sabato 4 gennaio 2014
Disoccupazione ASPI: nuovi moduli e le novità del messaggio 18702 del 2013
E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Spetta in presenza di uno stato di disoccupazione involontario.
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;
Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Patronati/intermediari dell’Ente di Previdenza - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa
L'INPS ha aggiornato i moduli INPS per i lavoratori disoccupati che devono presentare la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria per ottenere l’indennità ASpI o mini ASpI, sussidio di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero (articolo 4, comma 38, legge 92/2912).
La Dichiarazione disponibilità si invia contestualmente alla richiesta di assegno e i nuovi moduli – disponibili sul sito web dell’INPS – consentono di avviare la procedura telematica anche recandosi fisicamente presso il centro per l’impiego competente per il suo domicilio. In alternativa si dichiara la propria disponibilità compilando gli appositi campi nella domanda telematica di ASpI e mini ASpI.
I centri per l’impiego si accreditano con PIN alla banca dati INPS, accedono al Sistema Informativo dei Percettori, consultano le dichiarazioni rilasciate dai beneficiari della prestazione domiciliati nel territorio di propria competenza e attuano le disposizioni in materia di accertamento e conservazione dello status di disoccupazione. Se rilevano eventi che determinano la decadenza della prestazione (in base alla legge 92/2012, articolo 2, comma 40, lettera a, combinato con l’articolo 4, commi 41-44), lo comunicano tramite i servizi presenti nella banca dati Percettori, a cui accedono anche Ministero del Lavoro, Regioni e soggetti istituzionali in base alle relative competenze.
La dichiarazione di immediata disponibilità resa dal lavoratore all’INPS nell’ambito della domanda ASPI viene comunicata ai centri per l’impiego tramite Sistema Informativo dei Percettori o Cooperazione Applicativa (per soggetti che abbiano stipulato protocollo di cooperazione con l’Istituto).
Anche i centri già accreditati con PIN, devono chiedere un aggiornamento del proprio stato, inviando una mail a dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it completa delle seguenti informazioni: denominazione del Centro per l’Impiego, indirizzo, contatti (telefono, e-mail presso cui saranno inviate le notifiche), lista dei codici fiscali del Centro per l’Impiego in possesso di PIN da aggiornare. Per semplificare le operazioni l’INPS mette a disposizione tutte le informazioni
Per i servizi che scelgono la Cooperazione applicativa, la dichiarazione viene rilasciata nel pacchetto di Dati di Sintesi del Percettore, con delle voci in aggiunta allo standard già definito, in particolare relativi alle autodichiarazioni: domicilio eletto, contatti, dichiarazioni svolgimento eventuale attività lavorativa in corso, reddito presunto, estratti dalla domanda di indennità ASpI, data inizio eventuale attività lavorativa subordinata in corso (e fine se a tempo determinato), estratta dagli archivi INPS. Per garantire un supporto qualificato alla corretta implementazione della procedura, è stata istituita la casella di posta dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, dove potranno essere inviate comunicazioni e/o richieste di informazioni. Il rilascio degli aggiornamenti procedurali, imminente, sarà oggetto di apposito messaggio Inps.
Importante: per garantire un’adeguata fase di passaggio alla nuova procedura, è sospesa la decorrenza dei termini di presentazione delle domande ASpI e mini ASpI dal 28 ottobre al 30 novembre 2013.
Tuttavia, già con la precedente circolare, ovvero la 154/2013, l’Inps si era premurata di comunicare di aver predisposto la nuova procedura per la richiesta dell’assicurazione sociale per l’impiego (questo, il nome per esteso della sigla Aspi). A essere aggiornati, però, erano sì la procedura stessa e i necessari moduli per la richiesta, ma non ancora i relativi servizi internet. Un aggiornamento che è avvenuto nei giorni scorsi, ed è stato comunicato proprio ieri.
Un passaggio soprattutto formale, quindi, ma che riguarda il requisito fondamentale per accedere ad Aspi e mini Aspi, ovverosia lo stato di disoccupazione così come previsto dal dlgs n. 181/2000, che ne stabilisce la necessaria comprovazione tramite presentazione dell’interessato di una dichiarazione attestante non solo la professione precedente, ma anche l’immediata disponibilità a svolgere una nuova attività lavorativa. Non ci sono novità, invece, per gli altri requisiti richiesti (in particolare quelli relativi agli anni di contribuzione e di iscrizione all’Inps), e si rimanda, per tutti i chiarimenti necessari, alla solita circolare n. 154/2003. In quella comunicazione, infatti, già si presentavano i nuovi moduli predisposti per le richieste di Aspi (SR134) e mini Aspi (SR133), e si spiegava inoltre di aver allestito la procedura per presentare le domande in via telematica.
