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martedì 1 maggio 2018

Modello 730 precompilato le cose da sapere



Al via dal 2 maggio 2018 l’operazione invio del 730 con il fai-da-te e sarà  possibile accettare, modificare e inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web. L’operazione potrà essere conclusa al massimo entro il prossimo 23 luglio. A partire dal 7 maggio, invece, si potrà intervenire con la modalità di compilazione assistita. Effettuato l’inoltro è necessario consultare l’apposito link nel quale viene pubblicata la ricevuta verificando la presenza di eventuali comunicazioni di scarto.

Per la dichiarazione dei redditi, servono anche i seguenti documenti:

Certificazione Unica rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;

Fatture, ricevute, scontrini di farmaci da banco, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo e ch per il 2018 non trovano ancora posto nel 730 precompilato;

Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;

Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio ;

Attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati dal contribuente;

Ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta.

La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.

Con le nuove tipologie di spesa si incrementano i dati a disposizione dei contribuenti, ma allo stesso tempo aumentano i dati presenti nell’area di parcheggio in attesa di approvazione. La conferma equivale comunque alla «modifica» del modello con conseguente perdita dei benefici connessi con l’esclusione dal controllo formale. È opportuno porre attenzione, su questi dati poiché ritenuti particolarmente sensibili anche da parte dell’Agenzia in vista di un possibile futuro controllo.

Il modello viene reso disponibile in via telematica, accendendo al sito Internet dell’Agenzia con le proprie credenziali personali o, con una delega, attraverso un Caf o un intermediario. Al cassetto fiscale personale si può accedere anche con i codici di accesso del portale Inps, e con la Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o la Carta Nazionale dei Servizi.

Verificare il contenuto delle certificazioni uniche («Cu») che sono state rilasciate soprattutto da parte di chi ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno avendo cura di controllare se sono state compiute o meno operazioni di conguaglio. In particolare va controllato il diritto o meno al bonus Irpef indicato in certificazione. Se quest’ultimo risulta, in tutto o in parte, non spettante, lo stesso dovrà venire restituito attraverso la modifica del precompilato e la conseguente liquidazione della dichiarazione.

Va accuratamente verificata la presenza dei seguenti elementi: utili percepiti nel 2017 sulla base dei dati contenuti nelle certificazioni degli utili (Cupe) rilasciate dalle società emittenti sulle quali si deve pagare l’Irpef (partecipazioni qualificate) non presenti nella precompilata (nemmeno nell’area di parcheggio) eventuali compensi per attività di lavoro occasionale (di carattere commerciale od autonomo) assoggettati a ritenuta d’acconto (rigo D3) normalmente tracciate in precompilata.

Gli importi relativi alle tipologie di spesa «CT» (Cure termali), «PI» (Protesica e integrativa) e «IC» (Chirurgia estetica) riguardano spese sanitarie detraibili a determinate condizioni, perciò sono sommati e riportati solo nel foglio informativo; se si possiedono i requisiti per usufruire della detrazione (ad esempio prescrizione medica) si può inserire in dichiarazione il relativo importo. In caso contrario la detrazione non sarà possibile e il dato riportato nel foglio informativo non andrà confermato.

Nella Certificazione unica («Cu») è indicato solitamente un unico codice fiscale del soggetto che ha stipulato il contratto di locazione breve, ossia di uno dei comproprietari. L'importo del corrispettivo indicato nella «Cu» è riportato nella dichiarazione precompilata solo di questo soggetto. Se l'importo deve essere ripartito è necessario modificare il dato inserito nella precompilata e gli altri comproprietari devono indicare nel proprio 730 le rispettive quote del corrispettivo.

Nella precompilata sono riportate le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell’anno precedente. In caso di spese sostenute nel 2017, l’informazione è presente solo nel foglio riepilogativo (salvo i pagamenti effettuati con bancomat e carta di credito per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, o in caso di bonifici non portanti specifiche causali legate agli interventi di detrazione). La precompilata va modificata e il dato deve essere inserito direttamente in dichiarazione

Se, per semplice errore materiale, è stata invertita la causale del versamento (ad esempio indicazione del riferimento normativo di cui alla riqualificazione energetica, anziché quello relativo per al recupero del patrimonio edilizio), si può comunque beneficiare delle detrazione inserendolo correttamente il bonus nel modello da spedire. Analogamente, in costanza degli altri requisiti si può operare in caso di errata indicazione del soggetto nel bonifico rispetto a quello indicato in fattura.

