domenica 19 febbraio 2017

Collaboratori e l‘indennità di disoccupazione ecco le nuove regole



Con la proroga stabilita nell’ambito del Milleproroghe, slitta il termine ultimo per accedere alla Dis-Coll. La copertura ci sarà anche per chi perde il lavoro nel corso dei primi sei mesi del 2017, vale a dire dal 1°gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

Attenzione però, la data del 30 giugno non è il termine ultimo per l’invio della domanda, ma la data entro la quale dovrà verificarsi l’evento di disoccupazione. Per presentare richiesta, in base alle regole già previste, ci sarà più tempo. Nel dettaglio, la domanda dovrà essere inviata entro l’inizio di settembre: la norma stabilisce infatti che l’istanza di disoccupazione debba essere trasmessa entro 68 giorni dal termine del rapporto di collaborazione.

La prestazione Dis-Coll era stata istituita con il Jobs act in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatesi nel 2015 e prorogata per il 2016.

La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell'indennità Dis-Coll non dava diritto alla contribuzione figurativa.

La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all'importo di 1.195 euro. In ogni caso l'importo dell'indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l'anno 2015, rivalutato annualmente. Ministero: in Milleproroghe misura per proroga Dis-Coll Nel decreto Milleproroghe sarà inserita una disposizione per garantire l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, dopo l'annuncio dell' Inps che la misura istituita in via sperimentale, non sarà prorogata nel 2017.

L’ammortizzatore introdotto in via sperimentale nel 2015, poi prorogato nel 2016, offre una copertura a collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata (anche a progetto, ad eccezione dei titolari di pensione, assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e titolari di partita Iva).

Domande 2017
La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente tramite via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;

Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;

Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Come detto in precedenza, l’istanza deve essere trasmessa, pena la decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:

dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;

dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, quando l'evento sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato e si sia protratto oltre la fine di questo.

Requisiti Inps sono i seguenti:

Il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda.

Il lavoratore deve aver reso la Did, la Dichiarazione d’Immediata Disponibilità al lavoro che deve essere trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che può essere inviata insieme alla domanda per la Dis-Coll.

Hanno accesso all’indennità anche i lavoratori subordinati che abbiano svolto un impiego per un periodo di tempo inferiore o pari a 5 giorni e anche i lavoratori autonomi, parasubordinati e accessori che rispettino determinati limiti reddituali:

reddito sino a 8.000 euro per il nuovo lavoro parasubordinato,

reddito sino a 4.800 euro per la nuova attività di lavoro autonomo

reddito sino a 7.000 euro netti (9.333 lordi) per il lavoro accessorio, retribuito con i voucher.

Previsti anche dei requisiti contributivi. Il collaboratore dovrà aver versato 3 mesi di contributi accreditati dal 1°gennaio dell’anno solare precedente al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.

Il modulo domanda Dis-Coll 2017 va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.

Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento, altrimenti non si ha più diritto all'indennità.

Per cui i collaboratori devono, in sede di presentazione della domanda di Dis-Coll, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS  successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.

Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti e le condizioni per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per inviare il modulo INPS direttamente, il collaboratore deve essere in possesso del PIN Dispositivo INPS e accedere al sito ufficiale dell'istituto e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica altrimenti può rivolgersi presso i Caf e Patronati o intermediari autorizzati, presentandosi insieme alla documentazione richiesta per il riconoscimento dello stato di disoccupazione: iscrizione al centro per l'impiego e sottoscrizione della DID dichiarazione immediata disponibilità al lavoro che è stata modificata di recente con l'entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che ha previsto nuove misure che condizionano la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro.

Calcolo importo e contributi
La nota del 21 aprile 2015 del Ministero del Lavoro, ha chiarito che per il calcolo importo indennità Dis-Coll. e per la determinazione della durata della prestazione, l'INPS, deve tener conto in termini di “mesi di contribuzione o frazioni di essi” i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Per cui, il reddito imponibile ai fini previdenziali, che è la base di calcolo della prestazione, va diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondenti alla durata dei rapporti di collaborazione prestati nell'anno solare in cui si è verificata la cessazione del lavoro e quelli nell'anno solare precedente.

La misura indennità Dis-Coll. è quindi determinata in base al reddito medio mensile, ovvero, pari al 75% se tale reddito è uguale o inferiore, all’importo di 1.195 euro, rivalutato ogni anno dall'ISTAT mentre se il reddito medio mensile è superiore a tale soglia, la misura è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.

La indennità Dis-Coll si riduce invece del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione, ossia, dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

Calcolo importo Dis-Coll: Per i collaboratori il cui reddito mensile medio è superiore a predetta soglia  l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante è del 75% + 25% della differenza tra il reddito medio e la soglia limite. In questo caso l'importo dell'indennità non può comunque superare per il 2016 i 1300 euro al mese.

