domenica 1 maggio 2016

CCNL: successione e modifiche peggiorative


Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è la norma che definisce le regole del rapporto di lavoro: si tratta di norme concordate, esito di una contrattazione tra le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro. Questa contrattazione è detta contrattazione collettiva. Di norma i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro regolano sia gli aspetti normativi del rapporto di lavoro, sia quelli di carattere economico. Una parte, inoltre, è destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale esistente tra le organizzazioni che hanno sottoscritto l’accordo e le Associazioni datoriali, oltre che ai rapporti interni alle aziende tra i rappresentanti dell’impresa e quelli sindacali.

I CCNL servono a determinare il contenuto che regola i rapporti di lavoro nel settore di attività di appartenenza dell’azienda e a disciplinare le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso.

I contratti collettivi sono qualificabili come contratti di diritto comune non esplicanti efficacia verso i terzi e con efficacia vincolante limitatamente:
alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato;
ai soggetti iscritti alle stesse associazioni (in virtù del mandato rappresentativo conferito dal lavoratore e dal datore con l'iscrizione alle rispettive associazioni sindacali);
ai soggetti che, pur non essendo iscritti, vi abbiano aderito anche solo implicitamente.

La normativa vigente consente che un nuovo contratto collettivo di lavoro possa introdurre modifiche peggiorative al rapporto di lavoro. Gli unici limiti a questa possibilità sono il principio della intangibilità della retribuzione e la salvaguardia dei diritti quesiti. Tuttavia, occorre considerare che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono ordinari contratti di diritto comune e che quindi possono vincolare solamente i lavoratori iscritti al sindacato che gli ha “firmati”. I lavoratori non iscritti a quel sindacato possono comunque aderire all’accordo, cosa che può avvenire anche tacitamente. In mancanza di un CCNL di riferimento, nella disciplina del rapporto di lavoro si applicano infatti le norme di legge ordinaria, ovverosia il Codice Civile.

Quindi è possibile che un contratto collettivo sopravvenuto introduca, con efficacia vincolante per tutti, una disciplina peggiorativa del rapporto di lavoro,  infatti la legge ammette che un nuovo contratto collettivo di lavoro introduca modifiche peggiorative al rapporto di lavoro.

Da qualche tempo sembra essere più diffuso il fenomeno del datore di lavoro non iscritto ad alcuna associazione imprenditoriale. Questa scelta è spesso dettata da motivi pratici più che ideologici, poiché la non iscrizione comporta la inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che sono ordinari contratti di diritto privato e, come tali, si applicano solamente alle parti stipulanti e ai soggetti da esse rappresentati.

Nel caso in cui il datore di lavoro, pur non essendo iscritto ad alcuna associazione imprenditoriale, abbia di fatto applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro, i lavoratori avranno diritto alla applicazione di tale contratto. Tuttavia, al di fuori di questo caso, se il datore di lavoro non è iscritto alle associazioni imprenditoriali, il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge, e i lavoratori non potranno invocare alcuna normativa contrattuale.

Il datore di lavoro può recedere dal CCNL applicato e adottarne un altro senza consultare il lavoratore?
Si. La Giurisprudenza  ha stabilito che la modifica del rapporto di lavoro può avvenire anche in assenza delle rappresentanze sindacali senza che ciò comporti una violazione dei diritte dei lavoratori. Il contratto collettivo come già esposto si configura come una fattispecie di diritto comune e, pertanto, qualora non sia previsto un limite temporale alla sua efficacia, è concesso alle parti di recedere anche unilateralmente. Il lavoratore anche quando non consultato deve sempre essere messo al corrente della modifica del CCNL applicato in azienda

Ma il contratto collettivo non ha una durata di 3 anni? Si, ma validità ed efficacia sono concetti giuridici distinti, ovviamente collegati, ma comunque non coincidenti. Senza addentrarci in argomentazioni giuridiche che esulano dalla presente, basilare, trattazione è opportuno far presente che la validità concerne la conformità dell'atto alle regole legali (sia di carattere generale, sia specificamente dettate per il tipo di atto) che lo disciplinano, mentre l'efficacia attiene all'attitudine dell'atto a sortire gli effetti di cui è capace.

E’ ovvio che un contratto collettivo “scaduto” sarà privo di efficacia eccezion fatta per la parte normativa. Il datore può utilizzare un CCNL che includa condizioni peggiorative rispetto a quello adottato precedentemente? Si, ma le modifiche peggiorative non si applicano ai lavoratori già in forza nell’azienda prima dell’adozione del nuovo CCNL. Si ipotizzi ad esempio che il datore in data 1 settembre 2014 decida di adottare un nuovo contratto collettivo con retribuzioni inferiori per i vari livelli di inquadramento rispetto a quelli utilizzati prima. Ne consegue che i nuovi trattamenti economici verranno applicati ai dipendenti assunti dal 1 settembre in poi, mentre i vecchi dipendenti hanno diritto a ricevere la medesima retribuzione.

