domenica 5 gennaio 2014

Formazione gratuita per i lavoratori dipendenti



I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti.

Oltre a finanziare i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, i Fondi Interprofessionali potranno finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è chiamato a svolgere, accanto a compiti di vigilanza e controllo, una funzione strategica di monitoraggio delle attività finanziate.

La formazione professionale sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel mondo produttivo. Essa viene incontro, da una parte, ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende; dall'altra alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato.

L'Unione Europea promuove la mobilità transnazionale in materia di istruzione e formazione attraverso una serie di Programmi rivolti a favorire: maggiori opportunità professionali, l'apprendimento di una lingua straniera, la conoscenze di culture diverse, lo scambio e il confronto di esperienze.

Le imprese vogliono offrire ai propri dipendenti un’opportunità di crescita che ne arricchisca le competenze e il loro valore in azienda, per tal fine possibile ricorrere ai fondi interprofessionali per la formazione gratuita dei lavoratori.

E' bene mettere in evidenza che Fondimpresa offre 66 milioni di euro per la messa a punto di piani formativi per i lavoratori delle imprese che partecipano al fondo. È possibile richiedere un finanziamento a fondo perduto compreso tra 70 e 200mila euro per ogni piano.

L’istanza può essere presentata: da i dipendenti che accedono alla formazione, che abbiano già aderito a Fondimpresa; dagli enti di cui all’art. 1 della legge n. 40/1987 riconosciuti dal ministero del Lavoro; dagli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, o in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37, in corso di validità, per le sedi di svolgimento delle attività formative; dalle Università pubbliche e private riconosciute; dagli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore; da altri soggetti, pubblici o privati, in grado di svolgere le attività oggetto del bando di cui trattasi.

I piani formativi devono essere destinati a lavoratori, compresi quelli con contratti di inserimento, reinserimento, in cassa integrazione guadagni, cassa integrazione in deroga, con contratti di solidarietà, stagionali tempo determinato, personale in forza che abbia aderito a Fondimpresa prima dell’avvio della formazione o prima della presentazione del piano formativo, per i cui lavoratori sia obbligatorio versare il contributo integrativo.

I piani formativi devono interessare almeno 80 dipendenti di 5 diverse imprese e devono riguardare un ambito preciso tra quello territoriale (quando si riferiscono esclusivamente ad una regione o una provincia autonoma), o settoriale (se riguardano reti e filiere produttive di imprese che insistono su un minimo di tre regioni o province autonome, imprese appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate in modo da ottenere il medesimo prodotto finale). I piani devono riguardare innovazione tecnologica di prodotto e di processo, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete, internazionalizzazione delle imprese, sviluppo dell’operatività dei consorzi per l’internazionalizzazione, sviluppo organizzativo, ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa, competenze tecnico-professionali, competenze gestionali e di processo, qualificazione/riqualificazione.

Le imprese che vogliono formare o specializzare i propri dipendenti possono anche sfruttare le risorse gratuite messe a disposizione da Fondoprofessioni, il fondo paritetico interprofessionale per i dipendenti e apprendisti di aziende e studi professionali che versano il contributo previsto dall’art. 12, L. 160/1975, modificato dall’art. 25, L. 845/1978 (Legge quadro sulla formazione professionale) e hanno già aderito al Fondo prima di avviare la formazione per la quale chiedono l’agevolazione.  Il contributo erogato per ogni domanda equivale all’80% dell’imponibile Iva di ogni richiesta fino a un massimo di 1.500 euro. Sono disponibili due canali:  fino a 10 dipendenti (disponibilità 600mila euro); con più di 10 dipendenti (disponibilità 400 mila euro).


sabato 4 gennaio 2014

Disoccupazione ASPI: nuovi moduli e le novità del messaggio 18702 del 2013



E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Spetta in presenza di uno stato di disoccupazione involontario.

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;
Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Patronati/intermediari dell’Ente di Previdenza - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

L'INPS ha aggiornato i moduli INPS per i lavoratori disoccupati che devono presentare la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria per ottenere l’indennità ASpI o mini ASpI, sussidio di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero (articolo 4, comma 38, legge 92/2912).