Con il messaggio n. 18702 del 2013 si è voluto comunicare ufficialmente di aver portato a termine l’aggiornamento di tutte le prassi necessarie, con particolare riferimento alla specifica procedura telematica DsWeb, pienamente operativa fin dal 18 novembre, e implementata al fine di consentire la corretta trattazione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi.
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giovedì 2 gennaio 2014
Aspi 2014, requisiti e termini in vigore dal 1 gennaio 2014
Ricordiamo che l'Aspi (Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione a sostegno del reddito, introdotta dalla riforma Fornero nel 2013, la quale dall’1 gennaio del 2013, sostituisce le indennità di disoccupazione e di mobilità unificandole e come la precedente viene erogata ai lavoratori che presentano domanda nel caso in cui siano stati licenziati, oppure che si siano dimessi per giusta causa (ovvero, licenziamento per giustificato motivo e quello per giusta causa). Dal 1 gennaio 2014, l'Aspi subirà delle variazioni, che saranno progressive fino a stabilizzarsi nel 2016.
Infatti, dal 1° gennaio non è più applicato il limite delle ultime sei mensilità, con riferimento alla restituzione del contributo addizionale introdotto dalla riforma Fornero a finanziamento dell'Aspi e dovuto in relazione ai contratti di lavoro a termine. Pertanto, decorso il periodo di prova, sarà restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Innanzitutto, possono beneficiare dell'indennità di disoccupazione (Aspi) i dipendenti a tempo indeterminato e determinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione; rientrano i seguenti lavoratori:
coloro che hanno un contratto di apprendistato;
i soci di cooperative (ai sensi del D.P.R. n. 602/70);
i dipendenti a tempo indeterminato di aziende pubbliche;
personale artistico-teatrale con contratto subordinato;
i dipendenti sospesi;
madri o padri lavoratori che si dimettono entro il compimento del primo anno del proprio figlio.
I requisiti per poter fare domanda dello stato di disoccupazione involontario sono i seguenti:
l’interessato deve presentare, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.
Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
Precisiamo inoltre che l’indennità viene corrisposta:
nel 2014 l'indennità spetterà per la durata di 8 mesi per chi ha un'età inferiore a 50 anni; per 12 mesi per chi ha un'età compresa tra i 50 ed i 55 anni; per 14 mesi per chi ha un'età superiore a 55 anni;
nel 2015 la durata dell'indennità sarà: di 10 mesi per chi ha meno di 50 anni; di 12 mesi per chi ha tra i 50 e 55 anni; e di 16 mesi per chi ha oltre 55 anni.
Un'altra novità dal 2014 riguarda la possibilità di richiedere la liquidazione dell'importo complessivo in un'unica soluzione solo nei seguenti casi: per avviare un'attività autonoma, o d'impresa o in cooperativa.
Se durante il periodo in cui si percepisce l'indennità, si viene assunti o riassunti, l'Aspi viene sospesa per massimo 6 mesi.
Non ne hanno diritto invece i lavoratori impiegati nelle pubbliche amministrazioni e coloro che hanno i requisiti per richiedere la disoccupazione agricola.
Per capire quanto spetta ricevere, basta sapere che la misura della prestazione è pari al 75 per cento dello stipendio per retribuzioni pari o inferiori ai 1.180 euro nel 2013; mentre, per retribuzioni superiori, occorrerà aggiungere il 25 per cento del differenziale tra l’importo e la retribuzione mensile complessiva per un ammontare massimo di 1.119 euro. Inoltre, all’indennità mensile si deve applicare una riduzione del 15 per cento, in seguito ai primi 6 mesi ed un’ulteriore riduzione del 15 per cento dopo 12 mesi di fruizione. Infine, l’indennità ASPI spetta dopo 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla perdita dell’occupazione.
Ecco le procedure online per chiedere l’ASPI, il nuovo sussidio di disoccupazione INPS dal 2013: le domande vanno presentate dal lavoratore rimasto senza impiego per via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
Web - Servizio INPS online accessibile tramite PIN e codice fiscale;
Contact Center multicanale – al numero verde 803164;
Patronati e intermediari – che a loro volta utilizzeranno i servizi telematici INPS.
La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, dopo 8 giorni dalla perdita del lavoro ed entro massimo due mesi (quindi in totale, entro 68 giorni dal licenziamento o dimissioni per giusta causa).
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mercoledì 1 gennaio 2014
Lavoro nero: nuove norme nel decreto legge Destinazione Italia. Maxi-sanzione maggiorata
«Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare»: si chiama così l'intervento inserito dal governo nel decreto pubblicato l'antivigilia di Natale. Una misura che aumenta fino a 10 volte le sanzioni per i datori di lavoro che assumono «in nero».
