giovedì 16 febbraio 2017

Pensione nel 2017 e la quota 96: chi potrà andare in pensione e come si calcola



Per quota 96 si intende il valore costituito dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva utile per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (settore privato e pubblico) per conseguire la pensione di anzianità, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 Dicembre 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31 dicembre 2011 (regole ante fornero).

Per il perfezionamento della quota 96 potevano essere fatte valere anche le frazioni di quota. Ad esempio è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e 6 mesi di contributi al fine di raggiungere il valore 96. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età.

Per effetto delle frazioni il perfezionamento della quota può essere raggiunto in giorni diversi dal compimento dei 60 anni o dei 35 anni di contributi. Ciò comporta(va), spesso, una maggiore complessità nel calcolare l'esatta data di maturazione del diritto alla pensione (di anzianità).

Pensione anticipata a 64 anni in base ai requisiti previsti dalla Riforma Fornero del 2011, ossia con la quota 96 e almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012: dunque a 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età e via dicendo. Per le donne il requisito è meno stringente: pensione a 64 anni se entro il 31 dicembre 2012 si avevano almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età.

In precedenza, l’INPS applicava alla regola generale un’ulteriore restrizione (contenuta nella circolare 35/2012), prevedendo che, per accedere alla pensione a 64 anni, i lavoratori – dipendenti del settore privato – dovessero anche risultare ancora occupati al 28 dicembre 2011. Su questo punto è però intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota 13672 del 26 ottobre 2016, precisando che: «il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato».

Con la successiva circolare 196/2016 l’INPS ha poi fornito le regole applicative sull’articolo 24, comma 15-bis, del dl 201/2011. Sono esclusi dal computo dei contributi utili per la pensione i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Esclusi anche coloro che hanno maturato l’anzianità contributiva a seguito di attività non svolta nel settore privato, anche se i versamenti contributivi sono confluiti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Se però il lavoratore, oltre ai requisiti previsti (contributi versati al fondo dipendenti), ha anche altri versamenti presso gestioni previdenziali di lavoro autonomo, può utilizzarle al momento della liquidazione della pensione.

Su questo punto, ricordiamo che il Ddl Gnecchi, depositato in Commissione Lavoro alla Camera, propone di modificare i dettami della suddetta circolare INPS 196/2016 al fine di rendere valutabili per la pensione anticipata anche i contributi figurativi e da riscatto non in costanza di lavoro privato al 28 dicembre 2011, oltre che per consentire alle quindicenni nate entro il 1952 l’accesso a 64 anni alla pensione in deroga. Viene infine chiesto di abolire l’adeguamento alla speranza di vita.

I requisiti contributivi
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

La quota 96 dopo il 2011
Come si è anticipato con l'abolizione della pensione di anzianità dal 2012 la quota 96 è andata in soffitta. Attualmente dunque con i requisiti sopra individuati non è più' possibile accedere alla pensione. Si ricorda, tuttavia, che malgrado le nuove regole esistono delle deroghe in forza delle quali per determinati soggetti, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare tutela, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento si perfeziona dopo il 31.12.2011 . In tali situazioni la vecchia quota 96 può essere fatta rivivere.

Ad esempio per verificare il perfezionamento della quota 96 al 30 settembre 2012 di un lavoratore nato il 20 maggio 1952 con 1854 settimane di contributi versati bisogna:
1) trasformare l’età del lavoratore, 60 anni e 133 giorni, in anni: 60 + 133/365 = 60,364 anni

2) trasformare le settimane in anni: 1854/52 = 35,654 anni.

3) sommare età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2012: 60,364 + 35,654 = 96,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2012 avendo superato quota 96 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.





martedì 14 febbraio 2017

Trasformazione contratto di lavoro e tutele crescenti



Per i lavoratori assunti, trasformati o qualificati dal 7 marzo 2015, il legislatore ha introdotto un nuovo regime di tutela per i licenziamenti illegittimi togliendo ogni discrezionalità al giudice e prevedendo un’indennità risarcitoria crescente in ragione dell’anzianità di servizio in azienda.

La legge specifica che qualunque contratto a tempo indeterminato che si stipula dopo la data di entrata in vigore del decreto è a tutele crescenti, anche se trasformato.

L’unica alternativa è firmare un accordo per applicare la vecchia normativa, ma deve essere stabilito tra le parti.

In assenza di accordi di questo tipo il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti si applica a tutti:

i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

i lavoratori che dal 7 marzo 2015 hanno avuto trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

gli apprendistati che sono stati qualificati dal 7 marzo 2015.

Ai rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuerà ad essere applicata la disciplina precedente a meno che i lavoratori non prestino la propria attività presso un datore di lavoro, che dopo il 7 marzo 2015, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato, superi i 15 dipendenti: in questo caso, il contratto a tutele crescenti sarà obbligatoriamente applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla data di assunzione.

