domenica 31 maggio 2015

Assegni familiari 2015 – 2016 le nuove tabelle INPS



Gli Assegni Familiari INPS Anf 2015 sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge. Il diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno dall’INPS e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, pertanto, le nuove tabelle  ANF 2015/2016 sono valide dal 30 giugno 2015 al 1° luglio 2016.

La legge stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2013 e l’anno 2014 è risultata pari allo 0,2%.

Ricordiamo ai lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché ai percettori di pensioni da lavoro dipendente e i percettori di ammortizzatori sociali, che dovranno ripresentare rispettivamente ai datori di lavoro e all’INPS i nuovi modelli compilati, contenenti i redditi percepiti dal proprio nucleo familiare nell’anno 2014 e dichiarati con CU o dichiarazione dei redditi.

Sulla base di tali livelli di reddito, in corrispondenza al proprio nucleo familiare, saranno determinati gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali degli assegni per il nucleo familiare che saranno corrisposti agli aventi diritto.

A chi spettano gli ANF 2015 2016? Requisiti:

Il primo requisito che determina Il Diritto a percepire gli Assegni Familiari dipende dalla composizione del nucleo familiare dei lavoratori dipendenti e dei titolari di pensioni a carico dell’Inps, pertanto, per ricevere gli ANF 2015 il Nucleo Familiare del richiedente deve essere così composto:

1. Richiedente: lavoratore dipendente o titolare di prestazioni previdenziali

2. Coniuge: non separato

3. Figli o Equiparati come figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio, minori regolarmente affidati, nipoti minorenni viventi a carico del nonno o bisnonno che li mantenga perché conviventi o se non conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il mantenimento dei nipoti. Figli legittimi o legittimati con meno di 18 anni; Figli maggiorenni che siano inabili senza limiti di età, purché non coniugati; Studenti o apprendisti dai 18 ai 21 anni compiuti, purché appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni.

4. Fratelli, Sorelle, Nipoti del richiedente: minori o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori che non abbiano il diritto alla pensione per i superstiti e non siano coniugati.

Requisito nucleo familiare:
Per alcune Tipologie di Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali per avere diritto all’Assegno per Nucleo Familiare, Anf, in presenza di particolari condizioni, vengono aumentate le fasce di reddito sulle quali sono rapportati sia il diritto al riconoscimento dell’assegno che l’importo dello stesso:

Modulo domanda INPS assegni familiari 2015:

La Domanda per ottenere gli Assegni Familiari ANF 2015 per i lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, deve essere presentata:

Datore di Lavoro: se il richiedente svolge un lavoro da dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP, in questo caso sarà la stessa azienda a corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.

INPS: direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori:
- addetti ai servizi domestici e familiari, Modello di domanda: mod. ANF/PREST
- agricoli dipendenti, Modello di Domanda: mod.PREST/Agr.21/TP
- lavoratori parasubordinati Modello di Domanda: mod. ANF/GEST.SEP.

Importante: Qualsiasi variazione riferita al reddito o alla composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.

Come si richiedono gli assegni familiari ANF?
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS ha definito e comunicato le istruzioni per la presentazione telematica della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) che può essere assolta anche rivolgendosi a Caf e Patronati autorizzati.

Pertanto, la richiesta ANF 2015 può essere effettuata:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” - funzione ANF Lavoratori Domestici;

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact - Center– attraverso il numero verde 803.164

Come fare la domanda online?
Per poter utilizzare il servizio di invio OnLine, il cittadino richiedente deve essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo, il servizio è disponibile sul sito internet INPS nella sezione richiesta PIN dispositivo INPS in questa sezione sarà possibile:

Avere Informazioni: scheda informativa sulla prestazione ANF
Inviare domanda: compilazione della domanda ANF Lavoratori Domestici ed invio telematico
Consultazione Domande: lista delle domande di ANF Lavoratori Domestici presentate/in corso di presentazione
Importante: il rilascio del Pin dispositivo da parte dell’INPS non avviene in tempo reale, per le situazioni con carattere d’urgenza si consiglia di rivolgersi ai direttamente ai Patronati autorizzati presenti su tutto il territorio che offrono il servizio Gratuitamente.

Da quando partono?

Il diritto a percepire l’Assegno al Nucleo Familiare ANF parte dal 1° giorno del periodo di paga per il lavoratori dipendenti o di pagamento della prestazione previdenziale previsto dall’INPS per gli assegni per il nucleo familiare e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui i requisiti decadono per eventuali variazioni delle condizioni che hanno determinato il diritto come per esempio la separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio.

Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

L’autorizzazione per il diritto a percepire gli Assegni familiari ANF deve essere richiesta mediante la presentazione del Modello di Autorizzazione ANF:

Modulo domanda ANF 42 richiesta assegni familiari 2015 da presentare all’INPS: se l’assegno viene erogato dal datore di lavoro

Documentazione indicata nei modelli di domanda: nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS e nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:

figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;

figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;

figli del coniuge nati da precedente matrimonio;

fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;

nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);

familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);

minori in accasamento eterofamiliare;

familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;

figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè  nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Chi paga gli assegni al lavoratore?
Gli Assegni Familiari Anf 2015 vengono pagati:

Datore di lavoro e per conto dell’Inps: ai lavoratori dipendenti in attività con la busta paga;

Direttamente dall’Inps: nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.



