lunedì 21 novembre 2016

INPS: nuove regole sui sussidi lavoro decorrenza e termini


Allo scopo di favorire la compiuta applicazione delle previsioni recate dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Ci si riferisce, in particolare, alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale, fondate, come è noto, su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma in discorso – coincidente con la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cd. “retribuzione persa”) – e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell'arco di un quinquennio mobile.

In particolare l’INPS riordina le regole riguardo al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

La contribuzione addizionale per i sussidi lavoro, come la cassa integrazione, che le imprese devono versare in base alla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act, si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24 settembre 2015, anche se l’evento di sospensione dal lavoro è antecedente. Se invece l’istanza è presentata dopo tale, anche se la CIG inizia in un momento successivo si applicano le regole previste dalla vecchia normativa. Lo ha chiarito la circolare INPS 199/2016, che fornisce nuove indicazioni operative per le imprese sull’articolo 5 del sopra citato decreto legislativo.

Ricordiamo innanzitutto che le aliquote previste dal decreto (che valgono anche per i fondi di solidarietà) sono le seguenti:

9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi fino la limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

12% fra 52 e 104 settimane in un quinquennio mobile;

15% oltre le 104 settimane.

L’articolo 44 del decreto di riforma ammortizzatori sociali prevede che le nuove regole di calcolo della contribuzione addizionale si applichino ai trattamenti chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015). L’INPS sottolinea che la discriminante è la data della domanda e non quella in cui parte il trattamento di integrazione salariale.

Con specifico riferimento alla cassa integrazione straordinaria, per gli interventi che erano già partiti prima dell’entrata in vigore del decreto, si continuano ad applicare le vecchie regole anche in caso di proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015, e istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.

Si applicano le regole precedenti alla Riforma anche a tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto legislativo 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015.

Stessa regola per quanto riguarda il superamento delle 52 o 104 settimane, e la conseguente applicazione dell’aliquota corretta, si considerano i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Se invece la cig è iniziata dopo, ma la domanda è precedente al 24 settembre 2015, il periodo non si calcola. Con esclusivo riferimento alla cassa straordinaria, non dovranno essere nemmeno computati i trattamenti a cui si applica il regime transitorio previsto dalla circolare INPS in quanto riconducibile alla  normativa in vigore.

Le imprese provvedimento al versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di una prossima circolare applicativa INPS, che fornirà anche codici da applicare per il conguaglio da indicare nella dichiarazione Uniemens e modalità di calcolo e versamento.

L’INPS fa riferimento alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale fondate su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma, cd. “retribuzione persa” e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell’arco di un quinquennio mobile.

Anche per i fondi di solidarietà la contribuzione addizionale è computata su una base imponibile coincidente con la cd. “retribuzione persa”, come sopra descritta, con aliquota determinata dai decreti istitutivi dei singoli fondi di solidarietà.

A riguardo l’INPS fa presente che in attesa della emanazione di specifiche disposizioni amministrative, anche per le autorizzazioni successive al D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148 rimangono ferme le modalità di dichiarazione contributiva già rese note.

Per quanto attiene la modalità di applicazione del contributo addizionale per le prestazioni di cassa integrazione in deroga si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 56 del 29 marzo 2016.


domenica 20 novembre 2016

Assegno di natalità: domanda entro il 31 dicembre 2016



L’assegno di natalità concesso dall’Inps alle famiglie con reddito Isee basso per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni, è stato confermato anche per l’anno 2017. Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

Coloro che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel corso del 2015 e non hanno ancora provveduto nel 2016 alla presentazione della DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica, utile al rilascio dell’ISEE, devono provvedervi entro il prossimo 31 dicembre. E’ quanto ricorda l’INPS, che avverte che la mancata presentazione della DSU nei termini stabiliti comporterà, oltre alla perdita delle mensilità per il 2016, anche la decadenza della domanda di assegno presentata nel 2015. In tale caso l’interessato per accedere al beneficio dovrà presentare una nuova domanda nel 2017.

Gli interessati che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel 2015 devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016: è quanto precisa l’INPS con messaggio 4255/2016.

Gestione delle domande
Dall’anno 2015 l’Istituto nazionale di previdenza sociale gestisce le domande di assegno di natalità di cui alla legge 190/2014, provvedendo al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le istruzioni in merito, erano state emanate dall’INPS con circolare n. 93 dell’8 maggio 2015.