A partire poi dal primo giorno del 4° mese di fruizione della Dis-Coll, l'indennità viene ridotta progressivamente del 3% ogni mese.

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giovedì 16 febbraio 2017

Pensione nel 2017 e la quota 96: chi potrà andare in pensione e come si calcola



Per quota 96 si intende il valore costituito dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva utile per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (settore privato e pubblico) per conseguire la pensione di anzianità, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 Dicembre 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31 dicembre 2011 (regole ante fornero).

Per il perfezionamento della quota 96 potevano essere fatte valere anche le frazioni di quota. Ad esempio è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e 6 mesi di contributi al fine di raggiungere il valore 96. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età.

Per effetto delle frazioni il perfezionamento della quota può essere raggiunto in giorni diversi dal compimento dei 60 anni o dei 35 anni di contributi. Ciò comporta(va), spesso, una maggiore complessità nel calcolare l'esatta data di maturazione del diritto alla pensione (di anzianità).

Pensione anticipata a 64 anni in base ai requisiti previsti dalla Riforma Fornero del 2011, ossia con la quota 96 e almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012: dunque a 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età e via dicendo. Per le donne il requisito è meno stringente: pensione a 64 anni se entro il 31 dicembre 2012 si avevano almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età.

In precedenza, l’INPS applicava alla regola generale un’ulteriore restrizione (contenuta nella circolare 35/2012), prevedendo che, per accedere alla pensione a 64 anni, i lavoratori – dipendenti del settore privato – dovessero anche risultare ancora occupati al 28 dicembre 2011. Su questo punto è però intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota 13672 del 26 ottobre 2016, precisando che: «il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato».

Con la successiva circolare 196/2016 l’INPS ha poi fornito le regole applicative sull’articolo 24, comma 15-bis, del dl 201/2011. Sono esclusi dal computo dei contributi utili per la pensione i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Esclusi anche coloro che hanno maturato l’anzianità contributiva a seguito di attività non svolta nel settore privato, anche se i versamenti contributivi sono confluiti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Se però il lavoratore, oltre ai requisiti previsti (contributi versati al fondo dipendenti), ha anche altri versamenti presso gestioni previdenziali di lavoro autonomo, può utilizzarle al momento della liquidazione della pensione.

Su questo punto, ricordiamo che il Ddl Gnecchi, depositato in Commissione Lavoro alla Camera, propone di modificare i dettami della suddetta circolare INPS 196/2016 al fine di rendere valutabili per la pensione anticipata anche i contributi figurativi e da riscatto non in costanza di lavoro privato al 28 dicembre 2011, oltre che per consentire alle quindicenni nate entro il 1952 l’accesso a 64 anni alla pensione in deroga. Viene infine chiesto di abolire l’adeguamento alla speranza di vita.

I requisiti contributivi
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

La quota 96 dopo il 2011
Come si è anticipato con l'abolizione della pensione di anzianità dal 2012 la quota 96 è andata in soffitta. Attualmente dunque con i requisiti sopra individuati non è più' possibile accedere alla pensione. Si ricorda, tuttavia, che malgrado le nuove regole esistono delle deroghe in forza delle quali per determinati soggetti, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare tutela, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento si perfeziona dopo il 31.12.2011 . In tali situazioni la vecchia quota 96 può essere fatta rivivere.

Ad esempio per verificare il perfezionamento della quota 96 al 30 settembre 2012 di un lavoratore nato il 20 maggio 1952 con 1854 settimane di contributi versati bisogna:
1) trasformare l’età del lavoratore, 60 anni e 133 giorni, in anni: 60 + 133/365 = 60,364 anni

2) trasformare le settimane in anni: 1854/52 = 35,654 anni.

3) sommare età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2012: 60,364 + 35,654 = 96,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2012 avendo superato quota 96 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.





martedì 14 febbraio 2017

Trasformazione contratto di lavoro e tutele crescenti



Per i lavoratori assunti, trasformati o qualificati dal 7 marzo 2015, il legislatore ha introdotto un nuovo regime di tutela per i licenziamenti illegittimi togliendo ogni discrezionalità al giudice e prevedendo un’indennità risarcitoria crescente in ragione dell’anzianità di servizio in azienda.

La legge specifica che qualunque contratto a tempo indeterminato che si stipula dopo la data di entrata in vigore del decreto è a tutele crescenti, anche se trasformato.

L’unica alternativa è firmare un accordo per applicare la vecchia normativa, ma deve essere stabilito tra le parti.

