sabato 23 maggio 2015

Tirocinio formativo e stage norme e linee guida



Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione utile acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.

La disciplina che regolamenta i tirocini è di competenza regionale e si distingue in base alla tipologia dei destinatari dell’azione formativa.

L'utilizzo da parte delle aziende resta limitato. Il tirocinio formativo o stage è un contratto volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro che  consiste in un periodo di orientamento al lavoro e formazione in azienda, promosso e assistito da un ente terzo ( detto soggetto promotore) rispetto alle parti in causa: datore di lavoro (o soggetto ospitante ) e tirocinante.

I tirocini curriculari - promossi dalle università o dalle scuole – sono svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.

Mentre l’ambito più ampio dei tirocini extracurriculari comprende:

Tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (neodiplomati o neolaureati), finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella transizione scuola lavoro

Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro.

Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale

Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche.

Tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, tirocini estivi.

Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso

Tirocini estivi.

Le principali novità prescritte in tali linee guida sono le seguenti:

i tirocini formativi e di orientamento vengano destinati a solo soggetti a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da meno di 12 mesi.

Per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida prevedono:

per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi; per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata massima di 12 mesi;

per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi;
per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi.

La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di eventuali proroghe.

L'accordo prevede l'obbligo a corrispondere una indennità per il tirocinante che non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, fatto salvo in ogni caso un importo maggiore stabilito dalle diversi leggi regionali sulla materia. durante l'attività anche per gli stagisti si applicano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è prevista una visita medica preventiva mentre è obbligatoria l'iscrizione all'Inail per la copertura contro gli infortuni sul lavoro e una polizza di responsabilità civile verso terzi.

Non configurandosi come un rapporto di lavoro e proprio, il tirocinio è finalizzato all'arricchimento delle conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento o reinserimento lavorativo.

I tirocini si distinguono in
“curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale, svolti,  spesso obbligatoriamente, all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici , e “non curriculari”  promossi indipendentemente dal percorso formativo  8ad es. dopo la laurea, o rivolti a particolari categorie con fondi speciali.

In ogni caso, come detto, per realizzare un tirocinio formativo è necessaria innanzitutto  una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori , provveditorati agli studi, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda i tirocini formativi rivolti a cittadini stranieri, occorre distinguere tra:

1) gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, possono svolgere tirocini formativi alle stesse con dizioni previste per gli italiani;

2) gli stranieri ancora residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate.

Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono possibili solo nell'ambito di un determinato contingente, stabilito con un decreto interministeriale ogni tre anni.

Tra i più importanti soggetti promotori invece per i tirocini post laurea (extracurricolari) o per progetti di reinserimento lavorativo  per le categorie svantaggiate si segnalano:

i Centri per l'impiego,

gli enti locali come Provincie e Regioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  che mette a disposizione Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it: il portale dedicato alla ricerca di lavoro con aggiornamenti e dettagli tecnici sulle opportunità di stage, anche all'estero.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori - pubbliche e private - provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante.



giovedì 21 maggio 2015

Tito Boeri: ipotesi pensione anticipata, ma con penalizzazioni



In pensione anticipata anche a 60 o 62 anni rinunciando al 20-30 per cento dell’assegno: alzi la mano chi non ci penserebbe almeno un minuto. Sulla carta è la soluzione che fa tutti felici. Più libertà per il lavoratore, meno complicazioni per chi governa (vedi esodati), un’occasione per le imprese che possono assumere persone giovani e più produttive.

La proposta di riforma del sistema pensionistico e assistenziale che prenderà corpo nei prossimi mesi troverà spazio nella prossima Legge di Stabilità.

Diverse le opzioni allo studio del Governo, tutte comunque improntate ad una maggiore flessibilità nell'uscita a fronte di penalizzazioni nella misura dell'assegno.

