martedì 14 febbraio 2017
Trasformazione contratto di lavoro e tutele crescenti
Per i lavoratori assunti, trasformati o qualificati dal 7 marzo 2015, il legislatore ha introdotto un nuovo regime di tutela per i licenziamenti illegittimi togliendo ogni discrezionalità al giudice e prevedendo un’indennità risarcitoria crescente in ragione dell’anzianità di servizio in azienda.
La legge specifica che qualunque contratto a tempo indeterminato che si stipula dopo la data di entrata in vigore del decreto è a tutele crescenti, anche se trasformato.
L’unica alternativa è firmare un accordo per applicare la vecchia normativa, ma deve essere stabilito tra le parti.
In assenza di accordi di questo tipo il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti si applica a tutti:
i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
i lavoratori che dal 7 marzo 2015 hanno avuto trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
gli apprendistati che sono stati qualificati dal 7 marzo 2015.
Ai rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuerà ad essere applicata la disciplina precedente a meno che i lavoratori non prestino la propria attività presso un datore di lavoro, che dopo il 7 marzo 2015, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato, superi i 15 dipendenti: in questo caso, il contratto a tutele crescenti sarà obbligatoriamente applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla data di assunzione.
Per quanto riguarda la dicitura esente per l. 190/2014 presente in busta paga, questa fa riferimento all’agevolazione sulle assunzioni contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, art. 1, c. 118 e seguenti), che ha introdotto un esonero contributivo (per i datori di lavoro) sui nuovi rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060 euro su base annua.
Questo nuovo contratto di lavoro unico, è riservato solo ai lavoratori neoassunti contrattualizzati a seguito della Riforma del Lavoro Jobs Act. Tale contratto, sostituisce quindi tutte le forme di contratto di lavoro attualmente vigenti, per cui un'azienda che vuole assumere deve farlo utilizzando o il contratto a tutele crescenti oppure a tempo determinato o con il nuovo apprendistato. In questa prospettiva, i lavoratori saranno quindi solo dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, apprendisti, somministrati, cococo oppure, autonomi con partita IVA che svolgeranno la propria attività autonomamente.
Il datore di lavoro assume neo lavoratori con questo contratto e ottiene degli sconti fiscali. L'azienda quindi è legittimata a licenziare a causa dell'abolizione dell'articolo 18, a patto però che il licenziamento non avvenga per motivi discriminatori, perché in questo caso sarebbe obbligata al reintegro del lavoratore.
In questo contesto, l'azienda che si trova per esempio in difficoltà economica a causa della crisi, non richiederà l'intervento della cassa integrazione o della mobilità come ammortizzatore sociale per superare la crisi occupazionale, ma utilizzerà il licenziamento per disfarsi dei lavoratori in esubero, pagando loro l'indennità di licenziamento.
A tali lavoratori, andrebbe poi l'indennità di disoccupazione. In questo modo, gli altri ammortizzatori sociali come la cassa integrazione in deroga o la mobilità sparirebbero lasciando solo la CIG ordinaria per temporanei cali di produzione e quella straordinaria in caso di ristrutturazioni aziendali, da attivare solo dopo la riduzioni dell’orario lavorativo.
In questo nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo che, oltre a rendere più snello il percorso di uscita del lavoratore dall’azienda, toglie la discrezionalità al giudice riconoscendo un indennizzo economico di importo prevedibile (due mensilità) e crescente in funzione dell’anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di lavoro, ma con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro).
Le uniche fattispecie che possono portare alla reintegra del lavoratore riguardano:
il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero, nonché discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali);
il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino, per fruizione dei congedi parentali);
il licenziamento per motivo illecito ( ex art. 1345 c.c.);
il licenziamento intimato in forma orale.
la misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Si evidenzia come in tale tipologia di illegittimità del licenziamento, la disciplina applicabile è la stessa della Legge Fornero, quindi, in questo caso, non ci saranno differenze fra i lavoratori assunti prima della vigenza del presente decreto legislativo e quelli assunti dopo, né tanto meno in funzione dei limiti dimensionali dell’azienda.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui sopra, il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale. Tale richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dell’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se precedente.