In riferimento a tale prestazione, è stata effettuata una verifica nella procedura di gestione delle domande; in maniera specifica, è stato evidenziato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno durante il 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, così come indicato nella sopracitata circolare.

l bonus natalità come lo definisce l’INPS, consiste nell’erogazione di un assegno di 80€ al mese per ogni figlio alle famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro, e di 160€ mensili a chi è in una fascia ISEE al di sotto di 7mila euro.

Fermo restando la soglia reddituale, tramite apposita richiesta all’Inps tutti i neo genitori o genitori adottivi (italiani, cittadini dell’UE o extracomunitari con permesso di soggiorno) possono fruire del bonus bebè 2016, ma solo fino al compimento del 3° anno di età del figlio naturale o adottivo.

La richiesta del bonus bebè va fatta entro 3 mesi dalla nascita o dall’arrivo in casa del bambino. Se la domanda viene fatta oltre i termini previsti, l’erogazione del bonus scatterà comunque dalla data di presentazione della stessa al compimento del 3° anno di vita del figlio e non si riceveranno gli arretrati.

Come abbiamo detto, questo è quanto previsto ora, ma la durata della concessione dell’assegno di natalità potrebbe essere rivista con l’inserimento del bonus bebè di 5 anni nella Legge di Stabilità 2017. Ricordiamo che la richiesta va presentata una sola volta per figlio e nel caso di gemelli la somma percepita va moltiplicata per il numero degli stessi.

Come fare domanda per il bonus bebè 2016? Basta inviare apposita domanda in via telematica attraverso il sito ufficiale dell’Inps dalla sezione Servizi online. Per accedere al sito e compilare la domanda è necessario avere il codice PIN rilasciato dall’Istituto.

Se non si è in possesso del PIN, in alternativa, si ci si può recare al proprio Patronato di fiducia o al Caf, oppure contattare il numero verde 803.164 da telefono fisso o 06 164.164 da cellulare.
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti :

1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

2) residenza in Italia;

3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);

4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.



Partite Iva, ecco come difendersi



Aprire la Partita Iva può generare dei costi annuali sia di apertura sia di gestione, fissi o variabili, oltre a far porre una serie di domande sul regime fiscale più conveniente da scegliere tra quelli attualmente a disposizione dei professionisti nel diritto tributario.

I 22 articoli della nuova legge introducono una serie di nuove tutele e di welfare per gli oltre due milioni tra professionisti iscritti a Ordini professionali e i cosiddetti «senza Albo» (quelli che, invece, non appartengono a un Ordine). A cominciare dalla possibilità di poter “scaricare” fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni. Viene infatti prevista la deducibilità integrale dei costi sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, fornita da forme assicurative o di solidarietà.

In ogni caso diventano abusive tutte quelle clausole che concordano termini per saldare superiori a 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente. Si rafforzano, pure, le tutele nelle transazioni commerciali, e viene estesa ai lavoratori autonomi (in quanto compatibile) la disciplina per difendersi dall'abuso di dipendenza economica. Ma ci sono anche altre modifiche in arrivo, vediamole nel dettaglio.

Spese di vitto e alloggio

Il Ddl autonomi punta all'esclusione dalla base imponibile Irpef e dal calcolo dei contributi di tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente. Un'esclusione che vale già ora per i costi di albergo, pasti e bevande sostenute direttamente da chi commissiona l'incarico al lavoratore autonomo. Niente tassazione anche per le spese di alloggio e vitto pagate dal professionista per l'esecuzione di un incarico e poi addebitate in modo «analitico» al cliente che gli ha richiesto un lavoro. Non saranno, invece, toccate le regole per le altre spese di vitto e alloggio sostenute da autonomi con la deducibilità al 75% per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Modifiche che si dovrebbero applicare già dall'anno d'imposta in corso (quindi dalle dichiarazioni da presentare nel 2017), quindi non sarà un particolare irrilevante quando il testo diventerà definitivamente legge.

Spese di formazione e per iscrizione a master

Anche sulle formazione il Jobs act autonomi punta a riformare il quadro attuale che consente la deduzione delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale - incluse quelle di viaggio e soggiorno - nella misura del 50% del loro importo. Le modifiche puntano, invece, a intervenire su tre diversi profili. In primo luogo, diventerebbero integralmente deducibili entro un tetto annuo di 10mila euro le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale ma anche quelle sostenute per convegni e congressi con l'esclusione, però, della deducibilità delle spese di viaggio e di soggiorno o comunque delle spese di partecipazione diverse dall'iscrizione. Inoltre, sarebbero deducibili dall'imponibile entro un limite annuo di 5mila euro le spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro: spese che dovrebbero essere mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro. Infine, diventerebbero deducibili integralmente i costi per l'assicurazione contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro effettuato.

