lunedì 1 maggio 2017

CU 2017 INPS: come ottenere la Certificazione Unica



Nella circolare n. 76 del 27 aprile 2017 l’INPS fornisce le istruzioni sulle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2017- La certificazione si può ottenere  sia in modalità telematica che con modalità alternative.

 Anche quest’anno la certificazione unica 2017 potrà essere scaricata attraverso il sito internet dell’Inps. Per scaricare e stampare la certificazione dal sito INPS è necessario autenticarsi con il proprio codice fiscale e PIN  ( non c'è bisogno del PIN dispositivo ma è sufficiente quello ordinario ) e  il percorso è il seguente :  www.inps.it / Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Certificazione unica 2017 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN). Se si indica un indirizzo di posta elettronica  si riceve  un avviso di disponibilità  della CU da parte dell'Inps

Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite credenziali SPID di livello 2 o superiore,  da richiedere agli Identity Provider accreditati dall’AGID.  Sarà inoltre possibile visualizzare la certificazione unica anche tramite l’APP istituzionale “INPS servizi mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple.

Le altre modalità per ottenere  la Certificazione Unica 2017 sono le seguenti:

 Presso gli uffici INPS: in tutte le strutture territoriali dell’Istituto è disponibile almeno uno sportello a disposizione degli utenti  e  postazioni informatiche self service -
Posta Elettronica Certificata : a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata il seguente indirizzo: CertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it al quale far pervenire la relativa  richiesta.

Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati   all’assistenza fiscale -  l’accesso da parte degli intermediari sopra indicati potrà avveniretramite il sistema SPID  con delega contenente : dati anagrafici dell’interessato e suo codice fiscale; anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare; data di conferimento della delega.

 Comuni ed altre pubbliche amministrazioni - con le stesse procedure  del punto precedente
Servizio di “Sportello mobile”-il  servizio è riservato a particolari categorie di utenti :  ultraottantenni titolari di indennità di accompagnamento, utenti titolari di indennità speciale (Categoria: Ciechi civili) indipendentemente dall’età, utenti ultraottantenni delle provincie autonome e della Valle d’Aosta che devono contattare le sedi INPS territoriali.

Pensionati residenti all’estero - E' a disposizione un numero ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039- 06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19.

Spedizione della Certificazione Unica 2017 al domicilio : in caso di impossibilità di utilizzare altre modalità gli utenti possono richiedere l'invio  postale contattando i i seguenti numeri verdi: 800 434320 (con risponditore automatico); 803 164 solo da rete fissa; 06 164164 solo da rete mobile.
Rilascio della Certificazione Unica 2017 a chi non è titolare:la richiesta può essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto .

La CU può essere rilasciata anche a persone diverse dal titolare munite di delega con la quale si autorizza l’INPS al rilascio della certificazione richiesta e da copia del documento di riconoscimento.
La Certificazione Unica può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e da copia del documento di riconoscimento dell’interessato e del delegato. Il delegato potrà presentarsi agli sportelli con massimo due deleghe. Nel secondo caso, così come già chiarito con il messaggio n. 7107/2013, l’utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

giovedì 27 aprile 2017

A chi spetta individuare il periodo di ferie



Il lavoratore dipendente è libero di scegliere le modalità e le località per usufruire di un periodo di ferie che ritenga più utili. E la sua reperibilità può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio, ma non già del lavoratore in ferie.


Il Codice Civile, all’art. 2109: “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”, contempla i seguenti tre principi:

le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;

la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi;

l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;

il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie;

i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale. Questi periodi possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo e, quindi, in astratto, anche successivamente al 18° mese dalla maturazione;

il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al datore di lavoro, da Euro 100 ad Euro 600; se, invece, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione è da Euro 400 ad Euro 1.500; infine, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è da Euro 800 ad Euro 4.500 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Secondo la giurisprudenza, l’individuazione del periodo feriale deve tener conto dei due interessi contrapposti, quello del lavoratore a fruire di un periodo di riposo sufficiente a reintegrare le energie perdute lavorando, e quello del datore di lavoro al buon funzionamento dell’azienda. Più precisamente, si ritiene che la scelta del periodo feriale sia idonea a salvaguardare l’indicato interesse dal lavoratore alla sola condizione che il numero delle giornate di ferie sia congruo: pertanto, mentre – per esempio – non sarebbe idoneo allo scopo imporre al lavoratore di fruire di una o di due giornate di ferie, il datore di lavoro potrebbe anche unilateralmente imporre al proprio dipendente la fruizione di una settimana di ferie, a condizione di provare che ciò è coerente con il buon funzionamento dell’azienda.