Quali sono i vantaggi nel mutare un contratto collettivo applicato in azienda?
Molteplici. Innanzitutto le disposizioni del nuovo contratto troveranno applicazione nei confronti del personale assunto dopo la variazione. In secondo luogo i CCNL offrono strumenti differenti e peculiari che li differenziano uno dall’altro (si pensi ai servizi che offerti dagli Enti Bilaterali o dai Fondi interprofessionali di formazione continua che fanno riferimento alle medesime parti sindacali firmatarie del CCNL) che non devono essere sottovalutati e che rendono un contratto più appetibile rispetto ad un altro. Ricordiamo inoltre che al di fuori dei diritti quesiti (cioè diritti già entrati nella sfera giuridica del lavoratore e quindi immutabili) il nuovo CCNL applicato in azienda può apportare mutamenti anche al trattamento complessivo dei lavoratori assunti in precedentemente alla variazione.

Come ottenere e restituire un prestito con la pensione


Fino a qualche anno era difficile che un pensionato potesse richiedere ed ottenere un prestito. Infatti, questa operazione era possibile soltanto ai lavoratori in attività. Con l'aumento dell'età media gli istituti bancari hanno deciso di rivolgersi anche a questa fetta di mercato, predisponendo dei prodotti mirati. In questo articolo viene spiegato come un titolare di pensione può richiedere e restituire un finanziamento.

La soglia massima per accedere al finanziamento va dai 75 agli 80 anni, dipende dalla banca oppure dalla finanziaria. Il finanziamento può essere rimborsato massimo in 120 mensilità; esso viene detratto dalla pensione. Il finanziamento, però, può essere estinto in ogni momento saldando il capitale rimasto; non si incorre in alcuna penale.

Fra i prodotti offerti il più comune è la cessione del quinto. Questo contratto è disciplinato dalla legge del Ministero dell'Economia del 8 febbraio 2007; essa impone che la rata non deve essere superiore ad un quinto della pensione mensile netta. Non è previsto alcuna giustificazione di spesa né garanzia immobiliare o patrimoniale. Bisogna richiedere all'INPS la "comunicazione di credibilità della pensione"; in essa è indicata la rata massima applicabile. Con questo documento è possibile recarsi presso qualsiasi finanziaria per richiedere un preventivo. Per una verifica reale occorre fare un confronto di tutti i TAEG (tasso effettivo globale). L'INPS ha stipulato una convenzione con banche e società finanziarie per garantire al pensionato tassi più agevolati rispetto a quelli di mercato.

Ricordiamo che l’INPS effettua in automatico per conto del pensionato l'addebito mensile sulla pensione delle rate da rimborsare all'istituto di credito scelto dal pensionato. A tutela dei pensionati è proposto  inoltre agli istituti di credito di sottoscrivere una Convenzione che regola il tasso di interesse per il prestito e pubblica l'elenco degli enti che la sottoscrivono.

Accedendo al sito INPS si può sapere: chi può richiedere un prestito impegnando fino a un quinto della propria pensione per la restituzione alla Società finanziaria, con trattenuta mensile da parte dell'Inps delle rate da pagare; cosa fare per richiedere il prestito, come si calcola la quota cedibile, cos'è la comunicazione di cedibilità; quali vantaggi comporta la scelta di rivolgersi agli Enti finanziari convenzionati con l'Inps invece che ad altre Banche e Istituti accreditati e quali condizioni e tassi di interesse assicura la convenzione Inps 2013 a tutela dei pensionati.

Sul sito dell’Ente previdenziale è presente un link Elenco delle Banche e degli Istituti finanziari che hanno aderito alla Convenzione  , dove è possibile consultare l'elenco delle banche e degli istituti di credito che hanno aderito alla Convenzione proposta dall'Inps a tutela dei pensionati. Rivolgendosi a questi enti finanziari si potrà ottenere il prestito richiesto senza richiedere all'Inps la comunicazione di cedibilità, in quanto sarà lo stesso ente a verificare con Inps l'ammontare della quota cedibile di pensione per la restituzione a rate del prestito richiesto dal pensionato.

Con il Messaggio n. 1799 l’INPS ha reso noto il nuovo testo convenzionale con gli istituti bancari finalizzato a disciplinare l’estinzione dei finanziamenti richiesti e concessi ai pensionati INPS dietro cessione del quinto della pensione. Si tratta della Determinazione del Presidente n. 43/2016 che approva il nuovo schema di convenzione con il quale si rinnovano e prorogano gli accordi già sottoscritti dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari, valido a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 dicembre 2017, unitamente al Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, allegato alla convenzione e parte integrante di essa.

Dunque le Banche e gli Intermediari Finanziari già convenzionati potranno avvalersi del rinnovo del servizio offerto dall’Istituto, quelli non ancora convenzionati potranno aderire, a decorrere dal 1° maggio 2016, al nuovo testo di convenzione.