Per quanto riguarda la dicitura esente per l. 190/2014 presente in busta paga, questa fa riferimento all’agevolazione sulle assunzioni contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, art. 1, c. 118 e seguenti), che ha introdotto un esonero contributivo (per i datori di lavoro) sui nuovi rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060 euro su base annua.

Questo nuovo contratto di lavoro unico, è riservato solo ai lavoratori neoassunti contrattualizzati a seguito della Riforma del Lavoro Jobs Act. Tale contratto, sostituisce quindi tutte le forme di contratto di lavoro attualmente vigenti, per cui un'azienda che vuole assumere deve farlo utilizzando o il contratto a tutele crescenti oppure a tempo determinato o con il nuovo apprendistato. In questa prospettiva, i lavoratori saranno quindi solo dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, apprendisti, somministrati, cococo oppure, autonomi con partita IVA che svolgeranno la propria attività autonomamente.

Il datore di lavoro assume neo lavoratori con questo contratto e ottiene degli sconti fiscali. L'azienda quindi è legittimata a licenziare a causa dell'abolizione dell'articolo 18, a patto però che il licenziamento non avvenga per motivi discriminatori, perché in questo caso sarebbe obbligata al reintegro del lavoratore.

In questo contesto, l'azienda che si trova per esempio in difficoltà economica a causa della crisi, non richiederà l'intervento della cassa integrazione o della mobilità come ammortizzatore sociale per superare la crisi occupazionale, ma utilizzerà il licenziamento per disfarsi dei lavoratori in esubero, pagando loro l'indennità di licenziamento.

A tali lavoratori, andrebbe poi l'indennità di disoccupazione. In questo modo, gli altri ammortizzatori sociali come la cassa integrazione in deroga o la mobilità sparirebbero lasciando solo la CIG ordinaria per temporanei cali di produzione e quella straordinaria in caso di ristrutturazioni aziendali, da attivare solo dopo la riduzioni dell’orario lavorativo.

In questo nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo che, oltre a rendere più snello il percorso di uscita del lavoratore dall’azienda, toglie la discrezionalità al giudice riconoscendo un indennizzo economico di importo prevedibile (due mensilità) e crescente in funzione dell’anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di lavoro, ma con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro).

Le uniche fattispecie che possono portare alla reintegra del lavoratore riguardano:

il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero, nonché discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali);

il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino, per fruizione dei congedi parentali);

il licenziamento per motivo illecito ( ex art. 1345 c.c.);

il licenziamento intimato in forma orale.

la misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Si evidenzia come in tale tipologia di illegittimità del licenziamento, la disciplina applicabile è la stessa della Legge Fornero, quindi, in questo caso, non ci saranno differenze fra i lavoratori assunti prima della vigenza del presente decreto legislativo e quelli assunti dopo, né tanto meno in funzione dei limiti dimensionali dell’azienda.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui sopra, il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale. Tale richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dell’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se precedente.

Il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa è disciplinato come segue:

in presenza del fatto materiale ed indipendentemente dalla sua gravità, il licenziamento non comporterà la reintegra, ma il riconoscimento di un’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24.

Si evidenzia che la procedura obbligatoria presso la Direzione territoriale del Lavoro introdotta dalla Legge Fornero per il licenziamento per GMO (giustificato motivo oggettivo) nelle aziende con più di 15 dipendenti, continuerà ad applicarsi solo per gli assunti prima del 7 marzo 2015.

Per i soli licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore o per difetto di giustificazione consistente nell’inidoneità fisica o psichica, determina l’annullamento del licenziamento e la condanna per il datore di lavoro alla reintegra con le stesse modalità previste per il licenziamento discriminatorio (cioè pagamento delle mensilità dalla data del licenziamento alla data della reintegra effettiva, comprensiva dei contributi, ecc.) con il limite massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Anche in questo caso il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui sopra, è previsto esclusivamente il pagamento di un’indennità risarcitoria pari ad 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 6.

Nell’ipotesi di licenziamento intimato senza l’indicazione dei motivi, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contributi previdenziali, pari ad 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12, salvo che su domanda del lavoratore il giudice non accerti la sussistenza dei presupposti per le tutele previste per il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale o per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

domenica 12 febbraio 2017

Agevolazioni assunzioni per il 2017: donne, apprendisti, garanzia giovani e disabili



Le agevolazioni sugli sgravi contributivi che le imprese e i datori di lavoro possono richiedere nel 2017 sono molteplici e di varia natura.

In base a quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2017, per i datori di lavoro ed imprese private che decidono di assumere personale 2017, possono fruire di alcune importanti agevolazioni fiscali.

Bonus assunzioni donne
Il bonus assunzioni donne e over 50, che prevede la riduzione del 50% dei contributi per 12 mesi, ossia, quello per le assunzioni a tempo determinato, può essere prolungato di 6 mesi in caso di stabilizzazione e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Hanno diritto all'agevolazione inoltre, i contratti subordinati, di somministrazione e part time, sono invece esclusi il lavoro domestico, accessorio, intermittente e ripartito.