Sulla scorta di tali principi, una sentenza della Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante addirittura la circostanza che il periodo di ferie già fosse stato concordato, e che il lavoratore già avesse prenotato le proprie ferie. Più precisamente, in quel caso il lavoratore, dopo che le ferie erano state concordate e dopo aver prenotato un albergo in coincidenza del periodo feriale, a seguito del rinvio del periodo feriale disposto unilateralmente dal datore di lavoro, per sopravvenute urgenti necessità organizzative, si era ugualmente assentato dal lavoro per qualche giorno, durante il periodo feriale originariamente pattuito, per recarsi nella località turistica dove aveva effettuato la prenotazione, per disdirla.

Conseguentemente, il datore di lavoro, dopo aver contestato la circostanza sopra illustrata e aver sentito il lavoratore a sua difesa, lo aveva licenziato, considerando ingiustificata l’assenza dal posto di lavoro. La domanda giudiziaria presentata dal lavoratore, che aveva impugnato tale licenziamento sotto il profilo della carenza di alcuna valida giustificazione, era stata rigettata dai Giudici di merito, con pronunce confermate dalla Suprema corte: infatti, è stato ritenuto che il datore di lavoro, avendo provato l’effettiva sussistenza della necessità organizzativa che rendeva necessario spostare il periodo feriale originariamente concordato, legittimamente aveva modificato, sia pure unilateralmente, il periodo delle ferie.

La suprema Corte ha sottolineato come il lavoratore, una volta messo a conoscenza della distribuzione delle ferie nell’arco dell’anno, abbia un vero e proprio onere di comunicare tempestivamente all’azienda eventuali esigenze personali che giustifichino una richiesta di modifica del periodo fissato. In mancanza, ha osservato la Suprema Corte, è possibile ritenere che il silenzio del lavoratore sia qualificabile alla stregua di un vero e proprio assenso tacito alla scelta della società. Con l’ulteriore conseguenza che un eventuale spostamento delle ferie potrebbe in seguito essere giustificato e richiesto solo adducendo motivi sopravvenuti ed originariamente imprevedibili.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile e, pertanto, tale periodo non è monettizabile diversamente, ossia non è sostituibile con una indennità per ferie. Solo se il rapporto termini prima del godimento della pausa feriale, il lavoratore avrà diritto a percepire una indennità proporzionale alle ferie non godute. E’ in vigore il principio della insostituibilità del periodo minimo di ferie (fissato in quattro settimane) con il pagamento di un’indennità in denaro, e ciò ad eccezione dell’ultimo anno del rapporto di lavoro.

Il periodo minimo di ferie annue è pari a quattro settimane per ogni lavoratore. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito da indennità economiche eccetto nei casi di cessazione di rapporto di lavoro: solo in tali casi le ferie non godute vengono monetizzate e convertite in quote di retribuzione giornaliera.

La metà delle ferie deve essere fruito obbligatoriamente entro l'anno, la restante parte di ferie non godute nei successivi 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. In caso contrario il datore di lavoro è passibile di sanzioni.

Il lavoratore può richiedere le ferie in qualunque momento dell'anno. La richiesta di ferie, ancorché soggetta a valutazione del datore di lavoro in merito alle esigenze di aziendali, deve essere presentata con congruo anticipo.





mercoledì 26 aprile 2017

Pensioni: dal 1° maggio 2017 al via Ape e Rita




Vediamo alcuni chiarimenti sull'anticipo pensionistico (Ape), e sulla Rendita integrativa temporanea anticipata, (Rita). Si tratta di due forme di sostegno al reddito che prevedono diverse dinamiche di finanziamento.

