domenica 22 settembre 2013

Dal 2013 sostegno per l'Inclusione Attiva: salario minimo per il sostegno al reddito



Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è il nuovo strumento di contrasto alla povertà per garantire il sostegno al reddito a tutti coloro che si trovano in condizione di povertà e risiedono stabilmente sul territorio nazionale da almeno due anni. L'accesso è condizionato ad una «prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati e omogenei a livello nazionale», con soglie patrimoniali che fanno riferimento alla disciplina della componente dell'Isee mentre il controllo dei criteri di ammissibilità verrà affidato all’INPS.

L’obiettivo è di colmare una carenza nel sistema di protezione sociale italiano, attraverso uno strumento universale di contrasto alla povertà.

Il ministro del lavoro Enrico Giovannini ha precisato che non si tratta di «un reddito di cittadinanza universale incondizionato», bensì di «un programma di inserimento sociale e lavorativo». In pratica il beneficiario per fruire del sussidio deve stipulare un patto di inserimento con i servizi sociali locali, da rispettare pena l’annullamento del sussidio.

L’obiettivo del Sostegno per l’Inclusione Attiva, si legge nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «è quello di permettere a tutti l’acquisto di un paniere di beni e servizi ritenuto decoroso sulla base degli stili di vita prevalenti. Il sostegno economico non è però incondizionato. Il beneficiario s’impegna a perseguire concreti obiettivi di inclusione sociale e lavorativa. Si tratta innanzitutto di consentire, e richiedere ai beneficiari, quei comportamenti che ci si aspetta da ogni buon cittadino. È comunque un patto di reciproca responsabilità tra il beneficiario e l’amministrazione pubblica, che si impegna a offrire adeguati servizi di accesso e di sostegno». Si tratta di una misura «che ci chiede l’Europa. Nel 2008 la Commissione Europea ha emanato una Raccomandazione a tutti i Paesi per l’adozione di una strategia d’inclusione attiva», prosegue il Ministero. Il sussidio, che potrà essere erogato sotto forma di carta di debito, sarà pari alla differenza tra la misura delle risorse economiche familiari e il livello di riferimento per la soglia di povertà stabilito per legge.

Il Ministero del lavoro ha stimato che in totale il costo a regime del SIA potrà essere di 7-8 miliardi di euro, ma è necessaria «una specificazione dettagliata di tutti i suoi aspetti e tempi più lunghi di quelli di elaborazione del documento». In ogni caso il suo costo è destinato a decrescere con la ripresa economica, quando sarà ipotizzabile un calo dei livelli di povertà, e con la razionalizzazione delle misure di sostegno alla famiglia, con «l’introduzione dell’assegno unico per i figli in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico e dell’assegno al nucleo familiare superando il problema dell’incapienza che caratterizza i programmi vigenti», ha spiegato il  Ministro.

Parte delle risorse per finanziare il SIA (2-3 miliardi di euro) potranno essere reperite per mezzo di una riforma delle attuali forme di contrasto della povertà. Le rimanenti risorse (4 miliardi di euro) potrebbero arrivare con il riordino delle pensioni di guerra indirette, da un contributo di solidarietà dalle pensioni elevate, dal riordino delle agevolazioni fiscali, dalle maggiori imposizioni su concorsi a premio, lotto, lotterie che hanno una potenzialità di finanziamento di almeno 4 miliardi.

Il Sia può essere finanziato con una riforma delle attuali forme di contrasto della povertà (assegni sociali e pensioni integrate al minimo), che riduca la quota delle prestazioni destinate a nuclei familiari che appartengono ai due/tre decili superiori della distribuzione della condizione economica misurata dall'Isee. Queste risorse sono valutabili in 2-3 miliardi, a seconda che ci si riferisca ai due o ai tre decili più elevati di Isee, cioè a nuclei con Isee superiore a 26,8 e 33,7 mila euro. Altre risorse possono essere reperite dall'area della protezione sociale: con il riordino pensioni di guerra indirette, un contributo di solidarietà da parte di percettori di pensioni elevate, il riordino delle agevolazioni fiscali, inasprimento imposizione sui concorsi a premio, lotto, lotterie che hanno una potenzialità di finanziamento di almeno 4 miliardi. Va anche considerato che i Comuni impegnano già circa 800 milioni di euro in programmi di contrasto della povertà.

Contratto di apprendistato in aumento



L'Inps con la circolare n. 128 del 2 novembre 2012 ha precisato che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis». I datori di lavoro (piccole imprese) che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni. L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Aumenta il ricorso all'apprendistato: lo hanno utilizzato il 21,3% delle imprese (si era fermi al 18,4% nel 2011); e questo contratto viene usato dal 29,6% delle grandi aziende (nel 2011 tale quota era al 24,2%). Il contratto a tempo determinato ha una diffusione del 39,5%; il contratto di inserimento, cancellato dalla legge Fornero, del 2,1% (ma ha un tasso di conversione in contratto stabile del 43,6%).

