domenica 8 maggio 2016
Stop al sussidio Naspi se si rifiuta il lavoro
Potrà ottenere il buono (voucher) per il ricollocamento solo chi ha fruito della Naspi e risulta disoccupato da oltre 4 mesi. Il beneficiario potrà rivolgersi anche a soggetti privati accreditati.
L'Anpal, l'agenzia per il lavoro prevista dal Jobs Act per favorire l'occupazione, sarà ''operativa a giugno''. Ad assicurarlo è il presidente dell'Agenzia, Maurizio Del Conte che spiega come opererà: dall'assegno di ricollocazione ai controlli sui sussidi.
"L'Anpal può controllare in tempo reale se la persona che non si presenta al corso di formazione (o non accetta un lavoro) prende la Naspi – ha spiegato Del Conte. Avvertiremo in questo caso l'Inps che dovrebbe togliere almeno una parte dell'aiuto".
"Al momento per l'operatività piena dell'Anpal - afferma il presidente, Maurizio Del Conte - manca il decreto di trasferimento delle risorse e delle dotazioni organiche, ancora alla Corte dei Conti. Mi auguro che per giugno sia operativa". L'Anpal dovrebbe gestire il personale dell'Isfol e di Italia Lavoro (ne avrà le quote). I centri per l'impiego invece sono in capo alle Regioni e fino a che non si vota sul referendum costituzionale e non è possibile nessun cambiamento. Prima di allora l'Anpal non potrà fare azioni sul territorio.
"Possiamo verificare - dice Del Conte - i livelli essenziali ovvero che i servizi che vengono resi ai disoccupati rispettino gli standard. Abbiamo il potere di monitoraggio e valutazione. La nostra missione più importante comunque è quella sull'assegno di ricollocazione, una vera e propria presa in carico del disoccupato. Il nostro obiettivo è fare sì che le persone si rivolgano ai centri per l'impiego perché sono utili.
Deve esserci un sistema che accolga il disoccupato e lo accompagni. Una delle prime cose da fare è mettere in funzione un sistema informativo per far incontrare domanda e offerta". Si punta per il trattamento di disoccupazione "a un sistema di condizionalità rafforzato. Adesso chi eroga il sussidio di disoccupazione e chi dovrebbe ricollocare il lavoratore (i centri per l'impiego) fino ad ora non si sono sostanzialmente parlati mentre in Germania ad esempio sono i centri per l'impiego che fanno sia l'una che l'altra cosa (politiche attive e passive del lavoro). Il problema - spiega Del Conte - "si potrà risolvere quando saranno a disposizione in tempo reale i dati Inps sui percettori della Naspi (la nuova indennità di disoccupazione). L'Anpal può controllare in tempo reale se la persona che non si presenta al corso di formazione (o non accetta un lavoro) prende la Naspi. Avvertiremo in questo caso l'Inps che dovrebbe togliere almeno una parte del sussidio.
L'assegno di ricollocazione consiste in una somma di denaro, graduata in funzione del profilo personale del disoccupato, proponibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati. In sostanza, il centro per l'impiego definirà il livello di occupabilità del disoccupato: minori sono le possibilità di impiego, più elevato sarà l'importo del voucher o la dote a disposizione del lavoratore (in media sui 1.500 euro, aumentabile anche a 3-4mila nei casi più complicati).
A questo punto, il disoccupato sceglierà, tra le strutture private e pubbliche accreditate dalla regione, l'agenzia per il lavoro dalla quale farsi assistere nella ricerca di una nuova occupazione: è prevista l'assegnazione al lavoratore anche di un tutor o job advisor, che lo seguirà nel percorso verso un nuovo impiego e un eventuale percorso di riqualificazione professionale. Ma l'agenzia sarà remunerata (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata.
Il voucher, in altri termini, sarà pagabile solo a seguito dell'effettivo ricollocamento del lavoratore, cioè solo a risultato ottenuto e non per l'attività comunque svolta genericamente a sostegno del soggetto. Da segnalare, comunque, che l'assegno di ricollocazione sarà rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza.
L'assegno, il cui importo non costituirà reddito imponibile, se richiesto (la misura è infatti facoltativa) dovrà essere "speso" dal disoccupato entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito. L'assegno avrà una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
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domenica 1 maggio 2016
CCNL: successione e modifiche peggiorative
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è la norma che definisce le regole del rapporto di lavoro: si tratta di norme concordate, esito di una contrattazione tra le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro. Questa contrattazione è detta contrattazione collettiva. Di norma i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro regolano sia gli aspetti normativi del rapporto di lavoro, sia quelli di carattere economico. Una parte, inoltre, è destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale esistente tra le organizzazioni che hanno sottoscritto l’accordo e le Associazioni datoriali, oltre che ai rapporti interni alle aziende tra i rappresentanti dell’impresa e quelli sindacali.
I CCNL servono a determinare il contenuto che regola i rapporti di lavoro nel settore di attività di appartenenza dell’azienda e a disciplinare le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso.
