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martedì 1 maggio 2018

Modello 730 precompilato le cose da sapere



Al via dal 2 maggio 2018 l’operazione invio del 730 con il fai-da-te e sarà  possibile accettare, modificare e inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web. L’operazione potrà essere conclusa al massimo entro il prossimo 23 luglio. A partire dal 7 maggio, invece, si potrà intervenire con la modalità di compilazione assistita. Effettuato l’inoltro è necessario consultare l’apposito link nel quale viene pubblicata la ricevuta verificando la presenza di eventuali comunicazioni di scarto.

Per la dichiarazione dei redditi, servono anche i seguenti documenti:

Certificazione Unica rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;

Fatture, ricevute, scontrini di farmaci da banco, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo e ch per il 2018 non trovano ancora posto nel 730 precompilato;

Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;

Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio ;

Attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati dal contribuente;

Ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta.

La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.

Con le nuove tipologie di spesa si incrementano i dati a disposizione dei contribuenti, ma allo stesso tempo aumentano i dati presenti nell’area di parcheggio in attesa di approvazione. La conferma equivale comunque alla «modifica» del modello con conseguente perdita dei benefici connessi con l’esclusione dal controllo formale. È opportuno porre attenzione, su questi dati poiché ritenuti particolarmente sensibili anche da parte dell’Agenzia in vista di un possibile futuro controllo.

Il modello viene reso disponibile in via telematica, accendendo al sito Internet dell’Agenzia con le proprie credenziali personali o, con una delega, attraverso un Caf o un intermediario. Al cassetto fiscale personale si può accedere anche con i codici di accesso del portale Inps, e con la Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o la Carta Nazionale dei Servizi.

Verificare il contenuto delle certificazioni uniche («Cu») che sono state rilasciate soprattutto da parte di chi ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno avendo cura di controllare se sono state compiute o meno operazioni di conguaglio. In particolare va controllato il diritto o meno al bonus Irpef indicato in certificazione. Se quest’ultimo risulta, in tutto o in parte, non spettante, lo stesso dovrà venire restituito attraverso la modifica del precompilato e la conseguente liquidazione della dichiarazione.

Va accuratamente verificata la presenza dei seguenti elementi: utili percepiti nel 2017 sulla base dei dati contenuti nelle certificazioni degli utili (Cupe) rilasciate dalle società emittenti sulle quali si deve pagare l’Irpef (partecipazioni qualificate) non presenti nella precompilata (nemmeno nell’area di parcheggio) eventuali compensi per attività di lavoro occasionale (di carattere commerciale od autonomo) assoggettati a ritenuta d’acconto (rigo D3) normalmente tracciate in precompilata.

Gli importi relativi alle tipologie di spesa «CT» (Cure termali), «PI» (Protesica e integrativa) e «IC» (Chirurgia estetica) riguardano spese sanitarie detraibili a determinate condizioni, perciò sono sommati e riportati solo nel foglio informativo; se si possiedono i requisiti per usufruire della detrazione (ad esempio prescrizione medica) si può inserire in dichiarazione il relativo importo. In caso contrario la detrazione non sarà possibile e il dato riportato nel foglio informativo non andrà confermato.

Nella Certificazione unica («Cu») è indicato solitamente un unico codice fiscale del soggetto che ha stipulato il contratto di locazione breve, ossia di uno dei comproprietari. L'importo del corrispettivo indicato nella «Cu» è riportato nella dichiarazione precompilata solo di questo soggetto. Se l'importo deve essere ripartito è necessario modificare il dato inserito nella precompilata e gli altri comproprietari devono indicare nel proprio 730 le rispettive quote del corrispettivo.

Nella precompilata sono riportate le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell’anno precedente. In caso di spese sostenute nel 2017, l’informazione è presente solo nel foglio riepilogativo (salvo i pagamenti effettuati con bancomat e carta di credito per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, o in caso di bonifici non portanti specifiche causali legate agli interventi di detrazione). La precompilata va modificata e il dato deve essere inserito direttamente in dichiarazione

Se, per semplice errore materiale, è stata invertita la causale del versamento (ad esempio indicazione del riferimento normativo di cui alla riqualificazione energetica, anziché quello relativo per al recupero del patrimonio edilizio), si può comunque beneficiare delle detrazione inserendolo correttamente il bonus nel modello da spedire. Analogamente, in costanza degli altri requisiti si può operare in caso di errata indicazione del soggetto nel bonifico rispetto a quello indicato in fattura.

Gli oneri deducibili/detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari a carico vengono riportati nella precompilata del soggetto che ha sostenuto la spesa se comunicato all’Agenzia (nel prospetto dei familiari a carico deve essere presente il familiare). In caso contrario l’onere è inserito nella dichiarazione del contribuente che ha il familiare a carico con le percentuali riportate nell’apposito prospetto. Anche in questo caso è possibile modificare la dichiarazione.

