sabato 21 gennaio 2017

Licenziamento per il dirigente di imprese commerciali



Le nuove norme si applicheranno dal 1° settembre 2016:

Salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso, comunicato a far data dall’1/9/2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all’anzianità di servizio globalmente prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
– 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
– 8 mesi: da quattro fino a dieci anni di servizio;
– 10 mesi: da dieci fino a quindici anni di servizio;
– 12 mesi: oltre i quindici anni di servizio.

Per giustificato motivo, al dirigente deve essere concessa una aspettativa fino a 6 mesi, con facoltà del datore di lavoro di non corrispondere, in tutto o in parte, la retribuzione. In caso di malattia, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione, per 12 mesi ; successivamente, può essere chiesta l'aspettativa di cui si è detto. In caso di infortunio per causa di servizio, il posto di lavoro deve essere conservato fino all'accertata guarigione, e la retribuzione deve essere corrisposta per non più di 30 mesi. Inoltre, il datore di lavoro deve stipulare una polizza contro gli infortuni e deve contribuire, insieme al lavoratore, a forme di previdenza e assistenza sanitaria integrative.

Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. Mancando una giusta causa, chi recede deve rispettare i termini di preavviso (da 2 a 4 mesi, a seconda dell'anzianità, in caso di dimissioni ; da 6 a 12 mesi in caso di licenziamento). Il licenziamento deve essere contestualmente motivato: in caso contrario, al dirigente spetta l'indennità supplementare (da un minimo corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso dovuto in caso di licenziamento ad un massimo pari ad una somma corrispondente a 18 mesi di preavviso). Come a tutti i dirigenti, anche a quelli che lavorano presso un’impresa commerciale, è ora esplicitamente applicabile la tutela che prevede il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché l’integrale risarcimento del danno) prevista dal nuovo art. 18 S.L., qualora si tratti di un licenziamento discriminatorio.

Dimettendosi per giusta causa, il dirigente ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso che gli sarebbe dovuta in caso di licenziamento, nonché ad un'indennità supplementare pari a 1/3 del preavviso. Sono previste alcune ipotesi esemplificative di dimissioni per giusta causa : la mancata accettazione del trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra ; la mancata accettazione del trasferimento di proprietà dell'azienda ; la dequalificazione; le dimissioni dovute a maternità o a matrimonio. Solo nel primo tra i casi citati spetta, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, anche l'indennità supplementare. Inoltre, il dirigente ha l'onere di richiamare espressamente la causa delle dimissioni e di rassegnarle entro un termine perentoriamente stabilito.

In linea generale, il dirigente d'azienda non è tutelato dalla legislazione che limita il potere di licenziamento: il datore di lavoro che intenda licenziare un dirigente può omettere di addurre alcuna motivazione, nel qual caso il dirigente potrà rivendicare esclusivamente l'indennità sostitutiva del preavviso. Se invece il datore di lavoro adducesse una giusta causa di licenziamento, il dirigente licenziato perderebbe anche il diritto a tale indennità. In ogni caso, il licenziamento deve avvenire per iscritto: in questo senso dispone la L. 108/90 che ha modificato, anche sul punto, la previgente legislazione sui licenziamenti.

Tuttavia, la lacuna legislativa è, di regola, colmata dalla contrattazione collettiva, che impone al datore di lavoro l'obbligo di giustificare il licenziamento del dirigente. Tuttavia, la conseguenza del licenziamento ingiustificato non è la reintegrazione nel posto di lavoro, come avviene per gli altri lavoratori delle imprese medio - grandi, ma solo la corresponsione di una somma di denaro (cosiddetta indennità supplementare). Questa è l'ipotesi prevista per esempio dal contratto dei dirigenti industriali e dei dirigenti commerciali, che quantificano l'indennità tra un minimo e un massimo (per i dirigenti industriali, il minimo è pari al preavviso maggiorato di due mensilità, mentre il massimo corrisponde a ventidue mensilità di preavviso).

