lunedì 4 gennaio 2016
Contributo di solidarietà: cessazione azienda e licenziamenti
Al fine di fornire indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo nelle ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà, il Ministero del Lavoro ha comunicato con la nota n. 21091 del 26 ottobre 2015 quanto segue: la procedura per ottenere un contributo in caso di cessazione dell’attività aziendale e di licenziamenti di lavoratori in corso di solidarietà. Il contributo è concesso alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale, richiede un apposito contratto e viene corrisposto per massimo due anni (in rate trimestrali, ripartito tra impresa e lavoratori) ed è pari alla metà del monte ore retributivo non più dovuto dalle aziende a seguito della riduzione di orario.
Quali sono le imprese che hanno diritto al contributo di solidarietà? Come si presenta la domanda? E nei casi particolari?
E’ tutto spiegato in una Circolare del Ministero del Lavoro n.26 del 7 novembre 2014, che fornisce le istruzioni sul contributo pari alla metà del monte ore retributivo non più dovuto a causa della riduzione di orario.
Possono accedere all'agevolazione, oltre a tutte le aziende già comprese nella legge sui contratti di solidarietà (726/1984), le imprese:
fra 2 e 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di attività;
con più di 15 dipendenti se hanno avviato procedure di mobilità o intendono procedere a
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
alberghiere e termali indipendentemente dal numero di dipendenti;
artigiane con almeno 2 dipendenti e lavoratori sottoposti a riduzione di orario con compenso a carico dei fondi bilaterali.
Il contratto di solidarietà è applicabile anche a dipendenti a termine, apprendisti, contratti di inserimento. All'avvio del periodo di solidarietà, il dipendente deve avere un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni. La solidarietà dura un massimo di 24 mesi, poi va eventualmente ricontrattata.
Durante le ore di astensione del lavoro, il dipendente può svolgere attività formative solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: la riorganizzazione aziendale prevede che sia adibito a mansioni differenti o all'utilizzo di nuove apparecchiature; il progetto formativo ha adeguata attenzione ad aspetti teorici e pratici; è presente un tutor, un istruttore o una figura analoga.
Durante la solidarietà non si possono effettuare licenziamenti o attivare procedure di mobilità. E’ invece possibile trasformare in tempo indeterminato un contratto a termine o un apprendistato (la precisazione è importante perché si tratta di un periodo in cui l’impresa non può fare assunzioni). Se viene ceduto un ramo d’azienda, può essere mantenuto il contratto di solidarietà.
L’impresa presenta la domanda alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), che verifica i requisiti e comunica l’ammissione. Il calcolo del contributo di solidarietà si effettua sulla base della retribuzione lorda denunciata all’INPS nei 12 mesi precedenti, escludendo i compensi per il lavoro straordinario.
Per le domande di solidarietà acquisite dalle DTL territorialmente competenti in data successiva al 18 novembre 2014, trova applicazione la circolare n. 28/2014.
Quest’ultima prevede espressamente quanto in precedenza applicato in via di mera prassi: "Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda; le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire all'impresa."(cfr. pag. 5 circolare n. 28/2014)
Si prospettano, pertanto, quattro ipotesi:
- qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, all'azienda viene erogato tutto il contributo:
- qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori:
- qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo:
- qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo.
Infine, nel caso in cui all'atto del pagamento del contributo non fosse possibile individuare l'azienda beneficiaria o il soggetto preposto alla gestione della crisi aziendale (es. commissario liquidatore, curatore fallimentare etc.) il procedimento di concessione dovrà ritenersi necessariamente concluso con l'atto di erogazione della quota spettante ai singoli lavoratori, salva successiva individuazione del titolare beneficiario.
Le istruzioni per la concessione del contributo sono contenute nella Circolare 28/2014, i criteri per le cessazioni con licenziamenti in corso di solidarietà nella Nota 21091/2015. Si deve quindi distinguere tra domande acquisite prima e dopo l’entrata in vigore della circolare n. 28, ossia il 18 novembre 2014.