Gli oneri deducibili/detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari a carico vengono riportati nella precompilata del soggetto che ha sostenuto la spesa se comunicato all’Agenzia (nel prospetto dei familiari a carico deve essere presente il familiare). In caso contrario l’onere è inserito nella dichiarazione del contribuente che ha il familiare a carico con le percentuali riportate nell’apposito prospetto. Anche in questo caso è possibile modificare la dichiarazione.

Quest’anno si dovrà faticare ancora meno per integrare, eventualmente, la dichiarazione precompilata. Nel modello della dichiarazione dei redditi 2017, infatti, l’Agenzia inserirà anche le spese sostenute per gli asili nido, con i relativi rimborsi, i contributi detraibili versati alle società del mutuo soccorso, e le eventuali erogazioni alle onlus, fondazioni e associazioni di ricerca scientifica o per la tutela dei beni storici e artistici. Nella dichiarazione predisposta dagli uffici del fisco erano già presenti, oltre ai redditi percepiti, una serie di spese che danno luogo a detrazioni o deduzioni, come le spese sanitarie, gli interessi passivi dei mutui, i contributi previdenziali versati, le spese per l’istruzione universitaria, i premi assicurativi.

Un’altra novità del 2018 è la funzione di compilazione assistita della dichiarazione dei redditi online. Per aggiungere delle spese che non fossero elencate, o toglierne altre, ci si potrà far assistere direttamente dal Fisco. Se la dichiarazione dei redditi viene approvata e inviata senza alcuna modifica, il contribuente ha la garanzia che non subirà controlli. Se si ricorre alla compilazione assistita c’è la garanzia che i controlli, semmai, potranno riguardare solo le spese aggiunte o modificate. La stessa sicurezza di non incappare nelle successive possibili verifiche fiscali si ha se la dichiarazione precompilata viene modificata e trasmessa attraverso un Caf o un professionista (che rilascia un visto di conformità e si fa carico di eventuali errori commessi in buona fede).

Aprendo il cassetto fiscale, insieme alla dichiarazione precompilata 2018 troveremo anche una lettera con la quale l’Agenzia delle Entrate ci informerà sul modo in cui sono state utilizzate le imposte versate. Un contribuente che ha pagato 10 mila euro di imposte relative al 2016 scoprirà che 2.125 euro sono stati destinati alla voce previdenza e assistenza, 1.934 sono andati alla sanità, 1.090 a finanziare l’istruzione, 882 alla difesa, ordine pubblico e sicurezza, 832 ai servizi erogati dalla Pubblica amministrazione e così via. Nel totale delle imposte considerate, oltre all’Irpef sono ricomprese le addizionali regionali e comunali, la cedolare secca, il contributo di solidarietà, l’acconto per somme assoggettate a tassazione separata.




lunedì 27 febbraio 2017

Dichiarazione dei redditi le voci a rischio di errore nei modelli 2017



Ultime ore per presentare la dichiarazione IVA per il 2016, la scadenza è martedì 28 febbraio 2017: si tratta di una fondamentale novità fiscale, che vede la separazione rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il termine vale solo per questo primo anno di applicazione: dal 2018 la dichiarazione si trasmetterà dal primo febbraio al 30 aprile. La platea degli interessati non cambia: l’adempimento riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistiche, professionali.

L'operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la volta, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

Dai farmaci ai mutui, ecco tutte le informazioni che troverete nella precompilata
Peraltro, il legislatore era consapevole fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimentalità» della precompilata all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.

Le novità
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:

•esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

•iscritti agli albi degli psicologi;

•iscritti agli albi professionali degli infermieri;

•iscritti agli albi professionali delle ostetriche;

•iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

•ottici;

•iscritti agli albi professionali dei veterinari;

•soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;

•amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016

L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.

Le ciriticità
In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.

Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.

Del resto la necessità di effettuare un’integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.

Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7).

Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.

I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.

Le complicazioni
Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.

La dichiarazione IVA si presenta esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche. La presentazione si intende effettuata nel momento di cui l’Agenzia attesta l’avvenuta presentazione attraverso la specifica ricevuta. La presentazione in ritardo, ma entro i successivi 90 giorni (quindi entro il 29 maggio) prevede il pagamento della sanzione di 250 euro, riducibili a 25 euro mediante ravvedimento operoso. Superati i tempi supplementari, per il fisco la dichiarazione è omessa, anche se l’imposta risultante dal modello “ritardatario” fa titolo ai fini della riscossione. È possibile, prima della scadenza ordinaria di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già inoltrata, compilando un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Per quanto riguarda infine il pagamento dell’imposta, versamento entro il 16 marzo 2017 (in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre) oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).