In assenza di accordi di questo tipo il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti si applica a tutti:

i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;

i lavoratori che dal 7 marzo 2015 hanno avuto trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

gli apprendistati che sono stati qualificati dal 7 marzo 2015.

Ai rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuerà ad essere applicata la disciplina precedente a meno che i lavoratori non prestino la propria attività presso un datore di lavoro, che dopo il 7 marzo 2015, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato, superi i 15 dipendenti: in questo caso, il contratto a tutele crescenti sarà obbligatoriamente applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla data di assunzione.

Per quanto riguarda la dicitura esente per l. 190/2014 presente in busta paga, questa fa riferimento all’agevolazione sulle assunzioni contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, art. 1, c. 118 e seguenti), che ha introdotto un esonero contributivo (per i datori di lavoro) sui nuovi rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060 euro su base annua.

Questo nuovo contratto di lavoro unico, è riservato solo ai lavoratori neoassunti contrattualizzati a seguito della Riforma del Lavoro Jobs Act. Tale contratto, sostituisce quindi tutte le forme di contratto di lavoro attualmente vigenti, per cui un'azienda che vuole assumere deve farlo utilizzando o il contratto a tutele crescenti oppure a tempo determinato o con il nuovo apprendistato. In questa prospettiva, i lavoratori saranno quindi solo dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, apprendisti, somministrati, cococo oppure, autonomi con partita IVA che svolgeranno la propria attività autonomamente.

Il datore di lavoro assume neo lavoratori con questo contratto e ottiene degli sconti fiscali. L'azienda quindi è legittimata a licenziare a causa dell'abolizione dell'articolo 18, a patto però che il licenziamento non avvenga per motivi discriminatori, perché in questo caso sarebbe obbligata al reintegro del lavoratore.

In questo contesto, l'azienda che si trova per esempio in difficoltà economica a causa della crisi, non richiederà l'intervento della cassa integrazione o della mobilità come ammortizzatore sociale per superare la crisi occupazionale, ma utilizzerà il licenziamento per disfarsi dei lavoratori in esubero, pagando loro l'indennità di licenziamento.

A tali lavoratori, andrebbe poi l'indennità di disoccupazione. In questo modo, gli altri ammortizzatori sociali come la cassa integrazione in deroga o la mobilità sparirebbero lasciando solo la CIG ordinaria per temporanei cali di produzione e quella straordinaria in caso di ristrutturazioni aziendali, da attivare solo dopo la riduzioni dell’orario lavorativo.

In questo nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo che, oltre a rendere più snello il percorso di uscita del lavoratore dall’azienda, toglie la discrezionalità al giudice riconoscendo un indennizzo economico di importo prevedibile (due mensilità) e crescente in funzione dell’anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di lavoro, ma con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro).

Le uniche fattispecie che possono portare alla reintegra del lavoratore riguardano:

il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero, nonché discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali);

il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino, per fruizione dei congedi parentali);

il licenziamento per motivo illecito ( ex art. 1345 c.c.);

il licenziamento intimato in forma orale.

la misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Si evidenzia come in tale tipologia di illegittimità del licenziamento, la disciplina applicabile è la stessa della Legge Fornero, quindi, in questo caso, non ci saranno differenze fra i lavoratori assunti prima della vigenza del presente decreto legislativo e quelli assunti dopo, né tanto meno in funzione dei limiti dimensionali dell’azienda.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui sopra, il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale. Tale richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dell’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se precedente.

Il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa è disciplinato come segue:

in presenza del fatto materiale ed indipendentemente dalla sua gravità, il licenziamento non comporterà la reintegra, ma il riconoscimento di un’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24.

Si evidenzia che la procedura obbligatoria presso la Direzione territoriale del Lavoro introdotta dalla Legge Fornero per il licenziamento per GMO (giustificato motivo oggettivo) nelle aziende con più di 15 dipendenti, continuerà ad applicarsi solo per gli assunti prima del 7 marzo 2015.

Per i soli licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore o per difetto di giustificazione consistente nell’inidoneità fisica o psichica, determina l’annullamento del licenziamento e la condanna per il datore di lavoro alla reintegra con le stesse modalità previste per il licenziamento discriminatorio (cioè pagamento delle mensilità dalla data del licenziamento alla data della reintegra effettiva, comprensiva dei contributi, ecc.) con il limite massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Anche in questo caso il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui sopra, è previsto esclusivamente il pagamento di un’indennità risarcitoria pari ad 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 6.

Nell’ipotesi di licenziamento intimato senza l’indicazione dei motivi, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contributi previdenziali, pari ad 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12, salvo che su domanda del lavoratore il giudice non accerti la sussistenza dei presupposti per le tutele previste per il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale o per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

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