domenica 29 gennaio 2017

Colf e badanti: i contributi per il 2017



Il contributo previdenziale garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Restano invariate rispetto all'anno scorso le fasce retributive e i relativi contributi dovuti all’Inps per il lavoro domestico.

Rispetto agli anni scorsi l’Inps nella circolare ha aggiunto una precisazione, in risposta alle domande arrivate dalle sedi territoriali, per quanto riguarda i casi di regolarizzazione a integrazione di un rapporto di lavoro domestico già denunciato per più di 24 ore a settimana. Se, per esempio, viene presentata una domanda di regolarizzazione per integrare le ore di un collaboratore per il quale sono state già pagate almeno 25 ore per settimana, deve essere mantenuto il calcolo della quarta fascia contributiva, quella riferita all’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali.

Sul fronte del lavoro domestico la Federazione italiana datori di lavoro domestico, è intervenuta sul tema dei voucher in occasione di un’audizione alla Commissione lavoro della Camera dei deputati. «Solo un’equilibrata combinazione di limitazioni, di importo e temporali, - ha affermato Andrea Zini a nome della Federazione - può garantire che i voucher vengano effettivamente usati per retribuire prestazioni a carattere straordinario e non, come invece molto spesso accade, in sostituzione di un regolare contratto di lavoro». La soluzione proposta consiste nell'introduzione di un limite di 2mila euro all’anno per i datori di lavoro domestico, da spendere in un massimo di 3 mesi e non superando la soglia di 30 giorni.

Quindi contributi previdenziali ed assistenziali invariati anche nel 2017 per i collaboratori domestici. I contributi, com'è noto, sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in quanto vengono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario, invece, è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate.

Altra differenza rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti sta nel fatto che le aliquote di contribuzione sono inferiori: l'aliquota IVS di finanziamento della gestione è infatti pari allo 17,4275% della retribuzione contro il 33% della generalità degli altri assicurati. A tale aliquota va aggiunto il contributo Aspi (che è superiore per i datori che non sono soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari) la tutela Inail e il Fondo per il TFR. Complessivamente l'aliquota su cui si versano i contributi è pari al 19,9675% della retribuzione convenzionale oraria come articolata nella tavola sottostante. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell'Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40 per cento.

La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l'eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale - che garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività eccetera).

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. L'ultima scadenza utile per il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile 2017. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione. Il pagamento si può effettuare tramite bollettino Mav, utilizzando il circuito "Reti Amiche" (tabaccherie, sportelli bancari di Unicredit) o sul sito dell'Inps.

Come si calcolano i contributi 
Nel lavoro domestico però, è bene ricordarlo, il calcolo dei contributi segue regole diverse da quelle valide per le altre categorie professionali. Il conteggio è infatti forfettario: la differenza sono le ore di lavoro superiori o inferiori a 24 settimanali. Sopra questa soglia il contributo è fisso e non dipende dall'effettiva retribuzione. Questo perché le aliquote di contribuzione IVS per colf e badanti sono inferiori (17,4% rispetto al 33% della generalità degli assicurati). Dal 2013 inoltre, ma solo per i contratti a tempo determinato, è previsto a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo dell’1,40% di finanziamento dell’Aspi.



sabato 28 gennaio 2017

Lavoro: la consulenza per email va retribuita, obbligatorio pagare il professionista


Il consiglio anche informale del professionista richiede un compenso, anche senza esplicito incarico, il parere fornito per email è comunque una prestazione come è stato deciso dalla Corte di Cassazione. Importante novità per i professionisti che forniscono pareri e indicazioni: la consulenza fornita via mail, anche per posta elettronica tradizionale e non certificata, va retribuita

Se un a professionista fornisce – anche in via informale - un parere su richiesta di un cliente o potenziale tale, tale prestazione richiede comunque un retribuzione anche se fornita per email, tramite Internet, o senza appuntamento presso lo studio. Anche senza un esplicito accordo preventivo sul compenso. Queste situazioni, infatti, non rappresentano una presunzione di gratuità alla prestazione, anzi: ad esempio l’email è una prova scritta di incarico professionale che, come tale, deve essere retribuito salvo diverso accordo tra le parti.

A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza n. 1792/2017 specificando che, in assenza di mandato scritto, l’affidamento è dimostrabile con qualsiasi mezzo anche per email. In generale, spiegano i giudici, secondo consolidato orientamento della Corte:

“il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”.

Caso tipico è quello di un cittadino che chiede un consiglio a un avvocato inviando una semplice email.