Nel caso in cui il dirigente intenda contestare il licenziamento, deve senz'altro ricorrere al tribunale del lavoro nel caso di licenziamento per pretesa giusta causa: in altre parole, il tribunale è sicuramente competente in ordine all'eventuale diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. Invece, con riguardo al diritto all'indennità supplementare, sono stati sollevati dubbi circa la competenza del tribunale, poiché i contratti collettivi sopra citati riservano ad un apposito collegio di conciliazione e arbitrato il compito di quantificare la somma di denaro dovuta per il caso di licenziamento ingiustificato. Conseguentemente, era stata affacciata l'ipotesi che il diritto alla indennità in questione potesse essere riconosciuta solo da tale collegio.

Fermo restando tale risarcimento, il lavoratore ha, comunque, la possibilità- entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza- di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro.



I diritti di un dirigente di imprese commerciali


In forza del CCNL dei dirigenti commerciali, il dirigente ha diritto ad una retribuzione composta dal minimo contrattuale (per il neo-assunto, € 3.000,00), dagli scatti di anzianità (€ 129.11 mensili al compimento di ogni biennio di anzianità, con un massimo di 11 bienni) e, per i dirigenti assunti o nominati fino alla data del 30/6/95 dall'elemento di maggiorazione (12% degli elementi della retribuzione utili per il calcolo del TFR).

Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno il dirigente ha diritto a mensilità supplementari. Al dirigente spettano 4 giorni di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite, e 30 giorni di ferie (nel periodo di ferie non vanno computate le domeniche e le festività).

E’ stata sottoscritta il 21 luglio del 2016, tra Confcommercio e Manageritalia, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 31/7/2013 e successive modificazioni, per i dirigenti di aziende commerciali, della distribuzione e dei servizi- - L’accordo che decorre dall’1/1/2015 e scadrà il 31/12/2018, avrà piena vigenza a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti.

Aumento retributivo
Fermo restando il minimo contrattuale previsto all’art. 5 del CCNL e pari a Euro 3.890,00, ai dirigenti compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dall’1/1/2017, un aumento pari a euro 100,00 mensili lordi dall’1/1/2018 e un aumento pari a euro 170,00 mensili lordi dall’1/12/2018.

Malattia
Il periodo di comporto per i dirigenti non in prova con il nuovo accordo passa da 12 mesi a 240 giorni in un anno solare, mentre viene introdotto l’art. 188/Bis che al contrario, prevede un prolungamento del periodo di comporto nei confronti dei dirigenti ammalati in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.

Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta . oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39. comma 5.

Le citate previsioni entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del presente accordo ma per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia le nuove previsioni contenute negli artt. 18 e 18 bis troveranno applicazione dal 15/9/2016.

Previdenza complementare
Il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo, composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo, viene così stabilito:

– il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 11,65% e 1% della retribuzione convenzionale annua(Euro 59.224,54). Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato all’11,88% a decorrere dall’1/1/2016, al 12,11% a decorrere dall’1/1/2017 e al 12,35% a decorrere dall’1/1/2018;

– il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all’1,99% della retribuzione convenzionale annua (Euro 59.224,54) e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari al 2,03% a decorrere dall’1/1/2016, al 2,07% a decorrere dall’1/1/2017 e al 2,11% a decorrere dall’1/1/2018.

Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti definiti all’art. 28, commi da 1 a 3, dell’ipotesi di accordo 21/7/2016 (assunti o nominati proprio dalla data di stipula) d’anno 2016 è pari al 3,97%, della retribuzione convenzionale annua. A decorrere dall’anno 2017 è pari al 4,05%, a decorrere dall’anno 2018 è pari al 4,13%.