Cercando di tracciare un possibile scenario dei vari interventi che potrebbe essere adottati (e che dovrebbero trovare una collocazione nella prossima legge di Stabilità), emerge quanto segue :

- Si conferma l'intenzione di superare le rigidità attuali che oggi -salvo eccezioni specifiche - obbligano un lavoratore che vuole andare in pensione ad avere 66 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi; oppure di aver maturato almeno 42 anni e oltre di contributi indipendentemente dall’età anagrafica;

- Prospettata l'ipotesi di poter andare in pensione prima delle soglie attuali di età; con una penalizzazione minima sul trattamento di pensione.

Diversi sono gli scenari che si aprono: accanto alla formula dell’uscita flessibile con penalizzazioni”, imperniata sulla pensione con 62 anni e tre mesi di età in presenza di un’anzianità minima di 35 anni e riduzione della pensione, si colloca l'ipotesi della “quota cento”, dove cento rappresenta la somma di età anagrafica e anzianità contributiva (35 anni di anzianità contributiva e almeno 60 anni e tre mesi di età anagrafica). Terza strada: l'opzione per tutti di aderire al metodo contributivo per la liquidazione della pensione.

Costi della flessibilità in uscita

Il pensiero corre, tuttavia, al nodo delle risorse. La flessibilità, infatti, costa (anche se l'azione di rimborso ai pensionati imposta dalla Corte Costituzionale sulla mancata rivalutazione delle pensioni non fermerà la riforma).

I tagli sulla pensione, in caso di esercizio di una uscita flessibile, sarebbero di pochi euro. Stando alle parole del premier, si tratterebbe di un taglio di 20 -40 euro al mese. Devono tornare i conti sia con la Ragioneria dello Stato che con la contabilità dell'Unione Europea.

Completerebbe il quadro della riforma la soluzione di adottare un intervento di questo tipo: erogare un assegno temporaneo al lavoratore che decida di lasciare il lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; somma che dovrebbe poi essere restituita dal pensionato operando dei piccoli prelievi sulla pensione finale.

Nello schema del governo c’è una ulteriore variabile: far pagare di più a chi è andato in pensione almeno in parte con il vecchio sistema retributivo, più generoso del contributivo perché concede più di quanto effettivamente versato nella vita lavorativa. Il presidente dell’Inps Tito Boeri propone di finanziare così parte della riforma: ai redditi più alti potrebbe essere chiesto una sorta di contributo di solidarietà.

In caso di uscita a 62 anni invece che a 66 - spiegano all’Inps - il signor Rossi G verrebbe ridursi l’assegno di circa il 20-30%. Il numero è frutto di una complessa operazione in cui, alla penalizzazione prevista per la parte di pensione calcolata con il contributivo, se ne somma una parte (per almeno il 12 per cento) sulla quota di assegno retributivo. Non è chiaro se l’ipotesi prevede un minimo di contribuzione per l’uscita, ma le indiscrezioni dicono che potrebbe essere concessa anche a 60 anni. Lo schema prevede una opzione ulteriore: usare il sistema in vigore per la cosiddetta «opzione donna» che oggi permette di uscire con 57 anni di età e 35 di contributi.


Nuovo contratto di lavoro per gli studi professionali



Ecco le principali novità del CCNL per i dipendenti degli Studi. Il contratto riguarda 1,5 milioni di lavoratori fra titolari, dipendenti e collaboratori, ha effetto dal primo aprile 2015 e dura fino al 31 marzo 2018. L’aumento è di 85 euro per il terzo livello, con conseguente parametrazione per gli altri livelli. Sul fronte del welfare, come detto ne prevede l’estensione ai professionisti e ai collaboratori degli studi, che sino ad ora ne erano esclusi. Novità anche in materia di telelavoro, congedo parentale a ore, possibilità di introdurre ulteriori elementi di flessibilità attraverso la contrattazione di secondo livello.

Riguardo all'apprendistato è stata fissata la percentuale di conferma per gli apprendisti, che dovrà essere pari almeno al 20% per le strutture fino a 50 dipendenti e del 50% per quelle più grandi. Per la prima volta  poi viene  fissato  il rapporto tra numero di lavoratori a tempo indeterminato e determinato. Questi ultimi potranno contare su un diritto di precedenza  in caso di  assunzioni stabili.