Pensioni, decreto ingiuntivo: l’Inps ripaghi l’indicizzazione



I giudici hanno accolto il ricorso di un pensionato partenopeo presentato prima il governo annunciasse il decreto sui rimborsi delle pensioni.

Le sentenze della Corte Costituzionale «producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e gli organi politici possono adottare, «ove lo ritengano», «i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali».

Un'ingiunzione di pagamento di 3.074 euro a titolo di arretrati dopo la bocciatura del blocco delle indicizzazioni delle pensioni da parte della Corte Costituzionale. Lo ha stabilito in un decreto ingiuntivo del 29 maggio dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso di un pensionato partenopeo presentato prima il governo annunciasse il decreto sui rimborsi delle pensioni. Lo ha riferito l'avvocato Vincenzo Ferrò, che ha assistito il pensionato.

I cittadini che ritengano di vedere leso un proprio diritto hanno pieno titolo fare ricorso, «ma i ricorsi dovranno tenere conto del decreto del governo», ha ricordato il ministero del Lavoro, ribadendo quanto già affermato dal ministro Giuliano Poletti sulla possibilità di ricorrere contro i rimborsi parziali previsti dopo la sentenza della Consulta sulle pensioni. «Dal punto di vista della legittimità - aveva sottolineato il ministro del Lavoro - noi siamo convintissimi di aver pienamente ottemperato a quanto la Corte ha in qualche modo sottolineato come limiti della normativa precedente per cui ha scelto di cassare quella parte della norma».

Con il decreto del 13 maggio il governo ha previsto che dal primo agosto i pensionati ricevano un rimborso che varierà a seconda della pensione percepita. Per il 2012-13 il provvedimento riconosce la rivalutazione del 40%” per gli assegni tra 3 e 4 volte il minimo, del 20% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo e del 10% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo. Per il 2014-15 sarà rimborsato il 20% di quanto previsto per il biennio precedente. Diversa l'opinione dell'avvocato Vincenzo Ferrò, che ha assistito il pensionato napoletano che, il 29 maggio, si è visto accogliere il ricorso. “Si tratta del primo decreto ingiuntivo di questo tipo.

Abbiamo sempre nutrito la massima fiducia nella Magistratura ed il nostro non facile lavoro è stato ripagato. Questo è solo il primo di una serie di ricorsi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle pensioni”, ha spiegato all'Ansa Ferrò. Il suo assistito percepisce una pensione di circa 2mila euro lordi e rientra, perciò, nella fascia di pensionati alla quale arriverà, ad agosto, il bonus di massimo 750 euro.

Dello stesso avviso il Codacons che ritiene che il provvedimento del governo non valga per il pregresso e secondo il quale si apre la strada a “migliaia di ricorsi analoghi” L'Inps, si legge intanto nell'ingiunzione del tribunale di Napoli, ha ora 40 giorni per opporsi davanti al giudice: un'opposizione che, una volta entrato in vigore, potrà probabilmente basarsi anche sul decreto del governo.

Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale che ha 'bocciato' il blocco degli adeguamenti pensionistici.

La soluzione è complessa. Le possibili ripercussioni sui conti pubblici sono enormi. L'applicazione della sentenza sul totale dei pensionati interessati è stato quantificato dai tecnici del Mef in oltre 17 miliardi lordi. Il Governo sta lavorando a «misure che minimizzino l'impatto sui conti pubblici, nel pieno rispetto della Corte».

Intanto il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti dopo aver definito apertamente «impossibile» la restituzione a tutti i pensionati degli adeguamenti all'inflazione bloccati, è tornato sul tema, proponendo «una soglia di 5 mila euro che potrebbe rappresentare una misura giusta» oltre la quale non scatterebbe il rimborso, perché «non è giusto pensare di rimborsare tutte le pensioni, anche quelle più alte».

Il segretario generale dello Spi-Cgil, Carla Cantone, ha sostenuto che la sentenza deve essere applicata immediatamente». Ma ha aggiunto: «Siamo disponibili a ragionare con il governo sulle modalità e sulle tempistiche della restituzione degli arretrati».



sabato 30 maggio 2015

Contratto a tutele crescenti: dal 1 giugno offerta di conciliazione online



Con nota del 27 maggio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Sarà possibile inviare con Unilav-conciliazione la comunicazione obbligatoria integrativa prevista dal nuovo contratto a tutele crescenti del Jobs Act per la risoluzione stragiudiziale dei licenziamenti.

Con la nuova procedura digitale  i datori di lavoro   potranno comunicare le informazioni necessarie relative al procedimento di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi. La nota ricorda che " Tale conciliazione prevede che il datore di lavoro possa offrire una somma predeterminata al lavoratore in cambio della rinuncia all'impugnazione del licenziamento , somma che non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015"

Ad integrazione della comunicazione telematica di cessazione, il datore di lavoro dovrà comunicare i dati relativi all'offerta di conciliazione entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dal decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti attuativo del Jobs Act. Dal 1° giugno 2015, nella sezione "Adempimenti" del portale cliclavoro, sarà disponibile un' applicazione "UNILAV_Conciliazione" utilizzabile dai datori di lavoro - previa registrazione al portale - per comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione. i datori di lavoro potranno inviare gli esiti dell'offerta di conciliazione intervenuta con il lavoratore. La mancata comunicazione integrativa è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato.

Il Jobs Act introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata e certa al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.

La legge ha disposto che:
la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev'essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.

Sanzioni
Sempre il terzo comma dell’art.6 in questione prevede che l’omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l’omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.



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