Casi di esonero
Contribuenti che nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami);

contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfetario per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);

produttori agricoli dispensati dagli adempimenti Iva;

organizzatori di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno scelto di applicare l’Iva ordinaria;

imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini del tributo;

i contribuenti Iva, residenti in altri stati Ue, se hanno eseguito nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo al pagamento dell’imposta;

chi ha optato per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i ricavi provenienti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

contribuenti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia per gli obblighi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

mercoledì 9 novembre 2016

Modello ISEE 2017 ecco tutte le novità



Il Modello Isee a partire dal 2017 sarà precompilato dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.

Eseguire l’Isee è un problema per molti cittadini, infatti l’iter non è semplice, ma molto complesso e non alla portata di tutti, ma una grande novità sarà introdotta nel 2017 con la Legge di Stabilità  che prevede la semplificazione del modello Isee in quanto sarà l’Inps a fornire il cittadino del modulo Isee già precompilato, lasciando in bianco semplicemente i dati come quelli inerenti a dati variabili, dati relativi alla composizione del nucleo familiare e all’eventuale possesso di un portafoglio titoli collegato al conto corrente, che dovranno essere compilati dall’utente.

I contribuenti che avranno necessità di presentare il Modello Isee 2017 dovranno consegnare al Caf o al proprio commercialista meno dati sulla propria situazione economica. Niente più documenti relativi al proprio reddito e al patrimonio mobiliare e immobiliare: ci penseranno Inps e Agenzia delle Entrate.

L’ISEE misura la situazione economica tenendo conto di reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare. La dichiarazione con modello DSU va presentata nel momento in cui si richiede una prestazione sociale agevolata cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali).

Dopo la riforma dell’Isee del 2015 che ha introdotto l’obbligo di controllo incrociato dei dati dei richiedenti, la novità 2017 potrebbe cambiare ancora una volta le procedure e i documenti da presentare, riducendo il carico di adempimenti a carico dei cittadini e i tempi d’attesa.

Negli anni scorsi la compilazione del modello Isee prevedeva la richiesta del modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con il quale venivano reperiti i dati da utilizzare per la compilazione del modello ISEE, talvolta la compilazione e la procedura della richiesta di tali attestazioni era cosi lunga e tortuosa da indurre l’utente a rinunciare alle agevolazioni, borse di studi ed altri incentivi di cui poteva usufruire gratuitamente o avendo un rimborso spese.

La precompilazione dei modelli era già stata adottata per altre dichiarazioni come il 730 e per il modello Unico visto il buon funzionamento di tale servizio, si è pensato di adottare la stessa pratica anche per il modello Isee.

Secondo recenti analisi è stato accurato che con l’introduzione dell’abolizione dell’autocertificazione il numero dei nullatenenti italiani si è ridotto di circa il 70%. La precompilazione del modello Isee si pone l’obiettivo di aiutare gli utenti ad una procedura veloce e pratica, ma soprattutto è un incentivo a dichiarare il vero, in quanto le verifiche dei redditi saranno fatte direttamente dall'Agenzia delle Entrate e dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia.

L’Isee precompilato 2017 semplifica gli adempimenti a carico dei cittadini. L’indicatore che misura la situazione economica dei cittadini sarà rilasciato con la maggior parte dei dati già predisposti. Bisognerà inserire soltanto i dati variabili, tra cui quelli relativi al nucleo familiare e ad eventuali titoli collegati a conto bancario.

Il primo vantaggio per il contribuente saranno tempi più celeri. Ad oggi i cittadini che hanno necessità di richiedere l’Isee per le prestazioni sociali agevolate devono attendere tempi molto lunghi. Inoltre, dopo la riforma del 2015, sono frequenti i casi in cui la dichiarazione Isee non viene accettata dall’Agenzia delle Entrate per mancanza di documentazione relativa a conti corrente (anche se privi di liquidità) e viene «rimandata al mittente».

L’Inps sarà alla testa dell’operazione e, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, avrà il compito di predisporre la parte relativa alla dichiarazione della situazione economica e patrimoniale del contribuente.
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