Prima del 18 novembre 2014
Per tali domande trova applicazione la circolare n. 20/2004 del Ministero, che individua nella cessazione dell’attività il venir meno della finalità dell’ammortizzatore sociale. In tal caso l’azienda perde il diritto al contributo e di conseguenza le DTL – qualora accertino la cessazione in corso di solidarietà – devono individuare la quota del contributo spettante ai singoli lavoratori interessati, provvedendo ad acquisire e a segnalare le loro coordinate bancarie. La quota aziendale deve essere rimborsata.
Dopo il 18 novembre 2014
“Solo nel caso in cui l’impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell’accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell’azienda, le DTL dovranno individuare l’ammontare da restituire all’impresa”.
In tali casi si applica la circolare n. 28. Ecco le opzioni possibili:
viene erogato tutto il contributo: se l’accordo sindacale prevede la devoluzione della quota aziendale
a favore dei lavoratori e c’è stata anticipazione;
viene erogata all’azienda la quota dei lavoratori: se l’accordo sindacale non prevede la devoluzione della quota aziendale a favore dei lavoratori e c’è stata anticipazione;
viene erogata ai lavoratori la loro quota: se l’accordo sindacale prevede la devoluzione della quota aziendale a favore dei lavoratori e non c’è stata anticipazione;
viene erogata ai lavoratori la loro quota: se l’accordo sindacale non prevede la devoluzione della quota aziendale a favore dei lavoratori e non c’è stata anticipazione;
Licenziamenti
In relazione ai licenziamenti in corso di solidarietà, trova applicazione la circolare n. 28.
“Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l’azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, ancorché anticipata agli stessi”.
Di conseguenza, nel caso di cessazione dell’attività dopo la chiusura del periodo di solidarietà, se l’intimazione dei licenziamenti dei lavoratori interessati alla solidarietà è avvenuta dopo la chiusura del periodo, la quota aziendale va in ogni caso riconosciuta all'azienda.
Etichette:
anzianità aziendale,
calcolo,
cessazione azienda,
contratti di solidarietà,
contributo di solidarietà,
licenziamenti,
Ministero del Lavoro,
requisiti
domenica 3 gennaio 2016
Operazioni di conguaglio anno 2015: arrivano le istruzioni dall’INPS
A dicembre di ogni anno le retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti e collaboratori risultano quasi sempre ridotte rispetto le mensilità dei mesi precedenti. Questa riduzione è causata dal prelievo fiscale che scaturisce dalle cosiddette “operazioni di conguaglio fiscale di fine anno”.
Ogni datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ovvero di soggetto che si sostituisce all’Ufficio Imposte per operare le ritenute fiscali attraverso il cedolino paga, ha l’obbligo, in applicazione alla normativa fiscale, di effettuare il conguaglio fiscale ovvero il ricalcolo, su base annuale, delle imposte dovute dai propri lavoratori e pagate mensilmente in forma di ritenuta d’acconto.
Conguaglio di fine anno 2015 dei contributi previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2015” (scadenza di pagamento 16/1/2016), anche con quella di competenza di “gennaio 2016” (scadenza di pagamento 16/2/2016, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Con la circolare n. 209 del 30 dicembre 2015, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali, relative all’anno 2015, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
La circolare si sofferma in particolare sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione;
- massimale contributivo e pensionabile;
- contributo aggiuntivo IVS 1%;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta;
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
L’INPS comunque sottolinea la possibilità di effettuare le operazioni di conguaglio inserendole anche nella denuncia di “febbraio 2016” (scadenza di pagamento 16 marzo 2016),senza aggravio di oneri accessori tenuto conto che dal 2007, i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2016.
Per i lavoratori nei confronti dei quali nell’anno 2015 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa l'imposta sostitutiva del 17 per cento che sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tener conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori.