La Dichiarazione disponibilità si invia contestualmente alla richiesta di assegno e i nuovi moduli – disponibili sul sito web dell’INPS – consentono di avviare la procedura telematica anche recandosi fisicamente presso il centro per l’impiego competente per il suo domicilio. In alternativa si dichiara la propria disponibilità compilando gli appositi campi nella domanda telematica di ASpI e mini ASpI.

I centri per l’impiego si accreditano con PIN alla banca dati INPS, accedono al Sistema Informativo dei Percettori, consultano le dichiarazioni rilasciate dai beneficiari della prestazione domiciliati nel territorio di propria competenza e attuano le disposizioni in materia di accertamento e conservazione dello status di disoccupazione. Se rilevano eventi che determinano la decadenza della prestazione (in base alla legge 92/2012, articolo 2, comma 40, lettera a, combinato con l’articolo 4, commi 41-44), lo comunicano tramite i servizi presenti nella banca dati Percettori, a cui accedono anche Ministero del Lavoro, Regioni e soggetti istituzionali in base alle relative competenze.

La dichiarazione di immediata disponibilità resa dal lavoratore all’INPS nell’ambito della domanda ASPI viene comunicata ai centri per l’impiego tramite Sistema Informativo dei Percettori o Cooperazione Applicativa (per soggetti che abbiano stipulato protocollo di cooperazione con l’Istituto).

Anche i centri già accreditati con PIN, devono chiedere un aggiornamento del proprio stato, inviando una mail a dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it completa delle seguenti informazioni: denominazione del Centro per l’Impiego, indirizzo, contatti (telefono, e-mail presso cui saranno inviate le notifiche), lista dei codici fiscali del Centro per l’Impiego in possesso di PIN da aggiornare. Per semplificare le operazioni l’INPS mette a disposizione tutte le informazioni

Per i servizi che scelgono la Cooperazione applicativa, la dichiarazione viene rilasciata nel pacchetto di Dati di Sintesi del Percettore, con delle voci in aggiunta allo standard già definito, in particolare relativi alle autodichiarazioni: domicilio eletto, contatti, dichiarazioni svolgimento eventuale attività lavorativa in corso, reddito presunto, estratti dalla domanda di indennità ASpI, data inizio eventuale attività lavorativa subordinata in corso (e fine se a tempo determinato), estratta dagli archivi INPS. Per garantire un supporto qualificato alla corretta implementazione della procedura, è stata istituita la casella di posta  dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, dove potranno essere inviate comunicazioni e/o richieste di informazioni. Il rilascio degli aggiornamenti procedurali, imminente, sarà oggetto di apposito messaggio Inps.

Importante: per garantire un’adeguata fase di passaggio alla nuova procedura, è sospesa la decorrenza dei termini di presentazione delle domande ASpI e mini ASpI dal 28 ottobre al 30 novembre 2013.

Tuttavia, già con la precedente circolare, ovvero la 154/2013, l’Inps si era premurata di comunicare di aver predisposto la nuova procedura per la richiesta dell’assicurazione sociale per l’impiego (questo, il nome per esteso della sigla Aspi). A essere aggiornati, però, erano sì la procedura stessa e i necessari moduli per la richiesta, ma non ancora i relativi servizi internet. Un aggiornamento che è avvenuto nei giorni scorsi, ed è stato comunicato proprio ieri.

Un passaggio soprattutto formale, quindi, ma che riguarda il requisito fondamentale per accedere ad Aspi e mini Aspi, ovverosia lo stato di disoccupazione così come previsto dal dlgs n. 181/2000, che ne stabilisce la necessaria comprovazione tramite presentazione dell’interessato di una dichiarazione attestante non solo la professione precedente, ma anche l’immediata disponibilità a svolgere una nuova attività lavorativa. Non ci sono novità, invece, per gli altri requisiti richiesti (in particolare quelli relativi agli anni di contribuzione e di iscrizione all’Inps), e si rimanda, per tutti i chiarimenti necessari, alla solita circolare n. 154/2003. In quella comunicazione, infatti, già si presentavano i nuovi moduli predisposti per le richieste di Aspi (SR134) e mini Aspi (SR133), e si spiegava inoltre di aver allestito la procedura per presentare le domande in via telematica.