Assistenza sanitaria integrativa
Il contributo da versare al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa “Mario Besusso” è:

a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;

b) 2,51% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa a decorrere dall’1/1/2016 in ragione d’anno, e elevato al 2,56% in ragione d’anno a decorrere dall’1/1/2018;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

La contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.032,00 euro a decorrere dall’1/1/2016 ed in 2.054,00 euro a decorrere dall’1/1/2018. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.



venerdì 20 gennaio 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: il software dell'Agenzia delle Entrate



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre provveduto a pubblicare online i nuovi software per la dichiarazione dei redditi:

Contribuenti e intermediari: possono infatti scaricare gratis l'applicazione web per la dichiarazione dei redditi precompilata, il modello Unico Pf precompilato. L'accesso ai servizi telematici Agenzia delle Entrate, è consentito solo quando si è in possesso di PIN Agenzia delle Entrate: Fisconline e Entratel.

Società di persone e sostituti d’imposta possono accedere al software che consentono la compilazione e la verifica dei modelli: Redditi SP, modello 770 Ordinario 2017, modello 770 Semplificato 2017.
In particolare, l'accesso tramite Fisconline permette di creare il file del modello compilato, di trasmetterlo per via telematica all’Agenzia delle Entrate e  generare il relativo modello F24 da utilizzare versamento.

Entratel invece consente di verificare eventuali errori, anomalie o incongruenze nei dati del modello di dichiarazione e allegati.

Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi nel 2017?

I contribuenti che nel corso del 2016, hanno posseduto:

solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 365 giorni;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni + altre tipologie di reddito, + 185,92 euro per i redditi di terreni. Tale soglia potrebbe aumentare a 7.750 euro per effetto della Nuova

Manovra.
reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, e un’età non inferiore a 75 anni. Tale soglia di esenzione IRPEF nel 2016 o 2017 potrebbe aumentare a 8mila per effetto della Legge di Stabilità 2016;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro;
solo redditi esenti: come rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito con esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, fino all’importo di 7.500 euro;

solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: come per esempio i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali;

solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato;
possono non presentare la dichiarazione dei redditi 2017.

Come, a chi e dove si presenta la denuncia dei redditi?
La Dichiarazione dei Redditi 2017 va presentata, entro specifiche scadenze, mediante il Modello 730 e Redditi 2017 da consegnare:

1) Dichiarazione dei Redditi con modello 730 2017:
a) Il Modello 730 va consegnato al sostituto d’imposta, datore di Lavoro o ente Pensionistico:
Modello 730 anno 2017 già compilato: il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione dei redditi.

Modello 730-1, in busta chiusa: il modello riporta la scelta per destinare l’8 per mille e il 5 per mille dell’IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

b) Il Modello 730 consegnato al CAF o al professionista abilitato: I contribuenti possono scegliere se rivolgersi al CAF o ai professionisti abilitati, per la sola trasmissione del modello e della scheda, in busta chiusa, per la scelta della destinazione dell’8 x mille, del 5 x mille e del 2 per mille dell’Irpef, modello 730-1, oppure, possono chiedere assistenza fiscale per avere istruzioni e compilazione del modello 730 2017, in questo caso sarà richiesto un corrispettivo.

c) il contribuente utilizza il modello 730 precompilato 2017, per cui accede tramite PIN Agenzia Entrate cassetto fiscale, verifica i dati della dichiarazione dei redditi precompilata, se l'accetta invia direttamente online il modello e non vi sono controlli formali su ciò che è stato dichiarato, oppure, se vi sono spese detraibili e oneri deducibili da inserire o alcuni dati errati da correggere, può provvedere da solo o recarsi presso CAF, associazioni di categoria, commercialisti firmare la delega obbligatoria e richiedere la modifica. Una volta integrate o modificate le spese o i dati, il Caf o l'intermediario provvede ad apporre il visto di conformità sul 730 e a trasmettere il modello per via telematica. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate controlla quanto dichiarato sul 730 precompilato.
 
