giovedì 2 gennaio 2014

Aspi 2014, requisiti e termini in vigore dal 1 gennaio 2014



Ricordiamo che l'Aspi (Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione a sostegno del reddito, introdotta dalla riforma Fornero nel 2013, la quale dall’1 gennaio del 2013, sostituisce le indennità di disoccupazione e di mobilità unificandole e come la precedente viene erogata ai lavoratori che presentano domanda  nel caso in cui siano stati licenziati, oppure che si siano dimessi per giusta causa (ovvero, licenziamento per giustificato motivo e quello per giusta causa). Dal 1 gennaio 2014, l'Aspi subirà delle variazioni, che saranno progressive fino a stabilizzarsi nel 2016.

Infatti, dal 1° gennaio non è più applicato il limite delle ultime sei mensilità, con riferimento alla restituzione del contributo addizionale introdotto dalla riforma Fornero a finanziamento dell'Aspi e dovuto in relazione ai contratti di lavoro a termine. Pertanto, decorso il periodo di prova, sarà restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Innanzitutto, possono beneficiare dell'indennità di disoccupazione (Aspi) i dipendenti a tempo indeterminato e determinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione; rientrano i seguenti lavoratori:

coloro che hanno un contratto di apprendistato;
i soci di cooperative (ai sensi del D.P.R. n. 602/70);
i dipendenti a tempo indeterminato di aziende pubbliche;
personale artistico-teatrale con contratto subordinato;
i dipendenti sospesi;
madri o padri lavoratori che si dimettono entro il compimento del primo anno del proprio figlio.

I requisiti per poter fare domanda dello stato di disoccupazione involontario sono i seguenti:
l’interessato deve presentare, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);

a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Precisiamo inoltre che l’indennità viene corrisposta:

nel 2014 l'indennità spetterà per la durata di 8 mesi per chi ha un'età inferiore a 50 anni; per 12 mesi per chi ha un'età compresa tra i 50 ed i 55 anni; per 14 mesi per chi ha un'età superiore a 55 anni;

nel 2015 la durata dell'indennità sarà: di 10 mesi per chi ha meno di 50 anni; di 12 mesi per chi ha tra i 50 e 55 anni; e di 16 mesi per chi ha oltre 55 anni.

Un'altra novità dal 2014 riguarda la possibilità di richiedere la liquidazione dell'importo complessivo in un'unica soluzione solo nei seguenti casi: per avviare un'attività autonoma, o d'impresa o in cooperativa.

Se durante il periodo in cui si percepisce l'indennità, si viene assunti o riassunti, l'Aspi viene sospesa per massimo 6 mesi.

Non ne hanno diritto invece i lavoratori impiegati nelle pubbliche amministrazioni e coloro che hanno i requisiti per richiedere la disoccupazione agricola.

Per capire quanto spetta ricevere, basta sapere che la misura della prestazione è pari al 75 per cento dello stipendio per retribuzioni pari o inferiori ai 1.180 euro nel 2013; mentre, per retribuzioni superiori, occorrerà aggiungere il 25 per cento del differenziale tra l’importo e la retribuzione mensile complessiva per un ammontare massimo di 1.119 euro. Inoltre, all’indennità mensile si deve applicare una riduzione del 15 per cento, in seguito ai primi 6 mesi ed un’ulteriore riduzione del 15 per cento dopo 12 mesi di fruizione. Infine, l’indennità ASPI spetta dopo 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla perdita dell’occupazione.

Ecco le procedure online per chiedere l’ASPI, il nuovo sussidio di disoccupazione INPS dal 2013: le domande vanno presentate dal lavoratore rimasto senza impiego per via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Web - Servizio INPS online accessibile tramite PIN e codice fiscale;

Contact Center multicanale – al numero verde 803164;

Patronati e intermediari – che a loro volta utilizzeranno i servizi telematici INPS.

La domanda  deve essere inviata, a pena di decadenza, dopo 8 giorni dalla perdita del lavoro ed entro massimo due mesi (quindi in totale, entro 68 giorni dal licenziamento o dimissioni per giusta causa).

mercoledì 1 gennaio 2014

Lavoro nero: nuove norme nel decreto legge Destinazione Italia. Maxi-sanzione maggiorata



«Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare»: si chiama così l'intervento inserito dal governo nel decreto pubblicato l'antivigilia di Natale. Una misura che aumenta fino a 10 volte le sanzioni per i datori di lavoro che assumono «in nero».