Con il messaggio n. 18702 del 2013 si è voluto comunicare ufficialmente di aver portato a termine l’aggiornamento di tutte le prassi necessarie, con particolare riferimento alla specifica procedura telematica DsWeb, pienamente operativa fin dal 18 novembre, e implementata al fine di consentire la corretta trattazione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi.


giovedì 2 gennaio 2014

Aspi 2014, requisiti e termini in vigore dal 1 gennaio 2014



Ricordiamo che l'Aspi (Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione a sostegno del reddito, introdotta dalla riforma Fornero nel 2013, la quale dall’1 gennaio del 2013, sostituisce le indennità di disoccupazione e di mobilità unificandole e come la precedente viene erogata ai lavoratori che presentano domanda  nel caso in cui siano stati licenziati, oppure che si siano dimessi per giusta causa (ovvero, licenziamento per giustificato motivo e quello per giusta causa). Dal 1 gennaio 2014, l'Aspi subirà delle variazioni, che saranno progressive fino a stabilizzarsi nel 2016.

Infatti, dal 1° gennaio non è più applicato il limite delle ultime sei mensilità, con riferimento alla restituzione del contributo addizionale introdotto dalla riforma Fornero a finanziamento dell'Aspi e dovuto in relazione ai contratti di lavoro a termine. Pertanto, decorso il periodo di prova, sarà restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Innanzitutto, possono beneficiare dell'indennità di disoccupazione (Aspi) i dipendenti a tempo indeterminato e determinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione; rientrano i seguenti lavoratori:

coloro che hanno un contratto di apprendistato;
i soci di cooperative (ai sensi del D.P.R. n. 602/70);
i dipendenti a tempo indeterminato di aziende pubbliche;
personale artistico-teatrale con contratto subordinato;
i dipendenti sospesi;
madri o padri lavoratori che si dimettono entro il compimento del primo anno del proprio figlio.

I requisiti per poter fare domanda dello stato di disoccupazione involontario sono i seguenti:
l’interessato deve presentare, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);

a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Precisiamo inoltre che l’indennità viene corrisposta:

nel 2014 l'indennità spetterà per la durata di 8 mesi per chi ha un'età inferiore a 50 anni; per 12 mesi per chi ha un'età compresa tra i 50 ed i 55 anni; per 14 mesi per chi ha un'età superiore a 55 anni;

nel 2015 la durata dell'indennità sarà: di 10 mesi per chi ha meno di 50 anni; di 12 mesi per chi ha tra i 50 e 55 anni; e di 16 mesi per chi ha oltre 55 anni.

Un'altra novità dal 2014 riguarda la possibilità di richiedere la liquidazione dell'importo complessivo in un'unica soluzione solo nei seguenti casi: per avviare un'attività autonoma, o d'impresa o in cooperativa.

Se durante il periodo in cui si percepisce l'indennità, si viene assunti o riassunti, l'Aspi viene sospesa per massimo 6 mesi.

Non ne hanno diritto invece i lavoratori impiegati nelle pubbliche amministrazioni e coloro che hanno i requisiti per richiedere la disoccupazione agricola.

Per capire quanto spetta ricevere, basta sapere che la misura della prestazione è pari al 75 per cento dello stipendio per retribuzioni pari o inferiori ai 1.180 euro nel 2013; mentre, per retribuzioni superiori, occorrerà aggiungere il 25 per cento del differenziale tra l’importo e la retribuzione mensile complessiva per un ammontare massimo di 1.119 euro. Inoltre, all’indennità mensile si deve applicare una riduzione del 15 per cento, in seguito ai primi 6 mesi ed un’ulteriore riduzione del 15 per cento dopo 12 mesi di fruizione. Infine, l’indennità ASPI spetta dopo 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla perdita dell’occupazione.

Ecco le procedure online per chiedere l’ASPI, il nuovo sussidio di disoccupazione INPS dal 2013: le domande vanno presentate dal lavoratore rimasto senza impiego per via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Web - Servizio INPS online accessibile tramite PIN e codice fiscale;

Contact Center multicanale – al numero verde 803164;

Patronati e intermediari – che a loro volta utilizzeranno i servizi telematici INPS.

La domanda  deve essere inviata, a pena di decadenza, dopo 8 giorni dalla perdita del lavoro ed entro massimo due mesi (quindi in totale, entro 68 giorni dal licenziamento o dimissioni per giusta causa).

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