I contratti collettivi sono qualificabili come contratti di diritto comune non esplicanti efficacia verso i terzi e con efficacia vincolante limitatamente:
alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato;
ai soggetti iscritti alle stesse associazioni (in virtù del mandato rappresentativo conferito dal lavoratore e dal datore con l'iscrizione alle rispettive associazioni sindacali);
ai soggetti che, pur non essendo iscritti, vi abbiano aderito anche solo implicitamente.
La normativa vigente consente che un nuovo contratto collettivo di lavoro possa introdurre modifiche peggiorative al rapporto di lavoro. Gli unici limiti a questa possibilità sono il principio della intangibilità della retribuzione e la salvaguardia dei diritti quesiti. Tuttavia, occorre considerare che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono ordinari contratti di diritto comune e che quindi possono vincolare solamente i lavoratori iscritti al sindacato che gli ha “firmati”. I lavoratori non iscritti a quel sindacato possono comunque aderire all’accordo, cosa che può avvenire anche tacitamente. In mancanza di un CCNL di riferimento, nella disciplina del rapporto di lavoro si applicano infatti le norme di legge ordinaria, ovverosia il Codice Civile.
Quindi è possibile che un contratto collettivo sopravvenuto introduca, con efficacia vincolante per tutti, una disciplina peggiorativa del rapporto di lavoro, infatti la legge ammette che un nuovo contratto collettivo di lavoro introduca modifiche peggiorative al rapporto di lavoro.
Da qualche tempo sembra essere più diffuso il fenomeno del datore di lavoro non iscritto ad alcuna associazione imprenditoriale. Questa scelta è spesso dettata da motivi pratici più che ideologici, poiché la non iscrizione comporta la inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che sono ordinari contratti di diritto privato e, come tali, si applicano solamente alle parti stipulanti e ai soggetti da esse rappresentati.
Nel caso in cui il datore di lavoro, pur non essendo iscritto ad alcuna associazione imprenditoriale, abbia di fatto applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro, i lavoratori avranno diritto alla applicazione di tale contratto. Tuttavia, al di fuori di questo caso, se il datore di lavoro non è iscritto alle associazioni imprenditoriali, il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge, e i lavoratori non potranno invocare alcuna normativa contrattuale.
Il datore di lavoro può recedere dal CCNL applicato e adottarne un altro senza consultare il lavoratore?
Si. La Giurisprudenza ha stabilito che la modifica del rapporto di lavoro può avvenire anche in assenza delle rappresentanze sindacali senza che ciò comporti una violazione dei diritte dei lavoratori. Il contratto collettivo come già esposto si configura come una fattispecie di diritto comune e, pertanto, qualora non sia previsto un limite temporale alla sua efficacia, è concesso alle parti di recedere anche unilateralmente. Il lavoratore anche quando non consultato deve sempre essere messo al corrente della modifica del CCNL applicato in azienda
Ma il contratto collettivo non ha una durata di 3 anni? Si, ma validità ed efficacia sono concetti giuridici distinti, ovviamente collegati, ma comunque non coincidenti. Senza addentrarci in argomentazioni giuridiche che esulano dalla presente, basilare, trattazione è opportuno far presente che la validità concerne la conformità dell'atto alle regole legali (sia di carattere generale, sia specificamente dettate per il tipo di atto) che lo disciplinano, mentre l'efficacia attiene all'attitudine dell'atto a sortire gli effetti di cui è capace.
E’ ovvio che un contratto collettivo “scaduto” sarà privo di efficacia eccezion fatta per la parte normativa. Il datore può utilizzare un CCNL che includa condizioni peggiorative rispetto a quello adottato precedentemente? Si, ma le modifiche peggiorative non si applicano ai lavoratori già in forza nell’azienda prima dell’adozione del nuovo CCNL. Si ipotizzi ad esempio che il datore in data 1 settembre 2014 decida di adottare un nuovo contratto collettivo con retribuzioni inferiori per i vari livelli di inquadramento rispetto a quelli utilizzati prima. Ne consegue che i nuovi trattamenti economici verranno applicati ai dipendenti assunti dal 1 settembre in poi, mentre i vecchi dipendenti hanno diritto a ricevere la medesima retribuzione.
Quali sono i vantaggi nel mutare un contratto collettivo applicato in azienda?
Molteplici. Innanzitutto le disposizioni del nuovo contratto troveranno applicazione nei confronti del personale assunto dopo la variazione. In secondo luogo i CCNL offrono strumenti differenti e peculiari che li differenziano uno dall’altro (si pensi ai servizi che offerti dagli Enti Bilaterali o dai Fondi interprofessionali di formazione continua che fanno riferimento alle medesime parti sindacali firmatarie del CCNL) che non devono essere sottovalutati e che rendono un contratto più appetibile rispetto ad un altro. Ricordiamo inoltre che al di fuori dei diritti quesiti (cioè diritti già entrati nella sfera giuridica del lavoratore e quindi immutabili) il nuovo CCNL applicato in azienda può apportare mutamenti anche al trattamento complessivo dei lavoratori assunti in precedentemente alla variazione.