Per quanto in molti casi il privato intenda semplicemente ricevere n parere a titolo gratuito, per poi magari decidere sul da farsi in un secondo momento, una mail del genere conferisce a tutti gli effetti un incarico all'avvocato. Incarico che, se accettato dal professionista, va retribuito.
In molti casi una semplice mail di risposta, nel quale l’avvocato fornisce il parere richiesto, è sufficiente a far considerare concluso l’incarico così assegnato.

L’email è prova del conferimento dell’incarico 

Nel caso in esame, il professionista aveva prodotto come dimostrazione dell’avvenuto conferimento dell’incarico, presupposto del diritto al compenso, due comunicazioni fax ed una comunicazione email, ritenute dalla Corte prove valide. 

La logica da cui muove la sentenza in commento si poggia sui seguenti passaggi logici:

un incarico conferito a un professionista si considera sempre a pagamento, salvo diverso accordo tra le parti;

l’email con la richiesta di un parere o con qualsiasi altro incarico instaura un rapporto contrattuale, a pagamento, con il professionista;

l’email può essere considerata una prova e dimostrare, appunto, il conferimento dell’incarico;
il professionista che abbia eseguito l’incarico richiestogli con l’email ha diritto ad essere pagato.

Il contratto d’opera professionale è sempre a pagamento

Secondo la giurisprudenza, le norme sui contratti d’opera professionale – ossia sugli incarichi conferiti a professionisti – si poggiano su quella che viene chiamata «presunzione di onerosità»: in buona sostanza, l’incarico si considera sempre «a pagamento», salvo diverso accordo delle parti. Il professionista e il cliente sono certamente liberi di stabilire la gratuità dell’opera, ma se nulla viene previsto nel contratto – come spesso avviene negli incarichi conferiti a voce – l’attività svolta dal professionista va sempre retribuita. Dunque il compenso è un elemento essenziale del contratto, che può essere “derogato”, ma è necessario un esplicito accordo in tal senso.

In sintesi, il conferimento dell’incarico può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi della attività e dell’opera del professionista.

L’email è prova di incarico professionale
Ma l’email – ed è questo un punto cruciale – può essere usata in una causa, dopo essere stata debitamente stampata, per provare il credito del professionista? La risposta fornita dalla Cassazione è sì: l’avvocato, l’ingegnere, l’architetto, il consulente del lavoro, il medico, il commercialista può dimostrare in qualsiasi modo di aver ricevuto l’incarico, quindi anche con una semplice email. E posto che la richiesta di parere scritto o verbale può considerarsi al pari di un normale incarico professionale, la domanda inviata tramite email instaura una proposta di contratto, cui il professionista può decidere di aderire, rispondendo, o meno.

Ciò detto, da oggi chi richiede un parere via email è obbligato a pagare il professionista perché la posta elettronica tradizionale – anche quella non certificata – può costituire prova di un incarico.

Assegno di ricollocazione rivolto ai disoccupati, come funziona?



A partire da novembre scorso verrà attuata la seconda parte del Jobs Act rivolta a tutti coloro che sono in stato di disoccupazione. Se, infatti, in un primo momento con il Jobs Act a favore dei disoccupati era stata introdotta la Naspi, l’assegno di disoccupazione di cui può beneficiare chi ha perso il lavoro, ora da novembre verrà aggiunta un’ulteriore tutela: l’assegno di ricollocazione.

L’assegno di ricollocamento 2017 per 4 mesi, spetta a:

chi ha già fruito della NASPI;

ma risulta ancora disoccupati da almeno 4 mesi dopo finita l’indennità di disoccupazione;
sottoscrive un nuovo patto di servizio personalizzato.

Partiranno 10-20 mila disoccupati estratti a sorte che incassano la Naspi per almeno 4 mesi.

Assegno di ricollocazione: di cosa si tratta? Quando parte? Chi lo può riscuotere?

Sono tante le domande che si riferiscono all'assegno di ricollocazione. Che comincerà ad essere assegnato a 10-20 mila disoccupati. Si tratta di un progetto “pilota” che servirà a mettere a regime il modello per tutti i senza lavoro d’Italia. Difficile crederci, certo, dopo un’incredibile rassegna di esperienze fallite negli ultimi decenni. Ma l’assegno di ricollocazione si candida a essere la prima vera esperienza di politiche attive del lavoro nel nostro Paese. Tradotto: non si aiuteranno più i disoccupati dando loro semplicemente un assegno (dal primo gennaio 2017 la mobilità non esisterà più). Ma si cercherà di prenderli per mano uno per uno per fornire loro consigli e strumenti utili a ritrovare un lavoro.

