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sabato 3 giugno 2017

Tirocini, linee guida per il 2017



La conferenza Stato Regioni permette l'utilizzo tirocini extracurricolari in misura maggiore, in caso di assunzioni dei partecipanti precedenti.

Si conferma il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti

E possibile  attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda.

Restano invariati i limiti precedenti:
un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato,

2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e

del 10% per quelli con più di 20 dipendenti, sempre a tempo indeterminato,

Tirocini nelle imprese che applicano i contratti di solidarietà espansivi, incentivi per l’assunzione al termine del percorso, durata minima due mesi: sono alcune novità emerse dalle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni per i tirocini extra-curriculari (non i periodi di lavoro formativi, di competenza di scuole e centri di formazione) e l’accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Confermato il minimo di 300 euro lordi al mese per l’indennità, che le Regioni possono aumentare. Viene riconosciuta a fronte di una partecipazione minima pari almeno al 70%.

Il tirocinio dura al massimo 12 mesi, è stato però introdotto il limite minimo di 2 mesi, che si riduce a un mese nel caso di lavori stagionali. Comunque sia, la durata del tirocinio è indicata nel piano formativo individuale e deve essere congrua rispetto agli obiettivi di formazione. Il tirocinante ha diritto alla sospensione dello stage in caso di maternità, infortunio, malattia di lunga durata, periodi di chiusura aziendale oltre i 15 giorni.

Niente tirocini se ci sono in corso procedure di cassa integrazione nelle medesime unità produttive e niente stage per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti all’attivazione o per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l’azienda

nel caso di licenziamenti collettivi,

per giustificato motivo oggettivo,

per superamento del periodo di comporto,

per mancato superamento del periodo di prova,

per fine appalto

nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

E’ invece esplicitamente previsto che si possano attivare tirocini nelle imprese che applicano contratti di solidarietà espansivi finalizzati all’incremento dell’occupazione.

Il numero massimo di tirocinanti cambia a seconda delle dimensioni aziendali:

imprese fino a cinque dipendenti: massimo un tirocinante;

imprese fra 6 e 20 dipendenti: due tirocinanti;

sopra i 20 dipendenti: il tetto è rappresentato dal 10% dei dipendenti.

Nelle imprese sopra i 20 dipendenti, le stabilizzazioni dei tirocinanti consentono di incrementare il numero degli stage attivabili, nelle seguenti misure:

un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 24 mesi precedenti;

due tirocini se hanno assunto il 50% (la metà dei tirocinanti);

tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;

quattro tirocini se hanno assunto tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Restano valide le fondamentali regole sul tirocinio, che viene svolto sulla base di apposite convenzioni, prevede un piano formativo, la presenza di un tutor e al termine un’attestazione dell’attività svolta.

Tra le novità, anche un chiarimento anti-sfruttamento: niente tirocini che coinvolgano professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni.

Come noto il tirocinio extracurriculare  richiede per l'attivazione una convenzione tra ente promotore e azienda ospitante,   cui va  allegato il piano formativo individuale del tirocinante. L’attività di quest’ultimo si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma  il limite può essere superato in caso di più tirocinanti presso la stessa azienda.

Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore oppure in imprese  con molte sedi ,  la misura dell’indennità da considerare  è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale del  soggetto ospitante.

Infine, in materia di sanzioni sono confermate quelle già previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancato pagamento dell’indennità di partecipazione,  ma si  aggiunge in casi gravi  l’interdizione dall’attivazione di tirocini fino a un anno.




martedì 19 maggio 2015

Datori di lavoro e privacy: nuove linee guida



I datori di lavoro possono trattare i dati personali dei lavoratori dipendenti solo se strettamente indispensabili all'esecuzione del rapporto di lavoro, così come il trattamento degli stessi può avvenire solo a cura del personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite: queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante per la privacy nel vademecum che traccia le linee guida in materia di trattamento dei dati dei lavoratori. Il vademecum riepiloga anche le norme in materia di privacy in ambito lavorativo emanate nel tempo dall'Autorità garante.

l Garante della Privacy pubblica un nuovo vademecum con le linee guida da rispettare da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti: regole generali e casi specifici.

Ci sono disposizioni di carattere generale e altre invece relative a strumenti precisi (cartellino presenze, bacheche aziendali e via dicendo) nel Vademecum su Privacy e lavoro messo a punto dal Garante per la protezione dei dati personali. Innanzitutto, è stabilito che il datore di lavoro possa trattare informazioni personali solo se strettamente indispensabili all’esecuzione del rapporto di lavoro.

Non solo: i dati possono essere trattati solo da personale incaricato e devono essere rispettate idonee misure di sicurezza. Sul luogo di lavoro vanno assicurate la tutela di diritti, libertà fondamentali, dignità delle persone, garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. In generale, il trattamento dei dati personali deve rispettare il principio di necessità, per cui sistemi e programmi devono essere configurati riducendo la minimo le informazioni personali e i dati identificativi. Vanno poi rispettati i principi di correttezza, per cui le caratteristiche generali del trattamento vanno rese note ai collaboratori, di pertinenza e non eccedenza (le finalità devono essere esplicite e legittime).