Queste misure sono contenute all’art. 14 del decreto legge Destinazione Italia, lo strumento mirato a rendere più appetibile e attrattivo investire in Italia: il sommerso è un ostacolo alla corretta concorrenza nel mercato. Le multe sono aumentate, in certi casi addirittura decuplicate.
Tuttavia, per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria applicabile, si ritiene che il personale ispettivo debba individuare il momento in cui si consuma l’illecito, vale a dire indicare il tempo della cessazione della occupazione irregolare:
condotta cessata prima del 24 dicembre 2013: si applica la maxi-sanzione previgente da 1.500 a 12.000 euro più 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero (ossia lavoro in nero seguito da successiva regolarizzazione spontanea) opera la fattispecie attenuta da 1.000 a 8.000 euro più 30 euro di maggiorazione giornaliera;
condotta iniziata o proseguita dopo il 24 dicembre 2013: si applica la nuova maxi-sanzione nell’importo da 1.950 a 15.600 euro più 195 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuta da 1.300 a 10.400 euro più 39 euro di maggiorazione giornaliera.
Quindi a chi utilizza lavoratori in nero si applica la sanzione amministrativa da euro 1.950 (erano 1.500) a 15.600 euro (erano 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 (erano 150) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Pagherà il 30% in più anche il datore di lavoro che incorrerà nella sospensione dell’attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. In questo caso, la norma sanzionatoria di riferimento prevede il pagamento, rispettivamente, di una somma aggiuntiva pari a 1.950 euro e a 3.250 euro. Sale da 1.500 a 1.950 euro la «multa» che segue la chiusura dell’attività se ad essere in nero è più di un terzo dei lavoratori.
Le sanzioni decuplicate sono quelle relative all'orario di lavoro e, nello specifico, alle violazioni delle disposizioni sulla durata e sui riposi giornaliero e settimanale. In primo luogo sono aumentate di dieci volte le sanzioni previste in caso di superamento della durata media dell'orario di lavoro (media calcolata su un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile a 6 e 12 mesi dalla contrattazione collettiva), fissata a 48 ore comprese quelle di straordinario. In secondo luogo, sono decuplicate le sanzioni per le violazioni delle disposizioni sul riposo settimanale, cui ha diritto il lavoratore dipendente per ogni sette giorni di lavoro. Tale riposo è della durata di almeno 24 ore consecutive di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di risposto giornaliero. In terzo luogo sono incrementante di dieci volte le sanzioni previste in caso di violazioni delle norme sul riposo giornaliero, cui ha diritto il lavoratore ogni 24 ore per la durata di 11 ore consecutive. In tabella sono indicate le misure delle sanzioni oggi vigenti e quelle a seguito degli incrementi fissati dal decreto destinazione Italia, con declinazione dei diversi casi di maggiorazione perché riferite a una numerosità di lavoratori o di violazioni.
Viene stabilito che i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate a una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo. Le stesse risorse potranno essere destinate anche a forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del ministero del lavoro.
Fatte salve le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, viene introdotta una ulteriore e più stringente forma di coordinamento da parte del ministero. Con l'obiettivo di assicurare il più razionale impiego del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la norma introdotta stabilisce che "la programmazione delle verifiche ispettive, sia a livello centrale sia territoriale da parte dei predetti enti, è sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del ministero del Lavoro".
E' previsto l'aumento degli ispettori del ministero del Lavoro di 250 unità di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord. Ai maggiori oneri derivanti dalla nuove assunzioni si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione previsto dal decreto legge numero 185 del 2008 per importi di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.Altra misura per rafforzare l'attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare sarà il via libera agli ispettori all'utilizzo dell'auto propria per lo svolgimento delle attività di vigilanza, la cui disciplina verrà stabilita con un successivo decreto interministeriale (Economia-Lavoro).
Misure, quella varate da governo, bocciate su tutta la linea dall'Associazione nazionale ispettori di vigilanza che raggruppa gli ispettori Inps. "L'aumento delle sanzioni - afferma il presidente Fedele Sponchia- è una scelta politica da rispettare anche se, a mio parere, l'educazione al rispetto delle regole non avviene con l'inasprimento delle sanzioni ma rapportando queste alla recidività comportamentale dell'azienda". Ad avviso di Sponchia potrebbe addirittura essere a rischio costituzionalità la parte della norma che destina i maggiori introiti alle stesse persone che comminano le sanzioni: "E' una norma scioccante sul piano etico - dice - e credo possa configurarsi come conflitto di interessi che mette a rischio l'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione".
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