L’assegno di ricollocazione non sarà uguale per tutti. L’ammontare dipenderà da quanto è difficile collocare quel preciso disoccupato. L’assegno più basso sarà attorno ai mille euro (la cifra esatta non è ancora stata definita) e sarà assegnato ai profili più facili da ricollocare come per esempio un giovane ingegnere trentenne che cerchi occupazione in provincia di Milano. L’assegno più elevato arriverà a 5.000 euro e riguarderà invece i disoccupati che hanno meno carte da giocare sul mercato del lavoro, potrebbe essere il caso di un operaio cinquantenne in una provincia del Sud ad alto tasso di disoccupazione. Va chiarito subito che il disoccupato non vedrà né banconote né assegni ma riceverà una sorta di buono simbolico da spendere per ottenere un servizio.

Il servizio in questione potrà essere garantito o dai centri per l’impiego o da agenzie per il lavoro private. Toccherà allo stesso disoccupato scegliere a chi si vuole rivolgere. E qui la questione si complica. Perché in certi territori (la Lombardia per esempio) si è imposta negli ultimi anni l’idea che a fornire questi servizi debbano essere i privati. In altre regioni (l’Emilia Romagna, per esempio) i centri per l’impiego hanno ancora un ruolo centrale.

Gli interlocutori sono diversi ma quello che dovranno fornire è sempre la stessa cosa: la presa in carico da parte di un tutor, un colloquio per capire i punti di forza e di debolezza del candidato, un aiuto nello stilare un curriculum, un aiuto nel cercare e fissare colloqui di lavoro. Non rientra nelle competenze del fornitore di servizi il fatto di mettere a disposizione corsi di formazione ma potrà indicare quali lezioni potrebbero essere utili e chi potrebbe fornire un certo tipo di formazione. Tornando ai centri per l’impiego, dovunque toccherà a loro la presa in carico «burocratica» del disoccupato. I centri più strutturati, poi, potranno anche fornire ai disoccupati il servizio di orientamento vero e proprio. Per quanto riguarda le agenzie per il lavoro private, potranno incassare il bonus pieno dell’assegno di ricollocazione soltanto se il disoccupato viene assunto, e a tempo indeterminato. Il bonus di dimezzerà nel caso l’assunzione sia a termine e così via declassando. Nel caso il lavoratore non venisse assunto all'agenzia sarà riconosciuta una quota dei costi sostenuti per i colloqui.

L’assegno di ricollocazione spetta ai disoccupati che hanno almeno quattro mesi di Naspi. La Naspi è stata istituita il primo maggio dell’anno scorso quindi sono già numerosi i disoccupati che l’hanno già ricevuta per almeno quattro mesi. Si parla di poco meno di centomila disoccupati al mese che entrano in Naspi. E’ all’interno di questa platea che l’Anpal, la nuova agenzia per le politiche attive del lavoro, estrarrà a sorte un campione di oltre 10 mila disoccupati rappresentativo di coloro che hanno diritto all’assegno di ricollocazione. L’obiettivo è testare l’assegno ed eventualmente modificare il modello prima di metterlo a regime. Prima di partire con la sperimentazione sarà però necessario dare il via al nuovo portale dell’Anpal (in sostituzione dell’attuale cliccalavoro) a cui tutti i disoccupati saranno chiamati a iscriversi. Questo passaggio dovrebbe avvenire già nel mese di novembre. Dopo di ché sarà inviata per posta una lettera ai 10 mila disoccupati selezionati per la sperimentazione tra coloro che hanno ricevuto almeno quattro mesi di Naspi. Nella missiva sarà presente un codice e una password. Con questi elementi il disoccupato accederà a una parte riservata del sito dove potrà vedere a quanto ammonta il suo assegno e potrà anche decidere dove spenderlo (agenzia privata o collocamento). Prima di iniziare l’attività di orientamento vera e propria, però, sarà indispensabile formalizzare la presa in carico al centro per l’impiego.

Per l’operatività a regime dell’assegno di ricollocazione bisognerà aspettare il 2017. Anche per quanto riguarda la sperimentazione, chi riceverà la lettera dell’Anpal non sarà tenuto a rispondere e a «incassare» l’assegno. Chi si mette in gioco avrà più possibilità di trovare un lavoro. Ma allo stesso tempo se non si presenterà ai colloqui si vedrà decurtata la Naspi. A comunicare all’Inps i mancati adempimento del disoccupato sarà direttamente il centro per l’impiego. Fin d’ora si può immaginare che non tutti i disoccupati si renderanno disponibili. Di certo chi incassa la Naspi e nello stesso tempo lavora in nero potrebbe non averne convenienza.


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