mercoledì 2 gennaio 2013

Aspi da gennaio 2013: il ministro del Lavoro Fornero calcola le indennità e le tutele

Il ministro Elsa Fornero ha spiegato l'Aspi  e i nuovi ammortizzatori in vigore da gennaio 2013 in base alla Riforma del Lavoro: tutela estesa e assegno più alto rispetto alla disoccupazione.

L'entrata in vigore dei nuovi ammortizzatori sociali (Assicurazione Sociale per l'Impiego) "potrà contribuire a ridurre l'ansia e il disagio di molte famiglie". E' quanto ha scritto il ministro Fornero, in una lettera al Corriere della Sera ricordando il "quadro di forte difficoltà sociale"

La Riforma degli ammortizzatori sociali, con Aspi e mini Aspi dal 2013, «potrà contribuire a ridurre l’ansia e il disagio di molte famiglie» in un periodo di «forte difficoltà sociale», anche perché la «nuova copertura assicurativa viene estesa a categorie finora prive di tutela» con assegni più alti di quelli previsti in precedenza: parola del ministro Fornero, che ha presentato i nuovi sussidi della Riforma del Lavoro al Corriere della Sera.

L’assicurazione per l’impiego Aspi sostituisce da gennaio 2013 l’indennità di disoccupazione e la mini Aspi va a tutelare i precari rimasti senza lavoro.

Dal 2017 l’Aspi subentrerà all’attuale indennità di mobilità, mentre la cassa integrazione resterà invariata.

A regolamentare i nuovi ammortizzatori è l‘articolo 2 della Riforma del Lavoro (legge 92/2012).
Vediamo le principali caratteristiche dell’Aspi:

si applica ai lavoratori dipendenti con anzianità contributiva di due anni;

è estesa ad apprendisti e soci lavoratori di cooperative;

nel 2013 dura 8 mesi per gli under 50 e 12 mesi per gli over 50 con scatti graduali fino al 2016 quando di stabilizzerà a 12 mesi per gli under 54 e a 18 mesi per gli altri;

l’indennità dipende dalla retribuzione dell’ultimo biennio (intorno all’80%);

è finanziata dalle aziende che pagano un contributo dell’1,61%;

prevede un contributo aggiuntivo dell’1,4% per i contratti a termine (quindi 3,01% totali);

implica una sorta di incentivo a trasformare i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato: all’azienda vengono restituite fino a sei mensilità del contributo addizionale.

La Mini Aspi è invece riconosciuta a chi ha almeno 13 settimane di lavoro negli ultimi 12 mesi. E’ corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate nell’ultimo anno (quindi per un massimo di sei mesi) e la sua indennità è calcolata come l’Aspi.

Il ministro del Lavoro ha fornito cifre: «un lavoratore che percepisca 1.300 euro al mese per 13 mensilità avrebbe percepito 877 euro di mobilità o 845 euro di disoccupazione« mentre «con l’Aspi ne prenderà 927» quindi «rispettivamente il 6% e il 10% in più» rispetto al vecchio sistema.

Altro esempio: un lavoratore che guadagnava 1.800 euro, avrebbe preso 877 euro di mobilità e 931 di disoccupazione, mentre con l’Aspi prenderà 1062 euro, rispettivamente il 21% e il 14% in più».
«Anche la durata è stata aumentata» sottolinea il ministro: nel 2013 sarà uguale a quella della disoccupazione (8 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni), e poi inizierà a crescere arrivando a coprire, nel 2016, 12 mesi per gli under 54 e 18 mesi per chi ha superato questa età.

Sui nuovi ammortizzatori resta critica la posizione dei sindacati, in particolare su un punto: il fatto che l’Aspi dal 2017 sostituirà la mobilità. E’ infatti vero, come sottolineato dal ministro Fornero, che l’indennità copre un periodo più lungo rispetto all’attuale disoccupazione, ma la stessa considerazione non vale per la mobilità, che invece può durare (con le proroghe) fino a quattro anni.

La riforma si fonda su due pilastri: Aspi e fondi di solidarietà bilaterali per i quali "il Governo si è impegnato con la legge di stabilità a garantire risorse". L'Aspi, ha aggiungto il ministro, rappresenta "la tutela universale per tutti i lavoratori dipendenti" e sarà "più generosa" della vecchia disoccupazione e mobilità. "Un lavoratore che percepisca 1.300 euro al mese per 13 mensilità - sottolinea - ora avrà tra il 6 e il 10% in più rispetto al vecchio sistema. Chi prendeva 1.800 euro avrà tra il 14% e il 21% in più".

martedì 1 gennaio 2013

Lavoro: dal 2013 arriva il nuovo sussidio di disoccupazione l’Aspi

Dal mese di gennaio 2013 debutta l'Aspi, la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), che sostituirà l'indennità contro la disoccupazione involontaria e a regime dal 2017 anche l'indennità di mobilità.

Quindi ogni tipo di tutela della disoccupazione confluirà nell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), con il graduale superamento dell'indennizzato di mobilità. La nuova assicurazione sociale per l'impiego sostituirà l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Questa Assicurazione prevede l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati (tutti i dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti), l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili e un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

L’Inps, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, ha chiarito che i lavoratori che firmano una risoluzione consensuale durante un tentativo obbligatorio di conciliazione, a causa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, hanno diritto all’Aspi o alla Mini-Aspi, ovvero all’ex indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti.