2) Dichiarazione dei Redditi con modello Redditi 2017:

I contribuenti obbligati alla dichiarazione dei redditi tramite presentazione del Modello Redditi PF 2017, possono farlo entro il 30 settembre che cadendo di sabato fa slittare la scadenza al 2 ottobre 2017 con le seguenti modalità:

a) direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate previa registrazione e credenziali Fisconline ed Entratel.

b) tramite intermediari abilitati: come commercialisti, Caf o associazioni di categoria.

Quali documenti servono per la compilazione?
Il contribuente tenuto alla presentazione della Dichiarazione dei redditi deve compilare o far compilare il Modello 730 o Unico, in base alla documentazione in suo possesso, che è necessaria per verificare sia la conformità dei dati riportati nella dichiarazione che per il riconoscimento delle detrazioni e deduzioni ai fini Irpef.

Dal 2016, grazie alla dichiarazione dei redditi precompilata, sono già presenti nel 730 i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria quindi le spede per l'acquisti di medicinali, visite mediche, ticket sanitari e tutte le informazioni su oneri deducibili e detraibili che devono essere inviati all’Agenzia secondo modalità e termini che saranno individuati con decreto ministeriale.

Tale documentazione fiscale, che andrà custodita dai contribuenti per i successivi 4 anni, è la seguente:

Modello CU 2017: certificazione che attesta la somma dei redditi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti, pensionati equiparati ed assimilati.
Certificazione unica 2017 redditi 2016 che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico ha consegnato entro il 28 febbraio 2017.

Cu2017 redditi 2016 rilasciato dall’Inps per l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa integrazione guadagni.

Modello Cu 2017 redditi 2016 del coniuge e dei familiari fiscalmente e non a carico.

Talloncino di pagamento delle pensioni estere.

Atti notarili: di terreni e fabbricati acquistati, ereditati, venduti o donati nel 2014/2015.

Visura catastale degli immobili: posseduti e quelli per i quali è stata ottenuta una nuova rendita catastale.

Contratti di affitto di case, box, garage: adesione alla “cedolare secca” con la copia modello RLI eventuali mod. F24 ELIDE relativi agli acconti versati nel 2014-2015.
Mod. ex Rad relativo a dividendi azionari.

Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni.
deleghe di pagamento mod. F24.

Qualsiasi documentazione che attesti i redditi percepiti nel 2016.

Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

Contratto di mutuo e rogito notarile: per l’acquisto dell’abitazione principale.

Novità Detrazioni e spese da scaricare:
Tutte le Fatture, scontrini, ricevute, copia di bonifici, assegni, rilasciate per le spese da portare in detrazione dalla Dichiarazione dei redditi e da indicare sul Modello Unico e e modello 730:

Elenco spese sanitarie e assistenziali da scaricare dalla dichiarazione dei redditi:
Visite mediche specialistiche o generiche Analisi, indagini radioscopiche, ricerche

Spese Dentistiche -Apparecchi acustici -Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie

Occhiali da vista, lenti a contatto -Degenze ospedaliere o casa di cura- Retta della casa di riposo

Riabilitazione, ginnastica, massaggi - Cure termali- Prestazioni effettuate presso il Ssn
Medicinali- Spese di assistenza sanitaria- Spese per l’assistenza ai portatori di handicap
Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati -Spese per badanti -Spese mediche effettuate all’estero
 Spese per la Casa e Immobili:
Interessi passivi per mutui ipotecari- Contributi previdenziali. - Premi di assicurazioni vita ed infortuni- Compenso intermediari immobiliari- Spese risparmio energetico Ecobonus 65%
Detrazione canone di locazione- Consorzi di bonifica - Acquisto arredi, mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati.

Spese per i figli se fiscalmente a carico:
Spese scolastiche, mensa asilo e sport ragazzi

Altre Spese:
Assegno periodico corrisposto al coniuge separato - Spese funebri- Ssn pagato sull'assicurazione auto abolito dal 2014. Contributi versati per le collaboratrici domestiche- Versamenti a fondi pensione

Erogazioni Liberali a favore di: Paesi in via di sviluppo- istituzioni religiose- Onlus- Associazioni sportive.


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