Si definiscono le aree di applicazione del contratto come segue:

1) Area professionale Economico-Amministrativa: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese;

2) Area Professionale Giuridica: Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente.

3) Area professionale Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale.

4) Area professionale Medico Sanitaria e Odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo delta professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area.

5) Altre attività professionali intellettuali: Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.

Le agevolazioni per le assunzioni prevedono un contratto di reimpiego per chi ha oltre 50 anni e per i disoccupati da oltre 12 mesi, con la possibilità di sotto-inquadramento ma un’assunzione a tempo indeterminato. Vengono fissati rapporti da rispettare fra i contratti a tempo indeterminato e determinato, con diritto per precedenza di questi ultimi per assunzioni stabili. Gli apprendisti devono essere almeno il 20% per gli studi fino a 50 dipendenti e il 50% per le strutture più grandi.

Una delle novità più rilevanti introdotte nel nuovo Ccnl riguarda l'estensione delle tutele di welfare ai professionisti-datori di lavoro, che potranno beneficiare di una copertura di assistenza (sanitaria e antinfortunistica) che verrà gestita dalla bilateralità di settore, sotto la direzione e la vigilanza di Confprofessioni. Inoltre, sulla scia delle tendenze del mercato del lavoro e delle diverse forme di collaborazione che si instaurano all'interno di uno studio professionale, le tutele di welfare contrattuale verranno estese anche ai collaboratori e praticanti.

Ecco le novità più rilevanti:

Rappresentanza contrattuale: il nuovo Ccnl degli studi professionali è stipulato da Confprofessioni come unica rappresentanza datoriale.

Decorrenza e durata: il periodo di vigenza contrattuale decorre dal 1° aprile 2015, sino al 31 marzo 2018.

Trattamento economico: aumento retributivo complessivo a regime, 31 marzo 2018, di 85 euro per il III livello diviso in cinque fasi, con l’esclusione di qualsiasi erogazione una tantum.

Welfare per i professionisti datori di lavoro: introdotta la copertura di assistenza (sanitaria/antinfortunistica) del datore di lavoro. La gestione di tali prestazioni, sotto la direzione di Confprofessioni, è affidata alla bilateralità.

Potenziamento e valorizzazione della bilateralità: Attivazione di un fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori di studi professionali che attraversano un periodo di crisi. Rimborso al datore di lavoro del 50% della retribuzione derivante dalla concessione del permesso studio ai lavoratori. Incentivata la costituzione di articolazioni territoriali dell’ente bilaterale nazionale, denominati sportelli, per la gestione del mercato del lavoro.

Rilancio del II livello di contrattazione: possibilità di realizzare a livello territoriale intese per una regolazione dell’attività lavorativa più rispondente alle esigenze dei datori di lavoro; maggiore coinvolgimento delle delegazioni territoriali nella disciplina del rapporto di lavoro.

Contratti e modalità di lavoro: lavoro a tempo determinato: elevato il numero di contratti a termine che potranno essere attivati da ciascun datore di lavoro ed è stato abolito l’obbligo di rispettare gli intervalli di tempo tra differenti contratti a termine.

Apprendistato: semplificazione degli obblighi formativi, riducendo complessivamente le ore di formazione. Possibilità di effettuare la formazione in tutte le modalità possibili. - Lavoro intermittente: regolamentazione del lavoro a chiamata. Il Ccnl degli studi professionali è tra i pochi a disciplinare tale tipologia contrattuale, di fondamentale importanza per garantire flessibilità.

Contratto di reimpiego: Per un periodo di 30 mesi sarà possibile retribuire soggetti over 50 e disoccupati di lunga durata con un salario di ingresso più basso rispetto a quello di base previsto dal Ccnl.

Rilancio del telelavoro per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Rivisto il regime dei permessi per lo studio e per le nuove assunzioni, con un intervento dell’ente bilaterale a coprire parte dei costi retributivi.

Profili professionali: sono state concordate con le aree di Confprofessioni le modifiche relative alla classificazione del personale ed ai relativi profili.



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