Quest’anno si dovrà faticare ancora meno per integrare, eventualmente, la dichiarazione precompilata. Nel modello della dichiarazione dei redditi 2017, infatti, l’Agenzia inserirà anche le spese sostenute per gli asili nido, con i relativi rimborsi, i contributi detraibili versati alle società del mutuo soccorso, e le eventuali erogazioni alle onlus, fondazioni e associazioni di ricerca scientifica o per la tutela dei beni storici e artistici. Nella dichiarazione predisposta dagli uffici del fisco erano già presenti, oltre ai redditi percepiti, una serie di spese che danno luogo a detrazioni o deduzioni, come le spese sanitarie, gli interessi passivi dei mutui, i contributi previdenziali versati, le spese per l’istruzione universitaria, i premi assicurativi.

Un’altra novità del 2018 è la funzione di compilazione assistita della dichiarazione dei redditi online. Per aggiungere delle spese che non fossero elencate, o toglierne altre, ci si potrà far assistere direttamente dal Fisco. Se la dichiarazione dei redditi viene approvata e inviata senza alcuna modifica, il contribuente ha la garanzia che non subirà controlli. Se si ricorre alla compilazione assistita c’è la garanzia che i controlli, semmai, potranno riguardare solo le spese aggiunte o modificate. La stessa sicurezza di non incappare nelle successive possibili verifiche fiscali si ha se la dichiarazione precompilata viene modificata e trasmessa attraverso un Caf o un professionista (che rilascia un visto di conformità e si fa carico di eventuali errori commessi in buona fede).

Aprendo il cassetto fiscale, insieme alla dichiarazione precompilata 2018 troveremo anche una lettera con la quale l’Agenzia delle Entrate ci informerà sul modo in cui sono state utilizzate le imposte versate. Un contribuente che ha pagato 10 mila euro di imposte relative al 2016 scoprirà che 2.125 euro sono stati destinati alla voce previdenza e assistenza, 1.934 sono andati alla sanità, 1.090 a finanziare l’istruzione, 882 alla difesa, ordine pubblico e sicurezza, 832 ai servizi erogati dalla Pubblica amministrazione e così via. Nel totale delle imposte considerate, oltre all’Irpef sono ricomprese le addizionali regionali e comunali, la cedolare secca, il contributo di solidarietà, l’acconto per somme assoggettate a tassazione separata.




lunedì 27 febbraio 2017

Dichiarazione dei redditi le voci a rischio di errore nei modelli 2017



Ultime ore per presentare la dichiarazione IVA per il 2016, la scadenza è martedì 28 febbraio 2017: si tratta di una fondamentale novità fiscale, che vede la separazione rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il termine vale solo per questo primo anno di applicazione: dal 2018 la dichiarazione si trasmetterà dal primo febbraio al 30 aprile. La platea degli interessati non cambia: l’adempimento riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistiche, professionali.

L'operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la volta, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

Dai farmaci ai mutui, ecco tutte le informazioni che troverete nella precompilata
Peraltro, il legislatore era consapevole fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimentalità» della precompilata all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.

Le novità
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:

•esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

•iscritti agli albi degli psicologi;

•iscritti agli albi professionali degli infermieri;

•iscritti agli albi professionali delle ostetriche;

•iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

•ottici;

•iscritti agli albi professionali dei veterinari;

•soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;

•amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016

L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.

Le ciriticità
In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.

Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.

Del resto la necessità di effettuare un’integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.

Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7).

Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.

I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.

Le complicazioni
Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.

La dichiarazione IVA si presenta esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche. La presentazione si intende effettuata nel momento di cui l’Agenzia attesta l’avvenuta presentazione attraverso la specifica ricevuta. La presentazione in ritardo, ma entro i successivi 90 giorni (quindi entro il 29 maggio) prevede il pagamento della sanzione di 250 euro, riducibili a 25 euro mediante ravvedimento operoso. Superati i tempi supplementari, per il fisco la dichiarazione è omessa, anche se l’imposta risultante dal modello “ritardatario” fa titolo ai fini della riscossione. È possibile, prima della scadenza ordinaria di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già inoltrata, compilando un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Per quanto riguarda infine il pagamento dell’imposta, versamento entro il 16 marzo 2017 (in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre) oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).

Casi di esonero
Contribuenti che nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami);

contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfetario per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);

produttori agricoli dispensati dagli adempimenti Iva;

organizzatori di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno scelto di applicare l’Iva ordinaria;

imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini del tributo;

i contribuenti Iva, residenti in altri stati Ue, se hanno eseguito nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo al pagamento dell’imposta;

chi ha optato per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i ricavi provenienti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

contribuenti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia per gli obblighi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

mercoledì 25 gennaio 2017

Modello 730, e le spese sanitarie


Modello 730/2017: nuove detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi. Con l’approvazione e la pubblicazione del modello definitivo da usare ai fini della dichiarazione dei redditi debuttano le nuove detrazioni e agevolazioni.