Il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa è disciplinato come segue:
in presenza del fatto materiale ed indipendentemente dalla sua gravità, il licenziamento non comporterà la reintegra, ma il riconoscimento di un’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24.
Si evidenzia che la procedura obbligatoria presso la Direzione territoriale del Lavoro introdotta dalla Legge Fornero per il licenziamento per GMO (giustificato motivo oggettivo) nelle aziende con più di 15 dipendenti, continuerà ad applicarsi solo per gli assunti prima del 7 marzo 2015.
Per i soli licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore o per difetto di giustificazione consistente nell’inidoneità fisica o psichica, determina l’annullamento del licenziamento e la condanna per il datore di lavoro alla reintegra con le stesse modalità previste per il licenziamento discriminatorio (cioè pagamento delle mensilità dalla data del licenziamento alla data della reintegra effettiva, comprensiva dei contributi, ecc.) con il limite massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Anche in questo caso il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui sopra, è previsto esclusivamente il pagamento di un’indennità risarcitoria pari ad 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 6.
Nell’ipotesi di licenziamento intimato senza l’indicazione dei motivi, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contributi previdenziali, pari ad 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12, salvo che su domanda del lavoratore il giudice non accerti la sussistenza dei presupposti per le tutele previste per il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale o per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
domenica 12 febbraio 2017
Agevolazioni assunzioni per il 2017: donne, apprendisti, garanzia giovani e disabili
Le agevolazioni sugli sgravi contributivi che le imprese e i datori di lavoro possono richiedere nel 2017 sono molteplici e di varia natura.
In base a quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2017, per i datori di lavoro ed imprese private che decidono di assumere personale 2017, possono fruire di alcune importanti agevolazioni fiscali.
Bonus assunzioni donne
Il bonus assunzioni donne e over 50, che prevede la riduzione del 50% dei contributi per 12 mesi, ossia, quello per le assunzioni a tempo determinato, può essere prolungato di 6 mesi in caso di stabilizzazione e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Hanno diritto all'agevolazione inoltre, i contratti subordinati, di somministrazione e part time, sono invece esclusi il lavoro domestico, accessorio, intermittente e ripartito.
Tra gli incentivi all’assunzione previsti dalla Legge di Stabilità 2017 è stato confermato e prorogato anche il bonus per i datori di lavoro del settore privato che diano occupazione a donne di qualsiasi età disoccupate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Requisito che scende a sei mesi nel caso in cui l’assunzione riguardi donne disoccupate residenti in aree svantaggiate individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcune zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia), oppure se l’assunzione avviene in particolari settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
L’agevolazione spettante al datore di lavoro del settore privato si traduce in uno sgravio contributivo pari al 50%:
per 12 mesi in caso di contratto tempo determinato;
per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
fino al 18° mese dalla data di assunzione in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.
Per fruire del beneficio è necessario presentare apposita domanda di ammissione compilando ed inviando per via telematica, prima della denuncia contributiva, il modulo disponibile nel “Cassetto previdenziale aziendale” presente sul sito INPS. L’Istituto, una volta ricevuta la domanda, verificherà la presenza dei requisiti e quindi concederà il bonus
Bonus assunzioni Sud
E’ è un'agevolazione che prevede per i datori di lavoro e le imprese aventi sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, uno sgravio contributivo per chi assume a tempo indeterminato giovani tra i 15 e i 24 anni e over 25 disoccupati da almeno 6 mesi.
I datori di lavoro per fruire degli sgravi contributivi fino ad 8.060 euro, devono avere la sede lavorativa ubicata in una delle regioni meno sviluppate del Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure in quelle definite in transizione, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Inoltre, l'assunzione del giovane o del disoccupato a tempo indeterminato o in apprendistato, deve avvenire tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.