Gli eventi o elementi considerati sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2015, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2016, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione e anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Sul punto, è bene ricordare che ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2015), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2016, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Il massimale retributivo. I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2, c. 18, della L. n. 335/1995 che superano nel mese di verifica il massimale retributivo, pari a € 100.324 per l’anno 2015, devono: valorizzare nel limite massimo stesso l’elemento “Imponibile” di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”; indicare la parte eccedente nell’elemento “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore.
Contributo aggiuntivo dell’1% - Quanto alle modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%, l’INPS precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2016, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto massimo di € 46.123 per l’anno 2015. Il contributo aggiuntivo, inoltre, va inserito nell’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”.
Fringe benefits. Con riferimento ai fringe benefits (benefici accessori), che sono tecnicamente quegli emolumenti retributivi esposti in busta paga allo scopo di quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23. In caso contrario, ossia se si oltrepassa tale soglia, il valore dei fringe benefits concorre interamente a formare il reddito.
Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il dipendente può chiedere al sostituto d’imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nell’ambito di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell’anno e anche se erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.
Le imposte sul reddito da lavoro dipendente si calcolano mensilmente con la stessa tabella fiscale annuale, ma i valori sono divisi per 12 perché dodici sono i mesi di calendario; il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce infatti che per il calcolo dell’Irpef mensile si applicano le aliquote di legge sugli scaglioni di reddito fiscale mensili che sono quelli annuali diviso dodici (a volte per diminuire l’impatto del conguaglio di fine anno le fasce annuali sono divise per 13 o 14, fermo restando che a conguaglio bisogna usare le fasce annue).
Dalle operazioni di conguaglio di fine anno deriva, generalmente, un debito d’imposta e quindi un maggior prelievo fiscale per il lavoratore perché l’IRPEF si calcola mensilmente sulle tredici o quattordici mensilità corrisposte per contratto collettivo, mente la progressione delle imposte è riferita ai dodici mesi di calendario.
Sostanzialmente la maggiore IRPEF che si paga a dicembre deriva dal ricalcolo della tredicesima e quattordicesima che fanno alzare il reddito ad uno scaglione d’imposta superiore, inoltre le detrazioni d’imposta competono solo per dodici mesi, non sono dovute su tredicesima e quattordicesima mensilità, pertanto quanto si paga di più a dicembre è riferito alle operazioni di ricalcolo di tutto il reddito annuo comprese le mensilità aggiuntive.
In fase di conguaglio fiscale a dicembre vengono calcolate, sull’imponibile fiscale annuo, le addizionali regionale e comunale che saranno trattenute in undici rate nel 2015, con decorrenza dal mese di gennaio.
Sì, può verificarsi che un dipendente, in corso d’anno, abbia pagato più imposte del dovuto rispetto il reddito complessivo annuo, in tal caso dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito d’imposta che dà diritto ad un rimborso dell’IRPEF. E’ il caso, ad esempio, del dipendente che da tempo pieno passa a tempo parziale, o quando per varie ragioni, quali la cassa integrazione guadagni, il reddito mensile e conseguentemente l’IRPEF degli ultimi mesi dell’anno è inferiore rispetto i mesi precedenti. Se dal conguaglio fiscale deriva un importo di IRPEF a credito il datore di lavoro lo rimborsa con il cedolino paga di dicembre.