Dal primo maggio i lavoratori che compiranno 63 anni potranno raggiungere la pensione anticipata grazie all’APE: secondo l’Inps gli italiani che potrebbero beneficiare di questa misura introdotta dalla riforma pensioni in via sperimentale per due anni sono circa 350.000; vediamo quali sono i requisiti per richiedere l’uscita anticipata con l’anticipo pensionistico, quanto costa ottenerlo e come fare il calcolo dell’importo.

L’Ape, battezzato definitivamente come 'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica' nella cornice della legge di stabilità 2017, non è stato varato in forma solitaria, ma accompagnato da una misura simile, vale a dire la Rita, che persegue le medesime finalità dell’Ape, pur se con una diversa dinamica di finanziamento. Ape e Rita sono due misure temporanee (il cui accesso sperimentale si chiuderà alla fine del 2018) che non modificano in alcun modo la riforma delle pensioni Fornero; il loro obiettivo è invece agire in modo sinergico e complementare rispetto alle misure di sostegno al reddito vigenti (in particolare la Naspi, la cui durata massima è di 24 mesi).

Ai lavoratori pubblici e privati con più di sessantatré anni, a partire dal 1° maggio, sarà possibile richiedere tre diverse prestazioni (ognuna dotata di requisiti diversi) che garantiranno un reddito ponte fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.

Il reddito potrà essere costituito da un vero e proprio prestito sulla futura pensione con tassi e condizioni agevolate e con la partecipazione dello stato degli oneri finanziari a essi collegati (Ape volontario), da una indennità finanziata dallo Stato (Ape sociale) per soggetti che versano in uno stato di difficoltà (causato da prolungata disoccupazione, disabilità), da una nuova prestazione erogata dalle forme di previdenza complementare (Rita) che permetta di godere prima dei requisiti tradizionali già accantonati presso il proprio fondo.

In questo panorama, l’Ape privato registra anche una propria variante, aziendale, più economica delle misure già messe in campo dalla riforma Fornero del 2012, che consentirà alle imprese di partecipare all’anticipo pensionistico riducendo il peso del piano di ammortamento fino a neutralizzarlo, in accordo con il lavoratore. Per potere prendere il via in termini effettivi, le tre misure necessitano di due decreti del presidente del Consiglio dei ministri e di un accordo quadro dedicato agli aspetti finanziari e assicurativi.

R.I.T.A.
Partiamo dalla RITA (su cui è uscita anche la circolare COVIP): i requisiti per l’accesso sono gli stessi previsti per l’APE volontaria (63 anni di età, 3 anni e sette mesi al massimo dalla pensione di vecchiaia, assegno maturato pari a 1,4 volte il minimo, 20 anni di contributi). In più, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro (non obbligatoria, invece, per l’APe di mercato).

La procedura di richiesta prevede la presentazione all’INPS di una domanda per avere la certificazione sul possesso dei requisiti, da presentare poi al Fondo di previdenza complementare. Il problema è che difficilmente l’APe di mercato potrà partire il primo maggio, visto che mancano i decreti attuativi (in dirittura d’arrivo c’è il provvedimento sull’APe sociale, non quello sull’anticipo pensionistico volontario). E questo ritardo rischia di avere ripercussioni sulla RITA, visto che mancano ancora le procedure INPS per la richiesta sopra descritta

APE
Per quanto riguarda l’APE volontaria, i consulenti del lavoro precisano che non si tratta di una nuova forma di pensione anticipata, ma di un trattamento che serve ad agganciare la pensione di vecchiaia, i cui requisti restano inalterati. Viene poi rilevata la criticità relativa al requisito relativo ai tre anni e sette mesi al massimo dalla pensione di vecchiaia: dal 2019 scatterà infatti un nuovo adeguamento alle aspettative di vita, ce rende difficile il calcolo. Si tratta con ogni probabilità d un aspetto che verrà chiarito dalla circolare attuativa.




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