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Come ottenere e restituire un prestito con la pensione
Fino a qualche anno era difficile che un pensionato potesse richiedere ed ottenere un prestito. Infatti, questa operazione era possibile soltanto ai lavoratori in attività. Con l'aumento dell'età media gli istituti bancari hanno deciso di rivolgersi anche a questa fetta di mercato, predisponendo dei prodotti mirati. In questo articolo viene spiegato come un titolare di pensione può richiedere e restituire un finanziamento.
La soglia massima per accedere al finanziamento va dai 75 agli 80 anni, dipende dalla banca oppure dalla finanziaria. Il finanziamento può essere rimborsato massimo in 120 mensilità; esso viene detratto dalla pensione. Il finanziamento, però, può essere estinto in ogni momento saldando il capitale rimasto; non si incorre in alcuna penale.
Fra i prodotti offerti il più comune è la cessione del quinto. Questo contratto è disciplinato dalla legge del Ministero dell'Economia del 8 febbraio 2007; essa impone che la rata non deve essere superiore ad un quinto della pensione mensile netta. Non è previsto alcuna giustificazione di spesa né garanzia immobiliare o patrimoniale. Bisogna richiedere all'INPS la "comunicazione di credibilità della pensione"; in essa è indicata la rata massima applicabile. Con questo documento è possibile recarsi presso qualsiasi finanziaria per richiedere un preventivo. Per una verifica reale occorre fare un confronto di tutti i TAEG (tasso effettivo globale). L'INPS ha stipulato una convenzione con banche e società finanziarie per garantire al pensionato tassi più agevolati rispetto a quelli di mercato.
Ricordiamo che l’INPS effettua in automatico per conto del pensionato l'addebito mensile sulla pensione delle rate da rimborsare all'istituto di credito scelto dal pensionato. A tutela dei pensionati è proposto inoltre agli istituti di credito di sottoscrivere una Convenzione che regola il tasso di interesse per il prestito e pubblica l'elenco degli enti che la sottoscrivono.
Accedendo al sito INPS si può sapere: chi può richiedere un prestito impegnando fino a un quinto della propria pensione per la restituzione alla Società finanziaria, con trattenuta mensile da parte dell'Inps delle rate da pagare; cosa fare per richiedere il prestito, come si calcola la quota cedibile, cos'è la comunicazione di cedibilità; quali vantaggi comporta la scelta di rivolgersi agli Enti finanziari convenzionati con l'Inps invece che ad altre Banche e Istituti accreditati e quali condizioni e tassi di interesse assicura la convenzione Inps 2013 a tutela dei pensionati.
Sul sito dell’Ente previdenziale è presente un link Elenco delle Banche e degli Istituti finanziari che hanno aderito alla Convenzione , dove è possibile consultare l'elenco delle banche e degli istituti di credito che hanno aderito alla Convenzione proposta dall'Inps a tutela dei pensionati. Rivolgendosi a questi enti finanziari si potrà ottenere il prestito richiesto senza richiedere all'Inps la comunicazione di cedibilità, in quanto sarà lo stesso ente a verificare con Inps l'ammontare della quota cedibile di pensione per la restituzione a rate del prestito richiesto dal pensionato.
Con il Messaggio n. 1799 l’INPS ha reso noto il nuovo testo convenzionale con gli istituti bancari finalizzato a disciplinare l’estinzione dei finanziamenti richiesti e concessi ai pensionati INPS dietro cessione del quinto della pensione. Si tratta della Determinazione del Presidente n. 43/2016 che approva il nuovo schema di convenzione con il quale si rinnovano e prorogano gli accordi già sottoscritti dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari, valido a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 dicembre 2017, unitamente al Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, allegato alla convenzione e parte integrante di essa.
Dunque le Banche e gli Intermediari Finanziari già convenzionati potranno avvalersi del rinnovo del servizio offerto dall’Istituto, quelli non ancora convenzionati potranno aderire, a decorrere dal 1° maggio 2016, al nuovo testo di convenzione.
Tra le novità del testo di convenzione che scatteranno dal 1° maggio troviamo l’aggiornamento, alla luce delle risultanze della contabilità analitica 2014, degli oneri dovuti per il servizio prestato:
Banche e Intermediari Finanziari convenzionati per la concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS dovranno rimborsare per ogni contratto di cessione, per singola rata 1,61 euro, IVA esente (art.13 della convenzione);
Banche e Intermediari Finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento presso l’INPS dovranno corrispondere un onere pari a 87,26 euro, IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di 7,27 euro per singola rata.
Il nuovo testo convenzionale prevede inoltre:
il meccanismo di “mensilizzazione” dell’onere che verrà prelevato sulla singola rata di cessione in capo a ciascun nominativo e quindi detratto dall’ammontare complessivamente versato a ciascuna società nel mese di riferimento, sia in regime di convenzione che di accreditamento;
una nuova modalità di recupero delle rate indebitamente corrisposte alle Banche e agli Intermediari
Finanziari successivamente agli eventi che hanno determinato l’eliminazione delle singole partite pensionistiche.
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