Bonus assunzioni apprendisti
Ai datori di lavoro che nel corso dell'anno 2017 assumono apprendisti con qualsiasi contratto di apprendistato possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
la possibilità di usufruire di in un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% che può essere mantenuta per un altro anno, in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore, stipulati tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2017, il bonus è ancora più conveniente, dal momento che gli è stata riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota, pari al 5% + l'esenzione dai contributi di finanziamento dell'ASpI e da quello per il licenziamento.
per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017, se il datore di lavoro ha al massimo 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto, e deve solo l’aliquota NASPI all’1,6%.
gli apprendisti assunti, non rientrano nel computo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente.
l'apprendista può essere inquadrato con un una posizione retributiva più bassa di 2 livelli rispetto a quella prevista per la stessa mansione.
Oltre a tutti questi vantaggi, il datore di lavoro che assume apprendisti, ha diritto anche ad ulteriori incentivi, come ad esempio la Garanzia Giovani o la partecipazione a bandi ad hoc, quali il programma FIxO di ANPAL, che eroga ai datori di lavoro privati che assumono full time, a tempo indeterminato o a termine per almeno 12 mesi, dottori di ricerca tra i 30 e 35 anni non compiuti, un contributo economico per ciascun lavoratore assunto + l'attività di assistenza didattica, o per chi assume apprendisti di alta formazione e ricerca, in quest'ultimo caso le imprese ricevono un contributo economico variabile a seconda del tipo di contratto se full time o part time per almeno 24 ore a settimana.
Bonus assunzioni Garanzia Giovani
Questo è un pacchetto di incentivi e vantaggi rivolto sia alle aziende che ai giovani in cerca di occupazione comulabili con quelli previsti per l'apprendistato e per i contratti part-time, a patto che l'orario sia superiore al 60%.
Nello specifico i datori di lavoro che assumono giovani iscritti al programma Garanzia Giovani spetta:
Bonus assunzioni da 1.500 a 6.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato;
Bonus assunzione da 1.500 a 4.000 euro Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione;
Bonus assunzioni tra 2.000 e 3.000 euro per le aziende che assumono giovani con contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello);
Bonus fino a 6.000 euro per l'Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello);
Bonus Tirocinio garanzia Giovani: riconosciuto contributo economico di un minimo di 300 euro pagati dalle Regioni o eventualmente rimborsato all'azienda. Nel caso in cui poi, il tirocinio dovesse essere trasformato in un contratto di lavoro, all'azienda spetta un bonus da 1.500 a 6.000 euro erogato dall'INPS.
Autoimprenditorialità o Autoimpiego: incentivi per giovani che vogliono fare e creare un'impresa. Il beneficio, è sotto forma di microcredito.
Bonus assunzioni disabili
Questo è un incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumono disabili nel corso del 2017. Tale agevolazione spetta un:
bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione lorda mensile per 36 mesi se l'assunzione riguarda un disabile con capacità lavorativa ridotta tra il 67 e 79%
bonus assunzione pari al 70% per 36 mesi se la ridotta capacità lavorativa è superiore al 79%;
bonus assunzioni pari al 70% per 60 mesi in caso di disabilità psichica o intellettiva superiore al 45% se l'assunzione è a tempo indeterminato o superiore a 12 mesi in caso di contratto a tempo.
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mercoledì 8 febbraio 2017
Riduzione contributi INPS forfettari: domanda entro il 28 febbraio 2017
La riduzione dei contributi previdenziali per i contribuenti forfettari è opzionale e accessibile solo su domanda. Domanda di riduzione contributi INPS agevolati regime forfettario in scadenza il prossimo 28 febbraio 2017.
Ai contribuenti forfettari spetta la riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 35% sia per la contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.
La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda.
Se l’importo complessivamente versato risulta inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Per richiedere il regime previdenziale agevolato occorre presentare apposita dichiarazione con modalità telematiche, entro i seguenti termini:
- per chi esercita già un’attività entro il 28 febbraio con effetto dal 1 gennaio dell’anno in cui si presenta la domanda;
- per chi invece inizia una attività dal 1 gennaio 2016 la domanda deve essere presentata attraverso la procedura telematizzata all’uopo predisposta con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. (Circ. 35 del 19/2/2016).