Da sottolineare che il trattamento dei dati sensibili è lecito se finalizzato a obblighi di legge, o derivanti dal regolamento o dal contratto. Entrando nello specifico delle regole:

cartellino identificativo: è lecito utilizzarlo, senza necessariamente riportare tutti i dati anagrafici e le generalità complete del dipendente. Possono bastare codice identificativo, nome, ruolo professionale;

comunicazioni: nel privato per comunicare informazioni sul lavoratore ad associazioni di datori di lavoro, ex dipendenti o conoscenti è necessario il consenso dell’interessato. Nel pubblico, ci vuole un’apposita norma di legge;

bacheche aziendali: si possono affiggere ordini di servizio e turni, non si possono invece inserire documenti relativi a emolumenti, sanzioni disciplinari, motivazioni assenze, adesione a sindacati;

pubblicazione dati: qualsiasi dato personale del lavoratore (foto, curriculum) non può essere pubblicato su siti o intranet aziendali senza il consenso del lavoratore. E’ sempre vietato pubblicare qualsiasi informazione da cui si possa desumere patologie, o uno stato di malattia, disabilità, invalidità. Nel pubblico, per pubblico dati personali è necessaria apposita normativa di settore;

dati sanitari: vanno sempre conservati in fascicoli separati. In caso di assenza per malattia, il certificato riporta solo la data di inizio e fine, non l’indicazione della patologia. Il datore di lavoro non può mai accedere alle cartelle sanitarie, nemmeno in caso di accertamento del medico del lavoro. In caso di denuncia di malattie professionali, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare all’INAIL le informazioni connesse alla patologia. Anche qui, il vademecum sottolinea l’assoluto divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore;

dati biometrici: sono previste una serie di limitazioni, su cui il Garante ha pubblicato documenti specifici. Ad esempio, le impronte digitali o altre caratteristiche possono essere utilizzate solo per l’accesso a particolari aree sensibili o a macchinari pericolosi. Non sono ammesse banche dati centralizzate, vanno preferibilmente utilizzati altri strumenti, come le smart card ad esclusivo utilizzo del dipendente;

posta elettronica: il datore di lavoro garantisce sicurezza e integrità dei dati, e informa dettagliatamente il dipendente su modalità di utilizzo degli strumenti, controlli, e via dicendo, ad esempio con un disciplinare interno;

controllo a distanza: è vietato.

Sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. Le informazioni personali trattate possono riguardare, oltre all’attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata dei lavoratori (ad esempio i dati sulla residenza e i recapiti telefonici) e dei terzi (ad esempio dati relativi al nucleo familiare per garantire determinate provvidenze).

I trattamenti di dati personali devono rispettare il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo di informazioni personali e identificative.
Si deve inoltre rispettare il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori. I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime in base ai principi di pertinenza e non eccedenza.

Nella bacheca aziendale possono essere affissi ordini di servizio, turni lavorativi o feriali. Non si possono invece affiggere documenti contenenti gli emolumenti percepiti, le sanzioni disciplinari, le motivazioni delle assenze (malattie, permessi ecc.), l’eventuale adesione a sindacati o altre associazioni.

Uso di internet/intranet e della posta elettronica aziendale. Spetta al datore di lavoro adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l’integrità dei sistemi informativi e dei dati, anche per prevenire utilizzi indebiti. I controlli per motivi organizzativi o di sicurezza sono leciti solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.

I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.

Va specificato con chiarezza se la navigazione in Internet o la gestione di file nella rete interna autorizzi o meno specifici comportamenti come il download di software o di file musicali o l’uso dei servizi di rete con finalità ludiche o estranee all’attività lavorativa.



domenica 15 settembre 2013

Scuola orientamento per gli studenti e nuove linee guida



Contro i fenomeni di dispersione scolastica, soprattutto nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è previsto un Programma sperimentale di didattica integrativa. Per la sua realizzazione, il dl stanzia 3,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 11,4 milioni per il 2014.

Altri fondi, 1,6 milioni per l'anno 2013 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, sono invece destinati alla realizzazione di percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Quindi orientare gli studenti nelle proprie scelte scolastiche  è diventato un obbligo di legge: è una delle novità contenute nel decreto scuola approvato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri. All’articolo 8 si legge infatti che «le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive e riguardano l’intero corpo docente». Come dire, consigliare i ragazzi e aiutarli nel seguire le proprie inclinazioni sulle scelte del futuro, fa parte dell’attività didattica, non è un extra.