Etichette:
busta paga,
conguaglio di fine anno,
conguaglio IRPEF,
datore di lavoro,
dicembre,
INPS,
lavoratore dipendente,
lavoro,
retribuzione,
rimborso dell’IRPEF,
sostituto d’imposta,
tasse
Pensione anticipata e di vecchiaia 2016, i nuovi requisiti
Il 2016, purtroppo, non porta belle notizie ai lavoratori prossimi al pensionamento, poiché, a causa degli adeguamenti alla speranza di vita, i requisiti per l’uscita dal lavoro sono aumentati per tutti. Infatti, allontana sempre di più il traguardo della pensione. Proprio in considerazione dell’adeguamento con le aspettative della durata della vita, dal 2016 salgono i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, per le lavoratrici del pubblico e per gli autonomi, saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età. Per le lavoratrici dipendenti del privato, ci vorranno 65 anni e 7 mesi; per le autonome 66 anni e 1 mese. Mentre il requisito contributivo, è di 20 anni per tutti. Discorso simile per l’ex pensione di anzianità. Dal prossimo anno, infatti, aumentano anche i requisiti per accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, per i lavoratori autonomi, sarà necessario essere in possesso di 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Per le donne - tanto nel pubblico quanto privato e per le autonome - serviranno 41 anni e 10 mesi di contribuzione.
Vediamo ora i nuovi requisiti relativi alla pensione anticipata e di vecchiaia, quelli utili a chi effettua lavori usuranti o lavoro notturno, e quelli relativi alle altre tipologie di pensionamento, che fanno eccezione alla Legge Fornero.
Pensione anticipata 2016
La pensione anticipata, quella, cioè, che si basa sui contributi versati nell’arco della vita lavorativa, e non sull’età dei lavoratori, sarà accessibile, nel 2016, a chi possiederà i seguenti requisiti:
– 41 anni e 10 mesi di contribuzione, se donne;
– 42 anni e 10 mesi di contribuzione, se uomini.
Anche qualora l’età pensionabile risulti inferiore a 62 anni, non sarà prevista alcuna penalizzazione percentuale sul trattamento, poiché tali decurtazioni sono abolite sino al 31 dicembre 2017.
Pensione anticipata contributiva 2016
Per i lavoratori che non hanno contributi versati prima del 1996, quindi il cui assegno è calcolato interamente col metodo contributivo, nonché per chi effettua il cumulo con la Gestione Separata Inps, i requisiti per la pensione anticipata possono essere, oltreché quelli appena enunciati, anche i seguenti:
– 63 anni e 7 mesi di età;
– almeno 20 anni di contributi;
– pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
Pensione di vecchiaia 2016
I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, nel 2016, sono differenti a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice, mentre sono uguali per tutti i lavoratori:
– 66 anni e 7 mesi per tutti i lavoratori (uomini) e per le dipendenti pubbliche;
– 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
– 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;
– Assegno di pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale;
Con un minimo, per tutti, di 20 anni di contributi (15 anni per chi fruisce della Deroga Amato.
Pensione di vecchiaia contributiva 2016
Per chi non possiede versamenti di contribuzione anteriori al 1996, oppure per chi effettua il Cumulo nella Gestione Separata, i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, nel 2016, oltre a quelli già elencati per la generalità dei lavoratori, sono:
– 70 anni e 7 mesi d’età;
– almeno 5 anni di contributi.
Non è previsto, invece, alcun parametro minimo relativo all’ammontare della pensione.
Pensione anticipata Opzione Contributiva 2016
Per chi, nel 2016, vuole fruire dell’Opzione Contributiva [2], i requisiti sono quelli generalmente previsti per la pensione di vecchiaia, eccetto per quanto concerne gli anni di contributi, che devono essere soltanto 15; non è previsto il raggiungimento di un parametro minimo di ammontare della pensione, ma l’assegno è calcolato col metodo contributivo.
È necessario, poi, per potersi avvalere dell’Opzione Contributiva Dini, possedere i seguenti ulteriori requisiti:
– meno di 18 anni di contributi versati prima del 31 dicembre 1995;
– almeno 1 contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
– almeno 5 anni di contributi versati dal primo gennaio 1996.
L’età per la pensione fa eccezione a quella prevista per il trattamento di vecchiaia per la generalità dei lavoratori, nei seguenti casi:
– possesso di 60 anni di età, e di 15 anni di contributi, entro la data del 31 dicembre 2011;
– possesso di 57 anni di età, e di 15 anni di contributi, entro la data del 31 dicembre 2007.