Quindi dal 1° gennaio 2013, entreranno in vigore due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente il lavoro. È su questo punto che è intervenuto il messaggio dell’INPS, a chiarire quando la risoluzione consensuale dà diritto al lavoratore di richiedere l’Aspi o la Mini-Aspi. La Riforma del Lavoro, riscrivendo l’art. 7 della legge n. 604 del 1966, prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per le “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento”. Ma si precisa che questa procedura deve essere seguita solo dai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che hanno il requisito dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Vediamo come si sviluppa l’ASPI. Il datore di lavoro e il lavoratore, in caso di licenziamento comunicato dal datore di lavoro, avviano il tentativo obbligatorio di conciliazione, cercando di raggiungere un accordo per risolvere il rapporto consensualmente. In questo caso, per legge il lavoratore acquisisce il diritto di accedere all’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), a certe condizioni.

Se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, ovvero 52 settimane di contributi versati negli ultimi due anni e 2 anni di contributi assicurativi presso l’Inps, il lavoratore ha un incentivo in più per aderire alla risoluzione consensuale, perché percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi.

Se, invece, il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012, ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.

Se si raggiunge un accordo, si arriva alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in base alla quale per il lavoratore scatta l’applicazione delle normative dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) e il lavoratore, di conseguenza, percepisce la nuova indennità di disoccupazione prevista a partire dal 2013.

L'Aspi spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione. La liquidazione dell'indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell'indennità è comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.

Vediamo in sintesi cosa cambia con l'arrivo della nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Aspetto retributivo: per le retribuzioni mensili fino a 1.180 euro mensili (valore 2013) l'Aspi sarà pari al 75% (dal 60% attuale per l'indennità di disoccupazione). Per le retribuzioni superiori a questa soglia si avrà diritto al 25% della parte eccedente con un tetto massimo per l'Aspi pari per il 2013 a 1.119,32 euro.

Per poter beneficiare dell'Aspi è necessaria un'anzianità assicurativa pari a due anni, e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente il licenziamento. Possono chiederla i lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti ad esclusione del clero e dei giornalisti.

La durata della prestazione a regime potrà essere per 12 mesi se si hanno meno di 55 anni e per 18 mesi per gli over 55. Dopo i primi sei mesi nè prevista una riduzione del 15% dell'importo e di un altro 15%, qualora ancora dovuto, dopo il primo anno. Per il 2013 la transizione prevede ancora 8 mesi di assegno per gli under 50 e 12 mesi per gli over 50.

L’Aspi sarà finanziata da una contribuzione fissa, a carico del datore di lavoro, pari al 1,31% (lo stesso versato oggi per la disoccupazione nei rapporti di lavoro dipendente) ma è prevista una contribuzione aggiuntiva dei datori di lavoro per i contratti a termine dell'1,4%. Per il datore di lavoro che trasformasse il contratto a termine in uno a tempo indeterminato è possibile il recupero del contributo aggiuntivo per un massimo di sei mensilità.

Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'indennità che percepisce perde il sussidio.

Fino al 2014 la mobilità resisterà ancora: fino alla fine del 2014 la transizione verso l'Aspi prevede ancora che il sussidio duri 12 mesi per gli under 40 anni (24 al Sud), 24 mesi per chi ha tra 40 e 49 anni (36 al Sud), 36 mesi per gli over 50 (48 al Sud) per poi diminuire gradualmente negli anni successivi fino ad arrivare nel 2017 a 12 mesi per gli under 55 e 18 mesi per i più anziani.

lunedì 31 dicembre 2012

Ministero del Lavoro e falsa partita Iva

Il ministero del Lavoro ha scelto una partenza morbida per l'azione di contrasto alle false partite Iva, cioè per quei lavoratori che vengono di fatto costretti ad aprire una posizione Iva per mascherare da lavoro autonomo posizioni di lavoro che sono in realtà di collaborazione coordinata e continuativa o anche di lavoro subordinato.

Con un decreto ministeriale e una circolare diramata dall'Ufficio ispettivo dello stesso ministero del Lavoro - si è precisato infatti che la presunzione di "falsa partita Iva" non si applica:

se la prestazione è svolta da un iscritto a un Ordine professionale

se il lavoratore è in possesso di una specifica "competenza", che (secondo la circolare) può derivare anche dal possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore (liceo o istituto professionale).

Infatti, il professionista iscritto a un Albo non deve provare l’attività autonoma ai fini dell’esclusione dalla presunzione di “falsa” partita IVA.

Comunque restano esclusi dalla presunzione di “falsa” partita IVA prevista dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Simile discorso per le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda, ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. E’ quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 32/2012 definendo l'ambito di operatività del meccanismo presuntivo delle “false” partite IVA.

La Riforma del Lavoro all’art. 1, c. 26 ha inserito una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, l’intenzione è stata quella di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti attirare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA, appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano più onerosi e costosi per chi offre lavoro.

In riferimento all’attività di verifica, il Ministero fa presente che il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione dei tre indici presuntivi:
se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014 (data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge);

qualora i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa;

la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.

Dalla circolare viene chiarito che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo. Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire a un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero).

In ogni caso, precisa ancora la circolare, i controlli potranno avviarsi dal 18 luglio 2014, trascorsi cioè due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro (la legge 92/2012). Questo perché la stessa riforma - nel modificare l'articolo 69 bis del decreto legislativo 276/2003 - prevede un tempo di due anni per verificare l'eventuale presenza di una prestazione di eccessiva prevalenza, resa cioè a un solo committente in esclusiva o in larghissima parte.

La presunzione dei collaboratori a progetto non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (diploma, laurea o qualifica professionale), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (che, per l’anno 2012, è pari a € 18.662,50). Affinché operi la suddetta esclusione è necessario che la sussistenza di entrambi i requisiti.

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