Queste misure sono contenute all’art. 14 del decreto legge Destinazione Italia, lo strumento mirato a rendere più appetibile e attrattivo investire in Italia: il sommerso è un ostacolo alla corretta concorrenza nel mercato. Le multe sono aumentate, in certi casi addirittura decuplicate.

Tuttavia, per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria applicabile, si ritiene che il personale ispettivo debba individuare il momento in cui si consuma l’illecito, vale a dire indicare il tempo della cessazione della occupazione irregolare:

condotta cessata prima del 24 dicembre 2013: si applica la maxi-sanzione previgente da 1.500 a 12.000 euro più 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero (ossia lavoro in nero seguito da successiva regolarizzazione spontanea) opera la fattispecie attenuta da 1.000 a 8.000 euro più 30 euro di maggiorazione giornaliera;

condotta iniziata o proseguita dopo il 24 dicembre 2013: si applica la nuova maxi-sanzione nell’importo da 1.950 a 15.600 euro più 195 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuta da 1.300 a 10.400 euro più 39 euro di maggiorazione giornaliera.

Quindi a chi utilizza lavoratori in nero si applica  la sanzione amministrativa da euro 1.950 (erano 1.500) a 15.600 euro (erano 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 (erano 150) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Pagherà il 30% in più anche il datore di lavoro che incorrerà nella sospensione dell’attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. In questo caso, la norma sanzionatoria di riferimento  prevede il pagamento, rispettivamente, di una somma aggiuntiva pari a 1.950 euro e a 3.250 euro. Sale da 1.500 a 1.950 euro la «multa» che segue la chiusura dell’attività se ad essere in nero è più di un terzo dei lavoratori.

Le sanzioni decuplicate sono quelle relative all'orario di lavoro e, nello specifico, alle violazioni delle disposizioni sulla durata e sui riposi giornaliero e settimanale. In primo luogo sono aumentate di dieci volte le sanzioni previste in caso di superamento della durata media dell'orario di lavoro (media calcolata su un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile a 6 e 12 mesi dalla contrattazione collettiva), fissata a 48 ore comprese quelle di straordinario. In secondo luogo, sono decuplicate le sanzioni per le violazioni delle disposizioni sul riposo settimanale, cui ha diritto il lavoratore dipendente per ogni sette giorni di lavoro. Tale riposo è della durata di almeno 24 ore consecutive di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di risposto giornaliero. In terzo luogo sono incrementante di dieci volte le sanzioni previste in caso di violazioni delle norme sul riposo giornaliero, cui ha diritto il lavoratore ogni 24 ore per la durata di 11 ore consecutive. In tabella sono indicate le misure delle sanzioni oggi vigenti e quelle a seguito degli incrementi fissati dal decreto destinazione Italia, con declinazione dei diversi casi di maggiorazione perché riferite a una numerosità di lavoratori o di violazioni.

Viene stabilito che i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate a una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo. Le stesse risorse potranno essere destinate anche a forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del ministero del lavoro.

Fatte salve le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, viene introdotta una ulteriore e più stringente forma di coordinamento da parte del ministero. Con l'obiettivo di assicurare il più razionale impiego del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la norma introdotta stabilisce che "la programmazione delle verifiche ispettive, sia a livello centrale sia territoriale da parte dei predetti enti, è sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del ministero del Lavoro".

E' previsto l'aumento degli ispettori del ministero del Lavoro di 250 unità di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord. Ai maggiori oneri derivanti dalla nuove assunzioni si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione previsto dal decreto legge numero 185 del 2008 per importi di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.Altra misura per rafforzare l'attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare sarà il via libera agli ispettori all'utilizzo dell'auto propria per lo svolgimento delle attività di vigilanza, la cui disciplina verrà stabilita con un successivo decreto interministeriale (Economia-Lavoro).

Misure, quella varate da governo, bocciate su tutta la linea dall'Associazione nazionale ispettori di vigilanza che raggruppa gli ispettori Inps. "L'aumento delle sanzioni - afferma il presidente Fedele Sponchia- è una scelta politica da rispettare anche se, a mio parere, l'educazione al rispetto delle regole non avviene con l'inasprimento delle sanzioni ma rapportando queste alla recidività comportamentale dell'azienda". Ad avviso di Sponchia potrebbe addirittura essere a rischio costituzionalità la parte della norma che destina i maggiori introiti alle stesse persone che comminano le sanzioni: "E' una norma scioccante sul piano etico - dice - e credo possa configurarsi come conflitto di interessi che mette a rischio l'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione".