L'analisi del mercato del lavoro 2012 pubblicata, dal Centro Studi di Confindustria mostra una notevole fotografia sulla struttura dell'occupazione nelle imprese. Il riferimento è il 2012 (sul 2011). C'è un aumento dell'apprendistato, anche se il peso di questo contratto (sul totale) resta modesto. A fine 2012 gli apprendisti rappresentavano l'1,4% dei lavoratori alle dipendenze; e di quelli occupati un anno prima, quasi un quarto sono stati trasformati a tempo indeterminato. Sempre nel 2012, poi, le trasformazione dei contratti a tempo in rapporti stabili hanno rappresentato il 33,5% del totale in essere a fine 2011. Il tasso di conversione raggiunge il 38,6% nell'industria, mentre si ferma al 23,9% nei servizi.

Ancora nel 2012 è cresciuto il tasso di trasformazione dei lavoratori somministrati (da 3,3% a 3,9%) e ancor più quello dei collaboratori a progetto (da 1,4% a 2,8%). Solo in lieve aumento l'utilizzo di questi contratti: l'incidenza dei lavoratori in somministrazione equivalenti a tempo pieno sul totale dell'occupazione alle dipendenze è stata del 2,4% (2,2% nel 2011); quella dei collaboratori ha raggiunto il 3,5% (6,1% nei servizi), dal 3,2% dell'anno prima.

Una caratteristica del rapporto di quest'anno del CsC è l'indagine sulle altre forme di flessibilità in uscita, la cui disciplina è stata modificata dalla legge 92. Per esempio, lo staff leasing, abolito nel 2007 e reintrodotto nel 2009, ha registrato nel 2012 una diffusione del tutto trascurabile: solo un'impresa su 250 vi ha fatto ricorso (una su 200 nell'industria). Marginale è stato anche l'utilizzo dell'associazione in partecipazione. Le collaborazioni occasionali, invece, sono usate da circa un'impresa su 10; come quelle a progetto, sono più diffuse nei servizi. Solo poco più elevata in media (una su sette) la quota di imprese che utilizzano lavoratori con partita Iva, i quali rappresentano il 3,1% della forza lavoro alle dipendenze nel totale dei settori, il 6% nei servizi. Anche il contratto intermittente è più utilizzato nei servizi (soprattutto nei trasporti), ma la sua incidenza sull'organico alle dipendenze è marginale.

Ricordiamo che al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012, ha previsto all'art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.


Bonus assunzioni le novità dopo la circolare INPS di settembre 2013



Finalmente è stata pubblicata la circolare Inps con tutte le istruzioni per fruire del bonus per l'assunzione di giovani under 30 anni disoccupati e senza diploma previsto dal decreto occupazione ed inoltre le ultime indicazioni per i datori di lavoro ammessi al beneficio contributivo previsto dalla Riforma del Lavoro, per le assunzioni di lavoratori disoccupati, over 50 e donne svantaggiate.

Dopo le istruzioni per fruire del bonus fiscale destinato ai datori di lavoro che assumono disoccupati, over 50 e donne, l’INPS fornisce la procedura e i codici contabili per la denuncia contributiva (messaggio n. 14.773 del 13 settembre 2013, facente seguito alla circolare n. 111 del 24 luglio scorso). L’incentivo per l’assunzione di lavoratori svantaggiati è previsto dalla Riforma del Lavoro (articolo 4, commi 8-11 della legge 92/2013), si applica per i contratti stipulati da gennaio 2013 e consiste in una decontribuzione del 50% per 18 mesi (12 mesi per quelli a tempo determinato).

I datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens e che hanno già inviato all’INPS la richiesta di agevolazione tramite modulo 92-2012 (ricevendo in risposta il codice di autorizzazione “2H”, ossia «datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012» ), devono indicare l’assunzione nel campo “Tipo di contribuzione” con il codice “55″, ossia «lavoratore assunto ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012».

Per recuperare la contribuzione già versata (calcolando la differenza per i periodi di spettanza dell’agevolazione gennaio – luglio 2013), il datore di lavoro deve inserire nella denuncia contributiva il codice “L431″, che significa «Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012». Il percorso: “denuncia individuale”- “Dati retributivi” – “AltreACredito” – “CausaleACredito”. Per entrambi i casi le procedure di rilevazione contabile sono quelle previste dalla nettizzazione de contributi (di cui alla circolare n. 115 del 10 novembre 2005).

Uomini e donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, donne che rientrino in una delle seguenti casistiche:

di ogni età, residenti in aree svantaggiate e privi di impiego da almeno 6 mesi,
prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
appartenenti a professioni o settori a forte gap di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi,

E’ arrivata quindi la circolare Inps che fornisce le istruzioni per fruire del bonus assunzione, l’incentivo alle assunzione di giovani under 30 anni disoccupati e senza un diploma previsto dal recente decreto occupazione del Governo Letta. La circolare in questione è la  n. 131 del 17 settembre scorso.

Nella circolare si determinano in primis i soggetti che possono ricevere il bonus assunzione, quindi possono essere assunti da un datore che gode del bonus in questione pari a 650 euro al mese. I lavoratori fruitori del bonus sono lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001, per l’assunzione degli apprendisti, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che  determinato. L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, ma solo per i lavoratori maggiorenni che non abbiano ancora compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore. In caso di assunzione  a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi.

Per poter fruire del bonus assunzione, occorre verificare la sussistenza di specifici requisiti come:

regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013);
alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.


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