Casa, famiglie e lavoro al centro della compilazione del modello 730/2017. Nuovi dati da inserire in dichiarazione dei redditi, necessari per beneficiare delle detrazioni fiscali previste con la Legge di Stabilità 2016 e le recenti agevolazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2017.

La pubblicazione del modello 730/2017 definitivo è stata accompagnata dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione contenente tra le altre cose proprio tutte le nuove detrazioni fiscali che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi. Gli sgravi fiscali hanno una portata molto ampia e, ricordiamo, tra le novità anche le nuove soglie relative a premi di produttività e misure di welfare aziendale.

Vediamo quali le principali novità e quali le detrazioni modello 730/2017 che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi.

Nove giorni in più per trasmettere i dati sanitari all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata. Con il provvedimento n. 17731/2017 l’Agenzia concede più tempo ai nuovi soggetti che da quest’anno devono inviare le informazioni sulle spese dei contribuenti: si tratta di veterinari, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici. Per questi soggetti il termine era fissato al 31 gennaio ma slitta al 9 febbraio.

La proroga vale però anche per tutti gli altri soggetti che già dallo scorso anno erano tenuti a trasmettere le informazioni all’Agenzia (medici e odontoiatri, strutture accreditate al Ssn e strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

Lo slittamento non impatta sul calendario della campagna dichiarativa 2017, assicurano dalle Entrate. Impatterà, però, su altre date: si sposta al 10 febbraio l’avvio del periodo in cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei propri dati nella dichiarazione precompilata. I cittadini che per ragioni di privacy non vogliono che le Entrate inseriscano le spese sanitarie nel modello dovranno comunicare questa scelta attraverso il sito www.sistemats.it entro il 9 marzo (con le credenziali Fisconline). È possibile esercitare la facoltà di opposizione anche direttamente all’Agenzia: in questo caso il termine resta fissato al 31 gennaio 2017.

Di conseguenza, slitta al 10 marzo la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte dei cittadini.

L’estensione del termine dal 31 gennaio al 9 febbraio va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche.

A lanciare l’allarme sono state alcune associazioni di commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc,Unagraco, Ungdcec e Unico): «Da diverse Regioni - hanno spiegato i presidenti in un comunicato congiunto - ci giungono notizie circa il mancato ricevimento delle credenziali di accesso al Sistema Ts, fondamentali per l’invio dei dati, senza le quali né i singoli interessati, né i professionisti incaricati all’adempimento possono procedere con l’invio telematico dei file».

Secondo le associazioni, il ritardo nel rilascio delle credenziali è da attribuire alle difficoltà tecniche a effettuare i controlli da parte del ministero della Salute, delle Federazioni o consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e degli enti autorizzatori (Regione, Comuni o Asl).

«Non è accettabile - spiegano i vertici delle associazioni - che i professionisti intermediari debbano operare in una simile condizione di ambiguità e di incertezza. Restano pochi giorni a disposizione per adempiere all'obbligo, senza incorrere nelle sanzioni che sono pari a 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro».

Effettivamente rimaste a carico del contribuente solo che quantificare esattamente quali sono e quante sono rimessa effettivamente a carico quando ci sono di mezzo assicurazioni sanitarie non è sempre agevole, ma per questo c’è un articolo a parte. Per ora diciamo che possono essere detratte:
le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Omeopatia
Tra le prestazioni sono da ricomprendere anche alcune fattispecie meno ricorrenti come le prestazioni mediche omeopatiche (omeopatia): rientrano nel novero delle spese sanitarie detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle da questi sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

A titolo di esempio possiamo ricomprendere tra le spese mediche oggetto di detrazione le visite specialistiche, le operazioni chirurgiche, gli interventi operatori, le prestazioni specialistiche anche se rese da un medico generico, le spese sostenute per i ricoveri ma limitatamente a quelle per il paziente relativo alle prestazioni non di assistenza o ricovero ma solo quelle legate alle prestazioni e che, in teoria, sono indicate separatamente in fattura.

Sono anche detraibili le spese per la riabilitazione e la fisioterapia semprechè siano prescritte da un medico come quelle di fisiokineterapia, laserterapia ma anche semplicemente il trainer che ci fa fare la posturale. Saranno altresì detraibili i costi sostenuti per l’acquisto di medicine con lo scontrino parlante ma anche quelle sostenute per la’affitto di attrezzature mediche il cui utilizzo è stato prescritto dal medico.