Tra gli incentivi all’assunzione previsti dalla Legge di Stabilità 2017 è stato confermato e prorogato anche il bonus per i datori di lavoro del settore privato che diano occupazione a donne di qualsiasi età disoccupate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Requisito che scende a sei mesi nel caso in cui l’assunzione riguardi donne disoccupate residenti in aree svantaggiate individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcune zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia), oppure se l’assunzione avviene in particolari settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

L’agevolazione spettante al datore di lavoro del settore privato si traduce in uno sgravio contributivo pari al 50%:

per 12 mesi in caso di contratto tempo determinato;

per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;

fino al 18° mese dalla data di assunzione in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.

Per fruire del beneficio è necessario presentare apposita domanda di ammissione compilando ed inviando per via telematica, prima della denuncia contributiva, il modulo disponibile nel “Cassetto previdenziale aziendale” presente sul sito INPS. L’Istituto, una volta ricevuta la domanda, verificherà la presenza dei requisiti e quindi concederà il bonus

Bonus assunzioni Sud
E’ è un'agevolazione che prevede per i datori di lavoro e le imprese aventi sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, uno sgravio contributivo per chi assume a tempo indeterminato giovani tra i 15 e i 24 anni e over 25 disoccupati da almeno 6 mesi.

I datori di lavoro per fruire degli sgravi contributivi fino ad 8.060 euro, devono avere la sede lavorativa ubicata in una delle regioni meno sviluppate del Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure in quelle definite in transizione, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Inoltre, l'assunzione del giovane o del disoccupato a tempo indeterminato o in apprendistato, deve avvenire tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.

Bonus assunzioni apprendisti
Ai datori di lavoro che nel corso dell'anno 2017 assumono apprendisti con qualsiasi contratto di apprendistato possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

la possibilità di usufruire di in un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% che può essere mantenuta per un altro anno, in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore, stipulati tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2017, il bonus è ancora più conveniente, dal momento che gli è stata riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota, pari al 5% + l'esenzione dai contributi di finanziamento dell'ASpI e da quello per il licenziamento.

per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017, se il datore di lavoro ha al massimo 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto, e deve solo l’aliquota NASPI all’1,6%.

gli apprendisti assunti, non rientrano nel computo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente.

l'apprendista può essere inquadrato con un una posizione retributiva più bassa di 2 livelli rispetto a quella prevista per la stessa mansione.

Oltre a tutti questi vantaggi, il datore di lavoro che assume apprendisti, ha diritto anche ad ulteriori incentivi, come ad esempio la Garanzia Giovani o la partecipazione a bandi ad hoc, quali il programma FIxO di ANPAL, che eroga ai datori di lavoro privati che assumono full time, a tempo indeterminato o a termine per almeno 12 mesi, dottori di ricerca tra i 30 e 35 anni non compiuti, un contributo economico per ciascun lavoratore assunto + l'attività di assistenza didattica, o per chi assume apprendisti di alta formazione e ricerca, in quest'ultimo caso le imprese ricevono un contributo economico variabile a seconda del tipo di contratto se full time o part time per almeno 24 ore a settimana.

Bonus assunzioni Garanzia Giovani
Questo è un pacchetto di incentivi e vantaggi rivolto sia alle aziende che ai giovani in cerca di occupazione comulabili con quelli previsti per l'apprendistato e per i contratti part-time, a patto che l'orario sia superiore al 60%.

Nello specifico i datori di lavoro che assumono giovani iscritti al programma Garanzia Giovani spetta:

Bonus assunzioni da 1.500 a 6.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato;

Bonus assunzione da 1.500 a 4.000 euro Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione;

Bonus assunzioni tra 2.000 e 3.000 euro per le aziende che assumono giovani con contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello);

Bonus fino a 6.000 euro per l'Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello);

Bonus Tirocinio garanzia Giovani: riconosciuto contributo economico di un minimo di 300 euro pagati dalle Regioni o eventualmente rimborsato all'azienda. Nel caso in cui poi, il tirocinio dovesse essere trasformato in un contratto di lavoro, all'azienda spetta un bonus da 1.500 a 6.000 euro erogato dall'INPS.

Autoimprenditorialità o Autoimpiego: incentivi per  giovani che vogliono fare e creare un'impresa. Il beneficio, è sotto forma di microcredito.

Bonus assunzioni disabili
Questo è un incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumono disabili nel corso del 2017. Tale agevolazione spetta un:

bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione lorda mensile per 36 mesi se l'assunzione riguarda un disabile con capacità lavorativa ridotta tra il 67 e 79%

bonus assunzione pari al 70% per 36 mesi se la ridotta capacità lavorativa è superiore al 79%;

bonus assunzioni pari al 70% per 60 mesi in caso di disabilità psichica o intellettiva superiore al 45% se l'assunzione è a tempo indeterminato o superiore a 12 mesi in caso di contratto a tempo.




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