A queste due categorie di lavoratori si applica, infatti, la Salvaguardia dei requisiti, grazie alla quale, secondo il principio previdenziale di Cristallizzazione, chi raggiunge il diritto a pensione con una determinata normativa può pensionarsi con i vecchi requisiti anche in un secondo momento, nonostante la legge sia cambiata.
Le stesse regole valgono anche per il Computo dei contributi nella Gestione Separata; per approfondimenti, si veda: chi può andare in pensione con 15 anni di contributi?
Opzione Donna 2016
L’Opzione Contributiva Dini non deve essere, invece, confusa con l’Opzione Contributiva Donna: in questo caso, difatti, seppure il trattamento si calcoli egualmente col sistema contributivo, i requisiti previsti sono diversi.
In particolare, potrà pensionarsi chi ha raggiunto, entro il 31 dicembre 2015:
– 57 anni e 3 mesi di età, se lavoratrice dipendente;
– 58 anni e 3 mesi di età, se lavoratrice autonoma;
– 35 anni di contribuzione.
Sarà necessaria, per la decorrenza del trattamento, l’attesa di una finestra pari a 12 mesi, per le dipendenti, e a 18 mesi, per le autonome.
Ancora non si sa se vi saranno ulteriori proroghe all’Opzione, poiché, entro il 30 settembre 2016, dovrà essere fatta una valutazione sulla disponibilità di ulteriori risorse per un prolungamento del regime.
Salvacondotto 2016
Sarà possibile, nel 2016, pensionarsi a 64 anni e 7 mesi di età, per i lavoratori che:
– possedevano 35 anni di contributi e 60 anni di età, alla data del 31 dicembre 2012, se lavoratori del settore privato;
– possedevano 20 anni di contributi e 60 anni di età, alla data del 31 dicembre 2012, se lavoratrici del settore privato.
Totalizzazione 2016
Per pensionarsi sommando la contribuzione posseduta in più gestioni, gratuitamente, è necessario possedere, nel 2016, i seguenti requisiti:
– 40 anni e 7 mesi di contributi;
– in alternativa, 65 anni e 7 mesi di età ed almeno 20 anni di contributi.
L’assegno è, però, calcolato col metodo contributivo (escluso il caso in cui non sia maturato un autonomo diritto a pensione in una Gestione Inps: in questo caso, il calcolo del “pro-quota” seguirà il metodo ordinario da utilizzare per quella Gestione, secondo le regole dell’ordinamento). È applicata anche in questo caso la finestra per la decorrenza della pensione.
Pensione lavoro notturno 2016
Ecco, di seguito, i requisiti per pensionarsi nel 2016, per chi ha effettuato lavoro notturno per almeno 7 anni degli ultimi 10 anni della vita lavorativa; i requisiti cambiano a seconda delle giornate di lavoro effettuate nell’anno:
Pensione lavori usuranti 2016
Potranno inoltrare la domanda all’Inps entro il primo marzo 2016, i lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti per almeno 7 anni degli ultimi 10 di vita lavorativa, che durante il 2016 matureranno gli stessi requisiti previsti per chi effettua lavoro notturno oltre le 78 giornate l’anno.
Quasi un milione di lavoratori anziani (il 49%) accetterebbe di andare in pensione anticipata con un taglio dell’assegno: è quanto emerge da un sondaggio promosso da Confesercenti e condotto da SWG sulla flessibilità in uscita. Per capirci, il target è lo stesso della platea dei dipendenti destinatari del part-time per la pensione inserito nella Legge di Stabilità. Anche sulla base di quanto emerso, la formula della staffetta generazionale: per ogni lavoratore che sceglie il tempo parziale agevolato l’impresa assume un lavoratore giovane, finanziando quindi la misura non tanto con la fiscalità generale ma con la solidarietà espansiva.
Iscriviti a:
Post (Atom)