Maternità e malattia
Novità in arrivo per professionisti e partite Iva anche sul fronte del lavoro: se nasce un figlio si avrà la possibilità di ricevere l'indennità pur continuando a lavorare (non scatta l'astensione obbligatoria). Per gli iscritti alla gestione separata Inps i congedi parentali salgono da 3 a 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Se poi ci si ammala o si subisce un infortunio, su richiesta dell'interessato si potrà sospendere la prestazione (salvo che venga meno l'interesse del committente).

La previdenza

Sul fronte previdenziale si profila il tentativo di muoversi in modo in un certo senso allineato con un primo intervento presente nel Ddl di bilancio appena trasmesso alla Camera. La manovra riduce a regime l'aliquota contributiva per i professionisti freelance non iscritti a Casse private al 25% a partire dal 2017, disinnescando così una volta per tutte l'aumento progressivo disposto dalla riforma Fornero del mercato del lavoro e poi congelato mantenendo l'aliquota al 27% negli ultimi anni. A questo si aggiunge l’ordine del giorno (prima firmataria Annamaria Parente, capogruppo Pd in commissione Lavoro a Palazzo Madama) approvato dal Senato. Quest’ultimo impegna il Governo a una revisione complessiva del sistema previdenziale dell'intero comparto del lavoro autonomo (artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti non ordinisti) suddividendo la gestione separata tra professionisti (circa 205mila) e parasubordinati. Un intervento pensato in chiave semplificazione con la creazione di due gestioni Inps: una relativa ai lavoratori dipendenti e parasubordinati e l'altra relativa all'unificazione di artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti. E questo secondo i senatori Pd potrebbe garantire «un'uniformità di rendimenti e prestazioni uguali per aree omogenee e si risolverebbe la problematica di equilibrio finanziario tra le varie gestioni che oggi esiste».

Poniamo alcune domande

Un Contribuente minimo con 12 fatture per prestazioni di servizi, che opera solo sul territorio italiano, e non sostiene molti acquisti nel corso dell’anno, non è soggetto a comunicazioni periodiche, registri iva e altri adempimenti che contraddistinguerebbero un professionista in regime ordinario, potrete stimare un onorario sui 500-750 euro l’anno (apertura, gestione della contabilità, adempimenti periodici e tenuta delle scritture contabili e dichiarazione dei redditi) anche se so che dicendo questo attirerò le antipatie di alcuni professionisti che applicano parcelle ben maggiori e altri che al contrario applicano parcelle ancora più basse.

Ovviamente il discorso cambia per quello che concerne l’apertura e la gestione della partita Iva per le società (srl o spa per esempio): in realtà per l’apertura in questo caso provvedere spesso direttamente il notaio ed il costo non cambia rispetto ad un libero professionista in quanto la procedura è la medesima.

Potrei gestire da solo la partita Iva?

Questa è una domanda che molti si pongono nel tentativo disperato di abbattere il più possibile i costi di gestione della propria attività di lavoro autonomo (per le società sarebbe abbastanza impensabile). Per esperienza vi dico che è meglio che non ci proviate perché vi ruba molto tempo e vi fa commettere molti errori, soprattutto nella parte iniziale dell’apertura di Partita Iva e fatturazione nonché i primi adempimenti. E poi ci sono le modifiche normative che intervengono di frequente a cui dovreste stare appresso per cui i soldi del commercialista, credetemi sono spesi bene. Unica cosa trovatene uno di fiducia e che non costi molto.

Smarcato l’aspetto dei costi potete leggere l’articolo dedicati ai passi da seguire per l’apertura della partita IVA.

Quale regime agevolato scegliere?

Potete leggere a tal proposito l’articolo dedicato alla scelta del regime fiscale anche se vi anticipo che il nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi è quello preferibile se si rispettano i requisiti di accesso. Leggete l’articolo dedicato al NUOVO regime forfettario dei contribuenti minimi

Come chiudere la partita Iva

Se invece la dovete solo chiudere allora potete leggere l’articolo dedicato alla chiusura della partita Iva.
Da una parte poi vi segnalo gli articoli dedicati alla prestazione occasionale e l’altro all'apertura della Partita Iva.



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