Lavoro le novità per il 2014: Aspi over 55, ammortizzatori in deroga e contributo solidarietà



Riduzione delle pressione fiscale sul lavoro dipendente, stretta sulla cassa integrazione in deroga e fine del blocco per le pensioni superiori a tre volte il minimo, prelievo di solidarietà sulle prestazioni più alte: sono alcune delle novità principali sul fronte del lavoro che arriveranno nel 2014.

Proviamo a fare una sintesi su cosa cambierà da gennaio 2014.

Esodati. Grazie a 950 milioni di euro verranno salvaguardati altri 23.000 esodati;

Assunzioni è prevista la possibilità di dedurre l’IRAP ai neoassunti: fino a 15.000 euro annui per ogni dipendente.

Detrazione lavoro dipendente. Sono state previste nuove modalità di calcolo per la detrazione d'imposta IRPEF: per redditi fino a 8.000 euro lordi l’anno, la detrazione sarà pari a 1.880 euro (rispetto ai 1840 precedenti), per i redditi da 8.000 a 28.000 euro la detrazione sarà di 978 euro a cui si aggiunge una quota di 902 euro.

Borse di studio. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie viene incrementato di 50 milioni di euro.

La legge di stabilità istituisce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica e per il biennio 2014-2015,e dalle risorse che si stima di incassare come maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio grazie alla lotta all’evasione fiscale. Per i redditi tra gli 8mila e i 55mila aumentano le detrazioni per i lavoratori dipendenti. La modulazione dei benefici farà sì che le detrazioni saranno maggiori per i redditi più bassi per scendere gradualmente fino ad azzerarsi a 55mila euro annui.

Con il nuovo anno ci sarà una stretta sulla durata degli ammortizzatori in deroga, ovvero la cassa integrazione in deroga (che si esauriranno a fine 2016). La cig in deroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno. Dal 2015 e fino a fine 2016 il sussidio potrà essere concesso fino a 6 mesi nell'arco di un anno e a 12 mesi nell'arco di un biennio mobile. Per il 2014 la mobilità in deroga potrà essere concessa per un massimo di 7 mesi (10 al Sud) per chi ha beneficiato di meno di 3 anni del sussidio e per un massimo di 5 mesi (8 al Sud) per chi ha già usufruito del sussidio per tre anni o più. Le aziende con più di 15 dipendenti che non hanno cigo e cigs (e che quindi non versano contributi per questi ammortizzatori sociali) e che non abbiano per il loro settore costituito un fondo di solidarietà dovranno dal 2014 versare lo 0,5% delle retribuzioni a un fondo di solidarietà residuale presso l'Inps.

Rivalutazione pensione: dopo i due anni di blocco per le prestazioni superiori a tre volte il minimo (circa 1.500 euro di reddito da pensione mensile) prevista dal Governo Monti torna la rivalutazione anche se differenziata. Per i trattamenti pensionistici tra 3 e 4 volte il minimo la rivalutazione sarà al 95% dell'inflazione; tra 4 e 5 volte il minimo la rivalutazione sarà al 75%; per quelli tra 5 e 6 volte il minimo la rivalutazione sarà del 50%; per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo per il 2014 ci sarà una rivalutazione del 40%.

Contributo solidarietà pensioni alte: La legge di stabilità introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti le 14 volte il minimo (circa 7.000 euro al mese).

L'Aspi, assicurazione per l'impiego introdotta dalla riforma del lavoro Fornero a partire dal 2013 prevede un aumento della durata del sussidio per gli over 55. Dal 2014 passa da 12 a 14 mesi. Resta invariata l'indennità normale (8 mesi) e quella per i disoccupati tra i 50 e i 55 anni (12 mesi). Nel 2015 l'Aspi passa a 10 mesi per gli under 50, 12 mesi per coloro che hanno tra i 50 e i 55 anni e a 16 mesi per gli over 55.

Dal 2014 cambiano le regole sull'Isee, l'indicatore della situazione economica da produrre per avere accesso a prestazioni legate al reddito (rette per l'università, mense ecc) per evitare che siano favoriti gli evasori. Il nuovo indicatore considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. Aumenta il peso della componente patrimoniale considerando il valore degli immobili rivalutati ai fini Imu. Si tiene conto delle famiglie numerose e della presenza nel nucleo di disabili.

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