Tra le novità del testo di convenzione che scatteranno dal 1° maggio troviamo l’aggiornamento, alla luce delle risultanze della contabilità analitica 2014, degli oneri dovuti per il servizio prestato:

Banche e Intermediari Finanziari convenzionati per la concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS dovranno rimborsare per ogni contratto di cessione, per singola rata 1,61 euro, IVA esente (art.13 della convenzione);

Banche e Intermediari Finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento presso l’INPS dovranno corrispondere un onere pari a 87,26 euro, IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di 7,27 euro per singola rata.

Il nuovo testo convenzionale prevede inoltre:

il meccanismo di “mensilizzazione” dell’onere che verrà prelevato sulla singola rata di cessione in capo a ciascun nominativo e quindi detratto dall’ammontare complessivamente versato a ciascuna società nel mese di riferimento, sia in regime di convenzione che di accreditamento;
una nuova modalità di recupero delle rate indebitamente corrisposte alle Banche e agli Intermediari

Finanziari successivamente agli eventi che hanno determinato l’eliminazione delle singole partite pensionistiche.

Sondaggio Demos-Coop: lavoro e ripresa, il 70% non ci crede


Il primo maggio si celebra la Festa del lavoro e un sondaggio condotto dall’Osservatorio di Demos-Coop, ha messo in luce come quasi 7 persone su 10 delle intervistate, ritengono che abbia senso celebrare questa giornata anche se sembra un sentimento più legato alla tradizione che altro.

Contrariamente alle indicazioni fornite dalle statistiche dell’Istat e riproposte dal governo, infatti, secondo il sondaggio una larga maggioranza della popolazione non crederebbe alla ripresa. Oltre 7 persone su 10 pensano che non sia vero, che l’occupazione sia ripartita e solo l’8%, invece, ritiene che il Jobs Act abbia funzionato. Mentre, secondo la maggioranza (40%), è ancora presto per vederne i risultati. Ma oltre 3 persone su 10 sono convinte che abbia perfino “peggiorato la situazione”. Le uniche “forme” di impiego effettivamente aumentate sarebbero, infatti, quelle del lavoro nero e quello precario. Così, infatti, la pensa circa il 70% degli italiani (interrogati da Demos-Coop).

Le  quali non vedono grandi cambiamenti nel futuro. Poco più di 2 persone su 10 (per la precisione: il 23%), infatti, contano che la loro situazione lavorativa possa migliorare, nei prossimi anni. Solo cinque anni fa questa sorta di “speranza di vita” – lavorativa – era coltivata da una componente molto più estesa: il 36%. Impiego pubblico, lavoro autonomo e da libero professionista, nel sondaggio di Demos-Coop sono guardati con interesse, ciascuno, da circa il 20% degli intervistati. Con una preferenza per l’attività professionale fra i giovanissimi (15-24 anni) e per l’impiego pubblico fra le persone adulte, ma anche fra i “giovani adulti” (25-34 anni). Così la pensano, almeno, i due terzi degli italiani (intervistati da Demos-Coop). E il 73% della popolazione ritiene che i giovani, per fare carriera se ne debbano andare all’estero. Un’opinione diffusa da tempo, ma mai come oggi, se cinque anni fa, nel 2011, era condivisa dal 56%. Dunque, la maggioranza degli italiani, ma oggi sono 17 punti in più.

È un segno che dimostra dell'incertezza che presente nella nostra società. Non solo nel lavoro. Due italiani su tre, infatti, ritengono inutile, oggi, affrontare progetti impegnativi, perché il futuro è troppo incerto e rischioso. Per questo, il lavoro preferito risulta il pubblico impiego. Infatti il posto, lavoro autonomo e da libero professionista, nel sondaggio di Demos-Coop sono guardati con interesse, ciascuno, da circa il 20% degli intervistati.

I dati di questo sondaggio trovano una corrispondenza, che è molto vicino all'incertezza generata dalla scomparsa, del futuro o pensare a progetti a lunga scadenza. Ed è necessaria, la figura della famiglia per accompagnare in giovani nel percorso precario fra studio e lavoro al che trovino una strada professionale. Per gli italiani è ancora giusto ricordare il Primo maggio, ma per la stragrande maggioranza è in aumento solo il precariato. Per il 40% è presto per vedere i risultati del Jobs Act, solo l’8% crede abbia funzionato. Mentre per il presidente uscente di Confindustria Giorgio Squinzi, sono stati fatti i primi passi avanti, ma sulle riforme il governo è "a metà dell'opera" e "Fatta una legge si è a metà dell'opera. Si deve fare in modo che la sua applicazione sia coerente con lo spirito della legge. Che regolamenti e decreti vengano varati e attuati facendo in modo che i giudici non siano costretti a interpretare, con conseguenze per l'industria e lo sviluppo".


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