Questa disposizione non toglie che possano essere programmate “attività ulteriori che eccedano l’orario d’obbligo”, che potranno essere finanziate con il Fondo delle istituzioni scolastiche. Ma è fondamentale che sia chiaro a tutti, in un Paese in cui il 20% degli studenti lascia l’università a distanza di un anno dall’iscrizione, che «favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado» rappresenta un punto di forza per la crescita del nostro sistema educativo. E non solo.

E’ per questo che sul piatto vengono messi 6,6 milioni, di cui 1,6 per il resto dei mesi del 2013, e gli altri 5 strutturali dal 2014 , per estendere la legge Fioroni – che risale al 2008-su due fronti: da una parte la platea dei ragazzi coinvolti, che comprenderà anche quelli di quarta superiore; dall’altra, quella dei soggetti chiamati a fare consulenza, che includerà non solo il mondo accademico, ma le Camere di commercio e le Agenzie di lavoro, che più di tante altre istituzioni sanno quali sono le vere disponibilità di posti e posizioni. A chi andranno questi fondi? Proporzionalmente al numero degli studenti, andranno direttamente alle scuole, che in base alle proprie caratteristiche e agli orientamenti degli indirizzi potranno gestirli e utilizzarli per tenere aperte le scuole di pomeriggio, organizzare eventi, pagare docenti coinvolti, aprire sportelli ad hoc o stipulare convenzioni con associazioni ed enti. Ogni istituzione scolastica sarà obbligata a specificare nell’offerta formativa i programmi di orientamento, e a pubblicizzare le attività sul sito internet, per garantire la trasparenza dell’uso dei fondi pubblici, e arricchire il proprio curriculum.

Le linee guida del piano nazionale di orientamento risalgono al 2009, l’orientamento – si stabilì –è la strategia vincente che può mettere in grado i ragazzi di scoprire le proprie potenzialità e proseguire in maniera proficua gli studi. Da quell’evento partirono una serie di progetti di formazione, dedicati agli studenti ma soprattutto ai docenti, attraverso contributi agli uffici regionali dove vennero formate task force da dieci persone in grado di coordinare i processi.

Bisogna mostrare la capacità di indirizzare i propri studenti verso le scelte giuste che varia attualmente di scuola in scuola, e di regione in regione. Riuscire ad alternare la scuola con il lavoro deve essere la fonte dell’orientamento, e infatti viene finanziato indirettamente attraverso il sostegno economico ai docenti perché si preparino accuratamente sui modi per attuarla. Fare in modo che i ragazzi possano passare dalle teoriche lezioni sui banchi alle pratiche esperienze di azienda per facilitare i loro percorsi formativi.

sabato 20 luglio 2013

Stagisti: 24 luglio 2013 scadenza del termine per le linee guida


Ricordiamo che la riforma del lavoro Fornero ha previsto la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo. Ed  è stato introdotto anche il riconoscimento di una “congrua indennità” anche in forma forfettaria in relazione alla prestazione svolta, e il mancato rispetto sarà punito con sanzioni ingenti da un minimo di mille a un massimo di 6mila euro. Gli stage dovranno essere retribuiti.

Entro il 24 luglio le Regioni sono chiamate a recepire le nuove “Linee guida per la regolamentazione dei tirocini”, ma non tutte rispondono all'invito. Si tratta di una cruciale scadenza che arriva dopo una lunga mobilitazione contro gli stage truffa. L’uso tipico degli stage è di contrastare l'uso improprio dei tirocini, favorire l'inserimento lavorativo e garantire una indennità minima per gli stagisti. Le Linee guida per la regolamentazione dei tirocini", chiamati anche stage, approvate dalla conferenza Stato Regioni lo scorso gennaio, così come previsto dalla riforma Fornero.

Entro tale data vanno recepite le regole sui tirocini stabiliti dalla conferenza Stato Regioni. Nella maggior parte dei casi è stata introdotta una indennità minima di 400 euro, ma c'è grande diversità sulla durata massima degli stage. In questo panorama lavorativo  dovrebbero far tirare un sospiro di sollievo a 300 mila stagisti e ai tanti giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Nel merito delle decisioni assunte, si rileva come la maggior parte delle regioni ha introdotto una indennità minima di 400 euro, salvo il Piemonte con 600 euro rimodulabili a seconda dell'impegno orario e il Veneto che ha preferito optare per 300 euro comprensivi di buono pasto in alternativa ai 400. L'indennità, inoltre, è a carico dell'azienda ospitante, salvo l'eventuale cofinanziamento della Regione. In alcune Regioni poi sono stati previsti incentivi alle assunzioni per chi ha terminato il tirocinio e misure di controllo e monitoraggio sulla qualità dei tirocini. Le normative regionali infine si discostano tra di loro sulla durata massima dei tirocini di inserimento (6 o 12 mesi) e sul numero minimo di dipendenti necessario per ospitare un tirocinante.

Non hanno ancora risposto all'appello regioni come l'Umbria, il Friuli Venezia Giulia, la Valle D'Aosta e la Sicilia.

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