchina - osserva l’esperto -. Ma questo non vuol dire che spariranno i centralinisti ma ci devono essere telefonate più complesse che richiederanno maggiore professionalità. Quindi gli operatori che devono essere più formati.

Durante l’assemblea di Asso Contact è emerso tra l’altro che gli incentivi alle start up causano distorsione del mercato. «Esistono incentivi alle start up in alcune regioni che hanno un valore elevato - ricorda Boggio -. Se oggi l’80 per cento dei costi è la forza lavoro, questo finisce per determinare una distorsione della competitività quando le start up abbattono i costi del lavoro in modo non sostenibile dalle altre imprese del settore». Questo «determina instabilità che il governo e il Parlamento hanno voluto calmierare attraverso la clausola sociale - precisa -. Che comunque non è la soluzione per sviluppare crescita nei call center, ma in un momento di crisi e di instabilità, la clausola sociale diventa elemento di stabilizzazione».

Le nuove regole devono rispondere alla gentilezza e buona educazione obblighi per gli operatori dei Call Center.

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