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario che svolgono attività d’impresa possono fruire di due diversi regimi contributivi: il regime ordinario ed il regime agevolato. Per fruire del regime agevolato occorre comunicare all’INPS l’intenzione di versare i contributi previdenziali in misura ridotta, secondo le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016.
L’INPS è intervenuta sulla questione dei contributi previdenziali agevolati ridotti per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario con il messaggio numero 286 dello scorso 25 gennaio 2016 e con la recente circolare numero 22 del 31 gennaio 2017.
Ecco chi può beneficiare dei contributi INPS ridotti per le partite IVA con il regime forfettario 2017 e come effettuare la comunicazione all’INPS.
Contributi INPS ridotti per partita IVA nel regime forfettario 2017: modalità di comunicazione
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario che svolgono attività d’impresa possono accedere al regime dei contributi INPS ridotti del 35% previa comunicazione telematica all’INPS medesima.
L’INPS ha chiarito che la comunicazione riguarda anche i contribuenti che hanno deciso di aprire una partita IVA nel regime forfettario 2015.
Fino allo scorso anno la comunicazione per la riduzione dei contributi INPS per le partite IVA nel regime forfettario doveva essere ripetuta entro il 28 febbraio di ogni anno, anche al fine di confermare la permanenza dei requisiti previsti per operare con partita IVA in regime forfettario medesimo.
Per effetto di quanto previsto invece dalla circolare INPS numero 22 del 31 gennaio 2017, a partire da quest’anno valgono le seguenti disposizioni:
“Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.
Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale”
Tuttavia, occorre osservare come la circolare in questione contrasti parzialmente con quanto previsto dal comma 83 della Legge 190/2014 dove si afferma che la riduzione deve obbligatoriamente essere richiesta ogni anno. Torneremo su questo punto nei prossimi giorni.
Come fare domanda per riduzione contributi INPS regime forfettario agevolato 2017?
La domanda di riduzione contributi INPS agevolati dovrà essere effettuata mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo presente nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, disponibile online previo accesso con le credenziali personali dell’utente.
La comunicazione INPS per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario 2017 che vogliono accedere ai contributi INPS ridotti deve essere compilata:
entro il 28 febbraio di ogni anno per i contribuenti già in attività che hanno aderito al regime forfettario e vogliano accedere alle agevolazioni contributive;
in sede di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti per le nuove attività. In questo senso l’INPS ha chiarito che la comunicazione telematica deve essere trasmessa il prima possibile in modo da anticipare l’elaborazione contributiva annuale.
Qualora la comunicazione telematica all’INPS per i contributi ridotti del 35% sia trasmessa oltre il 28 febbraio (ovvero oltre l’inizio dell’elaborazione contributiva annuale per le nuove attività) l’anno di riduzione contributiva slitterà a quello in cui verrà fatta la comunicazione.
Agevolazione contributi INPS ridotti per partite IVA nel regime forfettario 2017: a chi spetta?
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario 2017 che svolgono attività d’impresa possono fruire, a scelta, di due diversi regimi previdenziali INPS:
regime ordinario;
regime agevolato.
In sostanza la circolare Inps specifica che i contribuenti a partita Iva in regime forfettario già titolari del diritto a beneficiare della riduzione contributi Inps nel 2016 non dovranno produrre nuova comunicazione e quindi non sarà necessario inviare nuovamente la domanda entro il 28 febbraio 2017, poiché, salvo esplicita rinuncia, resta valida la comunicazione della volontà di pagare i contributi in regime agevolato, ovvero con aliquota al 35%.
Al contrario, la domanda di riduzione contributi Inps 2017 dovrà essere effettuata obbligatoriamente da tutti coloro che intendono aderire al regime contributivo agevolato per la prima volta nel 2017, cioè tutti i contribuenti che hanno aperto partita Iva in regime forfettario nel 2016, e per tutti i titolari di nuova partita Iva, ovvero esercenti attività d’impresa al 2017.
Per i contribuenti che aprono partita Iva nel 2017 la comunicazione di riduzione contributi Inps 2017 dovrà essere effettuata tempestivamente, ovvero in sede di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti per le nuove attività di modo da consentire all’Inps l’elaborazione contributiva annuale.
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