Spese mediche per familiari, parenti e altri a carico del contribuente

Come detto in premessa il contribuente potrà dedurre anche le prestazioni indirizzate ai soggetti fiscalmente a carico di colui che le indica in dichiarazione sempre che quest’ultimo non dichiarai un reddito superiore ai 2.840 euro per anno di imposta.

Spese mediche per familiari, parenti e NON a carico del contribuente
Sarà possibile anche accollarsi le spese per familiari che non sono a carico ma in caso di necessità e sotto la condizione che si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e che la detrazione concessa non abbia trovato la capienza sufficiente nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.

Psicologo e sedute psicoterapeutica
Sono da ricomprendere nelle spese deducibili anche quelle per le sedute terapeutiche dallo psicologo come sostenuto nella circolare 20 del 2011 dell’ agenzia delle entrate.

Spese mediche per Disabili
Le spese mediche generiche ed i costi sostenuti per l’assistenza specifica ai disabili, così definiti dalla Legge n.104 del 1992 sono deducibili dal reddito delle persone fisiche che le sostengono anche se sostenute per soggetti fiscalmente a carico. Questo implica che nell’ambito oggettivo di applicazione della norma dovremmo considerare a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività le spese per i medicinali o le spese per la riabilitazione (la prescrizione del medico curante non dovrebbe mai mancare), le spese sostenute per gli addetti alla persone purchè in possesso delle qualifiche professionali per farlo ed imposte dalle normative specifiche. Oltre a queste possono essere ricomprese anche quelle per gli infermieri o dottori nelle terapie della riabilitazione o anche solo quelle sostenute per l’assistenza o a qualsiasi altra tipologia di terapia prescritta dai medici.
Anche se i disabili o le lroo famiglie percepiscono degli assegni per l’accompagnamento le spese sostenute sono comunque deducibili dal reddito delle persone fisiche con le modalità contenute nel testo unico delle imposte sui redditi.

Spese per protesi
Sono detraibili tutte le spese per protesi dirette a curare una patologia; se vi rifate qualcosa per diletto no. Gli occhiali da vista così come le lenti a contatto sono considerati protesi (mamma mia). Anche il liquido delle lenti è detraibile. Gli occhiali da sole no.

Altre prestazioni mediche minori detraibili
Interventi chirurgici minori, anestesie, sale operatorie, trasfusioni, trapianti, prelievo cellule staminali anche per il parto (anche se occhio perchè sono previste solo per usi dedicati e non per uso autologo e devono essere effettuate presso sturutture pubbliche o identificate dallo Stato), prestazioni chiroterapiche, spese sostenute per perizie mediche.

Detraibile anche la visita dal dietologo anche senza prescrizione medica purchè effettuata dall’avente titolo a farla e dietro rilascio di una dieta o di prescrizioni alimentari.

Fecondazione assistita
Anche le spese sostenute in italia o all’estero per la fecondazione rientrano nell’ambito delle spese mediche detraibile secondo quanto chiarito dalla circolare n. 108/E del 1996, paragrafo 2.4.3.
Detrazione spese per palestre, ginnastica posturale, yoga e simili (solo in alcuni casi)

Familiari non a carico
In questo caso è consentita una forma diversa di detrazione che viene connessa nel caso in cui si abbia un familiare fiscalmente non a carico che ha l’esenzione dal ticket sanitario e che ha un reddito talmente basso che non riesce a detrarsi tutte le spese sanitarie. In questo caso la parte che non è stata detratta può essere detratta da altro familiare che ha sostenuto le spese per lui ma sempre nel limite di 6.197,48 euro.

Spese di pernotto o assistenza
Sono detraibili quelle che presso le strutture dei ricoverati ma non quelle per i familiari che fanno compagnia (in alcune strutture non lo scrivono in fattura o meglio viene disciplinato un prezzo a forfait per la stanza magari poi dentro ci si dorme in 15). Sono invece detraibili quelle per l’infermiera se il paziente richiede assistenza in base al suo stato psicofisico. Non parliamo dell’anziano ricoverato presso le case di cura e assistenza che non ha handicap il quale non beneficia delle detrazioni fiscali per la retta da versare all'istituto per vitto e alloggio.

Cure termali
Con mio grande stupore mi sono imbattuto in un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che concedeva la detraibilità fiscale delle cure termali (Circolare 14/08/606 del 1981).

Integratori alimentari
Questi come gli anabolizzanti non sono detraibili in alcun caso come chiarito dalla nota 984 del 1997.

Spese per il latte artificiale
Le spese per l’acquisto del latte artificiale in polvere seppur dietro prescrizione medica non è detraibile perché no configura una spesa medica o farmaceutica (RM n. 256,396 del 2008)




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